Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42148/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanza e la memoria scritta con motivi aggiunti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]

1. Con domanda del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avanzava richiesa di ri- parazione per l'ingiusta detenzione subita dal 16/2/2010 al 24/07/2014 in quanto colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 12/2/2010 dal GIP distrettuale presso il Tribunale di Potenza, nel procedimento penale n. 2730/2006 R.G.

G.I.P, in relazione ai seguenti reati: capo a) art. 416 bis, commi 1-2-3-4-5 cod. pen., accertato in Potenza e con- sumato in Pignola e Potenza a partire dalla primavera del 2004 fino al novembre 2008 con condotta perdurante; capo c) artt. 110,81 cpv cod. pen., 2 e 4 L. 895/67, 3 L. 110/75 e 7 L. 203/91, accertati in Potenza fino al 20.10.2006 e consumati fino all'ottobre 2006; capo d) artt. 110, 81 cpv, 23 commi 3 e 4 L. 110/75 e 7 L. 203/91 , accertati in Potenza fino al 20.10.2006 e consumati fino all'ottobre 2006; capo e) artt. 110, 81 cpv 648 c.p. e 7 L. 203/91 con l'aggravante di essersi avvalsi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare le attività delittuose dell'associazione a delinquere delineata nel capo a.

Con sentenza del Tribunale di Potenza, del 20/7/2012, il ricorrente, per il reato sub a9 di cui all'art. 416 bis cod. pen., veniva condannato alla pena di anni nove di reclusione, al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare ed al risarcimento dei danni a favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

In sentenza era assolto da tutti i reati cd.

"fine", cautelari di cui ai capi c), d), e) ed anche dal capo q) - non cautelare- artt.110-81 cpv c.p. 73 D.P.R. 309/90, aggravati dall'art. 7 legge 201/91 (in Savoia di Lucania e Pignola dalla primavera del 2004 all'estate del 2006), per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.

La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. feriale con ordinanza del 24/7/2014, dichiarava l'inefficacia della misura cautelare imposta al ricorrente e per l'effetto ne ordinava l'immediata scarcerazione.

Di seguito, con sentenza della Corte di Appello di Potenza del 18/2/2015 , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Potenza, previa concessione delle attenuanti generiche, era rideterminata la pena inflitta al ricorrente, in anni sette di reclusione e confermata nel resto la sentenza di primo grado.

Questa Corte di legittimità, con sentenza n. 34684/2016 del 13/7/2016, tuttavia, annullava tale sentenza con rinvio dinanzi alla Corte di Appello di Salerno, per nuovo esame.

In sede di rinvio la Corte di Appello di Salerno con sentenza del 18/10/2018, irrevocabile il 3/12/2018 assolveva il ricorrente, ai sensi dell'alt. 530 cpv. cod. proc. pen. dal reato contestatogli con la formula perché il fatto non sussiste.[OSCURATO:PERSONA] lamentava, pertanto, di avere subito subito un'ingiusta de- tenzione per gg. 1.623 pari ad anni 4 mesi 5 e gg. 10 e avanzava richiesta a norma dell'art. 314 cod. proc. pen., di una somma pari a € 430.000 euro (di cui 382.735,86 euro solo a seguito di mero calcolo matematico).

La Corte di Appello di Salerno, con ordinanza del 16/12/2020, in parziale accoglimento della domanda, rigettava la domanda in relazione al periodo dal 16//2/2010 al 20/7/2014, ma riconosceva al Riviezzi un indennizzo pari ad euro 1179.

Ciò in quanto la difesa aveva lamentato una illegittima prosecuzione della custodia inframuraria anche oltre il termine di scadenza di fase, posto che la car- cerazione si sarebbe protratta fino al 24/7/2014 ovvero per ben 5 giorni oltre il termine di scadenza della durata massima della custodia cautelare, ovvero il 20/7/2014, individuato il termine a quo nel 20 luglio 2012 data di lettura del di- spositivo di condanna di primo grado.

Al riguardo - come si legge nel provvedimento impugnato- la tesi è documen- tata da un'ordinanza adottata dal Tribunale del Riesame di Potenza, sez. feriale , non oggetto di impugnazione e quindi definitiva riguardo la presente questione , che dichiara la perdita d'inefficacia della custodia cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice dalle riparazione ha perciò ritenuto che la custodia protrattasi oltre i termini massimi di custodia cautelare, integrasse, pro quota un'ipotesi di illegit- timità formale ex art,. 314 co. 2 cod. proc. pen. del titolo custodiale, per la quale evidentemente non possono valere i profili di colpa grave evidenziati in precedenza e per tali motivi, ed esclusivamente entro tali limiti, ha ritenuto che l'odierno ri- corrente dovesse essere equamente indennizzato secondo il seguente calcolo: €235,82 X 5 gg= €1.179,00.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione degli artt. 314 e 643 c.p.p. e vizio motivazionale con riferimento all'importo liquidato per l'ingiusta de- tenzione patita.

Con un primo motivo il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe affetto da violazione ed erronea applicazione degli artt. 314 e 643 cod. proc. pen. e presenterebbe una motivazione contraddittoria, carente ed illogica laddove gli avrebbe negato l'indennizzo richiesto, in primis perché nell'editto ac- cusatorio il c.d.

Clan dei Pignolesi veniva indicato come capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e non da [OSCURATO:PERSONA], per cui non si vede quale incidenza possa avere la caratura criminale del fratello nella valutazione della colpa attribuibile a Domenico, che in ipotesi era indicato come mero partecipe.

Richiamati i dicta di Sez. 4 n. 43457/2015, Sez.

Un. n. 32383/2010, Sez. 4 n. 440/1994 il difensore ricorrente afferma che nel caso in esame non si sarebbe fatta buona applicazione dei principi in quanto assumerebbe in termini meramente assertivi il coinvolgimento, definito certo, di [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende estor- sive [OSCURATO:PERSONA] ed Icaro, omettendo di valutare che tali episodi non erano contestati nel giudizio da cui è scaturita la presente richiesta di indennizzo, ma in altro pro- cedimento, recante il N. R.G. 1184/04 a carico di [OSCURATO:PERSONA], ancora pendente in primo grado, e che non riguarda [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento impugnato, inoltre, dedurrebbe in modo generico la "vici- nanza ad ambienti criminali e ad esponenti apicali del clan Basilischi".

Si evidenzia in ricorso che il ricorrente non ha una storia criminale, perché oltre al processo nr. 3294/2006.RGNP. [OSCURATO:PERSONA] è stato processato per violazione dell'art. 74 D.P.R. 309190 nel processo cd.

"Bogotà" a carico di [OSCURATO:PERSONA] Gianua- rio Franco + altri ed è stato assolto con sentenza della Corte di Cassazione Sez. 6 nr. 40710/06 del 3/10/2006 con la formula il fatto non sussiste, dopo aver patito anche in quel caso ben 893 giorni di carcerazione preventiva, tra carcere ed arresti domiciliari.

Non ha procedimenti penali pendenti e non ha mai riportato condanne per reati associativi di alcun genere.

In secondo luogo, il provvedimento impugnato sarebbe manifestamente illo- gico posto che non si riesce a comprendere come possano costituire elemento concausante la misura la storia criminale del ricorrente trattandosi sostanzial- mente di un incensurato che ha subito due processi (quello di cui alla presente richiesta di ingiusta detenzione) e quello di cui sopra, dai quali è stato assolto con sentenze irrevocabili.

Quindi, il provvedimento della Corte di Appello di Salerno che si impugna sa- rebbe chiaramente e macroscopicamente affetto non solo dal vizio di motivazione per illogicità, incongruità e non adeguatezza, ma anche per travisamento dei fatti posti a base della motivazione medesima e, soprattutto, per violazione di legge in riferimento ai comportamenti della parte che elidono il diritto alla indennità per ingiusta detenzione.

Inoltre il ricorrente lamenta che la Corte di Salerno porrebbe a base del di- scrimine elementi che sono stati valutati, come indizi a carico non del ricorrente ma del fratello ( non a caso a pag. 3 il riferimento è espressamente a [OSCURATO:PERSONA]) e che il giudice penale ha valutato quanto meno irrilevanti.

Soprattutto - si lamenta- la Corte salernitana non avrebbe valutato la docu- mentazione prodotta dalla difesa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che avrebbero con- sentito di verificare come i reati cautelari contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi a), c) d) ed e) sono quelli di aver fatto parte di associazione di stampo mafioso ( e non come scrive a pag. i la Corte di Salerno che lo indica erroneamente come promotore- contestazione che invece era formulata nei confronti del fratello Save- rio) di reati in materia di detenzione e ricettazione di armi e spaccio di sostanza stupefacente (non di traffico come erroneamente scrive sempre a pag. 1 la Corte di Salerno) ed in riferimento a ciò è stata richiesta, disposta e mantenuta la cu- stodia cautelare in carcere per ben 1.623 GIORNI ( di cui sei oltre i termini massimi di custodia cautelare) In riferimento a tale reato la Corte di Appello non avrebbe motivato affatto, non offrendo elementi che, sia pure sulla base di una logica prevenuta e pregiudi- ziale, potrebbero ipotizzare elementi di colpa, ma con motivazione illogica, con- traddittoria ed in violazione delle risultanze istruttorie individua la colpa con rife- rimento spesso alla posizione del fratello o semplici frasi apodittiche e travisa- mento degli atti.

In buona sostanza, ci si duole che la colpa attribuita all'odierno ricorrente sarebbe quella di essere fratello di [OSCURATO:PERSONA].

Chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 24/7/2021 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza im- pugnata.

4. In data 18/9/2021 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocature Generale dello Stato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. Nei termini di legge è stata depositata memoria datata 1/9/2021 a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con la quale si evidenzia che, rispetto ad analoga richiesta di indennizzo avanzata da [OSCURATO:PERSONA], questa Corte di legittimità (con la sen- tenza di questa Sez. 4 n. 27259/2021 del 3/3/2021 che si allega) ha annullato con rinvio analoga ordinanza della Corte di Appello di Salerno per ragioni analoghe a quelle che si sostengono per il fratello Domenico, odierno ricorrente, cui peraltro era contestato il ruolo di partecipe e non di promotore e che non era neanche indagato o imputato delle estorsioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed Icaro.

Così come non è stato mai imputato né indagato nel procedimento c.d.

"Ba- silischi" di cui allega la sentenza del Tribunale di Potenza n. 1086/2007 a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri.

Ribadisce, inoltre, che dalla motivazione del provvedimento impugnato non emerge alcuna condotta colposa addebitabile all'odierno ricorrente (che spesso viene confuso con il fratello) e che non gli si possono certo imputare condotte colpose che derivano dall'attribuzione di ruoli derivanti da sole dichiarazioni di col- laboratori di giustizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati, in quanto l'ordinanza impugnata risulta affetta dai vizi di legittimità dedotti sotto il profilo della carente ed illogica motivazione, per cui l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Salerno, cui va demandata, altresì, la regolamenta- zione tra le parti delle spese nel presente giudizio di legittimità.

2. Osserva il giudice della riparazione come, nel caso in esame, sulla base degli atti e della sentenza assolutoria, ai sensi dell'art. 530 cpv cod. proc. pen., si evincerebbe che [OSCURATO:PERSONA], fratello del capo promotore [OSCURATO:PERSONA], era partecipe di un'associazione malavitosa della quale, però, all'esito di un lun- ghissimo iter processuale, non ne era risultato certo il connotato della mafiosità, in quanto gli unici episodi di certo attribuibile ai Riviezzi ed al loro gruppo , ovvero l'estorsione ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] e della ditta Icaro, non ve- nivano giudicati sufficienti dal giudice del Rinvio a generare all'esterno quella forza intimidatrice che rappresenta l'elemento intrinseco del reato di associazione di stampo mafioso (il richiamo è alle pagg. 20 e segg. della sentenza Corte di Appello di Salerno).

Riprendendo le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ex membro del temibile clan "Basilischi" operante nelle zone del potentino, dal quale sarebbero derivati il gruppo omonimo del Cossidente e l'altro capeggiato dal Riviezzi mede- simo, emergeva che [OSCURATO:PERSONA] era soggetto di elevata caratura criminale, stimato dalle principali famiglie ndranghetiste calabresi e che già nel 1995 era entrato nel clan Basilsichi con il grado di 'camorra'.

In ogni caso, il giudice della riparazione evidenziava come si legge nella sen- tenza emessa in sede di rinvio dalla Corte di Salerno, che, "posto che la mafiosità non si eredita e non può farsi riferire alla fama criminale del gruppo originario dei Basilischi, non poteva ritenersi provato che le due associazioni nate dal gruppo originario avessero conseguito, sul territorio, in concreto, nell'ambiente lucano, un'effettiva capacità d'intimidazione in effetti gli unici due episodi di intimida- zione e violenza, con certezza riconducibile al gruppo dei cd Pignolesi , non pote- vano, di per sé, riflettersi sulla prova della forza intimidatrice del vincolo associa- tivo" (così pag. 24 e segg. della sentenza di rinvio assolutoria).

Ebbene, ricordati essere questi sono i dati che emergono dalla motivazione della sentenza assolutoria emessa dalla Corte di Appello di Salerno, il giudice della riparazione ha ritenuto che dovesse ravvisarsi in capo a [OSCURATO:PERSONA] la causa ostativa al riconoscimento dell'indennità richiesta, versando egli in grave colpa, se non addirittura in dolo, in relazione alla sua attiva partecipazione a gravi vicende criminali della Basilicata, come la parallela vicenda dell'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], culminata addirittura con la chiusura del cantiere e all'affare Security della ditta Icaro, sicuramente ascrivibile al gruppo dei Riviezzi cd.

Pignolesi, come af- fermato dalla Corte di Appello di Salerno quale giudice di rinvio a pag. 32 della sentenza del 20.7.2018.

Tali elementi, così come la sua vicinanza agli ambienti criminali e ad esponenti apicali del clan 'Basilischi' prima e dei due sottogruppi originatisi da questo, tra cui quello capeggiato dal fratello Saverio cd. dei Pignolesi, avrebbero senza dubbio innescato una valutazione più grave e severa in ordine all'agire del ricorrente da parte del giudice della cautela, al punto da potersi affermare che proprio la storia criminale del ricorrente abbia concorso a determinare una grave sua colpa, oggi ostativa al riconoscimento della indennità di riparazione.

3. Orbene, ricorda il ricorrente come, rispetto ad analoga richiesta di inden- nizzo avanzata da [OSCURATO:PERSONA], questa Corte di legittimità (con la sentenza di questa Sez. 4 n. 27259/2021 del 3/3/2021) ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte di Appello di Salerno per ragioni analoghe a quelle che si sostengono per il fratello Domenico, odierno ricorrente, cui peraltro era contestato il ruolo di partecipe e non di promotore (come il ricorrente rileva essere erroneamente indi- cato a pag. 1 della sentenza impugnata) e che non era neanche indagato o impu- tato delle estorsioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed Icaro.

Inoltre, è documentalmente provato che [OSCURATO:PERSONA] non è stato mai imputato né indagato nel procedimento c.d.

"Basilischi" di cui il difensore allega la sentenza del Tribunale di Potenza n. 1086/2007 a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri.

Fondato è il rilievo che dalla motivazione del provvedimento impugnato non emerge alcuna condotta colposa addebitabile all'odierno ricorrente (che spesso viene confuso con il fratello) e che non gli si possono certo imputare condotte colpose che derivano dall'attribuzione di ruoli derivanti da sole dichiarazioni di col- laboratori di giustizia.

Al riguardo, si deve rilevare che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi "accertati o non negati" (così già Sez.

Un. n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636 e tutta la giurisprudenza successiva).

Tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (cfr., in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra).

Ed è altrettanto evidente che mai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 - dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491).

Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, non avendo in alcun modo specificato quale sarebbe la condotta colposa dell'istante avente effetto sinergico rispetto alla originaria detenzione cautelare.

A tal fine il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex multis, Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 Rv. 259082).

Basta, in altri termini, che il giudice della riparazione consideri anche gli aspetti apprezzati per la gravità indiziaria e riconosca in essi i lineamenti di una condotta gravemente colposa.

Occorre aggiungere come, per costante indirizzo di legittimità, il giudice della riparazione sia libero di prendere in considerazione elementi di varia natura - processuali ed extraprocessuali - ai fini della formazione del proprio convincimento circa la esistenza o meno di una causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, con l'unico limite rappresentato dalle circostanze che il ggiudice della cognizione abbia negato, valutandole come non dimostrate (così, Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039).

4. Ebbene, il ragionamento svolto dal giudice della riparazione nel caso che ci occupa, sia con riferimento al perimetro degli elementi utilizzabili, che avuto riguardo al comportamento dell'istante all'atto dell'arresto e successivamente, si regge su una motivazione incongrua, contraddittoria, con gli elementi non smentiti nella loro storicità nella sentenza rescindente della Corte Suprema e poi nel giudizio rescissorio.

Del resto la motivazione del provvedimento censurato è antagonista rispetto alle conclusioni riportate nella sentenza assolutoria, che riporta, senza addurre in proposito la ragione concludente in ordine al profilo della colpa (grave) o del dolo, pur profilato, ma non affrontato per i fini che rilevano , riportando le argomentazioni ritenuti non concludenti per un giudizio di responsabilità penale per il capo ex art. 416 bis cod. pen.

Il giudice della riparazione così motiva: "sulla base degli atti e della sentenza assolutoria, ai sensi dell'art.530 cpv c.p.p. si evince che il [OSCURATO:PERSONA], fratello del capo promotore [OSCURATO:PERSONA], era partecipe di una associazione malavitosa della quale però, all'esito di un lunghissimo iter processuale, non ne era risultato certo il connotato della maflosità, in quanto gli unici episodi certo attribuibili ai Riviezzi ed al suo gruppo, ovvero l'estorsione ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] e della ditta Icaro, non venivano giudicati sufficienti dal giudice del rinvio a generare all'esterno quella forza intimidatrice che rappresenta l'elemento intrinseco del reato di associazione di stampo mafioso (cfr. pag.20 e segg. della sentenza Corte di Appello di Salerno).

Riprendendo le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ex membro del temibile clan "Basilischi" operante nelle zone del Potentino del quale sarebbero derivati il gruppo omonimo del Cossìdente e l'altro capeggiato dal Riviezzi medesimo, il [OSCURATO:PERSONA] era soggetto di elevata caratura criminale, stimato dalle principali famiglie ndranghestiche calabresi e che nel 1995 era entrato nel clan Basilischi con il grado di camorra".

La motivazione è antinomica rispetto ai principi di diritto validi per la ingiusta riparazione, che delimitano l'ambito della colpa ostativa, la quale deve essere esaminata non soltanto in relazione al grado di ingiustificatezza della negligenza o imprudenza, ma anche in relazione alla sua incidenza causale, intesa come idoneità non a concorrere, ma a causare l'errore giudiziario.

Tale differente influenza della condotta colposa del danneggiato, che, ai fini della esclusione del diritto alla riparazione, deve aver causato l'errore e non solo aver concorso alla sua verificazione, comporta un onere più rigoroso di attenta valutazione di tale comportamento anche quando, come nella specie, la stessa sia considerata fattore causale concorrente nella genesi dell'errore, dovendo essere accertati, secondo le regole generali a proposito dell'indagine della rilevanza sul piano causale dei fattori concorrenti, sia la sussistenza di una condotta colposa concorrente del danneggiato, sia il suo apporto alla verificazione dell'evento.

Invece, nel provvedimento censurato non vi è traccia del ragionamento che ha condotto il giudice a ritenere la sussistenza della gravità della colpa, ma non è nemmeno stata accuratamente vagliata l'incidenza causale del comportamento sull'errore giudiziario determinatosi.

5. Il mero riferimento ai riferimenti familiari, alle dichiarazioni di collaboratori ritenute ininfluenti e non pertinenti per i reati in questione, nonché l'asserzione del coinvolgimento dell'odierno ricorrente nella vicenda estorsiva [OSCURATO:PERSONA] ed Icaro, non contestato nel giudizio cognitivo di che trattasi (ma in altro diverso processo, Bellomo ed altri, 1184/04) non consentono, di per sé solo, di ritenere che la stessa abbia spiegato efficienza casuale nella verificazione dell'errore, né tantomeno che ne siano stati fattore determinanti.

Per decidere se !Imputato vi abbia dato causa per dolo e come grave, il giudice della riparazione doveva valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario del titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati neutralizzati nella loro valenza nei giudizio di assoluzione (cfr. questa Sez. 4, 15.9.2016, Piccolo).

Invece, di questa inferenza il giudice della riparazione non ha fornito adeguata contezza, non dando luogo ad autonomo accertamento e soprattutto bypassando gli esiti della motivazione della Suprema Corte prima e poi del giudice del rescissorio, da ultimo intervenuto annullando senza rinvio la decisione cognitiva di responsabilità, stabilendo comunque l'estraneità del richiedente ai profili di responsabilità addebitati in fase cognitiva.

Il provvedimento impugnato, pertanto non resiste alle censure difensive, anche per quelle in ordine alla indennizzabilità di quattro giorni di esorbitanza della custodia cautelare rispetto alla sua definizione, di cui non v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanza e la memoria scritta con motivi aggiunti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1. Con domanda del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avanzava richiesa di ri- parazione per l'ingiusta detenzione subita dal 16/2/2010 al 24/07/2014 in quanto colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 12/2/2010 dal GIP distrettuale presso il Tribunale di Potenza, nel procedimento penale n. 2730/2006 R.G. G.I.P, in relazione ai seguenti reati: capo a) art. 416 bis, commi 1-2-3-4-5 cod. pen., accertato in Potenza e con- sumato in Pignola e Potenza a partire dalla primavera del 2004 fino al novembre 2008 con condotta perdurante; capo c) artt. 110,81 cpv cod. pen., 2 e 4 L. 895/67, 3 L. 110/75 e 7 L. 203/91, accertati in Potenza fino al 20.10.2006 e consumati fino all'ottobre 2006; capo d) artt. 110, 81 cpv, 23 commi 3 e 4 L. 110/75 e 7 L. 203/91 , accertati in Potenza fino al 20.10.2006 e consumati fino all'ottobre 2006; capo e) artt. 110, 81 cpv 648 c.p. e 7 L. 203/91 con l'aggravante di essersi avvalsi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare le attività delittuose dell'associazione a delinquere delineata nel capo a. Con sentenza del Tribunale di Potenza, del 20/7/2012, il ricorrente, per il reato sub a9 di cui all'art. 416 bis cod. pen., veniva condannato alla pena di anni nove di reclusione, al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare ed al risarcimento dei danni a favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese e competenze di giudizio. In sentenza era assolto da tutti i reati cd. "fine", cautelari di cui ai capi c), d), e) ed anche dal capo q) - non cautelare- artt.110-81 cpv c.p. 73 D.P.R. 309/90, aggravati dall'art. 7 legge 201/91 (in Savoia di Lucania e Pignola dalla primavera del 2004 all'estate del 2006), per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. feriale con ordinanza del 24/7/2014, dichiarava l'inefficacia della misura cautelare imposta al ricorrente e per l'effetto ne ordinava l'immediata scarcerazione. Di seguito, con sentenza della Corte di Appello di Potenza del 18/2/2015 , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Potenza, previa concessione delle attenuanti generiche, era rideterminata la pena inflitta al ricorrente, in anni sette di reclusione e confermata nel resto la sentenza di primo grado. Questa Corte di legittimità, con sentenza n. 34684/2016 del 13/7/2016, tuttavia, annullava tale sentenza con rinvio dinanzi alla Corte di Appello di Salerno, per nuovo esame. In sede di rinvio la Corte di Appello di Salerno con sentenza del 18/10/2018, irrevocabile il 3/12/2018 assolveva il ricorrente, ai sensi dell'alt. 530 cpv. cod. proc. pen. dal reato contestatogli con la formula perché il fatto non sussiste.[OSCURATO:PERSONA] lamentava, pertanto, di avere subito subito un'ingiusta de- tenzione per gg. 1.623 pari ad anni 4 mesi 5 e gg. 10 e avanzava richiesta a norma dell'art. 314 cod. proc. pen., di una somma pari a € 430.000 euro (di cui 382.735,86 euro solo a seguito di mero calcolo matematico). La Corte di Appello di Salerno, con ordinanza del 16/12/2020, in parziale accoglimento della domanda, rigettava la domanda in relazione al periodo dal 16//2/2010 al 20/7/2014, ma riconosceva al Riviezzi un indennizzo pari ad euro 1179. Ciò in quanto la difesa aveva lamentato una illegittima prosecuzione della custodia inframuraria anche oltre il termine di scadenza di fase, posto che la car- cerazione si sarebbe protratta fino al 24/7/2014 ovvero per ben 5 giorni oltre il termine di scadenza della durata massima della custodia cautelare, ovvero il 20/7/2014, individuato il termine a quo nel 20 luglio 2012 data di lettura del di- spositivo di condanna di primo grado. Al riguardo - come si legge nel provvedimento impugnato- la tesi è documen- tata da un'ordinanza adottata dal Tribunale del Riesame di Potenza, sez. feriale , non oggetto di impugnazione e quindi definitiva riguardo la presente questione , che dichiara la perdita d'inefficacia della custodia cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice dalle riparazione ha perciò ritenuto che la custodia protrattasi oltre i termini massimi di custodia cautelare, integrasse, pro quota un'ipotesi di illegit- timità formale ex art,. 314 co. 2 cod. proc. pen. del titolo custodiale, per la quale evidentemente non possono valere i profili di colpa grave evidenziati in precedenza e per tali motivi, ed esclusivamente entro tali limiti, ha ritenuto che l'odierno ri- corrente dovesse essere equamente indennizzato secondo il seguente calcolo: €235,82 X 5 gg= €1.179,00. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione degli artt. 314 e 643 c.p.p. e vizio motivazionale con riferimento all'importo liquidato per l'ingiusta de- tenzione patita. Con un primo motivo il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe affetto da violazione ed erronea applicazione degli artt. 314 e 643 cod. proc. pen. e presenterebbe una motivazione contraddittoria, carente ed illogica laddove gli avrebbe negato l'indennizzo richiesto, in primis perché nell'editto ac- cusatorio il c.d. Clan dei Pignolesi veniva indicato come capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e non da [OSCURATO:PERSONA], per cui non si vede quale incidenza possa avere la caratura criminale del fratello nella valutazione della colpa attribuibile a Domenico, che in ipotesi era indicato come mero partecipe. Richiamati i dicta di Sez. 4 n. 43457/2015, Sez. Un. n. 32383/2010, Sez. 4 n. 440/1994 il difensore ricorrente afferma che nel caso in esame non si sarebbe fatta buona applicazione dei principi in quanto assumerebbe in termini meramente assertivi il coinvolgimento, definito certo, di [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende estor- sive [OSCURATO:PERSONA] ed Icaro, omettendo di valutare che tali episodi non erano contestati nel giudizio da cui è scaturita la presente richiesta di indennizzo, ma in altro pro- cedimento, recante il N. R.G. 1184/04 a carico di [OSCURATO:PERSONA], ancora pendente in primo grado, e che non riguarda [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento impugnato, inoltre, dedurrebbe in modo generico la "vici- nanza ad ambienti criminali e ad esponenti apicali del clan Basilischi". Si evidenzia in ricorso che il ricorrente non ha una storia criminale, perché oltre al processo nr. 3294/2006.RGNP. [OSCURATO:PERSONA] è stato processato per violazione dell'art. 74 D.P.R. 309190 nel processo cd. "Bogotà" a carico di [OSCURATO:PERSONA] Gianua- rio Franco + altri ed è stato assolto con sentenza della Corte di Cassazione Sez. 6 nr. 40710/06 del 3/10/2006 con la formula il fatto non sussiste, dopo aver patito anche in quel caso ben 893 giorni di carcerazione preventiva, tra carcere ed arresti domiciliari. Non ha procedimenti penali pendenti e non ha mai riportato condanne per reati associativi di alcun genere. In secondo luogo, il provvedimento impugnato sarebbe manifestamente illo- gico posto che non si riesce a comprendere come possano costituire elemento concausante la misura la storia criminale del ricorrente trattandosi sostanzial- mente di un incensurato che ha subito due processi (quello di cui alla presente richiesta di ingiusta detenzione) e quello di cui sopra, dai quali è stato assolto con sentenze irrevocabili. Quindi, il provvedimento della Corte di Appello di Salerno che si impugna sa- rebbe chiaramente e macroscopicamente affetto non solo dal vizio di motivazione per illogicità, incongruità e non adeguatezza, ma anche per travisamento dei fatti posti a base della motivazione medesima e, soprattutto, per violazione di legge in riferimento ai comportamenti della parte che elidono il diritto alla indennità per ingiusta detenzione. Inoltre il ricorrente lamenta che la Corte di Salerno porrebbe a base del di- scrimine elementi che sono stati valutati, come indizi a carico non del ricorrente ma del fratello ( non a caso a pag. 3 il riferimento è espressamente a [OSCURATO:PERSONA]) e che il giudice penale ha valutato quanto meno irrilevanti. Soprattutto - si lamenta- la Corte salernitana non avrebbe valutato la docu- mentazione prodotta dalla difesa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che avrebbero con- sentito di verificare come i reati cautelari contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi a), c) d) ed e) sono quelli di aver fatto parte di associazione di stampo mafioso ( e non come scrive a pag. i la Corte di Salerno che lo indica erroneamente come promotore- contestazione che invece era formulata nei confronti del fratello Save- rio) di reati in materia di detenzione e ricettazione di armi e spaccio di sostanza stupefacente (non di traffico come erroneamente scrive sempre a pag. 1 la Corte di Salerno) ed in riferimento a ciò è stata richiesta, disposta e mantenuta la cu- stodia cautelare in carcere per ben 1.623 GIORNI ( di cui sei oltre i termini massimi di custodia cautelare) In riferimento a tale reato la Corte di Appello non avrebbe motivato affatto, non offrendo elementi che, sia pure sulla base di una logica prevenuta e pregiudi- ziale, potrebbero ipotizzare elementi di colpa, ma con motivazione illogica, con- traddittoria ed in violazione delle risultanze istruttorie individua la colpa con rife- rimento spesso alla posizione del fratello o semplici frasi apodittiche e travisa- mento degli atti. In buona sostanza, ci si duole che la colpa attribuita all'odierno ricorrente sarebbe quella di essere fratello di [OSCURATO:PERSONA]. Chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 24/7/2021 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza im- pugnata. 4. In data 18/9/2021 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocature Generale dello Stato che ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. Nei termini di legge è stata depositata memoria datata 1/9/2021 a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con la quale si evidenzia che, rispetto ad analoga richiesta di indennizzo avanzata da [OSCURATO:PERSONA], questa Corte di legittimità (con la sen- tenza di questa Sez. 4 n. 27259/2021 del 3/3/2021 che si allega) ha annullato con rinvio analoga ordinanza della Corte di Appello di Salerno per ragioni analoghe a quelle che si sostengono per il fratello Domenico, odierno ricorrente, cui peraltro era contestato il ruolo di partecipe e non di promotore e che non era neanche indagato o imputato delle estorsioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed Icaro. Così come non è stato mai imputato né indagato nel procedimento c.d. "Ba- silischi" di cui allega la sentenza del Tribunale di Potenza n. 1086/2007 a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri. Ribadisce, inoltre, che dalla motivazione del provvedimento impugnato non emerge alcuna condotta colposa addebitabile all'odierno ricorrente (che spesso viene confuso con il fratello) e che non gli si possono certo imputare condotte colpose che derivano dall'attribuzione di ruoli derivanti da sole dichiarazioni di col- laboratori di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati, in quanto l'ordinanza impugnata risulta affetta dai vizi di legittimità dedotti sotto il profilo della carente ed illogica motivazione, per cui l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Salerno, cui va demandata, altresì, la regolamenta- zione tra le parti delle spese nel presente giudizio di legittimità. 2. Osserva il giudice della riparazione come, nel caso in esame, sulla base degli atti e della sentenza assolutoria, ai sensi dell'art. 530 cpv cod. proc. pen., si evincerebbe che [OSCURATO:PERSONA], fratello del capo promotore [OSCURATO:PERSONA], era partecipe di un'associazione malavitosa della quale, però, all'esito di un lun- ghissimo iter processuale, non ne era risultato certo il connotato della mafiosità, in quanto gli unici episodi di certo attribuibile ai Riviezzi ed al loro gruppo , ovvero l'estorsione ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] e della ditta Icaro, non ve- nivano giudicati sufficienti dal giudice del Rinvio a generare all'esterno quella forza intimidatrice che rappresenta l'elemento intrinseco del reato di associazione di stampo mafioso (il richiamo è alle pagg. 20 e segg. della sentenza Corte di Appello di Salerno). Riprendendo le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ex membro del temibile clan "Basilischi" operante nelle zone del potentino, dal quale sarebbero derivati il gruppo omonimo del Cossidente e l'altro capeggiato dal Riviezzi mede- simo, emergeva che [OSCURATO:PERSONA] era soggetto di elevata caratura criminale, stimato dalle principali famiglie ndranghetiste calabresi e che già nel 1995 era entrato nel clan Basilsichi con il grado di 'camorra'. In ogni caso, il giudice della riparazione evidenziava come si legge nella sen- tenza emessa in sede di rinvio dalla Corte di Salerno, che, "posto che la mafiosità non si eredita e non può farsi riferire alla fama criminale del gruppo originario dei Basilischi, non poteva ritenersi provato che le due associazioni nate dal gruppo originario avessero conseguito, sul territorio, in concreto, nell'ambiente lucano, un'effettiva capacità d'intimidazione in effetti gli unici due episodi di intimida- zione e violenza, con certezza riconducibile al gruppo dei cd Pignolesi , non pote- vano, di per sé, riflettersi sulla prova della forza intimidatrice del vincolo associa- tivo" (così pag. 24 e segg. della sentenza di rinvio assolutoria). Ebbene, ricordati essere questi sono i dati che emergono dalla motivazione della sentenza assolutoria emessa dalla Corte di Appello di Salerno, il giudice della riparazione ha ritenuto che dovesse ravvisarsi in capo a [OSCURATO:PERSONA] la causa ostativa al riconoscimento dell'indennità richiesta, versando egli in grave colpa, se non addirittura in dolo, in relazione alla sua attiva partecipazione a gravi vicende criminali della Basilicata, come la parallela vicenda dell'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], culminata addirittura con la chiusura del cantiere e all'affare Security della ditta Icaro, sicuramente ascrivibile al gruppo dei Riviezzi cd. Pignolesi, come af- fermato dalla Corte di Appello di Salerno quale giudice di rinvio a pag. 32 della sentenza del 20.7.2018. Tali elementi, così come la sua vicinanza agli ambienti criminali e ad esponenti apicali del clan 'Basilischi' prima e dei due sottogruppi originatisi da questo, tra cui quello capeggiato dal fratello Saverio cd. dei Pignolesi, avrebbero senza dubbio innescato una valutazione più grave e severa in ordine all'agire del ricorrente da parte del giudice della cautela, al punto da potersi affermare che proprio la storia criminale del ricorrente abbia concorso a determinare una grave sua colpa, oggi ostativa al riconoscimento della indennità di riparazione. 3. Orbene, ricorda il ricorrente come, rispetto ad analoga richiesta di inden- nizzo avanzata da [OSCURATO:PERSONA], questa Corte di legittimità (con la sentenza di questa Sez. 4 n. 27259/2021 del 3/3/2021) ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte di Appello di Salerno per ragioni analoghe a quelle che si sostengono per il fratello Domenico, odierno ricorrente, cui peraltro era contestato il ruolo di partecipe e non di promotore (come il ricorrente rileva essere erroneamente indi- cato a pag. 1 della sentenza impugnata) e che non era neanche indagato o impu- tato delle estorsioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed Icaro. Inoltre, è documentalmente provato che [OSCURATO:PERSONA] non è stato mai imputato né indagato nel procedimento c.d. "Basilischi" di cui il difensore allega la sentenza del Tribunale di Potenza n. 1086/2007 a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri. Fondato è il rilievo che dalla motivazione del provvedimento impugnato non emerge alcuna condotta colposa addebitabile all'odierno ricorrente (che spesso viene confuso con il fratello) e che non gli si possono certo imputare condotte colpose che derivano dall'attribuzione di ruoli derivanti da sole dichiarazioni di col- laboratori di giustizia. Al riguardo, si deve rilevare che è sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi "accertati o non negati" (così già Sez. Un. n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636 e tutta la giurisprudenza successiva). Tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo dello stato di privazione della libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (cfr., in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra). Ed è altrettanto evidente che mai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 - dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, non avendo in alcun modo specificato quale sarebbe la condotta colposa dell'istante avente effetto sinergico rispetto alla originaria detenzione cautelare. A tal fine il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex multis, Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 Rv. 259082). Basta, in altri termini, che il giudice della riparazione consideri anche gli aspetti apprezzati per la gravità indiziaria e riconosca in essi i lineamenti di una condotta gravemente colposa. Occorre aggiungere come, per costante indirizzo di legittimità, il giudice della riparazione sia libero di prendere in considerazione elementi di varia natura - processuali ed extraprocessuali - ai fini della formazione del proprio convincimento circa la esistenza o meno di una causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, con l'unico limite rappresentato dalle circostanze che il ggiudice della cognizione abbia negato, valutandole come non dimostrate (così, Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039). 4. Ebbene, il ragionamento svolto dal giudice della riparazione nel caso che ci occupa, sia con riferimento al perimetro degli elementi utilizzabili, che avuto riguardo al comportamento dell'istante all'atto dell'arresto e successivamente, si regge su una motivazione incongrua, contraddittoria, con gli elementi non smentiti nella loro storicità nella sentenza rescindente della Corte Suprema e poi nel giudizio rescissorio. Del resto la motivazione del provvedimento censurato è antagonista rispetto alle conclusioni riportate nella sentenza assolutoria, che riporta, senza addurre in proposito la ragione concludente in ordine al profilo della colpa (grave) o del dolo, pur profilato, ma non affrontato per i fini che rilevano , riportando le argomentazioni ritenuti non concludenti per un giudizio di responsabilità penale per il capo ex art. 416 bis cod. pen. Il giudice della riparazione così motiva: "sulla base degli atti e della sentenza assolutoria, ai sensi dell'art.530 cpv c.p.p. si evince che il [OSCURATO:PERSONA], fratello del capo promotore [OSCURATO:PERSONA], era partecipe di una associazione malavitosa della quale però, all'esito di un lunghissimo iter processuale, non ne era risultato certo il connotato della maflosità, in quanto gli unici episodi certo attribuibili ai Riviezzi ed al suo gruppo, ovvero l'estorsione ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] e della ditta Icaro, non venivano giudicati sufficienti dal giudice del rinvio a generare all'esterno quella forza intimidatrice che rappresenta l'elemento intrinseco del reato di associazione di stampo mafioso (cfr. pag.20 e segg. della sentenza Corte di Appello di Salerno). Riprendendo le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ex membro del temibile clan "Basilischi" operante nelle zone del Potentino del quale sarebbero derivati il gruppo omonimo del Cossìdente e l'altro capeggiato dal Riviezzi medesimo, il [OSCURATO:PERSONA] era soggetto di elevata caratura criminale, stimato dalle principali famiglie ndranghestiche calabresi e che nel 1995 era entrato nel clan Basilischi con il grado di camorra". La motivazione è antinomica rispetto ai principi di diritto validi per la ingiusta riparazione, che delimitano l'ambito della colpa ostativa, la quale deve essere esaminata non soltanto in relazione al grado di ingiustificatezza della negligenza o imprudenza, ma anche in relazione alla sua incidenza causale, intesa come idoneità non a concorrere, ma a causare l'errore giudiziario. Tale differente influenza della condotta colposa del danneggiato, che, ai fini della esclusione del diritto alla riparazione, deve aver causato l'errore e non solo aver concorso alla sua verificazione, comporta un onere più rigoroso di attenta valutazione di tale comportamento anche quando, come nella specie, la stessa sia considerata fattore causale concorrente nella genesi dell'errore, dovendo essere accertati, secondo le regole generali a proposito dell'indagine della rilevanza sul piano causale dei fattori concorrenti, sia la sussistenza di una condotta colposa concorrente del danneggiato, sia il suo apporto alla verificazione dell'evento. Invece, nel provvedimento censurato non vi è traccia del ragionamento che ha condotto il giudice a ritenere la sussistenza della gravità della colpa, ma non è nemmeno stata accuratamente vagliata l'incidenza causale del comportamento sull'errore giudiziario determinatosi. 5. Il mero riferimento ai riferimenti familiari, alle dichiarazioni di collaboratori ritenute ininfluenti e non pertinenti per i reati in questione, nonché l'asserzione del coinvolgimento dell'odierno ricorrente nella vicenda estorsiva [OSCURATO:PERSONA] ed Icaro, non contestato nel giudizio cognitivo di che trattasi (ma in altro diverso processo, Bellomo ed altri, 1184/04) non consentono, di per sé solo, di ritenere che la stessa abbia spiegato efficienza casuale nella verificazione dell'errore, né tantomeno che ne siano stati fattore determinanti. Per decidere se !Imputato vi abbia dato causa per dolo e come grave, il giudice della riparazione doveva valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario del titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati neutralizzati nella loro valenza nei giudizio di assoluzione (cfr. questa Sez. 4, 15.9.2016, Piccolo). Invece, di questa inferenza il giudice della riparazione non ha fornito adeguata contezza, non dando luogo ad autonomo accertamento e soprattutto bypassando gli esiti della motivazione della Suprema Corte prima e poi del giudice del rescissorio, da ultimo intervenuto annullando senza rinvio la decisione cognitiva di responsabilità, stabilendo comunque l'estraneità del richiedente ai profili di responsabilità addebitati in fase cognitiva. Il provvedimento impugnato, pertanto non resiste alle censure difensive, anche per quelle in ordine alla indennizzabilità di quattro giorni di esorbitanza della custodia cautelare rispetto alla sua definizione, di cui non v