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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 26571/2022

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te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26700/2021 R.G. proposto da: e Li Q BANCO B.P.M.

S.P.A., già Cassa di Risparmio di Lucca - Pisa - Livorno S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5 - ricorrente - contro CURATELA del FALLIMENTO S.V.A.M.A.

S.P.A. in liquidazione, in persona del curatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30; - controricorrente - contro SVAMA S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimati - letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Roma, 5 settembre 2022 DEPOSITAI O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26700/2021 R.G. proposto da: e Li Q BANCO B.P.M. S.P.A., già Cassa di Risparmio di Lucca - Pisa - Livorno S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5 - ricorrente - contro CURATELA del FALLIMENTO S.V.A.M.A. S.P.A. in liquidazione, in persona del curatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30; - controricorrente - contro SVAMA S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimati - letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, 5 settembre 2022 DEPOSITAI O
Decreto Cassazione n. 26571/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris