CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 18217/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di manifesta illogicità e di contraddittorietà della sentenza impugnata; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, a fronte (si vedano pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, incentrata sulle modalità della condotta oppositiva particolarmente aggressiva da parte del ricorrente durante il divincolamento nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] finalizzata a sfuggire al controllo da parte di quest'ultimi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.