CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 27421/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5663/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -controricorrente- Avverso la sentenza di Corte d'appello di Firenze n. 1402/2020, depositata in data 23/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1) in data 25 agosto 1989, il Ministero dell’Interno, creditore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 40.000,00 , oltre ad interessi e spese legali, per effetto della sentenza n. 3891/2008 del Tribunale di Firenze, corrispondeva a Equitalia la somma di euro 53.339,49, in adempimento dell’ordine ricevuto dall’agente della riscossione che, asserendo di vantare un credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gli aveva notificato atto di pignoramento presso terzi con ordine di pagare entro e non oltre quindici giorni le somme a qualsiasi titolo dovute a [OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 617 cod.proc.civ ., in data 2 ottobre 2009, proponeva opposizione agli atti esecutivi e chiedeva la sospensione della procedura esecutiva; 3) in data 29 ottobre 2009, costituendosi in giudizio, l’agente della riscossione produceva dichiarazione di revoca della procedura esecutiva ed eccepiva la carenza di legittimazione ad agire di [OSCURATO:PERSONA]; 4) il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 2 maggio 2015, disponeva l’estinzione dell’esecuzione per intervenuta cessazione della materia del contendere; 5) con sentenza n. 8/2011, la Commissione tributaria provinciale di Firenze accoglieva il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato l’illegittimità delle notifiche delle cartelle esattoriali e l’inefficacia dell’atto di pignoramento presso terzi; 6) [OSCURATO:PERSONA] chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Firenze il decreto n. 1091/2011, con il quale veniva ingiunto all’agente della riscossione il pagamento di euro 53.954,63, quale importo della misura esecutiva dichiarata inefficace; 7) l’[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, lamentando la non definitività della decisione delle Commissione Tributaria provinciale e il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], perché la somma ingiunta avrebbe dovuto essere restituita al Ministero del Tesoro che l’aveva erogata; 8) il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 1963/2016, revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto chiedere le somme al Ministero del Tesoro, suo unico debitore; 9) la Corte d’appello di Firenze, dinanzi alla quale [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza n. 1963/2016 -lamentando il fatto che il Tribunale non avesse considerato che, alla data del deposito del ricorso per ingiunzione, le somme pignorate erano ancora nella disponibilità sia materiale che giuridica di Equitalia, atteso che la restituzione al Ministero era avvenuta solo nel giugno 2011, cioè quattro mesi dopo- con la pronuncia n . 1420/2020, ha rigettato l’appello; 10) [OSCURATO:PERSONA] ricorre, formulando un solo motivo, per la sua cassazione; 11) resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; 12) la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis1 cod.proc.civ; 13) il ricorrente ha depositat o memoria. Considerato che: 14) [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 cod.civ., 72 bisdel dpr 602/1973, 487 e 553 cod.proc.civ.; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte d’appello ha ritenuto che fosse stata proposta un’azione di ripetizione dell’indebito -basata sulla circostanza che il pagamento non era stato eseguito spontaneamente, ma da un terzo, il Ministero del tesoro, coattivamente-della quale non sussistevano i presupposti; secondo il ricorrente, invece, era incontroverso oltre che documentalmente provato che, al momento della notifica del decreto ingiuntivo a Equitalia, il Ministero aveva pagato la somma di euro 53.339,49 e che, come accertato dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, la causa solvendi era inesistente; dunque, erano integrate le condizioni previste dalla giurisprudenza di questa Corte, in particolare da Cass. n. 4258/2019, erroneamente ritenuta inconferente dal giudice d’appello, per esperire l’azione di cui all’art. 2033 cod.civ.; condizioni rappresentate dalla prova di aver eseguito un pagamento e dalla inesistenza, originaria ovvero sopravvenuta, della sottostante causa solvendi; ciononostante – cioè malgrado la ricorrenza dei presupposti dell’azione di arricchimento ingiustificato– la Corte d’appello ha ritenuto che il Ministero avesse la disponibilità giuridica e materiale delle somme pignorate, perché, quando era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], ricorso per ingiunzione Equitalia aveva revocato il pignoramento e comunque la Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato l’inefficacia del pignoramento (p. 5 della sentenza); secondo quanto prospettato da [OSCURATO:PERSONA], il rilievo attribuito dal giudice a quo a dette circostanze si è tradotto ne lla falsa applicazione dell’art. 75 bis del dpr 602/1973 e degli artt. 457 e 553 cod.proc.civ., perché non è stato considerato che l’ordine di pagamento rivolto da Equitalia al Ministero aveva dato l’avvio ad una espropriazione forzata dei crediti vantati nei confronti del Ministero del tesoro e che l’adempimento spontaneo dell’ordine ricevuto, da parte del Ministero, aveva prodotto effetti equiparabili a quelli dell’ordinanza di assegnazione prevista dall’art. 553 cod.proc.civ.; il pagamento da parte del terzo pignorato aveva completato la procedura espropriativa, provocando non solo il trasferimento del diritto di credito all’agente della riscossione, ma anche l’immediato effetto satisfattivo (Cass. n. 2587/2015); pertanto, in considerazione del fatto che il Ministero, al momento della notifica del decreto ingiuntivo, aveva già estinto il debito, la Corte d’appello ha errato nel ritenere che con la revoca dell’atto di pignoramento Equitalia avesse liberato le somme che il Ministero gli doveva con conseguente impossibilità di revocare l’ordine già eseguito: in primo luogo perché l’atto di Equitalia non doveva considerarsi un pignoramento, ma un ordine di assegnazione (appunto, perché vi era stato il pagamento) e, in secondo luogo, perché nessun atto avrebbe potuto liberare le somme dovutegli dal Ministero, perché esse erano già state utilizzate da quest’ultimo per estinguere il debito verso Equitalia; del resto, a conferma di quanto esposto, se l’azione di ripetizione fosse stata proposta nei confronti del Ministero, come suggerito dal giudice, il Ministero avrebbe potuto fare opposizione all’esecuzione, eccependo di avere legittimamente pagato al creditore procedente e di essere stato definitivamente espropriato delle somme che avrebbe dovuto corrispondergli; conseguenza di detto errore è anche la statuizione con cui la Corte di merito ha sostenuto che se all’agente della riscossione è consentito ordinare al terzo di pagargli le somme dovute dal contribuente, non può non essergli permesso di revocare motu proprio quell’ordine; infatti, le somme erano state restituite al Ministero; l’effetto ripristinatorio, rappresenta il ricorrente, si sarebbe prodotto, però, solo se la revoca fosse intervenuta prima che il Ministero corrispondesse le somme, bloccando il pagamento, e non già a pagamento avvenuto; anche la dichiarazione di inefficacia del pignoramento da parte della Commissione tributaria provinciale era intervenuta successivamente al pagamento e non poteva ripristinare la disponibilità delle somme in capo al Ministero, ma solo accertare l’insussistenza della causa solvendi; il ragionamento confutativo del ricorrente si indirizza anche verso l’affermazione con cui la Corte territoriale ha negato la ricorrenza di un provvedimento di assegnazione del giudice dell’esecuzione e di un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod.proc.civ.: gli errori denunciati sono: a) quello di non avere correttamente applicato Cass. n. 4258/2019, secondo la quale qualora l’ordine di pagamento sia stato spontaneamente adempiuto dal terzo i suoi effetti sono equiparabili a quelli dell’ordinanza di assegnazione prevista nella procedura ordinaria dall’art. 533 cod.proc.civ.; b) quello di non avere attribuito rilevanza all’accertamento della insussistenza di una causa solvendi da parte della Commissione Tributaria provinciale; infine, anche se Equitalia aveva restituito le somme al Ministero, le aveva restituite ad un soggetto non legittimato a riceverle; quindi, la Corte territoriale è incorsa in errore anche quando ha mancato di attribuire alla dichiarazione di revoca dell’atto di pignoramento il significato e gli effetti di riconoscimento del debito nei suoi confronti; 15) il motivo merita accoglimento; va innanzitutto ribadito che “l'ordine di pagamento diretto ai sensi delD.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis , rappresenta una forma speciale di espropriazione presso terzi nell'ambito del procedimento esecutivo esattoriale, la cui caratteristica è che qualora l'ordine di pagamento sia spontaneamente adempiuto dal terzo, i suoi effetti sono equiparabili a quelli dell'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione. Il pagamento da parte del terzo pignorato completa la vicenda espropriativa, determinando non solo e non tanto il trasferimento del diritto di credito dal debitore esecutato all'agente della riscossione procedente, con l'estinzione del credito del terzo pignorato nei confronti dell'esecutato, quanto piuttosto l'immediato effetto satisfattivo che consegue alla riscossione delle somme dovute” (in termini, in motivazione, Cass.09/08/2018, n.20706); muovendo, dunque, dal fatto che con l’esecuzione dal parte del Ministero dell’ordine di pagamento emesso dall’agente della riscossione, era stato estinto il credito vantato dall’agente della riscossione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non può che trarsene la conseguenza che, una volta accertata la non debenza di detta somma all’agente della riscossione, il quale aveva ricevuto dunque un pagamento indebito, l’unico soggetto legittimato passivo dell’azione di ripetizione dell’indebito esercitata dal contribuente era l’agente della riscossione (cfr. Cass. 30/09/2021, n.26549); deve trovare applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui nell'indebito oggettivo, disciplinato dall'art. 2033 cod.civ., l'azione restitutoria, avendo carattere personale, può essere esperita solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta, e cioè solo tra le stesse parti del rapporto precedente (negozio di pagamento): Cass. 4/05/1978, n. 2087; Cass . 27/05/1995, n. 5926; Cass. 06/04/2011, n. 7871, la quale ha escluso la legittimazione passiva del rappresentante dell’accipiens che aveva ricevuto la somma versata dal solvens in tale sua qualità ; il solo soggetto passivamente legittimato è colui che ha ricevuto la somma che si assume non dovuta (Cass. 15/07/2003, n. 11073; Cass. 07/12/2016, n. 25170); tale principio, che è da ritenere consolidato nella giurisprudenza di legittimità, trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 cod.civ., che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come il solo soggetto passivo dell'obbligazione (così, in motivazione, Cass. n. 25170/2016, citata); va precisato che questa Corte non ritiene apprezzabile l’obiezione della dottrina secondo cui che il legittimato passivo rispetto alla condictio indebiti sia soltanto il soggetto che abbia ricevuto la prestazione che l'attore assume non dovuta è conclusione da condividere soltanto precisando che detto principio vale quando coincidano l'accipiens materiale ed il soggetto in favore del quale si sia verificata l'attribuzione patrimoniale; mentre, mancando tale coincidenza, la legittimazione passiva andrebbe attribuita al soggetto che abbia effettivamente ricevuto l'incremento patrimoniale e non a quello che materialmente abbia percepito il pagamento: cfr. Cass. 14/01/2019, n.610 che ha cassato la decisione gravata, la quale, ai fini della individuazione del soggetto legittimato passivamente nell'azione di cui all'art.2033 cod. civ., aveva attribuito rilievo alla circostanza che l’incremento patrimoniale fosse andato a vantaggio di un soggetto diverso - l’Inps . basandosi solo sul contenuto dell'astratta previsione dellaL. n. 448 del 1998, art. 13 che regola i rapporti tra l'Inps ed il cessionario; l’indirizzo di questa Corte è univocamente orientato nel senso di escludere la legittimazione del terzo – nel caso di specie rappresentato dal Ministero - cui la somma sia pervenuta per autonoma, unilaterale ed arbitraria iniziativa dell'accipiens(Cass. n. 25170/2016, citata; Cass. 15/07/2003, n. 11073); l'ambito soggettivo della condictio indebiti non può essere esteso neppure facendo riferimento alla disciplina contenuta dall'art. 2038 cod.civ., il cui ambito di applicazione è chiaramente limitato al caso particolare dell'avvenuta consegna sine causa di una cosa determinata, la quale sia stata poi alienata a terzi da colui che l'aveva ricevuta dal solvens, in quanto norma speciale, derogativa del principio generale dei rimborso dei pagamenti non dovuti stabilito dall'art. 2033 cod.civ., che per “ tale suo carattere di specialità la norma soggiace al limite di una interpretazione rigorosa, ai sensi dell'art. 14 delle disp. gen. (preleggi)”: Cass.21/06/2022, n. 19936; né a diverse conclusioni può addivenirsi, in ragione della qualità di creditore del Ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], atteso che, per quanto sopra detto in ordine al fatto che la disciplina di cui all'art.2033 cod.civ. riguarda esclusivamente i soggetti che siano stati materialmente coinvolti nello spostamento ingiustificato di ricchezza, non rileva, ai fini dell'individuazione del titolare passivo dell'azione di ripetizione, il fatto che al Ministero fossero state restituite le somme indebitamente riscosse e che il Ministero fosse creditore di [OSCURATO:PERSONA], assumendo invece rilevanza decisiva la circostanza per cui, per effetto della intervenuto ordine ex art. 75 bisdel dpr. n. 602/1973, un altro soggetto, appunto l’agente della riscossione, fosse subentrato nel lato attivo del rapporto obbligatorio ed avesse materialmente ricevuto i pagamenti dei quali il ricorrente ha richiesto, in questa sede, la restituzione; l’azione di ripetizione è stata dunque correttamente esperita nei confronti dell’accipiens e non già e non anche nei confronti del Ministero che abbia eventualmente tratto vantaggio dall’indebito; 16) il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricors