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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 novembre 2020

Cassazione n. 39781/2021

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 27/11/2020 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 della stessa richiesta - emesse dal Tribunale di Napoli nelle date del 20/01/2016 e del 21/11/2017 - e, individuata la pena base alla luce della prima delle due pronunzie, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato in ventidue anni di reclusione.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'erronea rideterminazione della pena applicata a titolo di continuazione al condannato, che era stata quantificata senza l'enucleazione delle singole frazioni sanzionatorie, determinando la formulazione di un giudizio dosimetrico incongruo e connotato da eccessività.

Si deduceva, al contempo, che la Corte di appello di Napoli aveva quantificato la pena detentiva irrogata a Miele in ventidue anni di reclusione, senza fare corretta applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78, comma primo, n. 1, cod. pen., per effetto del quale si imponeva la rideterminazione complessiva del trattamento sanzionatorio irrogato al condannato.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], in sede di rideterminazione, veniva quantificato sulla pena base relativa alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 20/01/2016, sulla quale veniva applicato un aumento per la decisione pronunciata dallo stesso Tribunale il 21/11/2017, senza l'enucleazione delle singole frazioni detentive.

Ne discende che la Corte di appello di Napoli non individuava la pena base in relazione al reato più grave, enucleandolo dalla sentenza del 20/01/2016, ma alla luce della pena finale che era stata irrogata a Mele, su cui applicava un aumento unitariamente quantificato.

Il percorso dosimetrico seguito dalla Corte territoriale napoletana, pertanto, non appare rispettoso delle emergenze processuali ed è difforme dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il giudice dell'esecuzione, quando procede alla rideterminazione della pena per la continuazione tra condotte illecite giudicate con differenti sentenze, deve scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e, successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli eventualmente riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.

Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «Il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena in riguardo a più condanne, ciascuna per più reati unificati dal vincolo della continuazione, deve riferirsi, quale pena-base, a quella del reato più grave fra tutti e, ferma la quantificazione operata dal giudice della cognizione, su essa deve determinare "ex novo" l'aumento a titolo di continuazione, per ciascuno dei reati satellite, anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845-01).

A queste considerazioni deve aggiungersi che, nel compiere l'operazione di ermeneutica processuale censurata, la Corte di appello di Napoli non dava analiticamente conto delle ragioni che giustificavano l'aumento di pena a titolo di continuazione per il reato giudicato con la sentenza irrevocabile di cui al punto 2 del provvedimento impugnato, pur accogliendo l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Si consideri, in proposito, che, sebbene l'art. 671 cod. proc. pen. non !I? richiami i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., posto che la rideterminazione della 1(-) pena opera su una comminatoria che ha già visto applicati in sede di cognizione tali parametri, il giudice ha pur sempre il dovere, nei limiti prefissati dallo stesso art. 671, di esporre le sue ragioni, allo scopo di consentire al condannato di comprendere il percorso dosimetrico seguito in sede di rideterminazione della pena.

L'esposizione sintetica di tale percorso dosimetrico si rende indispensabile allo scopo di esplicitare non solo gli elementi che sono stati oggetto del ragionamento del giudice dell'esecuzione, ma anche i parametri edittali adottati, onde consentire una valutazione unitaria e complessiva dei dati esaminati in sede esecutiva.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244115-01).

2.1. Infine, nel procedere alla rideterminazione della pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] in executivis, tenuto conto delle sanzioni che gli venivano irrogate con le decisioni irrevocabili presupposte e della censura difensiva sulla violazione dell'art. 78, comma primo, n. 1, cod. pen., la Corte di appello di Napoli dovrà fare applicazione della giurisprudenza costante e risalente di questa Corte (Sez. 5, n. 18368 del 09/12/2003, dep. 2004, Bajtrami, Rv. 229229-01; Sez. 1, n. 6217 del 07/04/1994, Pusceddu, Rv. 197840-01), secondo cui l'applicazione del criterio moderatore deve seguire la riduzione di pena disposta ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. pen., non essendo possibile invocare sic et simpliciter il contenimento della pena in sede esecutiva entro il limite di trent'anni di reclusione.

Ne consegue che l'applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78, comma primo, n. 1, cod. pen. presuppone il rispetto della sequenza procedimentale descritta e il superamento del limite edittale di trent'anni, sul quale si impone uno specifico dovere motivazionale, che non è riscontrabile con riferimento alla posizione del ricorrente.

Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «Il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e infine il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato» (Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Agostino, Rv. 257325; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche, Sez. 1, n. 2007 del 05/05/2010, Serafino, Rv. 247616).

3. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla determinazione della pena, con il conseguente rinvio alla o Corte di appello di Napoli per un nuovo esame sul punto, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 27/11/2020 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 della stessa richiesta - emesse dal Tribunale di Napoli nelle date del 20/01/2016 e del 21/11/2017 - e, individuata la pena base alla luce della prima delle due pronunzie, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato in ventidue anni di reclusione. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'erronea rideterminazione della pena applicata a titolo di continuazione al condannato, che era stata quantificata senza l'enucleazione delle singole frazioni sanzionatorie, determinando la formulazione di un giudizio dosimetrico incongruo e connotato da eccessività. Si deduceva, al contempo, che la Corte di appello di Napoli aveva quantificato la pena detentiva irrogata a Miele in ventidue anni di reclusione, senza fare corretta applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78, comma primo, n. 1, cod. pen., per effetto del quale si imponeva la rideterminazione complessiva del trattamento sanzionatorio irrogato al condannato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], in sede di rideterminazione, veniva quantificato sulla pena base relativa alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 20/01/2016, sulla quale veniva applicato un aumento per la decisione pronunciata dallo stesso Tribunale il 21/11/2017, senza l'enucleazione delle singole frazioni detentive. Ne discende che la Corte di appello di Napoli non individuava la pena base in relazione al reato più grave, enucleandolo dalla sentenza del 20/01/2016, ma alla luce della pena finale che era stata irrogata a Mele, su cui applicava un aumento unitariamente quantificato. Il percorso dosimetrico seguito dalla Corte territoriale napoletana, pertanto, non appare rispettoso delle emergenze processuali ed è difforme dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il giudice dell'esecuzione, quando procede alla rideterminazione della pena per la continuazione tra condotte illecite giudicate con differenti sentenze, deve scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e, successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli eventualmente riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «Il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena in riguardo a più condanne, ciascuna per più reati unificati dal vincolo della continuazione, deve riferirsi, quale pena-base, a quella del reato più grave fra tutti e, ferma la quantificazione operata dal giudice della cognizione, su essa deve determinare "ex novo" l'aumento a titolo di continuazione, per ciascuno dei reati satellite, anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845-01). A queste considerazioni deve aggiungersi che, nel compiere l'operazione di ermeneutica processuale censurata, la Corte di appello di Napoli non dava analiticamente conto delle ragioni che giustificavano l'aumento di pena a titolo di continuazione per il reato giudicato con la sentenza irrevocabile di cui al punto 2 del provvedimento impugnato, pur accogliendo l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Si consideri, in proposito, che, sebbene l'art. 671 cod. proc. pen. non !I? richiami i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., posto che la rideterminazione della 1(-) pena opera su una comminatoria che ha già visto applicati in sede di cognizione tali parametri, il giudice ha pur sempre il dovere, nei limiti prefissati dallo stesso art. 671, di esporre le sue ragioni, allo scopo di consentire al condannato di comprendere il percorso dosimetrico seguito in sede di rideterminazione della pena. L'esposizione sintetica di tale percorso dosimetrico si rende indispensabile allo scopo di esplicitare non solo gli elementi che sono stati oggetto del ragionamento del giudice dell'esecuzione, ma anche i parametri edittali adottati, onde consentire una valutazione unitaria e complessiva dei dati esaminati in sede esecutiva. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244115-01). 2.1. Infine, nel procedere alla rideterminazione della pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] in executivis, tenuto conto delle sanzioni che gli venivano irrogate con le decisioni irrevocabili presupposte e della censura difensiva sulla violazione dell'art. 78, comma primo, n. 1, cod. pen., la Corte di appello di Napoli dovrà fare applicazione della giurisprudenza costante e risalente di questa Corte (Sez. 5, n. 18368 del 09/12/2003, dep. 2004, Bajtrami, Rv. 229229-01; Sez. 1, n. 6217 del 07/04/1994, Pusceddu, Rv. 197840-01), secondo cui l'applicazione del criterio moderatore deve seguire la riduzione di pena disposta ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. pen., non essendo possibile invocare sic et simpliciter il contenimento della pena in sede esecutiva entro il limite di trent'anni di reclusione. Ne consegue che l'applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78, comma primo, n. 1, cod. pen. presuppone il rispetto della sequenza procedimentale descritta e il superamento del limite edittale di trent'anni, sul quale si impone uno specifico dovere motivazionale, che non è riscontrabile con riferimento alla posizione del ricorrente. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «Il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e infine il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato» (Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Agostino, Rv. 257325; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche, Sez. 1, n. 2007 del 05/05/2010, Serafino, Rv. 247616). 3. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla determinazione della pena, con il conseguente rinvio alla o Corte di appello di Napoli per un nuovo esame sul punto, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul p