CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12388/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone l'affermazione di responsabilità per i delitti di inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili, bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, bancarotta semplice, a lui ascritti; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso (con i quali sono state dedotte la violazione delle legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato, rispettivamente, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale), lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato una diversa ricostruzione dei fatti per il tramite di enunciati assertivi, senza addurre effettivamente il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; considerato che il terzo motivo (che assume la violazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche) è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale - oltre a rilevare l'assenza di elementi passibili di favorevole apprezzamento - ha indicato in maniera conforme al diritto nel precedente riportato dall'imputato l'elemento, rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderante nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), che dunque non può essere qui ritualmente censurato prospettando un diverso apprezzamento di merito (in ragione della risalenza nel tempo e della natura colposa del precedente da cui è gravato il Brutti) e contestando l'assenza di elementi passibili di favorevole valutazione (adducendo la definizione concordataria della procedura concorsuale); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos