CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 08627/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 16/1/2019 del Tribunale di Palermo, con la quale lo stesso, a seguito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di 4 mesi e 20 giorni di reclusione e 500 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 171 ter, lett. c), I. 633/1941. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, mediante un unico motivo, la violazione degli artt. 61, n. 2, cod. pen. e 171 ter, lett. c), I. 633 del 1941, a causa dell'omesso esame di alcuni punti rilevanti della vicenda sottoposti alla Corte d'appello con l'atto di impugnazione e della conseguente mancanza e manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile a causa della sua genericità, intrinseca, essendo del tutto privo di analisi della vicenda e di illustrazione delle ragioni del ricorso (consistendo nella mera asserzione della violazione del principio di ragionevolezza e della mancanza o illogicità manifesta della motivazione, senza ulteriori specificazioni), nonché di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale le ragioni del rigetto dell'appello e della conferma della sentenza di primo grado, in particolare della ammissibilità del concorso tra i delitti di ricettazione e di vendita di supporti audiovisivi abusivamente duplicati, della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. e della adeguatezza del trattamento sanzionatorio, sono state adeguatamente illustrate, attraverso una logica valutazione della condotta e pertinenti richiami a consolidati orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità, che non sono stati in alcun modo considerati dal ricorrente, con la conseguente inammissibilità del ricorso dallo stesso proposto a causa della sua genericità. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2022