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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26053/2025

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corso iscritto al n. 12568/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Campanian. 9012/2017, depositata il 20 ottobre 2017 ; nonché sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso; [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] 2006.

R.G.

N.12568/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; - controricorrente - avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136, notificato il 3 giugno 2020, n. 54417/2020 prot.; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 17 giugno 2025 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, la cartella di pagamento n. 071- 2014-0118635033/002, avente ad oggetto somme dovute a titolo di IRES per l’anno 2006, per l’importo complessivo di € 767.142,00.

Tale cartella era stata emessa a seguito della sentenza della Commissione T ributaria R egionale della Campania n. 3549/2014, depositata l’8 aprile 2014 e divenuta definitiva in favore dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.

TF3090102575/2011, emesso a carico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di società consolidante/controllante della società consolidata [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.Per l’anno d’imposta in questione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (consolidante) aveva esercitato l’opzione per il R.G.

N.12568/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] consolidato fiscaleex art. 117 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (consolidata), per cui era stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il predetto avviso di accertamento per IRES 2006, in qualità di controllante/consolidante, a seguito di rettifica operata sul reddito della società consolidata [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

A seguito del ricorso tributario proposto dalla società controllante/consolidante [OSCURATO:PERSONA]. s.r.l. avverso l’avviso di accertamento in questione, l’Ufficio, a titolo di riscossione frazionata in pendenza di giudizio, aveva proceduto ad effettuare una serie di iscrizioni a ruolo, tra cui quella impugnata.

Nel ricorso, il sig. [OSCURATO:PERSONA] precisava di avere ricoperto la carica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sino alla data del 25 marzo 2010, e, successivamente, dal 26 settembre 2011 al 18 dicembre 2014, nonché, nel contempo (fino al 25 marzo 2010), la carica di presidente del [OSCURATO:SOCIETA]., società interamente controllata dalla [OSCURATO:PERSONA]; il contribuente deduceva quindi l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo e della cartella impugnata, di cui chiedeva l’annullamento per: 1) omessa notifica dell’atto presupposto, in quanto l’avviso di accertamento n.

TF3090102575/2011 non gli era stato notificato; 2) omessa motivazione dell’atto; 3) insussistenza della responsabilità solidale del ricorrente; 4) insussistenza della responsabilità per le sanzioni tributarie.

2. [OSCURATO:PERSONA] T ributaria P rovinciale di Napoli, con sentenza n. 25712/2015, depositata il 19 novembre 2015 , accoglieva il ricorso, annullando la cartella di pagamento impugnata.

R.G.

N.12568/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , la Commissione T ributaria R egionale della Campania, con sentenza n. 9012/2017, pronunciata il 5 maggio 2017 e depositata in segreteria il 20 ottobre 2017 dichiarava inammissibilel’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’Ufficio alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 19 aprile 2018).l’Agenzia delle Entrate, sulla base di quattromotivi.

Ha resistitocon controricorso [OSCURATO:PERSONA].

5. Nelle more del presente giudizio di legittimità, [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, che tuttavia veniva rigettata dall’Ufficio con provvedimento n. 5 44 17 /2020 prot., notificato dall’Agenzia delle Entrate in data 3giugno 2020.

Avverso tale diniego il contribuente ha proposto ricorso ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, sulla base di un unico motivo.

Ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle Entrate.

6. Con decreto presidenziale del 14 marzo 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 17 giugno 2025 , ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia lanullità della sentenza i mpugnata per motivazione omessa o apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art.

R.G.

N.12568/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.

Deduce, in particolare, parte ricorrente che la parte argomentativa della sentenza impugnata era assolutamente criptica, essendo composta da una sequenza di affermazioni prive di legami e quindi inidonea a costituire una sequenza logica cui attribuire un reale senso compiuto, contenendo altresì rinvii a temi ed argomenti totalmente inconferenti con la ratio decidendi della sentenza di primo grado, il cui contenuto era statocompletamente travisato.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.

Rileva, in particolare, l’Ufficio che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di secondo grado, l’unico motivo fondante la decisione della C.T.P. risiedeva nella mancata notifica della cartella di pagamento alla [OSCURATO:PERSONA]. s.r.l., per cui la presenza, nella motivazione della sentenza d’appello, di considerazioni inconferenti rispetto al thema decidendum non sarebbero state comunque idonee a fondare una pronuncia di inammissibilità.

1.3. Con il terzo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 dello stesso codice di rito.

Deduce parte ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto sussistente una carenza di interesse dell’Ufficio, in quanto la possibilità di estendere al [OSCURATO:PERSONA] il titolo esecutivo emesso nei confronti della società non era comunque R.G.

N.12568/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] circostanza idonea a far dubitare della sussistenza di un interesse alla prosecuzione del giudizio.

1.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, l’Agenzia delle Entrate prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c.

Osserva parte ricorrente che la C.T.R. aveva omesso di considerare la determinante circostanza della emissione e notifica della cartella di pagamento, per le medesime causali, anche nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

2. Con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, il contribuente eccepisce l’illegittimità del diniego opposto dalla domanda di definizione agevolata, deducendo –sulla base di un unico motivo –la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 cit., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c., in quanto la cartella di pagamento impugnata era da considerare un “atto impositivo”, trattandosi del primo e unico atto attraverso il qualela pretesa impositiva veniva estrinsecata nei confronti del ricorrente, e come tale rientrava tra le ipotesi di atto condonabile.

3. Cominciando, per evidenti ragioni di pregiudizialità logico- giuridica, lo scrutinio dei motivi dal ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego della definizione agevolata opposto dall’Ufficio, ritiene la Corte che tale ricorso sia fondato.

Ed invero, il diniego è stato motivato sul presupposto che la presente lite non sarebbe definibile, «poiché l’atto oggetto della controversia, la C.P. n. 071 2014 0118635 0 3 3 (2006) , non rientra tra quelli impositivi ai sensi dell’art. 6 del D.L. n.

R.G.

N.12568/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 119/2018.

La cartella reca la partita di ruolo riferita all’IRESe sanzioni di cui all’avviso di accertamento n.

TF3090102575/2011, redatto per l’anno d’imposta 2006 a carico della [OSCURATO:PERSONA], per la quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] è considerato coobbligato.

Il giudizio incardinato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’avviso di accertamento citato la ha vista soccombente, peraltro in via definitiva, sia in primo che in secondo grado.

Più precisamente, con sentenza n.70/35/2012, la C.T.P. di Napoli ha rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento citato; la sentenza è stata successivamente confermata dalla C.T.R. che, con la sentenza n. 3549/49/14 ha definitivamente concluso in senso favorevol e all’Ufficio il contenzioso avverso l’avviso di accertamento».

Sul punto, va innanzitutto precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, l’atto impugnato, pur essendo rappresentato da una cartella, ha natura di “atto impositivo” ex art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, essendo il primo atto con i quale l’ente impositore ha portato a conoscenza del contribuente [OSCURATO:PERSONA] la propria pretesa impositiva nei confronti dello stesso contribuente.

Al riguardo, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, allorquando una cartella di pagamento non è stata preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento (come avviene, ad es., nel caso degli accertamenti automatici ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973), la cartella riveste anche la natura di “atto impositivo”, trattandosi del primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del contribuente, conseguendone inoltre la sua impugnabilità ex art. 19 del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, anche per R.G.

N.12568/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contestare il merito della pretesa impositiva (Cass., sez. un., 25 giugno 2021, n. 18298; Cass. 27 agosto 2024, n. 23183; Cass.24 ottobre 2019, n. 27271; Cass. 28 dicembre 2017, n. 31055).

E’ evidente, pertanto, come, nel caso di specie, in cui è pacifico che l’avviso di accertamento delle maggiori imposte non è stato notificato al contribuente, quale coobbligato solidale con le società consolidata e consolidante, la cartella di pagamento debba essere qualificata come “atto impositivo”, e quindi rientri tra quelli che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Quanto agli altri requisiti previsti dall’art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, deve rilevarsi che è irrilevante il rilievo, contenuto nel provvedimento di diniego, secondo il quale «la controversia che il [OSCURATO:PERSONA] intende definire non è volta alla sua estromissione dal ruolo, intestato anche ad altri contribuenti, bensì all’annullamento del ruolo e della cartella (…) Nella presente fattispecie, la cartella di pagamento e il ruolo oggetto di impugnazione sono intestati anche ad altri soggetti, sicché il petitum dell’azione del [OSCURATO:PERSONA] è costituito dall’annullamento non di una pretesa a lui notificata per la volta bensì di atti, la cartella ed il ruolo, afferenti anche ad altre posizioni giuridiche soggettive non più definibili in via agevolata».

Invero, il fatto che il ruolo riguardi anche altre posizioni non esclude che il sig. [OSCURATO:PERSONA] possa definire quel ruolo con riferimento esclusivo all a sua posizione, e limitatamente al credito per il quale è stata esercitata la pretesa impositiva; del resto, è chiaro che, attraverso l’impugnazione della cartella di pagamento, il contribuente intendeprocedere all’annullamento del ruolo, ma sempre limitatamente alla R.G.

N.12568/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] propria posizione, ragion per cui il rilievo in questione appare, prima che infondato, addirittura incomprensibile.

Ne discende, quindi, che: i) la controversia è attribuita alla giurisdizione tributaria; ii) è parte in giudizio l’Agenzia delle entrate; iii) l’atto rientra tra quelli impugnabili, ed ha natura di atto impositivo; iv) il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del d.l. n. 119/2018, e cioè entro il 24 ottobre 2018; v) alla data della presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si era concluso con pronuncia definitiva; vi) la controversia non concerne risorse proprie della U.E. e l’I.V.A., né il recupero di aiuti di Stato.

Ciò determina l’accoglimento del ricorso proposto avverso il diniego di definizione agevolata, avendo il ricorrente versato l’importo del 5% del valore della controversia, ex art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018.

4. L’accoglimento del ricorso contro il diniego di definizione agevolata comporta anche che il giudizio principale debba essere dichiarato estinto, per intervenuta definizione della controversia.

5. Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità, stante l’intervenuta definizione in via amministrativa ed alla stregua della natura delle questioni giuridiche esaminate.

P.Q.M La Corte accoglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso iscritto al n. 12568/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Campanian. 9012/2017, depositata il 20 ottobre 2017 ; nonché sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso; [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] 2006. R.G. N.12568/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; - controricorrente - avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136, notificato il 3 giugno 2020, n. 54417/2020 prot.; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 17 giugno 2025 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, la cartella di pagamento n. 071- 2014-0118635033/002, avente ad oggetto somme dovute a titolo di IRES per l’anno 2006, per l’importo complessivo di € 767.142,00. Tale cartella era stata emessa a seguito della sentenza della Commissione T ributaria R egionale della Campania n. 3549/2014, depositata l’8 aprile 2014 e divenuta definitiva in favore dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TF3090102575/2011, emesso a carico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di società consolidante/controllante della società consolidata [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.Per l’anno d’imposta in questione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (consolidante) aveva esercitato l’opzione per il R.G. N.12568/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] consolidato fiscaleex art. 117 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (consolidata), per cui era stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il predetto avviso di accertamento per IRES 2006, in qualità di controllante/consolidante, a seguito di rettifica operata sul reddito della società consolidata [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. A seguito del ricorso tributario proposto dalla società controllante/consolidante [OSCURATO:PERSONA]. s.r.l. avverso l’avviso di accertamento in questione, l’Ufficio, a titolo di riscossione frazionata in pendenza di giudizio, aveva proceduto ad effettuare una serie di iscrizioni a ruolo, tra cui quella impugnata. Nel ricorso, il sig. [OSCURATO:PERSONA] precisava di avere ricoperto la carica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sino alla data del 25 marzo 2010, e, successivamente, dal 26 settembre 2011 al 18 dicembre 2014, nonché, nel contempo (fino al 25 marzo 2010), la carica di presidente del [OSCURATO:SOCIETA]., società interamente controllata dalla [OSCURATO:PERSONA]; il contribuente deduceva quindi l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo e della cartella impugnata, di cui chiedeva l’annullamento per: 1) omessa notifica dell’atto presupposto, in quanto l’avviso di accertamento n. TF3090102575/2011 non gli era stato notificato; 2) omessa motivazione dell’atto; 3) insussistenza della responsabilità solidale del ricorrente; 4) insussistenza della responsabilità per le sanzioni tributarie. 2. [OSCURATO:PERSONA] T ributaria P rovinciale di Napoli, con sentenza n. 25712/2015, depositata il 19 novembre 2015 , accoglieva il ricorso, annullando la cartella di pagamento impugnata. R.G. N.12568/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , la Commissione T ributaria R egionale della Campania, con sentenza n. 9012/2017, pronunciata il 5 maggio 2017 e depositata in segreteria il 20 ottobre 2017 dichiarava inammissibilel’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’Ufficio alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 19 aprile 2018).l’Agenzia delle Entrate, sulla base di quattromotivi. Ha resistitocon controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. Nelle more del presente giudizio di legittimità, [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, che tuttavia veniva rigettata dall’Ufficio con provvedimento n. 5 44 17 /2020 prot., notificato dall’Agenzia delle Entrate in data 3giugno 2020. Avverso tale diniego il contribuente ha proposto ricorso ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, sulla base di un unico motivo. Ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle Entrate. 6. Con decreto presidenziale del 14 marzo 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 17 giugno 2025 , ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia lanullità della sentenza i mpugnata per motivazione omessa o apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. R.G. N.12568/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c. Deduce, in particolare, parte ricorrente che la parte argomentativa della sentenza impugnata era assolutamente criptica, essendo composta da una sequenza di affermazioni prive di legami e quindi inidonea a costituire una sequenza logica cui attribuire un reale senso compiuto, contenendo altresì rinvii a temi ed argomenti totalmente inconferenti con la ratio decidendi della sentenza di primo grado, il cui contenuto era statocompletamente travisato. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Rileva, in particolare, l’Ufficio che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di secondo grado, l’unico motivo fondante la decisione della C.T.P. risiedeva nella mancata notifica della cartella di pagamento alla [OSCURATO:PERSONA]. s.r.l., per cui la presenza, nella motivazione della sentenza d’appello, di considerazioni inconferenti rispetto al thema decidendum non sarebbero state comunque idonee a fondare una pronuncia di inammissibilità. 1.3. Con il terzo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 dello stesso codice di rito. Deduce parte ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto sussistente una carenza di interesse dell’Ufficio, in quanto la possibilità di estendere al [OSCURATO:PERSONA] il titolo esecutivo emesso nei confronti della società non era comunque R.G. N.12568/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] circostanza idonea a far dubitare della sussistenza di un interesse alla prosecuzione del giudizio. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, l’Agenzia delle Entrate prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c. Osserva parte ricorrente che la C.T.R. aveva omesso di considerare la determinante circostanza della emissione e notifica della cartella di pagamento, per le medesime causali, anche nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, il contribuente eccepisce l’illegittimità del diniego opposto dalla domanda di definizione agevolata, deducendo –sulla base di un unico motivo –la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 cit., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c., in quanto la cartella di pagamento impugnata era da considerare un “atto impositivo”, trattandosi del primo e unico atto attraverso il qualela pretesa impositiva veniva estrinsecata nei confronti del ricorrente, e come tale rientrava tra le ipotesi di atto condonabile. 3. Cominciando, per evidenti ragioni di pregiudizialità logico- giuridica, lo scrutinio dei motivi dal ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego della definizione agevolata opposto dall’Ufficio, ritiene la Corte che tale ricorso sia fondato. Ed invero, il diniego è stato motivato sul presupposto che la presente lite non sarebbe definibile, «poiché l’atto oggetto della controversia, la C.P. n. 071 2014 0118635 0 3 3 (2006) , non rientra tra quelli impositivi ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. R.G. N.12568/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 119/2018. La cartella reca la partita di ruolo riferita all’IRESe sanzioni di cui all’avviso di accertamento n. TF3090102575/2011, redatto per l’anno d’imposta 2006 a carico della [OSCURATO:PERSONA], per la quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] è considerato coobbligato. Il giudizio incardinato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’avviso di accertamento citato la ha vista soccombente, peraltro in via definitiva, sia in primo che in secondo grado. Più precisamente, con sentenza n.70/35/2012, la C.T.P. di Napoli ha rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento citato; la sentenza è stata successivamente confermata dalla C.T.R. che, con la sentenza n. 3549/49/14 ha definitivamente concluso in senso favorevol e all’Ufficio il contenzioso avverso l’avviso di accertamento». Sul punto, va innanzitutto precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, l’atto impugnato, pur essendo rappresentato da una cartella, ha natura di “atto impositivo” ex art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, essendo il primo atto con i quale l’ente impositore ha portato a conoscenza del contribuente [OSCURATO:PERSONA] la propria pretesa impositiva nei confronti dello stesso contribuente. Al riguardo, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, allorquando una cartella di pagamento non è stata preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento (come avviene, ad es., nel caso degli accertamenti automatici ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973), la cartella riveste anche la natura di “atto impositivo”, trattandosi del primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del contribuente, conseguendone inoltre la sua impugnabilità ex art. 19 del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, anche per R.G. N.12568/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contestare il merito della pretesa impositiva (Cass., sez. un., 25 giugno 2021, n. 18298; Cass. 27 agosto 2024, n. 23183; Cass.24 ottobre 2019, n. 27271; Cass. 28 dicembre 2017, n. 31055). E’ evidente, pertanto, come, nel caso di specie, in cui è pacifico che l’avviso di accertamento delle maggiori imposte non è stato notificato al contribuente, quale coobbligato solidale con le società consolidata e consolidante, la cartella di pagamento debba essere qualificata come “atto impositivo”, e quindi rientri tra quelli che possono essere oggetto di definizione agevolata. Quanto agli altri requisiti previsti dall’art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, deve rilevarsi che è irrilevante il rilievo, contenuto nel provvedimento di diniego, secondo il quale «la controversia che il [OSCURATO:PERSONA] intende definire non è volta alla sua estromissione dal ruolo, intestato anche ad altri contribuenti, bensì all’annullamento del ruolo e della cartella (…) Nella presente fattispecie, la cartella di pagamento e il ruolo oggetto di impugnazione sono intestati anche ad altri soggetti, sicché il petitum dell’azione del [OSCURATO:PERSONA] è costituito dall’annullamento non di una pretesa a lui notificata per la volta bensì di atti, la cartella ed il ruolo, afferenti anche ad altre posizioni giuridiche soggettive non più definibili in via agevolata». Invero, il fatto che il ruolo riguardi anche altre posizioni non esclude che il sig. [OSCURATO:PERSONA] possa definire quel ruolo con riferimento esclusivo all a sua posizione, e limitatamente al credito per il quale è stata esercitata la pretesa impositiva; del resto, è chiaro che, attraverso l’impugnazione della cartella di pagamento, il contribuente intendeprocedere all’annullamento del ruolo, ma sempre limitatamente alla R.G. N.12568/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] propria posizione, ragion per cui il rilievo in questione appare, prima che infondato, addirittura incomprensibile. Ne discende, quindi, che: i) la controversia è attribuita alla giurisdizione tributaria; ii) è parte in giudizio l’Agenzia delle entrate; iii) l’atto rientra tra quelli impugnabili, ed ha natura di atto impositivo; iv) il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del d.l. n. 119/2018, e cioè entro il 24 ottobre 2018; v) alla data della presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si era concluso con pronuncia definitiva; vi) la controversia non concerne risorse proprie della U.E. e l’I.V.A., né il recupero di aiuti di Stato. Ciò determina l’accoglimento del ricorso proposto avverso il diniego di definizione agevolata, avendo il ricorrente versato l’importo del 5% del valore della controversia, ex art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018. 4. L’accoglimento del ricorso contro il diniego di definizione agevolata comporta anche che il giudizio principale debba essere dichiarato estinto, per intervenuta definizione della controversia. 5. Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità, stante l’intervenuta definizione in via amministrativa ed alla stregua della natura delle questioni giuridiche esaminate. P.Q.M La Corte accoglie
Sentenza Cassazione n. 26053/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris