Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:820
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑488/09
Asociación de [OSCURATO:PERSONA] por Carretera (ASTIC)
contro
[OSCURATO:PERSONA] del Estado
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Convenzione TIR — Codice doganale comunitario — Trasporto di merci con carnet TIR — Associazione garante — Scarico irregolare — Determinazione del luogo dell’infrazione — Recupero dei dazi all’importazione»
Massime della sentenza
1.
Libera circolazione delle merci — Transito comunitario — Trasporti effettuati con carnet TIR — Trasgressioni o irregolarità
— Stato membro competente per la riscossione dei dazi e di altre imposte — Stato del luogo dell’infrazione o dell’irregolarità
— Sentenza esecutiva che colloca il luogo in cui è stata commessa l'infrazione nel territorio di uno Stato membro diverso
da quello che ha accertato l'infrazione
(Regolamento della Commissione n. 2454/93, artt. 454 e 455)
2.
Libera circolazione delle merci — Transito comunitario — Trasporti effettuati con carnet TIR — Trasgressioni o irregolarità
— Stato membro competente per la riscossione dei dazi e di altre imposte — Sentenza esecutiva che riconosce la competenza
ai fini del recupero del debito doganale in capo a uno Stato membro diverso da quello che ha inizialmente accertato l'infrazione
— Termine di prescrizione dell'azione di recupero nei confronti dell'associazione garante — Dies a quo
(Regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 455, n. 1)
1.
Gli artt. 454 e 455 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92 che
istituisce il codice doganale comunitario, devono essere interpretati nel senso che, allorché la presunzione di competenza
per riscuotere un debito doganale dello Stato membro nel cui territorio un’infrazione, commessa nel corso di un trasporto
con carnet TIR, è stata constatata viene meno in seguito ad una sentenza che stabilisce che tale infrazione è stata commessa
nel territorio di un altro Stato membro, le autorità doganali di quest’ultimo Stato diventano competenti a riscuotere tale
debito, a condizione che i fatti costitutivi di tale infrazione siano stati deferiti alla giustizia entro un termine di due
anni, decorrenti dalla data in cui l’associazione garante per il territorio in cui la stessa infrazione è stata constatata
ha avuto notizia di quest’ultima.
(v. punto 39, dispositivo 1)
2.
L’art. 455, n. 1, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92 che
istituisce il codice doganale comunitario, in combinato disposto con l’art. 11, n. 1, della Convenzione doganale relativa
al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, dev'essere interpretato nel senso che, nel caso in cui, in
seguito ad un procedimento giudiziario che si conclude più di un anno dopo che un carnet TIR è stato scaricato, la competenza
per la riscossione dei dazi doganali è stabilita in capo a uno Stato membro diverso da quello che ha inizialmente accertato
l'infrazione, l'associazione garante per i trasporti effettuati nel territorio dello Stato membro in cui l'infrazione è stata
commessa non può far valere il termine di prescrizione previsto dalle suddette disposizioni, allorché le autorità doganali
dello Stato membro per il cui territorio essa è responsabile le notificano, entro un anno a decorrere dalla data in cui tali
autorità hanno avuto conoscenza della sentenza esecutiva che accerta la loro competenza, i fatti che hanno dato luogo al debito
doganale che essa dovrà onorare per l’ammontare della somma che essa garantisce.
Infatti, in circostanze del genere, al fine di non rimettere in discussione l'efficacia pratica del sistema di riscossione
dei dazi doganali introdotto dalla Convenzione TIR, dal codice doganale e dal regolamento di applicazione, il termine di prescrizione
di un anno per l'azione di riscossione prevista nei confronti dell'associazione garante deve cominciare a decorrere dalla
data in cui le autorità doganali dello Stato membro hanno avuto conoscenza della sentenza esecutiva, che individua il loro
territorio come quello in cui è stata commessa l'infrazione. A tal riguardo, l'obiettivo di detto termine è quello di assicurare
l’applicazione uniforme e diligente delle disposizioni in materia di riscossione dei dazi e dei tributi nell’interesse di
un reperimento rapido ed efficace delle risorse proprie dell’Unione. Alla luce di quest'obiettivo, detto termine dev'essere
considerato come una norma di procedura rivolta unicamente alle autorità amministrative, al fine di incitarle ad intervenire
il più rapidamente possibile.
(v. punti 45, 46, 49, 52, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
22 dicembre 2010 (
*
)
«Convenzione TIR – Codice doganale comunitario – Trasporto di merci con carnet TIR – Associazione garante – Scarico irregolare – Determinazione del luogo dell’infrazione – Recupero dei dazi all’importazione»
Nel procedimento C‑488/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA]
(Spagna) con decisione 28 settembre 2009, pervenuta in cancelleria il 30 novembre 2009, nel procedimento
Asociación de [OSCURATO:PERSONA] por Carretera (ASTIC)
contro
[OSCURATO:PERSONA] del Estado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.-J. Kasel, A. [OSCURATO:PERSONA], E. Levits (relatore) e dalla
sig.ra M. Berger, giudici
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’Asociación de [OSCURATO:PERSONA] por Carretera (ASTIC), dalla sig.ra C. [OSCURATO:PERSONA], procuradora, e dall’avv. R. [OSCURATO:PERSONA] de Frías, abogado;
– per il governo spagnolo, dal sig. J. M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
– per la Commissione europea, dai sigg. B.-R. Killmann, J. [OSCURATO:PERSONA] e A. Caeiros, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione di varie disposizioni della regolamentazione doganale dell’Unione
nonché della convenzione doganale relativa al trasposto internazionale di merci accompagnate da carnets TIR, firmata a Ginevra
il 14 novembre 1975 (in prosieguo: la «convenzione TIR»), approvata in nome della Comunità economica europea con regolamento
del Consiglio (CEE) 25 luglio 1978, n. 2112 (GU L 252, pag. 1), ed entrata in vigore il 20 giugno 1983.
2
Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Asociación de [OSCURATO:PERSONA] por Carretera
(in prosieguo: l’«ASTIC») e l’[OSCURATO:PERSONA] del Estado (Amministrazione generale dello Stato) relativamente al recupero
di un debito doganale sorto dallo scarico illegittimo di un carico di sigarette in Spagna.
Contesto normativo
La convenzione TIR
3
La convenzione TIR prevede, in particolare, che le merci trasportate nel regime TIR non soggiacciano all’obbligo di pagare
o di depositare i dazi e le tasse all’importazione o all’esportazione presso gli uffici doganali di passaggio.
4
L’art. 11 di tale convenzione è così formulato:
«1. Se un carnet TIR non è stato scaricato o è stato scaricato con riserve, le autorità competenti possono esigere dall’associazione
garante il pagamento delle somme di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, soltanto se entro un termine di un anno, a decorrere
dall’accettazione del carnet TIR da parte delle autorità doganali, esse avranno notificato per iscritto all’associazione garante
che il carnet non è stato scaricato o che è stato scaricato con riserve. Detta disposizione è applicabile anche allorché lo
scarico sia stato ottenuto abusivamente o fraudolentemente, ma in tal caso il termine per la notificazione è di due anni.
2. La richiesta di pagare le somme di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, dev’essere inviata all’associazione garante al più
presto tre mesi, al più tardi due anni, a contare dal giorno in cui l’associazione è stata informata che il carnet non è stato
scaricato o che è stato scaricato con riserve, oppure che l’attestazione di scarico è stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente.
Tuttavia, nei casi deferiti ad un tribunale durante il succitato termine di due anni, la richiesta di pagamento dovrà essere
notificata entro il termine di un anno, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.
3. L’associazione garante dispone di un termine di tre mesi, a partire dalla data della richiesta di pagamento, per versare gli
importi richiesti. Gli importi versati saranno restituiti all’associazione garante allorché, entro due anni dalla data di
richiesta di pagamento, si comprovi a soddisfazione delle autorità doganali che durante l’operazione di trasporto in questione
non è stata commessa alcuna irregolarità».
5
L’art. 37 della convenzione TIR enuncia:
«Qualora non sia possibile stabilire dove un’irregolarità è stata commessa, la stessa sarà reputata commessa nel territorio
della parte contraente in cui è stata accertata».
Il diritto dell’Unione
6
Ai sensi dell’art. 203 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario
(GU L 302, pag. 1; in prosieguo: «il codice doganale»), l’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito «alla sottrazione
al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione» e all’atto di tale sottrazione.
7
L’art. 215 del codice doganale stabilisce:
«1. L’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui avvengono i fatti che la generano.
2. Quando è impossibile determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si ritiene che l’obbligazione doganale sorga nel luogo in
cui l’autorità doganale constata che la merce si trova in una situazione che ha fatto sorgere tale obbligazione.
3. Allorché un regime doganale non è appurato per una merce, si ritiene che l’obbligazione doganale sia sorta:
– nel luogo in cui la merce è stata assoggettata a tale regime
o
– nel luogo in cui la merce entra nella Comunità nel regime in questione.
4. Tuttavia, quando gli elementi d’informazione di cui l’autorità doganale dispone le permettono di stabilire che l’obbligazione
doganale era già sorta quando la merce si trovava in un altro luogo, si ritiene che l’obbligazione doganale sia sorta nel
luogo in cui è possibile stabilire che essa si trovava nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire l’obbligazione
doganale».
8
L’art. 221 del codice doganale stabilisce:
«1. L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.
(...)
3. La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale. Tuttavia,
qualora l’autorità doganale non abbia potuto determinare l’importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile
a norma di legge, tale comunicazione avviene, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine
di cui sopra».
9
In forza dell’art. 451 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione
del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»), ai fini dell’applicazione del
regime di trasporto internazionale di merci accompagnate da carnets TIR, il territorio doganale dell’Unione europea è considerato
un unico territorio.
10
Ai sensi dell’art. 454 del regolamento di applicazione:
«1. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni specifiche della convenzione TIR e della convenzione ATA concernenti
la responsabilità delle associazioni garanti nell’utilizzazione del carnet TIR o del carnet ATA.
2. Quando si accerti che durante o in occasione di un trasporto effettuato con un carnet TIR, o di un’operazione di transito
effettuata con un carnet ATA, è stata commessa un’infrazione o un’irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei
dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie
o nazionali, fatto salvo l’esercizio di azioni penali.
3. Qualora non sia possibile determinare il territorio in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata commessa, si considera che
essa sia stata commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, a meno che, nel termine di cui all’articolo 455, paragrafo
1, non venga fornita la prova, ritenuta sufficiente dall’autorità doganale, della regolarità dell’operazione ovvero del luogo
in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa.
Se, in mancanza di una tale prova, detta infrazione o irregolarità è da considerarsi commessa nello Stato membro in cui è
stata accertata, i dazi e le altre imposizioni inerenti alle merci in causa vengono riscossi da tale Stato membro conformemente
alle disposizioni comunitarie o nazionali.
Se, successivamente, è possibile determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata commessa,
i dazi e le altre imposizioni – salvo quelli già riscossi, conformemente al secondo comma, a titolo di risorse proprie della
Comunità – a cui le merci sono soggette in tale Stato membro gli sono rimborsati dallo Stato membro che aveva inizialmente
proceduto alla loro riscossione. In tal caso, l’eventuale eccedenza è rimborsata alla persona che aveva inizialmente pagato
le imposizioni.
Se l’importo dei dazi e altre imposizioni inizialmente riscossi e restituiti dallo Stato membro che aveva proceduto alla loro
riscossione è inferiore all’importo dei dazi e altre imposizioni esigibili nello Stato membro in cui l’infrazione o irregolarità
è stata effettivamente commessa, questo Stato membro procede alla riscossione della differenza, conformemente alle disposizioni
comunitarie o nazionali.
Le amministrazioni doganali degli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per combattere e sanzionare efficacemente
qualsiasi infrazione o irregolarità».
11
L’art. 455 del regolamento d’applicazione è così formulato:
«1. Quando si accerti un’infrazione o un’irregolarità commessa nel corso o in occasione di un trasporto effettuato con un carnet
TIR o di un’operazione di transito effettuata con un carnet ATA, l’autorità doganale provvede ad informare di ciò il titolare
del carnet TIR o del carnet ATA e l’associazione garante nei termini previsti, secondo i casi, all’articolo 11, paragrafo 1
della convenzione TIR o all’articolo 6, paragrafo 4 della convenzione ATA.
2. La prova della regolarità dell’operazione effettuata con un carnet TIR o con un carnet ATA, ai sensi dell’articolo 454, paragrafo
3, primo comma, deve essere fornita nel termine previsto, secondo i casi, all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione
TIR o all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della convenzione ATA.
(...)».
12
L’art. 457 del regolamento di applicazione stabilisce:
«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4 della convenzione TIR, qualora una spedizione entri nel territorio
doganale della Comunità o cominci in un ufficio doganale di partenza situato nel territorio doganale della Comunità, l’associazione
garante diventa o è responsabile nei confronti dell’autorità doganale di ciascuno degli Stati membri attraversati dalla spedizione
TIR fino al punto di uscita dal territorio doganale della Comunità o fino all’ufficio doganale di destinazione situato in
questo territorio».
La causa principale e le questioni pregiudiziali
13
L’ASTIC è l’associazione garante per quanto riguarda i trasporti effettuati con un carnet TIR (in prosieguo: i «trasporti
TIR») nel territorio spagnolo. In forza di un atto di garanzia del 18 febbraio 1994, la responsabilità di questa associazione
poteva essere implicata solo fino all’ammontare di USD 200 000.
14
[OSCURATO:PERSONA] und Entorgung eV (in prosieguo: il «BGL») è l’associazione garante per quanto
riguarda i trasporti TIR effettuati nel territorio tedesco.
15
Il 18 marzo 1994, la dogana di Lindau (Germania) ha registrato il passaggio del carnet TIR 10099706 relativo ad una spedizione
di sigarette in provenienza dalla Svizzera e a destinazione della dogana di Porto (Portogallo). Dopo aver constatato che questa
merce non era stata presentata all’ufficio di destinazione, la dogana di Lindau ha emesso, in data 12 e 17 gennaio 1995, avvisi
di imposizione nei confronti del trasportatore e del titolare del carnet TIR. Questo ufficio doganale ha anche comunicato
al BGL in data 17 gennaio 1995 che detto carnet TIR non era stato scaricato, prima di inviare ad esso, in data 26 febbraio
1996, una domanda di pagamento dei dazi dovuti.
16
Parallelamente, il 17 gennaio 1995, tale ufficio doganale ha comunicato l’irregolarità costatata al pubblico ministero, il
quale ha aperto un’inchiesta. Questo procedimento giudiziario si è concluso con una sentenza penale del [OSCURATO:PERSONA]
(Germania) del 17 marzo 1998, in cui si constata che la merce era stata scaricata a Siviglia (Spagna) e si condanna il trasportatore
per il reato di contrabbando e falsificazione di documenti. Sulla base di questi fatti, le autorità doganali tedesche hanno
trasmesso il fascicolo alle autorità doganali spagnole, affinché procedano al recupero del debito doganale in forza dell’art. 215
del codice doganale, in combinato disposto con l’art. 454, n. 3, terzo comma, del regolamento di applicazione.
17
Di conseguenza, le autorità doganali spagnole hanno comunicato al trasportatore, al titolare dei carnets TIR e all’ASTIC l’importo
della frode e, in data 13 gennaio 1999, hanno notificato a quest’ultima, in quanto associazione garante per quanto riguarda
i trasporti TIR effettuati in Spagna, i fatti relativi all’infrazione commessa nonché l’importo dei dazi elusi, ossia ESP 230 342 114
(circa EUR 1 384 384). Il 22 marzo 1999, l’ASTIC ha ricevuto un avviso di riscossione relativo a tale obbligazione.
18
Dopo il rigetto del reclamo amministrativo che essa aveva presentato contro tale avviso di riscossione emesso dall’autorità
spagnola nei suoi confronti e dopo il rigetto dell’appello che essa aveva interposto contro la decisione di rigetto di tale
reclamo, l’ASTIC ha presentato un ricorso dinanzi alla sezione del contenzioso amministrativo dell’[OSCURATO:PERSONA] (Spagna),
che ha accolto solo parzialmente il suo ricorso, ritenendo che la responsabilità dell’ASTIC poteva essere implicata solo fino
all’ammontare di USD 200 000.
19
Contro la sentenza pronunciata da questo organo giurisdizionale l’ASTIC ha presentato un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA],
facendo valere in particolare l’incompetenza delle autorità doganali spagnole a recuperare i dazi elusi, essendo prescritta
nei suoi confronti l’azione di riscossione, in quanto nessuna azione era stata avviata contro di essa entro il termine di
due anni a decorrere dalla data di presa in carico del carnet TIR da parte delle autorità doganali tedesche.
20
In primo luogo, quest’ultimo giudice si chiede se le autorità doganali spagnole siano competenti ad avviare un nuovo procedimento
di riscossione dei dazi dovuti, laddove il luogo dell’infrazione, ossia il territorio spagnolo, è stato determinato dopo la
scadenza del termine stabilito negli artt. 454, n. 3, nonché 455 del regolamento di applicazione, e le autorità doganali tedesche
hanno inviato all’associazione garante per quanto riguarda i trasporti TIR effettuati nel territorio tedesco una domanda di
pagamento dell’imposta dovuta.
21
In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede se la scadenza dei termini previsti agli artt. 454, n. 3, e 455 del regolamento
di applicazione, all’art. 221, n. 3, del codice doganale o all’art. 11, n. 2, della convenzione TIR possa essere invocata
da un’associazione quale l’ASTIC, nelle circostanze della causa principale, per far valere la prescrizione dell’azione in
garanzia che l’amministrazione delle dogane può esercitare nei confronti di tale associazione.
22
In terzo luogo, il giudice del rinvio chiede se l’avviso d’imposizione indirizzato dalle autorità doganali tedesche all’associazione
garante per quanto riguarda i trasposti TIR effettuati nel territorio tedesco abbia effetti interruttivi nei confronti dell’ASTIC,
dato che queste autorità non hanno sospeso la domanda di pagamento inviata a tale associazione.
23
In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se, nel caso in cui il luogo in cui è stata materialmente commessa l’infrazione venisse determinato successivamente a che
uno Stato membro ha scoperto un’irregolarità nel regime doganale di trasporto TIR e ha inviato all’associazione garante del
suo territorio la richiesta di pagamento dell’importo corrispondente all’avviso d’imposta, il fatto che lo Stato membro in
cui è stata commessa l’infrazione avvii un nuovo procedimento per chiedere i dazi dovuti dagli obbligati principali e dall’associazione
garante del luogo in cui è stata materialmente commessa l’infrazione, entro il limite della responsabilità di quest’ultima,
sia compatibile con l’art. 454, n. 3, e con l’art. 455 del regolamento [di applicazione], allorché la determinazione del luogo
in cui è stata commessa l’infrazione è avvenuta dopo la scadenza del termine stabilito nella normativa comunitaria.
In caso di risposta affermativa:
2) Se l’associazione garante dello Stato membro in cui è stato effettivamente commessa l’irregolarità possa far valere, ai sensi
degli artt. 454, n. 3, e 455 del regolamento [di applicazione] o dell’art. 221, n. 3, del codice doganale (…), la prescrizione
del diritto a chiedere l’importo della responsabilità garantita, essendo scaduto il termine stabilito senza che abbia avuto
conoscenza dei fatti prima della scadenza di detto termine.
3) Se la richiesta di pagamento all’associazione garante dello Stato che ha scoperto l’irregolarità, effettuata dall’amministrazione
delle dogane di tale Stato ai sensi dell’art. 11, n. 2, della convenzione TIR, produca effetti interruttivi in relazione al
procedimento avviato nei confronti dell’associazione garante del luogo in cui è stata commessa l’infrazione.
4) Se l’ultima frase dell’art. 11, n. 2, della convenzione TIR possa essere interpretata nel senso che il termine ivi stabilito
si applichi allo Stato del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, anche quando lo Stato che ha scoperto l’irregolarità
non ha sospeso la richiesta di pagamento all’associazione garante, nonostante l’esistenza di un procedimento penale relativo
agli stessi fatti constatati».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
24
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 454 e 455 del regolamento di applicazione ostino
a che le autorità doganali dello Stato membro nel cui territorio è stata commessa un’infrazione al regime doganale di un trasporto
TIR avviino un nuovo procedimento di recupero dei dazi sorti da questa infrazione, laddove il luogo dell’infrazione è stato
determinato per via giudiziaria dopo che le autorità competenti di un altro Stato membro hanno già constatato un’irregolarità
nel regime doganale di tale trasposto TIR.
25
Occorre ricordare, in via preliminare, che, conformemente all’art. 451 del regolamento d’applicazione, il territorio doganale
dell’Unione è considerato, per quanto riguarda le modalità di utilizzo di carnets TIR, come un unico territorio.
26
Inoltre, in forza dell’art. 203 del codice doganale, allorché una merce soggetta a dazi all’importazione è sottratta al controllo
doganale, da questa sottrazione nasce un’obbligazione doganale.
27
Poiché la competenza in materia di riscossione dei debiti doganali è ripartita tra le varie autorità doganali degli Stati
membri, l’art. 454, n. 2, del regolamento di applicazione prevede che la riscossione dei dazi sorti in seguito ad un’infrazione
o ad un’irregolarità rientra nella competenza dello Stato membro nel cui territorio tale infrazione o irregolarità è stata
commessa.
28
Tuttavia, e conformemente all’art. 37 della convenzione TIR, quando lo Stato nel cui territorio è stata commessa l’infrazione
o l’irregolarità non può essere determinato con certezza, opera provvisoriamente una presunzione di competenza a favore dello
Stato nel cui territorio l’infrazione o l’irregolarità è stata constatata. Una tale presunzione viene meno tuttavia qualora,
successivamente, venga stabilita la competenza del primo Stato (v., in tal senso, sentenza 23 marzo 2000, cause riunite C‑310/98
e C‑406/98, Met‑Trans e Sagpol, Racc. pag. I‑1797, punto 37).
29
Un tale meccanismo risponde all’idea, da un lato, che gli Stati membri formano, nei confronti dei paesi terzi interessati
da un’operazione effettuata in regime comunitario di transito esterno dell’Unione, un solo territorio doganale e, dall’altro,
che il problema della determinazione dello Stato membro competente a riscuotere i dazi doganali è un problema interno all’Unione,
di modo che un cambiamento dello Stato competente non incide sul fatto che il debitore dell’obbligazione doganale deve versare
tali dazi (v. sentenza Met-Trans e Sagpol, cit., punto 38).
30
Per quanto riguarda, da un lato, il diritto di fornire la prova del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente
commessa, occorre rilevare che gli artt. 454 e 455 del regolamento di applicazione non precisano la persona che deve o può
fornire tale prova (v. sentenza 23 settembre 2003, causa C‑78/01, BGL, Racc. pag. I‑9543, punto 50).
31
Per quanto riguarda, d’altro lato, il termine entro il quale tale prova deve essere fornita, occorre rilevare che l’art. 454,
n. 3, primo comma, del regolamento di applicazione opera, in sostanza, un rinvio all’art. 455, n. 2, di tale regolamento (v.,
in tal senso, sentenza BGL, cit., punti 64‑66).
32
Pertanto, la Corte ha dichiarato che, in forza del combinato disposto degli artt. 454 e 455 del regolamento di applicazione,
un’associazione garante dispone, per fornire la prova del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente
commessa, di un termine di due anni che inizia a decorrere dalla data della domanda di pagamento del debito comunitario sorto
da questa infrazione o da questa irregolarità che le è stata rivolta (v., in tal senso, sentenza BGL, cit., punto 73).
33
A tal riguardo occorre tuttavia rilevare che l’art. 11, n. 2, della convenzione TIR, al quale fa riferimento l’art. 455, n. 2,
del regolamento di applicazione, e di cui occorre di conseguenza tener conto nell’interpretazione di questa seconda disposizione,
contiene una deroga esplicita a questo termine di due anni, allorché i fatti costitutivi di tale infrazione sono stati deferiti
in giustizia. Ne deriva che, allorché il luogo in cui è stata commessa l’infrazione o l’irregolarità è determinato per via
giudiziaria, si può derogare a questo termine, a condizione, tuttavia, che tali fatti siano stati deferiti in giustizia entro
un termine di due anni a decorrere dalla data in cui l’associazione garante per quanto riguarda il territorio in cui l’infrazione
o l’irregolarità è stata constatata è stata avvertita di questa infrazione o irregolarità.
34
Nella fattispecie, dalla decisione di rinvio risulta, da un lato, che, dopo aver constatato che la merce entrata nel territorio
tedesco con un carnet TIR non era arrivata a destinazione, le autorità doganali tedesche hanno informato il BGL di tale irregolarità,
in data 17 gennaio 1995, prima di inviare ad esso una domanda di pagamento dei dazi sorti da quest’ultima, il 26 febbraio
1996.
35
D’altro lato, il 17 gennaio 1995, le autorità doganali tedesche hanno comunicato l’irregolarità constatata al pubblico ministero,
il quale ha avviato un’indagine. Il procedimento giudiziario che ne è seguito si è concluso con una sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 17 marzo 1998, che identifica il territorio spagnolo come quello in cui la merce di cui trattasi nella causa
principale era stata sottratta al controllo doganale.
36
È questa la sentenza che le autorità doganali tedesche hanno trasmesso, in data 24 agosto 1998, alle autorità doganali spagnole.
37
Da tutti questi elementi risulta che, contrariamente a quanto ha fatto valere l’ASTIC, quand’anche la sentenza che identifica
il luogo in cui l’infrazione è stata commessa sia intervenuta più di due anni dopo che la domanda di pagamento è stata inviata
alla BGL, le autorità doganali tedesche non hanno illegittimamente rinunciato, a favore delle autorità spagnole, alla riscossione
del debito doganale di cui trattasi nella causa principale.
38
Infatti, la fattispecie di cui alla causa principale è stata sottoposta alla giustizia tedesca entro il termine stabilito
dal combinato disposto degli artt. 454 e 455 del regolamento di applicazione, ed è in conseguenza della sentenza derivante
da questo procedimento che il territorio spagnolo è stato identificato come il luogo in cui è stata commessa l’infrazione
che ha fatto sorgere tale obbligazione doganale e che, pertanto, la competenza delle autorità doganali tedesche a riscuotere
tale debito è venuta meno a favore di quella delle autorità doganali spagnole.
39
Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione dichiarando che gli artt. 454 e 455 del regolamento di applicazione devono
essere interpretati nel senso che, allorché la presunzione di competenza per riscuotere un debito doganale dello Stato membro
nel cui territorio un’infrazione commessa nel corso di un trasporto con carnet TIR è stata constatata viene meno in seguito
ad una sentenza che stabilisce che tale infrazione è stata commessa nel territorio di un altro Stato membro, le autorità doganali
di quest’ultimo Stato diventano competenti a riscuotere tale debito, a condizione che i fatti costitutivi di tale infrazione
siano stati deferiti in giustizia entro due anni a decorrere dalla data in cui l’associazione garante per quanto riguarda
il territorio in cui la stessa infrazione è stata constatata ha avuto notizia di quest’ultima.
Sulle questioni dalla seconda alla quarta
40
Con tali questioni, il giudice del rinvio chiede se l’ASTIC possa far valere i termini di prescrizione previsti agli artt. 454,
n. 3, e 455, n. 1, del regolamento di applicazione, all’art. 11, n. 1, della convenzione TIR nonché all’art. 221 del codice
doganale per opporsi alla domanda di pagamento che gli è stata inviata dalle autorità doganali spagnole. Questo giudice intende
conoscere anche le conseguenze che può comportare il procedimento inizialmente avviato dalle autorità doganali tedesche su
questa domanda di pagamento.
41
In via preliminare, occorre ricordare che l’art. 454, n. 3, del regolamento di applicazione si riferisce al termine impartito
per la determinazione dello Stato membro competente e che l’art. 221, n. 3, del codice doganale prevede il termine dopo la
cui scadenza la comunicazione dell’obbligazione doganale al debitore non può più essere effettuata.
42
Pertanto, è l’art. 455, n. 1, del regolamento di applicazione, in combinato disposto con l’art. 11, n. 1, della convenzione
TIR, che determina il termine di prescrizione dell’azione di riscossione prevista nei confronti dell’associazione garante.
Così, le autorità competenti sono legittimate a chiedere all’associazione garante il pagamento del debito doganale solo se
hanno comunicato a quest’ultima, per iscritto, l’infrazione commessa, entro un anno a decorrere dalla data in cui hanno preceduto
alla presa in carico del carnet TIR.
43
Nella fattispecie, l’ASTIC ha ricevuto notifica, in data 13 gennaio 1999, del fatto che l’infrazione era stata commessa nel
territorio spagnolo, mentre il carnet TIR di cui trattasi nella causa principale era stato preso in carico dalle autorità
doganali tedesche il 18 marzo 1994, ossia più di quattro anni prima di tale notifica.
44
Tuttavia, l’ASTIC non può far valere, nelle circostanze particolari della causa principale, che il diritto delle autorità
doganali spagnole di chiedere, da parte sua, il pagamento del debito doganale, per l’ammontare della somma garantita, sarebbe
prescritto in forza dell’art. 455, n. 1, del regolamento di applicazione, in combinato disposto con l’art. 11, n. 1, della
convenzione TIR.
45
Infatti, ammettere la prescrizione di questa domanda di pagamento in circostanze quali quelle di tale causa avrebbe come conseguenza
di rimettere in discussione l’effetto utile del sistema di riscossione dei dazi doganali introdotto dalla convenzione TIR,
dal codice doganale e dal regolamento di applicazione.
46
Pertanto, il termine previsto dal combinato disposto dell’art. 455, n. 1, del regolamento di applicazione e dell’art. 11,
n. 1, della convenzione TIR, ha per obiettivo di assicurare l’applicazione uniforme e diligente delle disposizioni in materia
di riscossione dei dazi e dei tributi nell’interesse di una messa a disposizione rapida ed efficace delle risorse proprie
dell’Unione. Alla luce di questo obiettivo, il termine stabilito da questa disposizione deve quindi essere considerato nel
senso che costituisce una regola di procedura che è rivolta unicamente alle autorità amministrative al fine di incitarle ad
intervenire il più rapidamente possibile [v., per analogia, sentenza 14 maggio 2009, causa C‑161/08, [OSCURATO:PERSONA]-
en [OSCURATO:PERSONA] de Lely, Racc. pag. I‑4075, punti 50 e 51, per quanto riguarda il regolamento (CEE) della Commissione
12 giugno 1991, n. 1593, recante modalità di applicazione del regolamento del Consiglio (CEE) n. 719/91 relativo all’utilizzo
nella Comunità dei carnets TIR e dei carnets ATA come documenti di transito (GU L 148, pag. 11)].
47
Orbene, e quand’anche le autorità doganali avessero agito con la diligenza e la celerità richieste, la riscossione di tali
dazi diverrebbe impossibile se, in seguito ad un procedimento giudiziario che si conclude più di un anno dopo la presa in
carico di un carnet TIR, la competenza delle autorità doganali di uno Stato membro nel quale l’infrazione è stata constatata
venisse meno, conformemente al combinato disposto dell’art. 454, n. 3, e dell’art. 455, n. 2, del regolamento di applicazione,
a favore di quella delle autorità doganali dello Stato membro nel cui territorio l’infrazione è stata commessa, ma queste
ultime non sarebbero in grado di riscuotere il debito doganale poiché tale carnet TIR è stato preso in carico più di un anno
prima.
48
In tale contesto occorre ricordare che, anche se, ai sensi dell’art. 451 del regolamento di applicazione, il territorio doganale
dell’Unione è considerato, per quanto riguarda le modalità di utilizzo dei carnets TIR, come un unico territorio, ciascuno
dei 27 Stati membri è competente, attraverso le sue autorità doganali, per la riscossione dei debiti doganali sorti sul proprio
territorio. Inoltre, in ogni Stato membro esiste una specifica associazione garante, responsabile del pagamento dei debiti
doganali sorti o che si presume siano sorti nel territorio di tale Stato membro in occasione di un’operazione di trasposto
TIR. Orbene, un’associazione garante quale l’ASTIC non può trarre profitto da questo frazionamento amministrativo al fine
di ostacolare, in tal modo, la riscossione dei dazi doganali per l’ammontare delle somme che essa garantisce.
49
Pertanto, occorre considerare che, nelle circostanze particolari della causa principale, il termine di un anno previsto all’art. 455,
n. 1, del regolamento di applicazione, in combinato disposto con l’art. 11, n. 1, della convenzione TIR, ha cominciato a decorrere
dalla data in cui le autorità doganali spagnole sono state informate della sentenza esecutiva che identificava il territorio
spagnolo come quello in cui è stata commessa l’infrazione.
50
Per quanto riguarda la questione intesa ad accertare quali siano gli effetti del procedimento avviato dalle autorità doganali
tedesche sul procedimento condotto dalle autorità doganali spagnole, dal fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che dette
autorità doganali tedesche abbiano intrapreso le azioni necessarie per ottenere l’esecuzione della domanda di pagamento che
esse avevano indirizzato al BGL.
51
In ogni caso, se il giudice del rinvio dovesse constatare che le autorità doganali tedesche hanno riscosso una parte dei dazi
dovuti presso questa associazione garante, occorre ricordare che l’art. 454, n. 3, del regolamento di applicazione prevede
un meccanismo di restituzione dei dazi che hanno già costituito oggetto di riscossione da parte delle autorità doganali dello
Stato membro in cui l’infrazione è stata constatata, a favore dello Stato membro in cui l’infrazione è stata effettivamente
commessa.
52
Pertanto, occorre risolvere le questioni dalla seconda alla quarta dichiarando che l’art. 455, n. 1, del regolamento di applicazione,
in combinato disposto con l’art. 11, n. 1, della convenzione TIR, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze quali
quelle della causa principale, un’associazione garante non può far valere il termine di prescrizione previsto da tali disposizioni
allorché le autorità doganali dello Stato membro nel cui territorio essa è responsabile le notificano, entro un anno a decorrere
dalla data in cui tali autorità hanno avuto conoscenza della sentenza esecutiva che identifica la loro competenza, i fatti
che hanno dato luogo al debito doganale che essa dovrà pagare per l’ammontare della somma che essa garantisce.
Sulle spese
53
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1)
Gli artt. 454 e 455 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione
del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, devono essere interpretati nel
senso che, allorché la presunzione di competenza per riscuotere un debito doganale dello Stato membro nel cui territorio un’infrazione
commessa nel corso di un trasporto con carnet TIR è stata constatata viene meno in seguito ad una sentenza che stabilisce
che tale infrazione è stata commessa nel territorio di un altro Stato membro, le autorità doganali di quest’ultimo Stato diventano
competenti a riscuotere tale debito, a condizione che i fatti costitutivi di tale infrazione siano stati deferiti in giustizia
entro due anni a decorrere dalla data in cui l’associazione garante per quanto riguarda il territorio in cui la stessa infrazione
è stata constatata ha avuto notizia di quest’ultima.
2)
L’art. 455, n. 1, del regolamento n. 2454/93, in combinato disposto con l’art. 11, n. 1, della convenzione doganale relativa
al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnets TIR, firmata a Ginevra il 14 novembre 1975, deve essere interpretato
nel senso che, in circostanze quali quelle nella causa principale, un’associazione garante non può far valere il termine di
prescrizione previsto da tali disposizioni allorché le autorità doganali dello Stato membro nel cui territorio essa è responsabile
le notificano, entro un anno a decorrere dalla data in cui tali autorità hanno avuto conoscenza della sentenza esecutiva che
identifica la loro competenza, i fatti che hanno dato luogo al debito doganale che essa dovrà pagare per l’ammontare della
somma che essa garantisce.
Firme
*
Lingua processuale: lo spagnolo.