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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 14158/2026

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[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599-bis cod.proc.pen., in relazione a due ipotesi di reato previste dall'art.73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

I due motivi di ricorso attengono alla mancata valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito e alla dosimetria della pena.

Il ricorso va dichiarato inammissibili.

Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), così come in ordine alla qualificazione del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

Rilevando, sul punto, che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 23/11/2018, Bouachra, Rv. 274522).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni dì esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 marzo 2026 Il Consigliere estensore ttil.

Mari 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599-bis cod.proc.pen., in relazione a due ipotesi di reato previste dall'art.73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. I due motivi di ricorso attengono alla mancata valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito e alla dosimetria della pena. Il ricorso va dichiarato inammissibili. Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), così come in ordine alla qualificazione del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Rilevando, sul punto, che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 23/11/2018, Bouachra, Rv. 274522). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni dì esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2026 Il Consigliere estensore ttil. Mari 3
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