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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 37427/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del Tribunale di Foggia del 21.6.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 21.6.2024 il Tribunale di Foggia, su richiesta del difensore di fiducia, a tal fine munito di procura speciale, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti di ricettazione a lui ascritti, la pena concordata di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 600 di multa, con la 'iena detentival -ostituita con il lavoro di pubblica utilità;

2. ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo 2.1 mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato; 2.2 erronea applicazione della legge penale quanto alla mancanza di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche. 3 Il ricorso è inammissibile.

L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, limita espressamente l'impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pE na alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate essendo dunque pacifico, ir particolare, che non è consentito ricorrere in cassazione lamentando la mancata verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez.

F , n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2; 9761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278337 - 01).

Per altro verso , è appena il caso di ribadire che è comunque ir per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato che, come nel caso di specie, preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggra\ ante quando la stessa sia stata tuttavia già ritenuta e valutata subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti (cfr, tra id.. tante, Sez. 2 • , n. 3880 del 24/11/2022, dep. 30/01/2023, Damiano, R i. 284309 - 01; Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015, Ndiaye,Rv. 264803 - 01).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del Tribunale di Foggia del 21.6.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 21.6.2024 il Tribunale di Foggia, su richiesta del difensore di fiducia, a tal fine munito di procura speciale, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti di ricettazione a lui ascritti, la pena concordata di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 600 di multa, con la 'iena detentival -ostituita con il lavoro di pubblica utilità; 2. ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo 2.1 mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato; 2.2 erronea applicazione della legge penale quanto alla mancanza di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche. 3 Il ricorso è inammissibile. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, limita espressamente l'impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pE na alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate essendo dunque pacifico, ir particolare, che non è consentito ricorrere in cassazione lamentando la mancata verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. F , n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2; 9761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278337 - 01). Per altro verso , è appena il caso di ribadire che è comunque ir per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato che, come nel caso di specie, preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggra\ ante quando la stessa sia stata tuttavia già ritenuta e valutata subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti (cfr, tra id.. tante, Sez. 2 • , n. 3880 del 24/11/2022, dep. 30/01/2023, Damiano, R i. 284309 - 01; Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015, Ndiaye,Rv. 264803 - 01). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i
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