CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 15483/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6675-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende congiuntamente e Ric. 2022 n. 6675 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -2- disgiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti– nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], P.M. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C/O D.D.A., P.M. [OSCURATO:PERSONA] C/O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], P.M. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – avverso la sentenza della CORTE DI CASSAZIONE n. 21905/2021, depositata il 30/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 02 marzo 2022, ha chiesto la revocazione della sentenza di questa Corte n. 21905 del 30 luglio 2021, con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso per effetto del mancato deposito del decreto di ammissione al gratuito patrocinio. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], quale erede del sig. [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con distinti ed autonomi controricorsi. Ric. 2022 n. 6675 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -3- La sentenza n. 21905/2021 ha così motivato: “[OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto del ricorso è la sentenza della Corte d'appello di Milano, pubblicata il 17 ottobre 2016, che ha rigettato gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] avverso le sentenze del Tribunale di Milano n. 5376 del 9 gennaio 2013 e n. 11989 del 27 ottobre 2015, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] e nel contradditorio con il Pubblico Ministero; ha condannato l'appellante al pagamento di euro 4.000,00 nei confronti di ciascuna parte costituita, per lite temeraria, oltre che alle spese di lite, ed ha revocato l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato. 1.1. Nel giudizio introdotto da [OSCURATO:PERSONA] per l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del terreno sito in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 5, con sovrastante capannone, l'attrice aveva proposto, in via incidentale, querele di falso avverso: a) il rogito di compravendita di terreno in data 4 luglio 1994, a firma notaio [OSCURATO:PERSONA], intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quali alienanti, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali acquirenti; b) il rogito di compravendita in data 4 giugno 2001, a firma notaio [OSCURATO:PERSONA], intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]; c) la scrittura privata in data 16 novembre 1995, denominato preliminare di compravendita, intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e l'attrice [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 6675 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -4- 1.2. Con la sentenza parziale n. 5376 del 2013, il Tribunale di Milano rigettò le querele di falso avverso i rogiti sopra indicati, e con la sentenza definitiva n. 11989 del 2015 rigettò la querela di falso avverso la scrittura privata datata 16 novembre 1995. 2. La Corte d'appello ha confermato entrambe le decisioni. 2.1. Avuto riguardo alla sentenza definitiva, la Corte d'appello ha escluso che il Tribunale fosse incorso in violazione delle norme in tema di ricusazione, rilevando, per un verso, che non risultava presentata alcuna istanza di ricusazione da parte della Onlus intervenuta ad adiuvandum nel giudizio di primo grado, e, per altro verso, che l'istanza di ricusazione formulata dall'appellante in comparsa conclusionale del 20 luglio 2015 fosse irrituale, in quanto tardiva oltre che non proposta autonomamente. 2.2. La stessa Corte ha escluso che la mancata liquidazione del compenso al CTP dell'attrice-appellante concretasse violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, sul duplice rilievo che la relativa istanza non risultava formalizzata né in via telematica né con atto depositato in cancelleria, e che il procedimento relativo all'accertamento dell'autenticità della firma apposta sulla scrittura privata datata 16 novembre 1995 non si era concluso al momento della asserita richiesta di liquidazione, poiché il Tribunale aveva rimesso la causa in istruttoria per un supplemento di CTU. Ha ritenuto inoltre che non sussistesse collegamento tra l'asserita mancata liquidazione della CTP e la lesione del diritto di difesa della querelante, tenuto conto che la predetta aveva scelto di non partecipare al nuovo accertamento, pure oggetto di contestazione. 2.3. La Corte territoriale ha ritenuto prive di fondamento le censure alla CTU disposta in sede di rinnovazione, con riferimento Ric. 2022 n. 6675 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -5- sia alla mancata nomina di un collegio di periti, sia alla metodologia seguita dal perito incaricato, sia alla congruità ed esaustività dell'esito dell'elaborato, ed ha rilevato l'inammissibilità della querela di falso proposta dall'appellante avverso l'elaborato peritale, in quanto atto privo di pubblica fede. 2.4. Quanto alla denunciata falsità ideologica della scrittura privata del 1995, la Corte d'appello ha rilevato che la questione dell'abusivo riempimento non era stata dedotta nel giudizio di primo grado, ed era comunque incompatibile con la tesi sostenuta dalla querelante della falsità materiale della sottoscrizione. 2.5. Avuto riguardo alla sentenza parziale, la Corte d'appello ha ritenuto inammissibili le querele di falso aventi ad oggetto i rogiti rispettivamente del 1994 e del 2001, perché finalizzate a dimostrare la natura simulata degli atti di compravendita. Del pari inammissibile è stata ritenuta la querela di falso che aveva ad oggetto il parere espresso dal PM in data 14 dicembre 2014, e che era stata formulata in comparsa conclusionale. 2.6. La Corte territoriale, infine, ha condannato l'appellante al risarcimento dei danni da lite temeraria, con riferimento al giudizio di appello, stante la manifesta infondatezza delle tesi sostenute con i gravami e l'uso defatigatorio dello strumento della querela di falso, disponendo altresì la revoca dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato per colpa grave, consistita nell'avere instaurato il giudizio di impugnazione articolando motivi infondati e pretestuosi. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, ai quali resistono, con autonomo controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Non hanno svolto difese in questa sede gli altri intimati. Ric. 2022 n. 6675 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -6- In data 25 febbraio 2020, con istanza al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, la ricorrente ha chiesto che il ricorso fosse assegnato alle Sezioni Unite per la risoluzione di questione di massima di particolare importanza sulla compatibilità del rito camerale con la Costituzione, con il Trattato UE, con la Carta dei diritti fondamentali UE e con la CEDU. Con provvedimento in data 28 febbraio 2020 il [OSCURATO:PERSONA] Presidente ha rigettato l'istanza e rimesso il fascicolo a questa Sezione. In prossimità della camera di consiglio del 26 giugno 2020, alla quale erano stati rinviati i ricorsi già fissati per il 10 marzo 2020 e non trattati a causa dell'emergenza sanitaria, la ricorrente ha fatto pervenire istanza di rinvio del ricorso alla pubblica udienza con contestuale-subordinata istanza di astensione-ricusazione. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la rimessione ed il ricorso è stato chiamato in decisione all'odierna udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via pregiudiziale si deve rilevare l'improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ. per mancato deposito della documentazione comprovante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. 2. Si legge nell'epigrafe del ricorso che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresenta la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] «giusta procura speciale in calce al presente atto, nonché in forza di delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessa dal Consiglio dell'Ordine di Milano in data 11 febbraio 2016, valida per tutti i gradi di giudizio, come previsto dall'art. 75 d.P.R. n. 115 del 2002 e da costante giurisprudenza di legittimità» (in nota è richiamata Cassazione n. 8723 del 2012). Ric. 2022 n. 6675 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -7- Nella parte conclusiva del ricorso (pag. 60), il difensore relativo contributo unificato «va iscritto a debito, in forza di delibera in atti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato». 3. Diversamente da quanto dichiarato in ricorso, agli atti non è stato reperito il citato provvedimento in data 11 febbraio 2016, ma soltanto l'istanza in data 21 dicembre 2016 con la quale la ricorrente ha chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai fini della proposizione del ricorso per cassazione. 4. Risulta poi dalla sentenza impugnata che la Corte d'appello ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U.S.G.), ritenendo che l'appellante avesse agito con colpa grave. 4.1. Come espressamente previsto dal comma 3 del medesimo art. 136, la revoca disposta ai sensi del comma 2, ha effetto retroattivo, ed è, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, immediatamente efficace, trattandosi di provvedimento autonomo rispetto alla sentenza che lo contiene (ex plurimis, Cass. 06/12/2017, n. 29228). Detto provvedimento può essere contestato soltanto con lo specifico rimedio dell'opposizione ai sensi dell'art. 170 TUSG (ex plurimis, Cass. n. 29228 del 2017, cit.; Cass. 06/12/2017, n. 29144; più di recente, Cass. 28/07/2020, n. 16117), ed acquista definitività a seguito della mancata opposizione o del rigetto della stessa. 4.2. Nella fattispecie, la ricorrente non ha allegato né provato che il provvedimento di revoca pronunciato dalla Corte d'appello sia stato impugnato, essendosi limitata a dichiarare di avere reiterato la richiesta di ammissione al competente Consiglio dell'Ordine. [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 6675 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -8- deve ritenere, pertanto, che il provvedimento di revoca sia definitivo. 4.3. Ciò comporta che non può trovare applicazione il principio enucleato dall'art. 75 d.P.R. n. 115 del 2002, espressamente invocato dalla ricorrente, in forza del quale l'efficacia dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato permane per ogni grado e fase del giudizio. L'ammissione al beneficio ottenuta a suo tempo dalla ricorrente è stata travolta, con effetto ex tunc, dalla revoca contenuta nella sentenza d'appello. 4.4. In linea generale, peraltro, argomentando dalla disposizione contenuta nell'art. 120 TUSG, questa Corte Suprema ha affermato che l'art. 75 cit. opera in sede di impugnazione soltanto nel caso in cui la parte ammessa al beneficio non sia risultata soccombente nel giudizio di merito, diversamente rendendosi necessario un nuovo provvedimento di ammissione, basato sulla rivalutazione dei presupposti di ammissione al beneficio nella prospettiva dell'impugnazione che la parte rimasta soccombente intende proporre (v. Cass. 06/07/2020, n. 13894; Cass. 30/04/2019, n. 11470). 5. La constatata assenza nell'odierno giudizio (come da certificazione della cancelleria di questa Corte) di un provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, impone l'applicazione dall'art. 369, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., che prevede l'improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito dell'indicato provvedimento entro il termine fissato nel primo comma del medesimo art. 369. 6. La norma processuale, pure testualmente riferita al precedente regime del cd. gratuito patrocinio, presidia tutt'ora la regolarità Ric. 2022 n. 6675 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -9- dei ricorsi per cassazione introdotti da soggetti che dichiarano di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. In senso conforme si richiama la sentenza delle Sezioni Unite 20/01/2014, n. 1009 che, decidendo su un ricorso per revocazione, ha ritenuto la norma inapplicabile al regolamento preventivo di giurisdizione sul rilievo che l'istanza ex art. 41 cod. proc. civ. introduce una "fase incidentale" del procedimento nel corso del quale viene proposta, sicché l'onere di deposito deve ritenersi assolto qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito, come nella specie avvenuto. 7. Non risulta applicabile al caso in esame il principio affermato da Cassazione 31/05/2012, n. 8723 – anche richiamata dalla parte ricorrente - secondo cui «il mancato deposito del decreto di ammissione al gratuito patrocinio non è causa di inammissibilità del ricorso, considerato che nei gradi di merito ne è stata accertata l'esistenza e che l'efficacia del decreto di ammissione si estende a tutti i gradi del giudizio» (pag. 16). In quel giudizio, la questione della regolarità del ricorso è stata risolta sulla base dell'accertamento in concreto dell'esistenza e perdurante efficacia ex art. 75 TUSG del provvedimento con cui la parte era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei gradi di merito, mentre nel giudizio odierno il provvedimento di ammissione al beneficio che era valso per i giudizi di merito è stato revocato con efficacia retroattiva. 8. Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022 n. 6675 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -10- La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 5.500,00, dì cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, In data 10 novembre 2020.” 2. In prossimità dell’adunanza camerale del 14 ottobre 2022 la ricorrente ha depositato istanza di ricusazione del Presidente e del Consigliere relatore, chiedendo quindi che si provvedesse alla decisione solo all’esito della delibazione sulla richiesta de qua. Con ordinanza interlocutoria n. 32318 del 2 novembre 2022 la causa è stata quindi rinviata a nuovo ruolo. Con successiva ordinanza n. 17459 del 17 giugno 2023, la Corte ha rigettato il ricorso per ricusazione. 3. La causa è stata quindi fissata per l’adunanza del 3 aprile 2024, in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato memorie. 4. In prossimità dell’adunanza la memoria della ricorrente sostiene la nullità della fissazione della stessa per la omessa comunicazione al Pubblico Ministero, la cui partecipazione al giudizio si palesa necessaria, anche perché la sentenza impugnata ha ad oggetto querela di falso. Ric. 2022 n. 6675 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -11- Si deduce che tale omissione avrebbe quindi determinato una invalidità del procedimento, avendo impedito al Pubblico Ministrerò di poter formulare le proprie conclusioni. La deduzione è però priva di fondamento risultando dagli atti che ella fissazione dell’adunanza sia stato dato avviso alla Procura Generale presso questa Corte in data 23 gennaio 2024. Ne consegue che, una volta adempiuta tale formalità, rientra nella discrezionalità dell’Ufficio di Procura la decisione di prendere attivamente parte al procedimento, avvalendosi della facoltà di depositare memorie, non potendo essere in questa sede sindacata la valutazione omissiva resa al riguardo. Sempre nella memoria si deduce che il procedimento di cui all’art. 380 bis.1 sarebbe manifestamente contrario alle norme della Costituzione ed ai principi sovranazionali, e si chiede sollevare al riguardo questione di legittimità costituzionale ovvero sollevare questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia. In disparte il rilevo per il quale il presente procedimento risulta fissato in adunanza camerale per effetto della s oppressione del Sesta Sezione civile, così che a differenza di quanto avviene per le ipotesi in cui il procedimento venga ab origine fissato un adunanza camerale ex art. 380 bis1 c.p.c., nella fattispecie parte ricorrente aveva avuto modo di conoscere la proposta succintamente motivata ex art. 380 bis c.p.c., avendo quindi modo di poter formulare le proprie difese nella consapevolezza dell’opinamento del consigliere relatore, le deduzioni difensive sviluppate nella memoria, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, vanno reputate manifestamente prive di fondamento. Ric. 2022 n. 6675 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -12- Preliminarmente deve darsi atto della tardività della richiesta di rimessione della controversia alle Sezioni Unite ex art. 376 c.p.c., in quanto la memorie risulta essere stata depositata solo in data 22 marzo 2024, ma senza il rispetto del termine di 15 giorni quale fissato dalla novellata previsione di cui all’art. 376, co. 2, c.p.c., destinata a trovare applicazione anche al procedimento in esame ( e ciò in ragione del fatto che la norma di diritto intertemporale – art. 35 co. 7 del D. Lgs. n. 149/2022- ne prevede l’applicazione anche ai giudizi già introdotti con ricorso notificato in data anteriore al 1 gennaio 2023, per i quali non è stata ancora fissata udienza op adunanza, ipotesi che ricorre nel caso in esame, essendo stata la causa rinviata a nuovo ruolo a seguito della presentazione dell’istanza di ricusazione, e quindi essendo prova di un’adunanza già fissata). Questa Corte ha reiteratamente affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione al principio di parità delle armi - dell’art. 380 - bis.1 c.p.c., nella parte in cui prevede termini sfalsati per il deposito delle memorie di parte e delle conclusioni scritte del P.M. nel procedimento per la decisione in camera di consiglio, introdotto dall’art. 1 bis, comma 1, lett. e) del d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. in l. n. 197 del 2016. Rientra infatti nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite imposto dall’art. 3 Cost. all'adozione di soluzioni obiettivamente irrazionali, la costruzione dei modelli processuali, cosicché l’anticipazione del termine per il deposito delle conclusioni scritte del P.M., mentre consente anche a quest’ultimo l’esposizione delle proprie ragioni in diritto e assicura così l’effettività del contraddittorio, appare funzionale a garantire il precetto Ric. 2022 n. 6675 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -13- costituzionale della ragionevole durata del processo ed è coerente con il profilo strutturale del procedimento camerale, nel quale non sussistono esigenze nomofilattiche o di particolare complessità e nel quale dunque l’intervento del P.M. avviene a tutela dell’interesse della legge, come autonoma prospettazione “super partes” della soluzione giuridica della controversia. (Cass. n. 24088 del 13/10/2017). Inoltre, è stato ribadito che il nuovo rito camerale di legittimità "non partecipato", quale tendenziale procedimento ordinario per il contenzioso non connotato da valenza nomofilattica, è ispirato ad esigenze di semplificazione, snellimento e deflazione del contenzioso in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU, nonché di quello di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. n. 5371 del 02/03/2017) Deve infatti ritenessi la compatibilità costituzionale e convenzionale del "nuovo rito camerale non partecipato" in quanto «l'intervento novellatore del giudizio di legittimità recato dalla legge n. 197 del 2016 è ispirato, secondo una linea di tendenza registratasi nell'ultimo decennio, da pressanti esigenze di semplificazione, snellimento e deflazione del contenzioso dinanzi alla Corte di cassazione, in attuazione del principio costituzionale, di cui all'art. 111 Cost. (e convenzionale: art. 6 CEDU), della ragionevole durata del processo e di quello, in esso coonestato, dell' effettività della tutela giurisdizionale; che in siffatta prospettiva il legislatore (attingendo ad indicazioni de iure condendo, provenienti dalle Commissioni ministeriali di riforma del processo civile del 2013 e del 2015, in parte approdate all'esame parlamentare) ha inteso modulare il giudizio di Ric. 2022 n. 6675 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -14- legittimità (incidendo, segnatamente, sugli artt. 375, 376, 380- bis, 380-bis. 1 e 380-ter c.p.c.) in ragione di una più generale suddivisione del contenzioso in base alla valenza nomofilattica, o meno, delle cause, riservando a quelle prive di siffatto connotato (ossia, il contenzioso più nutrito) un procedimento camerale, tendenzialmente assunto come procedimento ordinario, "non partecipato" e da definirsi tramite ordinanza (in luogo della celebrazione dell'udienza pubblica e della decisione con sentenza, previste essenzialmente per le cause "dalla particolare rilevanza della questione di diritto"). Inoltre, il principio di pubblicità dell'udienza — di rilevanza costituzionale in quanto, seppur non esplicitato dalla [OSCURATO:PERSONA], è connaturato ad un ordinamento democratico e previsto, tra gli altri strumenti internazionali, segnatamente dall'art. 6 CEDU — non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di "particolari ragioni giustificative", ove "obiettive e razionali" (Corte cost., sent. n. 80 del 2011); che una siffatta deroga - anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le tante e più di recente, sentenza 21 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo), seguiti da un costante orientamento di questa Corte (tra le altre, Cass., 18 luglio 2008, n. 19947; Cass., 16 marzo 2012, n. 4268; Cass., 9 ottobre 2015, n. 20282; Cass., 5 maggio 2016, n. 9041) - è consentita in ragione della conformazione complessiva del procedimento, là dove, a fronte della pubblicità del giudizio assicurata in prima o seconda istanza, una tale esigenza non si manifesti comunque più necessaria per la struttura e funzione dell'ulteriore istanza, il cui rito sia volto, eminentemente, a risolvere questioni di diritto o comunque non "di fatto", tramite una trattazione rapida Ric. 2022 n. 6675 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -15- dell'affare, non rivestente peculiare complessità; che in tal senso, come accennato in precedenza, viene a declinarsi la disciplina dell'art. 380-bis c.p.c. (sul modello di quella già dettata per il giudizio penale di cassazione dall'art. 611 c.p.p.), funzionale alla decisione, in sede di legittimità (quale giudizio che, oltre a non postulare in sé profili di autonomo accertamento dei fatti, ha assunto, in ambito civile, a seguito della novella legislativa del 2012 recante la modifica del n. 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., una ancor più spiccata accentuazione del sindacato sugli errores in indicando rispetto a quello sul vizio di "motivazione", resecato nei confini indicati dall'esegesi compiuta da Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), di ricorsi che si presentino, all'evidenza ("a un sommario esame": art. 376 c.p.c.), inammissibili, manifestamente infondati o manifestamente fondati (art. 375 c.p.c.), ossia di impugnazioni per le quali, lungi dal porsi questioni giuridiche di rilevanza nomofilattica (cui soltanto è riservata la pubblica udienza e la decisione con sentenza dall'art.375 c.p.c.), risulta consentanea, nei termini e per le ragioni innanzi evidenziati, la decisione resa con ordinanza (ex art. 375 c.p.c., quale provvedimento per definizione succintamente motivato: art. 134 c.p.c.) all'esito di adunanza camerale non partecipata; che, proprio sotto tale ultimo profilo, la garanzia del contraddittorio, necessaria in quanto costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr., in rapporto all'art. 24 Cost., già Corte cost., sent. n. 102 del 1981), è, comunque, assicurata dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (che, del resto, devono essere già compiutamente declinate con il ricorso Ric. 2022 n. 6675 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -16- per quanto riguarda, segnatamente, i motivi dell'impugnazione), non solo in funzione delle difese svolte dalla controparte, ma anche in rapporto alla proposta del relatore circa la sussistenza di ipotesi di trattazione camerale, ex art. 375 c.p.c.; che l'interlocuzione scritta, attraverso la quale viene a configurarsi il contraddittorio nell'ambito del procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c., si mostra come l'esito di un bilanciamento, non irragionevolmente effettuato dal legislatore alla stregua dell'ampia discrezionalità che gli appartiene nella conformazione degli istituti processuali (tra le tante, Corte cost., sent. n. 152 del 2016), tra le esigenze del diritto di difesa e quelle, del pari costituzionalmente rilevanti, in precedenza evidenziate, di speditezza e concentrazione, in funzione della ragionevole durata del processo e della tutela effettiva da assicurare, anche in tale prospettiva, alle parti interessate dal contenzioso; esigenze, queste, che trovano congruente contestualizzazione nel peculiare assetto strutturale e funzionale del procedimento previsto dalla legge n. 197 del 2016; che, infine, la previsione di una proposta di trattazione camerale da parte del relatore, in ragione della ravvisata esistenza di ipotesi di decisione del ricorso di cui all'art.375 c.p.c. - in luogo della relazione (o cd. "opinamento") depositata in cancelleria, secondo la formulazione del previgente art. 380-bis c.p.c. — appartiene anch'essa all'esercizio della discrezionalità del legislatore in ambito processuale e non è tale da vulnerare il diritto di difesa, giacché trattasi di esplicitazione interlocutoria di mera ipotesi di esito decisorio, non affatto vincolante per il Collegio e che, di per sé, ove rimanga confinata nell'alveo del thema decidendum segnato dai motivi di Ric. 2022 n. 6675 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -17- impugnazione, neppure è idonea a sollecitare profili attinenti allo stesso principio del contraddittorio» (Cass. n. 395/2017). In termini analoghi è stato poi precisato che (Cass. S.U. n. 14437/2018) nel giudizio di cassazione, la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale prevista nell'art. 380-bis.1, c.p.c. è ammissibile in applicazione analogica del comma 3 dell'art. 380 bis c.p.c., rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta nella discrezionalità del collegio giudicante, che ben può escluderne la ricorrenza in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie. Inoltre, da ultimo, Cass. n. 34409/2023, ha ribadito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis.1 c.p.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022), per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost., in quanto l'udienza camerale è idonea a salvaguardare le esigenze di difesa, non rappresentando un minus rispetto all'udienza pubblica e consentendo il contraddittorio con il procuratore generale che, avvisato della fissazione, ha la facoltà di rassegnare le proprie conclusioni. 5. Con una successiva memoria la ricorrente ha poi sollecitato una rivalutazione del Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA], circa la propria astensione, chiedendo la rimessione della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite circa la eventuale incompatibilità, in relazione al novellato procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., del relatore che abbia redatto la proposta a far parte del Collegio che de cida a seguito della richiesta di decisione della parte. Ric. 2022 n. 6675 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -18- Ha infine reiterato pretese questioni di illegittimità costituzionale del procedimento di cui all’art. 380 bis.1, già oggetto delle superiori considerazioni. Osserva il Collegio che nella fattispecie non si è al cospetto di una decisione a seguito di formulazione dell’opposizione della parte nei conforti della proposta di definizione accelerata avanzata dal consigliere relatore ex art. 380 bis c.p.c., quale novellato nel 2022, così che non risulta pertinente il riferimento alla imminente decisione delle Sezioni Unite, trattandosi di decisione che investe una norma diversa da quella che è invece applicabile nella fattispecie, ed in relazione alla quale, la valutazione di incompatibilità dell’autore della proposta di definizione del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a far parte del Collegio poi chiamato a decidere sul ricorso è già stata valutata con l’ordinanza interlocutoria n. 17459/2023 che ha rigettato l’istanza di ricusazione già formulata dalla ricorrente. Tale rilievo, sebbene nelle conclusioni della memoria non risulti formalmente riproposta l’istanza di ricusazione del cons. [OSCURATO:PERSONA], consente di rilevare come la stessa si paleserebbe comunque del tutto inammissibile, in quanto sostanzia l m en te reiterativa delle questioni già delibate con la detta ordinanza interlocutoria, trovando quindi applicazione il principio per cui l'istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo quando il giudice "a quo" ne valuti l'inammissibilità per carenza "ictu oculi" dei requisiti formali, sicché esso può proseguire senza necessità di impulsi di parte o d'ufficio; ciò al fine di contemperare il diritto delle parti all'imparzialità di giudizio, assicurato dalla circostanza che la delibazione di inammissibilità del giudice "a quo" non può comunque assumere valore ostativo alla rimessione Ric. 2022 n. 6675 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -19- del ricorso al giudice competente, ed al contempo il dovere di impedire l'uso distorto dell'istituto (Cass. n. 1624/2022; Cass. n. 25709/2014). 6. Con il primo motivo del ricorso per revocazione viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 395, primo comma, n. 4 e 369, secondo comma, n. 1, c.p.c., per essere Codesta Corte incorsa in una svista e/o errore di fatto, in relazione al “mancato deposito” della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessa dal Consiglio dell’[OSCURATO:PERSONA] di Milano in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 51 e ss., 158, 161, 391-bis, co. 1, c.p.c., per essere Codesta Corte incorsa in svista e/o errore di fatto in relazione all’istanza di astensione/ricusazione rimasta inesaminata. 7. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione sollevata dal controricorrente concernente la tardività del ricorso. Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dell’impugnazione exart. 327 c.c., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, c.p.c., e 2963, quarto comma, c.c., il sistema della computazione civile, non ex numero, bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale. Si osserva, ancora, che nell’ipotesi in cui il termine di decadenza interferisce con il periodo di sospensione feriale, l’art. 1 della L. 742 del 1969, nella formulazione novellata dalla legge del 2014, così stabilisce: “Il decorso dei termini processuali relativi alle Ric. 2022 n. 6675 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -20- giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno…”. Ciò premesso, il Collegio osserva che la deduzione non può trovare accoglimento e che sul metodo di calcolo del termine di impugnazione, ove interessato dalla sospensione feriale dei termini, non possa influire la diversa durata di tale periodo per effetto della novella del 2014, occorrendo sempre aggiungere ai fini della verifica del rispetto del termine di impugnazione, il numero di giorni, pari a 31, che compongono il mese di agosto e per i quali opera la sospensione. Ed infatti dato che il dies a quo, nella specie, è costituito dal 30.07.2021, così che parte ricorrente ha correttamente calcolato il termine computando prima i sei mesi senza scomputare il periodo feriale (dal 1° agosto al 31), arrivando così al 30 gennaio 2022, e poi sommando i 31 giorni del periodo feriale; in tal modo, avendo il mese di febbraio 2022, 28 giorni, il termine ultimo va individuato nel 2.03.2022, allorché risulta notificato il ricorso per revocazione. 8.Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso per revocazione, l’odierna ricorrente asserisce di aver ritualmente depositato la delibera di ammissione al gratuito patrocinio, la cui presenza non sarebbe stata colta dalla Corte, incorrendo pertanto in un errore di fatto revocatorio; tuttavia, sotto tale profilo, non vi è alcuna certezza quanto alla fondatezza del presupposto su cui si fonda la deduzione dell’errore revocatorio. In tal senso rileva, a conforto di quanto affermato dalla sentenza impugnata, circa l’assenza della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel fascicolo al momento della Ric. 2022 n. 6675 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -21- decisione e senza il rispetto del precetto di cui all’art. 369 n. 1 c.p.c., la certificazione anche da parte della cancelleria di questa Corte, così come si evince a pag. 6 della sentenza oggetto di revocazione. Il decreto di concessione del gratuito patrocinio, pena l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., doveva essere depositato, e quindi essere presente nel fascicolo inerente al procedimento R.G. n. 29492/2016, né può contrastare quanto affermato nella sentenza impugnata, e rilevare come errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., la circostanza che il ricorrente abbia depositato il detto decreto ex postnel proprio fascicolo formato in vista del ricorso per revocazione. In tal senso rileva anche che il decreto depositato in questa sede, analogamente a quello che secondo la ricorrnete si rinverrebbe nel fascicolo d’ufficio è formalmente riferito alla proposizione di “ricorso in appello contro sentenza del Tribunale di Milano contro [OSCURATO:PERSONA] + 4“, mancando quindi la dedotta riferibilità al presente ricorso per cassazione (essendo anche la data del provvedimento compatibile con la sua dizione e cioè che lo stesso fosse stato concesso per la proposizione dell’appello), così che l‘affermazione della sentenza impugnata per revocazione circa la carenza in atti di un decreto di ammissione al patrocinio riferibile specificamente al ricorso per cassazione non è in alcun modo validamente confutata dal motivo in esame, che non si palesa idoneo a denunciare un errore di fatto revocatorio nel quale sarebbe incorsa questa Corte, risulta comunque carente la produzione in atti di un provvedimento di ammissione al patrocinio riferito al ricorso per cassazione (avendo quello emesso Ric. 2022 n. 6675 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -22- per l’appello perso la sua efficacia a seguito della revoca dell’ammissione disposta dalla sentenza d’appello). 7.Quanto al secondo motivo di ricorso per revocazione, anch’esso è inammissibile (ed anche a voler soprassedere in merito alla riconducibilità del preteso errore denunciato ad una ipotesi di revocazione), in quanto la ricusazione del Presidente e del Relatore della decisione interessata dalla richiesta di revocazione, come si ricava dalla lettura del contenuto dell’istanza di astensione per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era da ritenersi effettivamente subordinata al mancato accoglimento del rinvio alla pubblica udienza, così che non vi è alcun errore di fatto nella sentenza n. 21905/2021, oggetto di revocazione. Infatti, come si ricava dalla lettura delle conclusioni della ricorrente di cui alla detta istanza, come riassunte a pag. 19, era sollecitata la rimessione alle Sezioni Unite, nonché alla Corte Costituzionale, con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, per l’ipotesi in cui non fosse stata accolta la richiesta di trattazione della causa alla pubblica udienza, anziché in adunanza camerale, come inizialmente previsto, ed era richiesta altresì la spontanea astensione, o in difetto la ricusazione, dei predetti componenti del Collegio, solo per il caso in cui non fosse stata accolta la detta richiesta. Ne deriva che, essendosi proceduto poi alla fissazione del ricorso in pubblica udienza, anche la richiesta di ricusazione deve reputarsi aver perso di attualità, non essendo configurabile alcun errore conseguente alla mancata presa in esame della istanza della ricorrente. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ric. 2022 n. 6675 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -23- 9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti dei controricorrenti, nulla dovendosi disporre al riguardo nei confronti delle parti rimaste intimate. 10. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quarter dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna la ricorrente al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del presente giu