CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 03481/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude: inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Messina con la quale veniva rigettata l'istanza di riesame e confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dalla Corte di Appello di Messina su immobili e valori fino all'ammontare di euro 721.409,00 in relazione al reato di cui all'art. 10 ter D.Ivo n.74/2000. 1.1. In particolare, il ricorrente lamenta carenza assoluta e apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora (non si contesta il fumus), fondata tautologicamente sul rischio di condotte elusive e di perdita delle garanzie del credito, ma tuttavia priva di una precisa indicazione di concreti elementi che supportino tale prognosi, così contravvenendo al principio espresso da Sez. U, n.36959 del 24/07/2021, Ellade, che invece impone una, sia pur concisa, motivazione anche in ordine al periculum in mora. Non sono infatti state valutate le dichiarazione reddituali relative ai periodi di imposta 2011- 2021, allegate al gravame, né il fatto che, in ambito di altro procedimento penale in relazione alla medesima violazione, è stata disposta la revoca del sequestro, avendo l'imputato attuato diligentemente un piano di rateizzazione. Anche il riferimento all'entità del debito tributario e alla massima di esperienza secondo cui più elevato è il pregiudizio economico, maggiore è il rischio di elusione, è generico, astratto ed apparente, così come il riferimento alla richiesta cautelare reale solo dopo la sentenza di appello, che ha confermato la condanna della ricorrente. Ulteriore elemento travisato ed omesso è costituito dall'annullamento della cartella esattoriale da parte dei giudici tributari, con conseguente inesistenza del piano di dilazione concesso dall'Agente della Riscossione, a nulla rilevando la possibilità evidenziata dal giudice di formulare nuova istanza di rateizzazione, posto che l'annullamento dell'atto impositivo presupposto dell'iscrizione a ruolo determina l'inesistenza della pretesa erariale. 2.11 Procuratore Generale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Le Sezioni unite, chiamate ad affrontare il tema con riferimento all'analoga previsione di cui all'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., hanno chiarito, con formulazione di portata generale e quindi estensibile al tema in disamina, che nella nozione di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la mera presenza di una motivazione apparente, in quanto situazioni correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod.proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che, in tal caso, si prospetta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc.pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, 28/05/2003, n. 25080, Pellegrino, Rv. 224611). Questo vizio è ravvisabile allorchè la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionalí, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai vizi logici della motivazione. 1.2. Si osserva, sempre in via preliminare, che in merito all'onere motivazionale del sequestro preventivo funzionale alla confisca, le Sezioni Unite hanno stabilito il principio secondo cui "Il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio", sicchè la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., non può risolversi nel dare atto della confiscabilità della cosa, in quanto tale caratteristica sarebbe di per sé indice di pericolosità oggettiva del bene; si è perciò ripudiata quell'opzione ríduttíva che si accontentava di una motivazione confinata nella mera individuazione della confiscabilità del bene che sortirebbe gravi ripercussioni sul piano dei principi costituzionali e, in particolare sul principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. e di cui all'art.6, par. 2, CEDU. Pertanto, in sintesi, le Sezioni Unite hanno evidenziato la necessità che il provvedimento cautelare non prescinda da una concreta prognosi in ordine alla conseguibilità della misura ablativa finale, precisando che proprio l' esigenza anticipatoria della confisca funge da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che devono tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio (Sez. U, n.36959 del 24/07/2021, Ellade). 2. Ciò posto, nella specie, la motivazione resa dal Tribunale del riesame in sede di appello cautelare deve ritenersi apparente e dunque sindacabile nella presente sede. Va innanzitutto esclusa, ai fini di ogni valutazione in punto di periculum, la rilevanza, nella / specie, quali che ne siano le ragioni, del permanente mancato pagamento, a tutt'oggi, dell'imposta Iva in relazione al cui mancato versamento si è proceduto, nella specie, per il reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000, non spiegandosi perché, a ben vedere, la stessa commissione del reato giustificherebbe perciò solo il pericolo di dispersione dei beni dell'indagato (quale presupposto giustificativo della misura in oggetto) da esso derivanti.In secondo luogo, il provvedimento impugnato si affida, in modo apodittico, a sostanziali presunzioni, secondo cui maggiore sarebbe il debito e maggiore la probabilità di elusione dello stesso con riferimento all'entità del debito tributario in oggetto, senza tuttavia argomentare in ordine alla incapacità reddituale del ricorrente, confutata dallo stesso mediante l'allegazione delle dichiarazioni di redditi relativi alle annualità 2011 e 2012, e alla distanza cronologica di oltre sette anni e mezzo tra il momento del fatto e la data del provvedimento che ha disposto la misura, quale indice di possibile dispersione, di per sé significativa, semmai, assenti diminuzioni patrimoniali, di cui, nel provvedimento impugnato/ non si dà contordel contrario. 3. La motivazione apparente determina dunque l'annullamento con rinvio del provvedimento, per nuovo esame, al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc.pen. Così deciso all'u