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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2024

Cassazione n. 26695/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;„.5 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che MENALE Stefano deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Napoli, in data 13/11/2023, vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., aveva contestualmente rinunciato agli altri motivi; ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 aprile 2024 Il consiliee estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;„.5 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che MENALE Stefano deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Napoli, in data 13/11/2023, vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., aveva contestualmente rinunciato agli altri motivi; ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 aprile 2024 Il consiliee estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26695/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris