CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 02651/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 giugno 2021, il Tribunale di Lecce ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentato furto in appartamento, aggravato dall'aver usato violenza sulle cose e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Per questo reato, commesso in Racale il 7 agosto 2016, Gaetani è stato condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione. 2. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce il quale lamenta, con un unico motivo, violazione di legge per non essere stata indicata l'entità della pena pecuniaria che, pure, è prevista dall'art. 624-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale competente per la rideterminazione della pena. 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 5. Il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. è punito con la pena edittale congiunta della reclusione e della multa, ma, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha determinato solo la pena detentiva omettendo ogni riferimento alla pena pecuniaria. 6. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per la determinazione della pena pecuniaria, cui questa Corte di legittimità non può provvedere trattandosi di valutazione di competenza del giudice di merito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per la determinazione della pena pecuniaria al tribunale di Lecce, altro giudice. Così deciso il 11 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore Il