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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27900/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

9883.D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte d’appello di Anconavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile PollaniPaolo, il quale, dopo avere argomentato in ordine a ciascuno dei motivi deiricorsi, ha concluso chiedendo che gli stessi vengano dichiarati inammissibili o, invia subordinata, vengano rigettati e che i ricorrenti vengano condannati, insolido tra loro, a rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile, comeda allegata nota spese;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PietroMolino, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;udita l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], comparsa in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], indifesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], la quale si è riportata alle depositateconclusioni scritte e depositato nota spese;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA],D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo la discussione, si è riportatoai motivi dei ricorsi, chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 18/11/2025, la Corte d’appello di Ancona confermava lasentenza del 07/05/2024 del Tribunale di Pesaro, emessa in esito a giudizioordinario, con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] eranostati condannati alle pene, rispettivamente, il [OSCURATO:PERSONA] di due anni e tre mesi direclusione ed € 630,00 di multa e le D’[OSCURATO:PERSONA] di un anno e nove mesi direclusione ed € 500,00 di multa, per il reato di indebito utilizzo di una carta dicredito (art. 493-ter cod. pen.) continuato e in concorso (e, quanto al [OSCURATO:PERSONA],con l’aggravante della recidiva specifica e infra-quinquennale), oltre che alrisarcimento dei danni che erano stati cagionati alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], conrimessione delle parti, a tale fine, davanti al giudice civile e concessione alPollani di una provvisionale di € 1.000,00.2.

Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello diAncona, hanno proposto ricorso per cassazione - con un unico atto a firma delloro comune difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], MarikaD’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.2.1.

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degliartt. 213 e 349 dello stesso codice, oltre al «travisamento della prova», nonchél’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen.

«perincompatibilità logica tra giudicati».Espongono che, contrariamente a quanto avvenuto nel processo che si èsvolto nei loro confronti davanti al Tribunale di Pesaro per il reato di furto delportafogli di [OSCURATO:PERSONA] e che si è concluso con sentenza irrevocabile diassoluzione per non avere commesso il fatto, nel presente processo, i giudici delmerito hanno ritenuto corretti e attendibili i riconoscimenti fotografici che eranostati effettuati nella fase delle indagini preliminari dai testimoni MarilenaManganiello e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti dei due esercizi commerciali presso iquali erano avvenuti gli indebiti utilizzi della carta di credito.Ciò esposto, quanto al riconoscimento che era stato effettuato dallatestimone [OSCURATO:PERSONA], contestano che i giudici del merito lo abbianoritenuto corretto e attendibile nonostante, «nel corso dell’istruttoria», taletestimone avesse affermato di non essere in grado di riconoscere nessuno e:anche a seguito delle contestazioni che le erano state mosse dal pubblicoministero in aiuto alla memoria, anziché confermare il riconoscimento che avevaeffettuato nella fase delle indagini preliminari, «a più riprese, contestava di averericonosciuto i soggetti “senza ombra di dubbio”», come risulterebbe dal verbalestenotipico della sua deposizione; anche a seguito dell’intervento dal Giudice,affermava di essere già stata incerta sull’individuazione al momento delriconoscimento fotografico che aveva effettuato nella fase delle indaginipreliminari e ribadiva di non ricordare i soggetti con la sola eccezione delfotogramma n. 4, che avrebbe ritratto una persona che probabilmente potevaessere uno dei responsabili.

Ne discenderebbe che la Corte d’appello di Ancona,con l’affermare che la testimone [OSCURATO:PERSONA] «non negava il riconoscimentoprecedentemente effettuato, che deve intendersi confermato» (primo paragrafodella pag. 7 della sentenza impugnata), sarebbe incorsa in un travisamento dellaprova, atteso che «l’unico aspetto sul quale la teste mostrava un grado diconvincimento sufficientemente apprezzabile, concerneva, come detto, ilfotogramma n. 4 e non tutto l’esito dell’individuazione fotografica posta in esserenel corso delle indagini che, al contrario, ha più volte messo in discussione».Quanto al riconoscimento che era stato effettuato dal testimone Maurizioriferito di non essere in grado di riconoscere alcuno né di fornire una descrizionedei responsabili.

Pur non avendo negato, a seguito della contestazione delpubblico ministero, l’esito del riconoscimento fotografico che aveva effettuatonella fase delle indagini preliminari, rispondendo a una domanda della difesadegli imputati, aveva riferito che i responsabili indossavano una mascherina.

Dalverbale di sommarie informazioni che aveva reso il 21/10/2020, due giorni dopoi fatti, emergerebbe che il [OSCURATO:PERSONA], nel descrivere i responsabili, aveva omessoogni dettaglio relativo alla fisionomia del loro viso, soffermandosi solo sullacorporatura e sui capelli, «evidentemente in quanto i tratti somatici dei soggettinon li aveva visti, essendo gli stessi travisati dalla mascherina».

Egli non avrebbereso la suddetta descrizione neppure dopo avere visionato i filmati che eranostati tratti dalle telecamere di sorveglianza dell’esercizio commerciale “Non soloSport”, il che confermerebbe «che i volti dei soggetti non erano visibili,circostanza idonea ad inficiare la validità dell’individuazione».I riconoscimenti effettuati da entrambi i menzionati testimoni, pertanto, siporrebbero in contrasto con l’art. 213 cod. proc. pen. e non avrebbero dovutoessere ritenuti attendibili e idonei a fondare una pronuncia di responsabilità.Quanto alla contestazione di violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., iricorrenti espongono che gli ulteriori elementi indiziari valorizzati dalla Corted’appello di Ancona unitamente agli indicati riconoscimenti, costituiti da«intestazione formale dell’autovettura, orari di transito della stessa ai varchicittadini di Pesaro e Modena e celle telefoniche agganciate» (così il ricorso),sarebbero gli stessi che sarebbero stati definiti «presunzioni» dal Tribunale diPesaro nell’ambito del procedimento per il furto del portafogli di [OSCURATO:PERSONA] eche lo stesso Tribunale aveva ritenuto inidonei a fondare una pronuncia diresponsabilità.

I ricorrenti rappresentano che, posto che l’attività di indagine erastata la stessa per entrambi i procedimenti per il furto del portafogli di PaoloPollani e per l’indebito utilizzo della sua carta di credito, sarebbe «difficilepensare che i relativi esiti per un giudice non siano idonei a condannare gliimputati, mentre per un altro lo siano», e denunciano che «qualora la decisioneimpugnata divenisse irrevocabile si creerebbe un’incompatibilità logica tragiudicati, posto che entrambi i processi, nati originariamente come unicum, sifondano, come detto, sul medesimo materiale probatorio».

Nel processo per ilreato di furto del portafoglio di [OSCURATO:PERSONA]: la testimone [OSCURATO:PERSONA] dichiarato di avere interloquito con tre persone ma di non essere in gradodi riconoscere i volti di alcuno dei soggetti che erano presenti nell’eserciziocommerciale “[OSCURATO:PERSONA]” perché tutti indossavano la mascherina,come era richiesto a seguito della pandemia di Covid-19, e uno di loro indossavaanche gli occhiali; la testimone Gianni aveva dichiarato di non ricordare né i voltiné l’abbigliamento dei soggetti con i quali aveva interloquito né il nome chefigurava sul documento di identità che aveva fotocopiato al momento delpagamento della merce.2.2.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazionedell’art. 538 dello stesso codice, oltre al «travisamento della prova», conriferimento alla condanna per la responsabilità civile.Dopo avere esposto uno stralcio dell’atto di costituzione di parte civile diPaolo [OSCURATO:PERSONA], contestano anzitutto che il [OSCURATO:PERSONA]: «parte da un assunto errato,allorquando pone come per vero ed accertato che il furto del suo portafogli siastato perpetrato dagli odierni imputati, pur in presenza di un giudicatoassolutorio»; baserebbe la causa petendi, «in ampia parte, su una condotta cheintegra un diverso reato, non oggetto del presente procedimento (ovvero il furtodel portafogli), ma di altro processo distinto, definito, ed a cui la persona offesanon ha partecipato».Quanto alla domanda di risarcimento dei danni cagionati dall’indebito utilizzodella carta di credito, l’esistenza degli stessi sarebbe stata smentita dalledichiarazioni della medesima parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel corsodell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva sì quantificato in circa € 1.500,00 il dannoche gli era derivato dal suddetto indebito utilizzo, ma aveva riferito di essere«stato risarcito dall’assicurazione Nexi», oltre ad avere avuto «disguidi», sempreperò ricondotti al furto del portafogli e non all’indebito utilizzo della carta dicredito.Ciò esposto, i ricorrenti contestano la motivazione di cui alle pagg. 9-10della sentenza impugnata, in particolare, là dove la Corte d’appello di Anconaavrebbe «dubita[to] che la vittima fosse stata ristorata del danno patrimonialepatito dall’indebito utilizzo delle carte di credito, dubitando dell’esistenza di unadeterminazione precisa degli importi del risarcimento ed asserendo cheverosimilmente il [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto il rimborso dell’importo delletransazioni, o di una parte di questo, quando, invece, dall’istruttoriadibattimentale si comprende con chiarezza che la parte civile è statacompletamente risarcita dall’assicurazione Nexi».

L’«asserita indeterminatezzadell’importo risarcito» costituirebbe pertanto «una mera congettura che trovapiena smentita nelle risultanze dibattimentali che, evidentemente, sono statetravisate».Sarebbe stato pertanto «riconosciuto un risarcimento del danno in favore diun soggetto che, per sua stessa ammissione, non ha patito alcun pregiudizio,neppure in termini di danno morale, dall’azione delittuosa di cui al presenteprocedimento e che è stato completamente risarcito in punto di dannopatrimoniale dalla sua assicurazione».2.3.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degliartt. 62-bis, 99 e 133 cod. pen.Denunciano che negare il beneficio delle circostanze attenuanti generiche inragione esclusivamente dei precedenti penali degli imputati, come avrebbe fattola Corte d’appello di Ancona, porterebbe «all’irrazionale conclusione, secondo laquale lo stesso [beneficio] possa essere accordato dalla Corte di Appello diAncona solamente a soggetti incensurati».La Corte d’appello avrebbe ignorato «che la vittima del reato è statacompletamente risarcita del danno alla medesima provocatole, che l’importosottratto corrispondeva a una cifra contenuta, pari circa ad euro 1.100,00, che ledue condotte contestate nel capo di imputazione si sono realizzate in un arcotemporale molto ridotto», elementi, questi, che conterrebbero il disvalorecomplessivo del fatto e che, se adeguatamente valutati, avrebbero dovutocomportare sia la concessione delle circostanze attenuanti generiche sia ilcontenimento della pena base detentiva nella misura del minimo edittale di unanno di reclusione, rispetto al quale la pena irrogata di un anno e sei mesi direclusione, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d’appello di Ancona,sarebbe «notevolmente più alta del minimo».Quanto all’applicazione della recidiva (specifica e infra-quinquennale) neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA], premesso che costituirebbe una mera congettura delTribunale di Pesaro quella secondo cui era «verosimile che l’imputato viva deiproventi dei reati contro il patrimonio dal medesimo commessi» (primo paragrafodella pag. 14 della sentenza di primo grado), il ricorrente lamenta che la Corted’appello di Ancona «non spendeva neppure una parola per colmare tale lacuna,limitandosi a ritenere corretto l’aumento di pena prospettato dal Tribunale», enon avrebbe «esamina[to] ed esplica[to] il legame sussistente tra la condottasub iudice e i precedenti penali e neppure spiega[to] se e in quale misura ilnuovo reato sia stato influenzato dalle precedenti condotte criminose»,«limita[ndosi] ad approvare l’operato del primo giudice senza, tuttavia,aggiungere alcunché», con il conseguente «mal governo dei consolidati principigiurisprudenziali dettati in punto di applicazione della recidiva».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato.La Corte di cassazione ha chiarito che il riconoscimento fotografico compiutonel corso delle indagini preliminari è utilizzabile e idoneo a fondare l’affermazionedi penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizionedibattimentale, anche nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuatotale riconoscimento con esito positivo in precedenza ma di non poterlo reiterarea causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l’individuazionedi un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva diuna percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto didichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazioneconfermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585-01).Nel caso in esame, posti di fronte all’esibizione degli album fotografici cheerano stati formati dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari: a)la testimone [OSCURATO:PERSONA], dipendente del primo dei due negozi presso iquali era stata indebitamente utilizzata la carta di credito, ha dichiarato che, inquel momento, era in grado di riconoscere soltanto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], senzaperaltro negare i riconoscimenti che aveva effettuato nel corso delle indaginipreliminari, in termini di certezza («senza ombra di dubbio»; pag. 5 dellasentenza di primo grado), anche di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; b) iltestimone [OSCURATO:PERSONA], dipendente del secondo dei due negozi presso i qualiera stata indebitamente utilizzata la carta di credito, ha dichiarato che, all’epocadei fatti, era certo dei riconoscimenti fotografici che aveva effettuato – appunto,«senza ombra di dubbio» (pag. 6 della sentenza di primo grado) – di tutti i tre gliimputati, così confermando gli stessi tre riconoscimenti.La valorizzazione di tali dichiarazioni dibattimentali dei due menzionatitestimoni non risulta integrare alcun travisamento delle stesse dichiarazioni, neitermini che sono stati denunciati dai ricorrenti.

Ciò anche alla luce del principio,che è costantemente affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, nel casodi cosiddetta “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova può esserededotto con il ricorso per cassazione solo quando entrambi i giudici del meritosiano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite informa di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in terminiinequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambele sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nelcontraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv.280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n.44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01).

Il che non risulta nel caso dispecie.Ne discende l’utilizzabilità e l’idoneità dei suindicati riconoscimenti degliimputati a fondare l’affermazione di penale responsabilità.

La quale affermazionesi basa peraltro, oltre che sugli stessi riconoscimenti – che la Corte d’appello diAncona ha congruamente indicato costituire «il punto fermo cui devono collegarsile risultanze delle ulteriori indagini espletate» (pag. 7 della sentenza impugnata)–, anche sugli ulteriori elementi, e segnatamente: a) la testimone MarilenaManganiello aveva annotato la targa dell’autovettura a bordo della quale eranosaliti i tre autori del reato e dalle indagini che erano state svolte dalla poliziagiudiziaria da cui era risultato che tale targa corrispondeva a un’autovetturaintestata ad [OSCURATO:PERSONA] e che era anche in uso allo stesso [OSCURATO:PERSONA]; b)dall’analisi del sistema “targa system” installato nel Comune di Pesaro (dove erastato consumato il reato), dal quale era risultato che la medesima autovetturaera effettivamente transitata in ingresso a Pesaro il giorno di commissione delreato in un orario compatibile con la presenza degli imputati nei due esercizicommerciali; c) dall’analisi dei tabulati telefonici relativi alle tre utenze cellulariche erano risultate in uso ai tre imputati, da cui era emerso che tutte e tre taliutenze avevano attivato, nello stesso arco temporale, le medesime celle inPesaro che coprivano l’area in cui erano collocati i due esercizi commercialipresso i quali era stata indebitamente utilizzata la carta di credito; d) dalleimmagini dei sistemi di videosorveglianza di tali esercizi commerciali cheavevano ripreso, in entrambi i casi, un uomo e due donne aggirarsi per i duenegozi e dirigersi poi alle rispettive casse.La motivazione della sentenza impugnata, fondata sul complesso di talielementi probatori, si deve ritenere, oltre che esente, per le ragioni che si sonodette, dalle dedotte censure di violazione degli art. 213 e 349 cod. proc. pen.,anche del tutto priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste,sicché si sottrae a censure in questa sede.Quanto alla doglianza di violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., la manifestainfondatezza di essa discende dalle considerazioni che: a) i fatti del furto di unacarta di credito e dell’utilizzazione indebita della stessa carta non sono,all’evidenza, i medesimi; b) l’asserita inconciliabilità alla quale hanno fattoriferimento i ricorrenti risulta attenere non all’incompatibilità tra i fatti storicistabiliti a fondamento della sentenza impugnata e quelli stabiliti nella sentenza diassoluzione degli stessi ricorrenti dal reato di furto della carta di credito, ma, alpiù, a diverse valutazioni, effettuate nelle due decisioni, di alcuni elementiprobatori, il che esula, oltre che dall’ambito di applicazione dell’art. 649 cod.proc. pen., anche dall’ipotesi di inconciliabilità tra giudicati di cui all’art. 630,comma 1, lett. a), cod. proc. pen.3.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.La Corte di cassazione ha affermato il principio, che il Collegio,condividendolo, intende ribadire, secondo cui la condanna generica alrisarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo cheil giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, noncomporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un dannorisarcibile, postulando soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva delfatto dannoso e dell’esistenza – desumibile anche presuntivamente, con criteriodi semplice probabilità – di un nesso di causalità tra questo e il pregiudiziolamentato, restando perciò impregiudicato l’accertamento riservato al giudicecivile sulla liquidazione e l’entità del danno, ivi compresa la possibilità diescludere l’esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all’eventoillecito (Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265637-01).Ne discende che la Corte d’appello di Ancona, in linea con l’indicato principioaffermato dalla Corte di cassazione, avendo evidentemente ravvisato la chiaracapacità lesiva del fatto delittuoso attribuito agli imputati e il chiaro nesso dicasualità tra lo stesso fatto e il pregiudizio che era stato lamentato dalla personaoffesa [OSCURATO:PERSONA], ha di conseguenza del tutto correttamente condannato glistessi imputati al risarcimento del danno, confermando la rimessione delle partidavanti al giudice civile, senza che ciò richiedesse, contrariamente a quantomostra di ritenere il ricorrente, che la stessa Corte d’appello indagasse in ordinealla concreta esistenza di un danno risarcibile e alla misura di esso e, quindi, inparticolare, in ordine: all’eventuale risarcimento ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] da partedell’assicurazione e alla concreta esistenza di residui danni patrimoniali;all’esistenza di un danno morale e alla congruità della riconosciuta provvisionalea ristorare lo stesso danno morale.

Ciò ferma restando, come si è detto, lapossibilità del giudice civile di escludere l’esistenza di stessa di un residuo dannocollegato al commesso reato di indebito utilizzo di una carta di credito.4.

Il terzo motivo è in parte manifestamente infondato e in parte (nel suoterzo profilo) non consentito.4.1.

In tema di meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche, ilgiudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabilein sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01: nella specie, la Corte dicassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuantigeneriche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).Nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuantigeneriche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3,n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010,Giovane, Rv. 248244-01).

Inoltre, al fine di ritenere o escludere le circostanzeindicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinareo no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente allapersonalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione diesso può risultare allo scopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv.249163-01).Nel caso di specie, la Corte d’appello di Ancona ha confermato il diniegodella concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivo eprevalente, a tale fine, l’elemento, attinente alla capacità a delinquere degliimputati, dei numerosi precedenti penali, anche specifici, dai quali gli stessirisultavano gravati, così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementitra i quali anche quelli, dedotti dagli stessi imputati, relativi alle circostanze chel’importo sottratto era stato «contenuto», che il [OSCURATO:PERSONA] era stato risarcitodall’assicurazione e che le condotte attribuite «si sono realizzate in un arcotemporale molto ridotto».Alla luce dei consolidati princìpi della giurisprudenza di legittimità sopraesposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di ungiudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.4.2.

Il motivo non è consentito nella parte in cui si lamenta il vizio dellasentenza impugnata relativamente alla sussistenza della circostanza aggravantedella recidiva (specifica e infra-quinquennale) in capo ad [OSCURATO:PERSONA], attesoche, nel proprio atto di appello, come risulta dalla lettura di esso, nulla era statodedotto con riguardo alla suddetta circostanza aggravante, con le conseguenzeche legittimamente la Corte d’appello di Ancona non ha motivato in ordine allasussistenza della stessa – già ritenuta dal Tribunale di Pesaro – e che il motivosi appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti aquesta Corte e, perciò, non consentito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi,Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01).4.3.

La giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell’affermareche la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra ipoteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la penasia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nelcaso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, diequità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.(tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01).Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, purin relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravantie attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, perassolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia contodell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “penacongrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo allagravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria unaspecifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando lapena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n.36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).

Con la precisazione che lamedia edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittaleprevisto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni cheseparano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenutoal minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01).Nel caso di specie, l’irrogata pena base detentiva – alla quale si riferiscono ledoglianze dei ricorrenti – di un anno e sei mesi di reclusione è di gran lunga al disotto della media edittale della pena detentiva per il delitto di cui all’art. 493-tercod. pen. (che è pari a tre anni di reclusione), con la conseguenza che l’obbligodi motivazione ben può ritenersi assolto dalla Corte d’appello di Ancona medianteil riferimento all’importo elevato dei pagamenti per i quali la carta di credito erastata indebitamente utilizzata (per di più, come è stato non illogicamenteevidenziato dalla stessa Corte d’appello, per l’acquisto di beni non di primanecessità).5.

