CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 01970/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per MONTONERI e CONTE, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento dei motivi dei ricorsi con annullamento della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa, con la quale MONTONERI Giampaolo e CONTE Maria erano stati condannati per un tentativo di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose. Nella specie, si è contestato ai predetti di aver posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a impossessarsi di un materasso e di una rete prelevandoli dall'abitazione di BARONE Antonio, dopo averne forzato la porta, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà (in Ispica il 31/8/2014). 2. Il giudice d'appello ha rigettato i gravami proposti nell'interesse dei due imputati ritenendo, intanto, di non poter accedere alla richiesta di ricualificazione del fatto in tentativo di furto ai sensi dell'art. 624, cod. pen., essendo incontestato che il luogo dal quale i due avevano tentato di sottrarre i beni suindicati fosse destinato a privata dimora, le relative doglianze non avendo spiegato l'assunto negatorio meramente enunciato; quanto, poi, all'elemento circostanziale, la Corte ha ritenuto chiara la indicazione contenuta nella denuncia della persona offesa, a mente della quale la porta, con specifico riferimento al tentativo di furto per il quale si procede, era stata forzata, a nulla rilevando che la stessa abitazione fosse stata oggetto di altra azione predatoria nei giorni precedenti. Ha, infine, ritenuto il bisogno di pena, escludendo che potesse, nella specie, configurarsi un fatto di particolare tenuità, tenuto conto delle modalità della condotta, posta in essere dai due servendosi della presenza di un bambino in tenera età che veniva lasciato a terra per commettere il furto e poi "raccolto" per darsi alla fuga una volta che i due erano stati sopresi dalla persona offesa. Allo stesso modo, quel giudice ha ritenuto congrua la pena e non escludibile la recidiva, avuto riguardo alle stesse modalità sopra descritte e alla personalità degli imputati, gravati entrambi da pregiudizi penali. 3. La difesa del MONTONERI e della CONTE ha proposto ricorsi, con separati atti, formulando due motivi per ciascuno. Il primo motivo è di tenore analogo per i due ricorrenti e con esso la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, cod. pen. Secondo la rappresentazione difensiva, dalla circostanza che l'abitazione fosse stata oggetto di un furto in un momento precedente al reato per il quale è processo discenderebbe che l'effrazione riscontrata fosse riconducibile a tale precedente episodio. Con il secondo motivo, proposto nell'interesse del MONTONERI, la difesa ha dedotto violazione di legge, con riferimento alla recidiva reiterata, ritenendola erroneamente contestata, atteso che i giudici territoriali non avrebbero tenuto conto del fatto che l'imputato non era mai stato condannato per un reato aggravato dalla recidiva. Con il secondo motivo, dedotto nell'interesse della CONTE, invece, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis, 2 cod. pen., istituto del quale, secondo la difesa, sussisterebbero nella specie i presupposti, contestando la ragione addotta dalla Corte territoriale, circoscritta a un solo episodio che non ha impedito il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi ORSI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Siracusa per MONTONERI e CONTE ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento dei motivi, con l'annullamento della sentenza. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo formulato nell'interesse di entrambi i ricorrenti é manifestamente infondato. La difesa ha preteso di trarre da una mera ipotesi la dimostrazione dell'assenza dell'elemento circostanziale contestato, senza misurarsi tuttavia con quanto affermato dalla Corte del merito che, sul punto, ha richiamato il tenore della denuncia, nella quale la persona offesa aveva riferito della forzatura della porta proprio con riferimento all'azione delittuosa contestata ai due imputati. La sola circostanza, poi, che il luogo del tentato furto fosse stato già violato in precedenza non dimostra, in difetto di allegazioni a sostegno atte a superare il tenore della prova valorizzata in sentenza, che la porta fosse rimasta nelle condizioni di effrazione procurate nella precedente occasione. Manca, in sostanza, un effettivo confronto con il tenore della motivazione, mancanza che fonda il giudizio di manifesta infondatezza delle censure, la difesa avendo inteso, comunque, rassegnare al vaglio di legittimità questioni di puro merito, sulle quali consta un articolato, congruo, logico e non contraddittorio percorso argomentativo della Corte territoriale. Peraltro, versandosi in ipotesi di sentenze di merito conformi, deve pure ribadirsi che è precluso alla difesa riproporre tesi difensive esaminate dai giudici d'appello (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), ma anche sollecitare a questa Corte una rivisitazione del giudizio di merito sostenuto da una congrua, logica e non contraddittoria motivazione (tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218), essendo estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099).3. Anche il secondo motivo formulato nell'interesse del MONTONERO è manifestamente infondato. Premesso che il Supremo organo della nomofilachia ha stabilito, sia pur con sentenza successiva alla presentazione del ricorso, che ai fini della applicazione della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023, Sabbatini, Rv. 284878-01), nella specie non può mancarsi di considerare che il ricorrente, con il terzo motivo d'appello, aveva censurato la sentenza di primo grado in punto dosimetria della pena, chiedendo solo genericamente l'esclusione della recidiva, ma sotto il profilo della non sintomaticità dei precedenti rispetto ad una maggiore pericolosità, deducendo, pertanto, una censura diversa rispetto a quella sulla quale ha articolato il ricorso in punto riconoscimento della recidiva. Pertanto, il ricorso è sul punto inammissibile sotto un duplice profilo. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici„ proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808-01; sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700-01; sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631-01), osservandosi che, nella specie, la Corte territoriale ha ciononostante dato congrua risposta alla pur generica censura. Sotto altro, dirimente profilo, poi, deve richiamarsi il principio più volte espresso da questa Corte di legittimità, proprio con riferimento alla recidiva, in forza del quale non può dedursi, per esempio, per la prima volta con il ricorso per cassazione la mancanza dei presupposti per la contestazione della recidiva, quando, in fase di appello, sia stato proposto un motivo incentrato unicamente sulla valutazione dei precedenti penali e sulla loro valenza quali indici di maggiore pericolosità, in quanto non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione (sez. 2, n. 26721 del 26/4/2023, Bevi/acqua, Rv. 284768-01, in fattispecie relativa a recidiva erroneamente applicata dai giudici di merito, per essersi i reati oggetto delle precedenti sentenze estinti ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen.). Ciò in quanto deve evitarsi il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Ga/di, Rv. 270316-01). Allo stesso modo, sempre in tema di recidiva, non può essere dedotta in ricorso la clisapplicazione di tale aggravante quando, in fase d'appello, sia stato proposto motivo finalizzato ad ottenere l'esclusione della natura infra quinquennale di essa, trattandosi di richieste diverse anche in relazione ai presupposti (sez. 2, n. 32780 del 123/7/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813-01).4. Infine, è manifestamente infondato, oltre che generico, il secondo motivo formulato nell'interesse della CONTE. La Corte ha giustificato la decisione di non ritenere il fatto di particolare lievità, valorizzando le modalità dell'azione, ritenute particolarmente deprecabili in considerazione del coinvolgimento di un infante nel corso dell'azione criminosa. Ciò smentisce, intanto, l'asserita apparenza della motivazione, quanto alla sua congruità ricordandosi che il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274767-01, in cui, in motivazione la Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto; Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). Né può rinvenirsi una contraddizione nella circostanza che all'imputata sia stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, trattandosi di valutazioni del tutto differenti, posto che la particolare tenuità riguarda il disvalore del fatto e il bisogno di pena che il giudice vi ravvisi, la sospensione condizionale la prognosi favorevole sulla ricaduta nel reato. 5. Alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero rispetto alla causa della inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.IM. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 gennaio 2024 Il Consigliere estensor