CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33993/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
no [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2026 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale a lui ascritto nella veste di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società dichiarata fallita il 22 febbraio 2017. I giudici di merito hanno ritenuto provate varie distrazioni, da considerarsi poste in essere in base a una "condotta unitaria", e consistite: nella formazione di una falsa delibera di aumento del compenso dell'amministratore da 7.000,00 euro annuali a 3.000,00 euro mensili; nel pagamento di compensi, non dovuti, a favoredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nella sottrazione di beni strumentali del valore di 1.811,00 euro, nel versamento in favore della società [OSCURATO:PERSONA] srl di una somma superiore di 47.211,38 euro in più rispetto al dovuto. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando sei motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato. Il ricorrente, dopo aver ricordato come la giurisprudenza di legittimità ricostruisce la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sostiene che la sentenza impugnata non svolge un'analisi in merito alla sussistenza dei c.d. "indici di fraudolenza" nel caso concreto, né lascia comprendere, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, quali specifiche circostanze di fatto sarebbero dimostrative della volontà dell'imputato di destinare risorse a finalità estranee all'impresa, "in un contesto ancora operativo e con dati economici non univoci nel senso del dissesto", rivelandosi inidonea a tal fine la valorizzazione della irregolare tenuta della contabilità. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla qualificazione come bancarotta distrattiva dell'aumento di compenso in favore dell'amministratore. La sentenza impugnata fa leva, da una parte, su un vizio formale della delibera assembleare, che non può, per ciò solo, essere sintomatico della condotta oggetto di addebito, dall'altra parte, sul fatto che la società versava in crisi, senza valutare la congruità del compenso rispetto all'attività effettivamente svolta dall'amministratore. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione sull'inquadramento come bancarotta distrattiva dei pagamenti effettuati in favore delle consulenti, nonché violazione dell'articolo 603 cod. proc. pen. per il diniego di rinnovazione istruttoria. [OSCURATO:SOCIETA] di appello ha omesso di valutare un dato pacifico e decisivo: i crediti delle tre consulenti sono stati ammessi al passivo del fallimento, come risulta dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni del curatore e del commercialista. Questo significa che ricorre non la figura della bancarotta fraudolenta patrimoniale, ma quelle, più lieve, della bancarotta preferenziale perché sono stati pagati debiti, realmente esistenti, in violazione della regola della par condicio creditorum. Inoltre è stata negata, senza motivo, la rinnovazione istruttoria, volta all'escussione delle consulenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali avrebbero potuto riferire 2la circostanza decisiva relativa alla natura dei rapporti con la fallita e alle prestazioni rese. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione sulla natura dei pagamenti effettuati in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d'appello fonda la natura distrattiva del versamento su tre elementi: l'anticipazione di circa 47.000 C in più rispetto al fatturato; la mancanza di un contratto e l'assenza di riferimenti contrattuali nelle fatture 2015; la circostanza che le fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] riguardavano prestazioni rese da una serie di lavoratori che, nel 2015, erano passati alle dipendenze della fallita. La decisione, tuttavia, omette di analizzare il contenuto concreto delle fatture contestate e non si confronta con l'andamento dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] motivazione non chiarisce se le anticipazioni fossero davvero prive di controprestazione o piuttosto potessero inserirsi in un contesto di conguagli e regolazioni di partite pregresse; nemmeno indica se le fatture del 2015 avessero a oggetto le stesse prestazioni già pagate ai lavoratori ovvero riguardassero servizi diversi. La sentenza neppure si interroga sulla eventualità che la discrasia rilevata fosse espressione di cattiva gestione o comunque di scelte opinabili ma non necessariamente fraudolente e non chiarisce quali sarebbero stati gli ulteriori elementi dimostrativi della volontà deliberata di trasferire risorse dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] senza utilità per quest'ultima. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131-bis cod. pen. Con il sesto censura la mancata riduzione della durata delle pene accessorie. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. In premessa occorre osservare che i giudici di merito hanno ricondotto alla fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 223, primo comma, legge fall. in relazione all'art. 216, primo comma, n. 1, legge fall.) condotte che la pubblica accusa, nell'elevare la contestazione, aveva contestato come bancarotta da operazioni dolose (art. 223, secondo comma, n. 2, seconda parte, legge fall.). La qualificazione giuridica prescelta dal Tribunale e, poi, dalla Corte di appello, non impugnata dalla difesa, merita adesione. 3Si registra nella prassi una tendenza, sempre più diffusa, a estendere l'area del reato di operazioni dolose, fino a ricomprendervi fatti pacificamente sussumibili in altre figure delittuose (cfr. Sez. 5, n. 17821 del 29/04/2026, Puccio, Rv. 290018 - 01 in relazione all'art. 224 legge fall.) e, non di rado, nella bancarotta fraudolenta patrimoniale. Questa tendenza, che va arginata, non sembra consapevole della distinzione tra le ridette fattispecie delittuose. Infatti il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarotta impropria da operazioni dolose si differenziano per specifici caratteri strutturali: il primo è integrato da atti di distrazione o dissipazione di beni societari, tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano cagionato il dissesto, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; la nozione di "operazione dolosa" richiama, invece, una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (che sottragga risorse al patrimonio societario), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato che non costituiscono distrazione o dissipazione di elementi patrimoniali attivi, ma che devono porsi in nesso eziologico con il dissesto (cfr. Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071 - 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 247314; nello stesso senso si collocano quelle pronunce che escludono il concorso formale tra detti reati Sez. 5, n. 1342 del 30/10/2025, dep. 2026, Murano, Rv. 289191 - 01; Sez. 5, n. 348 del 07/12/2021, dep. 2022, D'Ambrosi, Rv. 282396; Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Zaccaria, Rv. 269019; Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260142). Nella specie l'amministratore della società fallita viene chiamato a rispondere di plurime condotte depauperative del patrimonio societario, come tali astrattamente riconducibili al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale; la scelta dei giudici di merito, quindi, risulta corretta. 3. Il primo motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una critica di carattere generale, priva di effettiva incidenza sui contenuti specifici della motivazione. 4. Il secondo motivo è fondato. Il tema riguarda il compenso dell'amministratore. Né la sentenza di primo grado, né quella di secondo grado lasciano comprendere quale sia la condotta materiale, posta in essere dall'imputato e ritenuta provata, che darebbe luogo ad una sottrazione di risorse. 4In alcuni punti delle sentenze l'affermazione di responsabilità sembra radicarsi su non meglio specificate appropriazioni indebite di denaro da parte dell'amministratore, il quale poi avrebbe tentato di "coprire" gli ammanchi confezionando una falsa delibera assembleare di aumento del suo compenso (cfr. pag. 10 sentenza di primo grado e pag. 3 sentenza di appello). Se così fosse, la condotta delittuosa si incentrerebbe sui prelievi illeciti di somme di denaro dai conti della società e richiederebbe una precisazione in ordine a caratteri, modalità ed entità delle appropriazioni, nonché alla relativa prova; mentre la delibera assembleare verrebbe in rilievo solo nel momento in cui si trattasse di verificare l'esistenza o meno di un titolo giustificativo di quei prelievi. Entrambe le sentenze, però, omettono di spiegare le modalità della condotta e illustrarne le fonti di prova, ma, nello sviluppo argomentativo della tematica, spostano il fulcro della condotta sulla falsa delibera assembleare, come se in essa si esprimesse l'elemento materiale della sottrazione (cfr. in particolare pag. 8 sentenza di appello); così da non lasciare comprendere se la distrazione sia consistita non in una sottrazione di risorse, ma nella creazione di una falsa ragione di credito. In definitiva non è dato sapere se, secondo i giudici di merito, l'oggetto delle distrazioni siano le somme di denaro intascate illecitamente dall'amministratore e la simulazione di una pretesa creditoria non spettante. 5. Il terzo motivo è fondato. Anche in questo caso rimangono oscure le condotte e le ragioni della decisione. La questione riguarda i compensi delle collaboratrici esterne [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Anzitutto le sentenze espongono dati tra loro confliggenti in merito all'ammontare delle sottrazioni riferite ai compensi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che vengono indicati, in alcuni passaggi motivazionali, rispettivamente in euro 22.172,30 ed euro 45.690,13 (cfr. pag. 5 sentenza di primo grado, e pag. 9 sentenza di appello), mentre, in altri punti, in euro 35.593,50 e in euro 6.750,00 (pag. 11 della sentenza di primo grado, corrispondente agli stessi importi indicati nel capo di imputazione), così da ingenerare il dubbio che i dati utilizzati, la cui fonte viene taciuta, non siano attendibili o, comunque, siano strati travisati. In secondo luogo, rispetto a questi compensi, il Tribunale espone una motivazione perplessa circa la qualificazione giuridica della condotta posta in essere dall'imputato, laddove ammette che potrebbe trattarsi di pagamenti preferenziali, non essendo certa la prova dell'inesistenza del credito (pag. 11 sentenza di primo grado). [OSCURATO:SOCIETA] di appello scioglie il dubbio, affermando che si 5tratta di bancarotta fraudolenta, ma lo fa in modo apodittico (pag. 10 sentenza impugnata). Inoltre, come per i compensi dell'amministratore, le motivazioni non consentono di capire se si tratti soltanto di crediti riconosciuti ma non spettanti, o se invece vengano in considerazione versamenti di denaro, privi di causale. Le incertezze aumentano ove si consideri che, rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], le sentenze di primo e secondo grado parlano di fatture di euro 52.580 emesse "in favore" della ditta individuale Minerva di [OSCURATO:PERSONA], come se ad emettere le fatture sia stata la fallita e quindi, ancora una volta, lasciando del tutto indeterminata e non comprensibile la condotta distrattiva (cfr. pag. 5 sentenza di primo grado e pag. 9 sentenza di appello); inoltre, con riguardo a tutte e tre le consulenti, si fa riferimento all'ammissione al passivo, come se i pretesi crediti non fossero stati pagati, sì da lasciare ulteriormente indeterminato l'oggetto della distrazione. Ognuna di queste cadute argomentative rende illogica la motivazione, lasciando oscure le ragioni della decisione. 6. Il quarto motivo è infondato. L'amministratore della fallita ha pagato alla società Esistenni una somma superiore di oltre 47mila euro rispetto a quanto dovuto, a titolo, peraltro, di compensi per prestazioni di dipendenti che, nelle more, erano passati da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. La distrazione delle risorse è palese e integra pacificamente il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Le doglianze difensive prospettano, come mera ipotesi, una diversa spiegazione dei fatti e quindi si collocano al di fuori dei vizi deducibili ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. 7. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Come ha già chiarito la Corte di appello, la cornice edittale della pena prevista per il delitto di cui all'art. 216, primo comma, n. 1, legge fall. (da tre a dieci anni di reclusione), non consente di applicare l'art. 131-bis cod. pen., che richiede un minimo edittale non superiore a due anni di reclusione. 8. Il sesto motivo, concernente la durata delle pene accessorie, è inedito. Tuttavia l'eventuale accoglimento dei motivi di appello afferenti alle condotte distrattive ancora in discussione potrebbe riverberarsi sulla durata delle pene accessorie. 69. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alle distrazioni relative ai compensi dell'amministratore e ai versamenti in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel resto il ricorso va rigettato. P.Q P.Q.M