Pertanto, i ricorsi devono esser dichiarati inammissibili, con laconseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabiliprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamentodella somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.Da tale esito discende che i ricorrenti devono essere condannati anche allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa che sono state sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], le quali si liquidano incomplessivi € 3.686,00, oltre accessori di legge.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquidain complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9883.D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte d’appello di Anconavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile PollaniPaolo, il quale, dopo avere argomentato in ordine a ciascuno dei motivi deiricorsi, ha concluso chiedendo che gli stessi vengano dichiarati inammissibili o, invia subordinata, vengano rigettati e che i ricorrenti vengano condannati, insolido tra loro, a rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile, comeda allegata nota spese;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PietroMolino, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;udita l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], comparsa in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], indifesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], la quale si è riportata alle depositateconclusioni scritte e depositato nota spese;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa degli imputati [OSCURATO:PERSONA],D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo la discussione, si è riportatoai motivi dei ricorsi, chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 18/11/2025, la Corte d’appello di Ancona confermava lasentenza del 07/05/2024 del Tribunale di Pesaro, emessa in esito a giudizioordinario, con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] eranostati condannati alle pene, rispettivamente, il [OSCURATO:PERSONA] di due anni e tre mesi direclusione ed € 630,00 di multa e le D’[OSCURATO:PERSONA] di un anno e nove mesi direclusione ed € 500,00 di multa, per il reato di indebito utilizzo di una carta dicredito (art. 493-ter cod. pen.) continuato e in concorso (e, quanto al [OSCURATO:PERSONA],con l’aggravante della recidiva specifica e infra-quinquennale), oltre che alrisarcimento dei danni che erano stati cagionati alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], conrimessione delle parti, a tale fine, davanti al giudice civile e concessione alPollani di una provvisionale di € 1.000,00.2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello diAncona, hanno proposto ricorso per cassazione - con un unico atto a firma delloro comune difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], MarikaD’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degliartt. 213 e 349 dello stesso codice, oltre al «travisamento della prova», nonchél’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. «perincompatibilità logica tra giudicati».Espongono che, contrariamente a quanto avvenuto nel processo che si èsvolto nei loro confronti davanti al Tribunale di Pesaro per il reato di furto delportafogli di [OSCURATO:PERSONA] e che si è concluso con sentenza irrevocabile diassoluzione per non avere commesso il fatto, nel presente processo, i giudici delmerito hanno ritenuto corretti e attendibili i riconoscimenti fotografici che eranostati effettuati nella fase delle indagini preliminari dai testimoni MarilenaManganiello e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti dei due esercizi commerciali presso iquali erano avvenuti gli indebiti utilizzi della carta di credito.Ciò esposto, quanto al riconoscimento che era stato effettuato dallatestimone [OSCURATO:PERSONA], contestano che i giudici del merito lo abbianoritenuto corretto e attendibile nonostante, «nel corso dell’istruttoria», taletestimone avesse affermato di non essere in grado di riconoscere nessuno e:anche a seguito delle contestazioni che le erano state mosse dal pubblicoministero in aiuto alla memoria, anziché confermare il riconoscimento che avevaeffettuato nella fase delle indagini preliminari, «a più riprese, contestava di averericonosciuto i soggetti “senza ombra di dubbio”», come risulterebbe dal verbalestenotipico della sua deposizione; anche a seguito dell’intervento dal Giudice,affermava di essere già stata incerta sull’individuazione al momento delriconoscimento fotografico che aveva effettuato nella fase delle indaginipreliminari e ribadiva di non ricordare i soggetti con la sola eccezione delfotogramma n. 4, che avrebbe ritratto una persona che probabilmente potevaessere uno dei responsabili. Ne discenderebbe che la Corte d’appello di Ancona,con l’affermare che la testimone [OSCURATO:PERSONA] «non negava il riconoscimentoprecedentemente effettuato, che deve intendersi confermato» (primo paragrafodella pag. 7 della sentenza impugnata), sarebbe incorsa in un travisamento dellaprova, atteso che «l’unico aspetto sul quale la teste mostrava un grado diconvincimento sufficientemente apprezzabile, concerneva, come detto, ilfotogramma n. 4 e non tutto l’esito dell’individuazione fotografica posta in esserenel corso delle indagini che, al contrario, ha più volte messo in discussione».Quanto al riconoscimento che era stato effettuato dal testimone Maurizioriferito di non essere in grado di riconoscere alcuno né di fornire una descrizionedei responsabili. Pur non avendo negato, a seguito della contestazione delpubblico ministero, l’esito del riconoscimento fotografico che aveva effettuatonella fase delle indagini preliminari, rispondendo a una domanda della difesadegli imputati, aveva riferito che i responsabili indossavano una mascherina. Dalverbale di sommarie informazioni che aveva reso il 21/10/2020, due giorni dopoi fatti, emergerebbe che il [OSCURATO:PERSONA], nel descrivere i responsabili, aveva omessoogni dettaglio relativo alla fisionomia del loro viso, soffermandosi solo sullacorporatura e sui capelli, «evidentemente in quanto i tratti somatici dei soggettinon li aveva visti, essendo gli stessi travisati dalla mascherina». Egli non avrebbereso la suddetta descrizione neppure dopo avere visionato i filmati che eranostati tratti dalle telecamere di sorveglianza dell’esercizio commerciale “Non soloSport”, il che confermerebbe «che i volti dei soggetti non erano visibili,circostanza idonea ad inficiare la validità dell’individuazione».I riconoscimenti effettuati da entrambi i menzionati testimoni, pertanto, siporrebbero in contrasto con l’art. 213 cod. proc. pen. e non avrebbero dovutoessere ritenuti attendibili e idonei a fondare una pronuncia di responsabilità.Quanto alla contestazione di violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., iricorrenti espongono che gli ulteriori elementi indiziari valorizzati dalla Corted’appello di Ancona unitamente agli indicati riconoscimenti, costituiti da«intestazione formale dell’autovettura, orari di transito della stessa ai varchicittadini di Pesaro e Modena e celle telefoniche agganciate» (così il ricorso),sarebbero gli stessi che sarebbero stati definiti «presunzioni» dal Tribunale diPesaro nell’ambito del procedimento per il furto del portafogli di [OSCURATO:PERSONA] eche lo stesso Tribunale aveva ritenuto inidonei a fondare una pronuncia diresponsabilità. I ricorrenti rappresentano che, posto che l’attività di indagine erastata la stessa per entrambi i procedimenti per il furto del portafogli di PaoloPollani e per l’indebito utilizzo della sua carta di credito, sarebbe «difficilepensare che i relativi esiti per un giudice non siano idonei a condannare gliimputati, mentre per un altro lo siano», e denunciano che «qualora la decisioneimpugnata divenisse irrevocabile si creerebbe un’incompatibilità logica tragiudicati, posto che entrambi i processi, nati originariamente come unicum, sifondano, come detto, sul medesimo materiale probatorio». Nel processo per ilreato di furto del portafoglio di [OSCURATO:PERSONA]: la testimone [OSCURATO:PERSONA] dichiarato di avere interloquito con tre persone ma di non essere in gradodi riconoscere i volti di alcuno dei soggetti che erano presenti nell’eserciziocommerciale “[OSCURATO:PERSONA]” perché tutti indossavano la mascherina,come era richiesto a seguito della pandemia di Covid-19, e uno di loro indossavaanche gli occhiali; la testimone Gianni aveva dichiarato di non ricordare né i voltiné l’abbigliamento dei soggetti con i quali aveva interloquito né il nome chefigurava sul documento di identità che aveva fotocopiato al momento delpagamento della merce.2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazionedell’art. 538 dello stesso codice, oltre al «travisamento della prova», conriferimento alla condanna per la responsabilità civile.Dopo avere esposto uno stralcio dell’atto di costituzione di parte civile diPaolo [OSCURATO:PERSONA], contestano anzitutto che il [OSCURATO:PERSONA]: «parte da un assunto errato,allorquando pone come per vero ed accertato che il furto del suo portafogli siastato perpetrato dagli odierni imputati, pur in presenza di un giudicatoassolutorio»; baserebbe la causa petendi, «in ampia parte, su una condotta cheintegra un diverso reato, non oggetto del presente procedimento (ovvero il furtodel portafogli), ma di altro processo distinto, definito, ed a cui la persona offesanon ha partecipato».Quanto alla domanda di risarcimento dei danni cagionati dall’indebito utilizzodella carta di credito, l’esistenza degli stessi sarebbe stata smentita dalledichiarazioni della medesima parte civile [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel corsodell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva sì quantificato in circa € 1.500,00 il dannoche gli era derivato dal suddetto indebito utilizzo, ma aveva riferito di essere«stato risarcito dall’assicurazione Nexi», oltre ad avere avuto «disguidi», sempreperò ricondotti al furto del portafogli e non all’indebito utilizzo della carta dicredito.Ciò esposto, i ricorrenti contestano la motivazione di cui alle pagg. 9-10della sentenza impugnata, in particolare, là dove la Corte d’appello di Anconaavrebbe «dubita[to] che la vittima fosse stata ristorata del danno patrimonialepatito dall’indebito utilizzo delle carte di credito, dubitando dell’esistenza di unadeterminazione precisa degli importi del risarcimento ed asserendo cheverosimilmente il [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto il rimborso dell’importo delletransazioni, o di una parte di questo, quando, invece, dall’istruttoriadibattimentale si comprende con chiarezza che la parte civile è statacompletamente risarcita dall’assicurazione Nexi». L’«asserita indeterminatezzadell’importo risarcito» costituirebbe pertanto «una mera congettura che trovapiena smentita nelle risultanze dibattimentali che, evidentemente, sono statetravisate».Sarebbe stato pertanto «riconosciuto un risarcimento del danno in favore diun soggetto che, per sua stessa ammissione, non ha patito alcun pregiudizio,neppure in termini di danno morale, dall’azione delittuosa di cui al presenteprocedimento e che è stato completamente risarcito in punto di dannopatrimoniale dalla sua assicurazione».2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degliartt. 62-bis, 99 e 133 cod. pen.Denunciano che negare il beneficio delle circostanze attenuanti generiche inragione esclusivamente dei precedenti penali degli imputati, come avrebbe fattola Corte d’appello di Ancona, porterebbe «all’irrazionale conclusione, secondo laquale lo stesso [beneficio] possa essere accordato dalla Corte di Appello diAncona solamente a soggetti incensurati».La Corte d’appello avrebbe ignorato «che la vittima del reato è statacompletamente risarcita del danno alla medesima provocatole, che l’importosottratto corrispondeva a una cifra contenuta, pari circa ad euro 1.100,00, che ledue condotte contestate nel capo di imputazione si sono realizzate in un arcotemporale molto ridotto», elementi, questi, che conterrebbero il disvalorecomplessivo del fatto e che, se adeguatamente valutati, avrebbero dovutocomportare sia la concessione delle circostanze attenuanti generiche sia ilcontenimento della pena base detentiva nella misura del minimo edittale di unanno di reclusione, rispetto al quale la pena irrogata di un anno e sei mesi direclusione, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d’appello di Ancona,sarebbe «notevolmente più alta del minimo».Quanto all’applicazione della recidiva (specifica e infra-quinquennale) neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA], premesso che costituirebbe una mera congettura delTribunale di Pesaro quella secondo cui era «verosimile che l’imputato viva deiproventi dei reati contro il patrimonio dal medesimo commessi» (primo paragrafodella pag. 14 della sentenza di primo grado), il ricorrente lamenta che la Corted’appello di Ancona «non spendeva neppure una parola per colmare tale lacuna,limitandosi a ritenere corretto l’aumento di pena prospettato dal Tribunale», enon avrebbe «esamina[to] ed esplica[to] il legame sussistente tra la condottasub iudice e i precedenti penali e neppure spiega[to] se e in quale misura ilnuovo reato sia stato influenzato dalle precedenti condotte criminose»,«limita[ndosi] ad approvare l’operato del primo giudice senza, tuttavia,aggiungere alcunché», con il conseguente «mal governo dei consolidati principigiurisprudenziali dettati in punto di applicazione della recidiva».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.La Corte di cassazione ha chiarito che il riconoscimento fotografico compiutonel corso delle indagini preliminari è utilizzabile e idoneo a fondare l’affermazionedi penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizionedibattimentale, anche nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuatotale riconoscimento con esito positivo in precedenza ma di non poterlo reiterarea causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l’individuazionedi un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva diuna percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto didichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazioneconfermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585-01).Nel caso in esame, posti di fronte all’esibizione degli album fotografici cheerano stati formati dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari: a)la testimone [OSCURATO:PERSONA], dipendente del primo dei due negozi presso iquali era stata indebitamente utilizzata la carta di credito, ha dichiarato che, inquel momento, era in grado di riconoscere soltanto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], senzaperaltro negare i riconoscimenti che aveva effettuato nel corso delle indaginipreliminari, in termini di certezza («senza ombra di dubbio»; pag. 5 dellasentenza di primo grado), anche di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; b) iltestimone [OSCURATO:PERSONA], dipendente del secondo dei due negozi presso i qualiera stata indebitamente utilizzata la carta di credito, ha dichiarato che, all’epocadei fatti, era certo dei riconoscimenti fotografici che aveva effettuato – appunto,«senza ombra di dubbio» (pag. 6 della sentenza di primo grado) – di tutti i tre gliimputati, così confermando gli stessi tre riconoscimenti.La valorizzazione di tali dichiarazioni dibattimentali dei due menzionatitestimoni non risulta integrare alcun travisamento delle stesse dichiarazioni, neitermini che sono stati denunciati dai ricorrenti. Ciò anche alla luce del principio,che è costantemente affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, nel casodi cosiddetta “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova può esserededotto con il ricorso per cassazione solo quando entrambi i giudici del meritosiano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite informa di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in terminiinequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambele sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nelcontraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv.280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n.44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01). Il che non risulta nel caso dispecie.Ne discende l’utilizzabilità e l’idoneità dei suindicati riconoscimenti degliimputati a fondare l’affermazione di penale responsabilità. La quale affermazionesi basa peraltro, oltre che sugli stessi riconoscimenti – che la Corte d’appello diAncona ha congruamente indicato costituire «il punto fermo cui devono collegarsile risultanze delle ulteriori indagini espletate» (pag. 7 della sentenza impugnata)–, anche sugli ulteriori elementi, e segnatamente: a) la testimone MarilenaManganiello aveva annotato la targa dell’autovettura a bordo della quale eranosaliti i tre autori del reato e dalle indagini che erano state svolte dalla poliziagiudiziaria da cui era risultato che tale targa corrispondeva a un’autovetturaintestata ad [OSCURATO:PERSONA] e che era anche in uso allo stesso [OSCURATO:PERSONA]; b)dall’analisi del sistema “targa system” installato nel Comune di Pesaro (dove erastato consumato il reato), dal quale era risultato che la medesima autovetturaera effettivamente transitata in ingresso a Pesaro il giorno di commissione delreato in un orario compatibile con la presenza degli imputati nei due esercizicommerciali; c) dall’analisi dei tabulati telefonici relativi alle tre utenze cellulariche erano risultate in uso ai tre imputati, da cui era emerso che tutte e tre taliutenze avevano attivato, nello stesso arco temporale, le medesime celle inPesaro che coprivano l’area in cui erano collocati i due esercizi commercialipresso i quali era stata indebitamente utilizzata la carta di credito; d) dalleimmagini dei sistemi di videosorveglianza di tali esercizi commerciali cheavevano ripreso, in entrambi i casi, un uomo e due donne aggirarsi per i duenegozi e dirigersi poi alle rispettive casse.La motivazione della sentenza impugnata, fondata sul complesso di talielementi probatori, si deve ritenere, oltre che esente, per le ragioni che si sonodette, dalle dedotte censure di violazione degli art. 213 e 349 cod. proc. pen.,anche del tutto priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste,sicché si sottrae a censure in questa sede.Quanto alla doglianza di violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., la manifestainfondatezza di essa discende dalle considerazioni che: a) i fatti del furto di unacarta di credito e dell’utilizzazione indebita della stessa carta non sono,all’evidenza, i medesimi; b) l’asserita inconciliabilità alla quale hanno fattoriferimento i ricorrenti risulta attenere non all’incompatibilità tra i fatti storicistabiliti a fondamento della sentenza impugnata e quelli stabiliti nella sentenza diassoluzione degli stessi ricorrenti dal reato di furto della carta di credito, ma, alpiù, a diverse valutazioni, effettuate nelle due decisioni, di alcuni elementiprobatori, il che esula, oltre che dall’ambito di applicazione dell’art. 649 cod.proc. pen., anche dall’ipotesi di inconciliabilità tra giudicati di cui all’art. 630,comma 1, lett. a), cod. proc. pen.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.La Corte di cassazione ha affermato il principio, che il Collegio,condividendolo, intende ribadire, secondo cui la condanna generica alrisarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo cheil giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, noncomporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un dannorisarcibile, postulando soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva delfatto dannoso e dell’esistenza – desumibile anche presuntivamente, con criteriodi semplice probabilità – di un nesso di causalità tra questo e il pregiudiziolamentato, restando perciò impregiudicato l’accertamento riservato al giudicecivile sulla liquidazione e l’entità del danno, ivi compresa la possibilità diescludere l’esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all’eventoillecito (Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265637-01).Ne discende che la Corte d’appello di Ancona, in linea con l’indicato principioaffermato dalla Corte di cassazione, avendo evidentemente ravvisato la chiaracapacità lesiva del fatto delittuoso attribuito agli imputati e il chiaro nesso dicasualità tra lo stesso fatto e il pregiudizio che era stato lamentato dalla personaoffesa [OSCURATO:PERSONA], ha di conseguenza del tutto correttamente condannato glistessi imputati al risarcimento del danno, confermando la rimessione delle partidavanti al giudice civile, senza che ciò richiedesse, contrariamente a quantomostra di ritenere il ricorrente, che la stessa Corte d’appello indagasse in ordinealla concreta esistenza di un danno risarcibile e alla misura di esso e, quindi, inparticolare, in ordine: all’eventuale risarcimento ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] da partedell’assicurazione e alla concreta esistenza di residui danni patrimoniali;all’esistenza di un danno morale e alla congruità della riconosciuta provvisionalea ristorare lo stesso danno morale. Ciò ferma restando, come si è detto, lapossibilità del giudice civile di escludere l’esistenza di stessa di un residuo dannocollegato al commesso reato di indebito utilizzo di una carta di credito.4. Il terzo motivo è in parte manifestamente infondato e in parte (nel suoterzo profilo) non consentito.4.1. In tema di meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche, ilgiudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabilein sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01: nella specie, la Corte dicassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuantigeneriche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).Nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuantigeneriche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3,n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010,Giovane, Rv. 248244-01). Inoltre, al fine di ritenere o escludere le circostanzeindicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinareo no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente allapersonalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione diesso può risultare allo scopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv.249163-01).Nel caso di specie, la Corte d’appello di Ancona ha confermato il diniegodella concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivo eprevalente, a tale fine, l’elemento, attinente alla capacità a delinquere degliimputati, dei numerosi precedenti penali, anche specifici, dai quali gli stessirisultavano gravati, così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementitra i quali anche quelli, dedotti dagli stessi imputati, relativi alle circostanze chel’importo sottratto era stato «contenuto», che il [OSCURATO:PERSONA] era stato risarcitodall’assicurazione e che le condotte attribuite «si sono realizzate in un arcotemporale molto ridotto».Alla luce dei consolidati princìpi della giurisprudenza di legittimità sopraesposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di ungiudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.4.2. Il motivo non è consentito nella parte in cui si lamenta il vizio dellasentenza impugnata relativamente alla sussistenza della circostanza aggravantedella recidiva (specifica e infra-quinquennale) in capo ad [OSCURATO:PERSONA], attesoche, nel proprio atto di appello, come risulta dalla lettura di esso, nulla era statodedotto con riguardo alla suddetta circostanza aggravante, con le conseguenzeche legittimamente la Corte d’appello di Ancona non ha motivato in ordine allasussistenza della stessa – già ritenuta dal Tribunale di Pesaro – e che il motivosi appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti aquesta Corte e, perciò, non consentito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi,Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01).4.3. La giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell’affermareche la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra ipoteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la penasia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nelcaso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, diequità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.(tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01).Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, purin relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravantie attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, perassolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia contodell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “penacongrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo allagravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria unaspecifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando lapena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n.36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Con la precisazione che lamedia edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittaleprevisto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni cheseparano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenutoal minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01).Nel caso di specie, l’irrogata pena base detentiva – alla quale si riferiscono ledoglianze dei ricorrenti – di un anno e sei mesi di reclusione è di gran lunga al disotto della media edittale della pena detentiva per il delitto di cui all’art. 493-tercod. pen. (che è pari a tre anni di reclusione), con la conseguenza che l’obbligodi motivazione ben può ritenersi assolto dalla Corte d’appello di Ancona medianteil riferimento all’importo elevato dei pagamenti per i quali la carta di credito erastata indebitamente utilizzata (per di più, come è stato non illogicamenteevidenziato dalla stessa Corte d’appello, per l’acquisto di beni non di primanecessità).5. Pertanto, i ricorsi devono esser dichiarati inammissibili, con laconseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabiliprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamentodella somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.Da tale esito discende che i ricorrenti devono essere condannati anche allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa che sono state sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], le quali si liquidano incomplessivi € 3.686,00, oltre accessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquidain complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27900/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris