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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24315/2022

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ione reale ORDINANZA di persona - Esecuzione specifica sul ricorso (iscritto al N.R.G 16151/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 26D66 F446Q), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Matera n. 23/A, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77D50 I726M), [OSCURATO:PERSONA] Claudia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73A52 I726R) e [OSCURATO:PERSONA] Giorgia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81H58 I726G), rappresentate e difese, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, piazza dei Prati degli Strozzi n. 21, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 875/2017, pubblicata il 19 aprile 2017, asseritamente notificata 1'8 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dalle parti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], convenivano, davanti al Tribunale di Siena, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertato che l'immobile sito in Siena, via G. Colombini n. 25, era di proprietà del defunto genitore e, per l'effetto, che fosse ordinato alla convenuta, quale formale proprietaria, di prestare il consenso per il trasferimento della proprietà in loro favore ovvero, in caso di mancato assenso, che fosse emessa sentenza costitutiva degli effetti traslativi; in via subordinata, che fosse accertato che il corrispettivo dell'acquisto dell'immobile era stato interamente corrisposto dal loro padre, fino alla sua morte, il quale ne aveva sostenuto anche le spese notarili, pagando le rate di mutuo, oltre che le spese di ristrutturazione dell'appartamento e di acquisto degli arredi interni, con condanna della convenuta a restituire alle medesime tutte le somme corrisposte dal loro genitore.

In proposito, esponevano: che [OSCURATO:PERSONA], quale assegnataria di un immobile ATER, era stata regolarmente autorizzata il 26 novembre 1991 ad ospitare il figlio Giorgio nell'appartamento assegnato e, all'esito, questi era stato inserito nel suo stato di famiglia; che in data 29 febbraio 1996 la Salari aveva acquistato dall'ATER detto immobile; che innanzi ad un notaio, in data 10 aprile 1996, i germani [OSCURATO:PERSONA], Anna e Andreina, unitamente alla madre [OSCURATO:PERSONA], avevano sottoscritto una scrittura privata, con la quale riconoscevano che l'intestazione dell'appartamento, in favore della Salari, era fiduciaria, in quanto l'appartamento doveva ricondursi alla proprietà di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva pagato il prezzo di vendita e che avrebbe provveduto al pagamento del mutuo gravante sul bene; che le rate del mutuo erano state pagate, dal momento dell'acquisto dell'immobile fino alla data del suo decesso (recte sino al 30 marzo 2000), da [OSCURATO:PERSONA], sebbene il pagamento fosse avvenuto in un conto corrente cointestato con la madre; che fino alla sua morte aveva assistito la madre e aveva provveduto al pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie, comprese quelle per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale resisteva alla domanda, negando che il figlio avesse corrisposto l'acconto del prezzo di vendita o avesse pagato le rate di mutuo successive o avesse provveduto a darle l'assistenza dovuta, cosicché l'obbligo di trasferire il bene, in base alla citata scrittura privata, sarebbe venuto meno, non avendo il fiduciante adempiuto alle obbligazioni previste.

Nel corso del giudizio era deferita la prova per interpello ed erano escussi i testimoni indicati dalle parti.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 644/2009, depositata 1'8 ottobre 2009, previo accertamento che - attraverso la scrittura privata del 1° aprile 1996 - l'intestataria fiduciaria dell'immobile si era obbligata a trasferirlo a figlio, accoglieva la domanda di esecuzione specifica del patto fiduciario e, per l'effetto, disponeva il trasferimento dell'immobile in favore delle attrici, subordinatamente al pagamento delle rate di mutuo corrisposte dalla Salari dal 1° aprile 2000 sino alla scadenza del finanziamento. 2.- Sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], con la resistenza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava la pronuncia impugnata.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che nella fattispecie esistevano due contratti, uno, con effetti reali, stipulato tra la ATER e la Salari - con il quale la prima trasferiva alla seconda la proprietà dell'immobile - e l'altro, con effetti obbligatori, concluso tra la Salari e il figlio Giorgio - con il quale la prima si obbligava a trasferire al secondo l'appartamento non appena possibile, riconoscendo che il figlio ne aveva pagato il prezzo -; b) che il patto fiduciario concluso il 1° aprile 1996 era perfettamente valido, sicché ricorreva il diritto delle appellate ad invocare la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., stante il rifiuto della Salari a trasferire l'immobile; c) che, al momento della disposizione dell'effetto costitutivo - che peraltro poteva prodursi solo all'esito del passaggio in giudicato -, era trascorso oltre un ventennio dall'acquisto, sicché era superato il termine decennale previsto dalla normativa vincolistica, che imponeva alla Salari il divieto di alienazione decennale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come riportato nell'art. 7 dell'atto di compravendita del 29 febbraio 1996; d) che, ai fini della prova del pagamento effettivo del prezzo di vendita, non poteva assumere alcun rilievo l'esito dell'interrogatorio fermale deferito alla Salari, in quanto la dichiarazione resa nella scrittura privata inter partes - alla presenza delle altre figlie Anna e Andreina, che avevano sottoscritto l'atto - aveva valore di confessione stragiudiziale. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Hanno resistito con controricorso le intimate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.1418, 1419, 1421 e 1422 c.c., nonché la contraddittorietà della motivazione adottata, per avere la Corte d'appello ritenuto valido l'accordo del 10 aprile 1996, che, invece, era stato sottoscritto prima del decorso del decennio, affinché potesse venir meno il divieto di alienazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Sul punto, l'istante sostiene che [OSCURATO:PERSONA] non poteva rendersi intestatario dell'immobile di proprietà dell'ATER, poiché non rientrava tra gli assegnatari, sicché l'accordo sarebbe stato contrario alla previsione di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 560/1993, il quale stabilisce che gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della legge stessa non possono in alcun modo essere alienati, anche parzialmente, per un periodo di 10 anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando il prezzo non sia stato interamente corrisposto. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale valutato erroneamente le risultanze probatorie in ordine al pagamento del prezzo.

Segnatamente, l'istante deduce che sarebbe emerso che [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto riportato nella scrittura privata del 1° aprile 1996, non aveva pagato l'intero prezzo della vendita, né con riferimento all'anticipo del 30%, né con riferimento alle successive rate di mutuo, come sarebbe risultato dalla prova documentale offerta. 3.- Preliminarmente, deve essere rilevata l'improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2), c.p.c., poiché non vi è in atti la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, notificazione - a dire della ricorrente - avvenuta, a mezzo PEC, 1'8 giugno 2017 (allegata alla sentenza impugnata, vi è, invece, la relazione di notifica, a cura dell'ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Siena, del 23 aprile 2010, evidentemente riferita alla sentenza di primo grado).

Tale carenza, all'esito delle ricerche senza esito effettuate, è stata attestata dalla cancelleria.

Le controricorrenti non hanno contestato, né che la sentenza sia stata notificata, né che la copia autentica della pronuncia impugnata, con la relata di notifica, non sia stata depositata. 4.- In conseguenza della rilevata mancata produzione della copia notificata della pronuncia impugnata, il ricorso è improcedibile.

E tanto perché la dichiarazione di avvenuta notificazione della n v sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l'attestazione di un "fatto processuale" - l'avvenuta notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, in quanto manifestazione della "autoresponsabilità" della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., l'onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12874 del 22/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 36426 del 24/11/2021, Sez. 6-3, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021).

A fronte della mancata produzione della copia notificata della sentenza, a nulla rileva che il ricorso sia stato ipoteticamente notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019).

Ed, infatti, la previsione, in seno all'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., dell'onere del ricorrente di depositare - entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso - la copia della decisione impugnata, munita della relazione di notificazione, se avvenuta, è funzionale all'adempimento, da parte della Corte di cassazione, del dovere di controllare la tempestività dell'esercizio del potere di impugnazione, a tutela dell'esigenza pubblicistica - non disponibile dalle parti - del rispetto della "cosa giudicata formale" (art. 324 c.p.c.), che si risolve nella "incontrovertibilità" delle pronunce giurisdizionali e, quindi, nella stabilità delle situazioni giuridiche sulle quali il giudice si è pronunciato.

La notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, costituisce un atto della parte destinato esclusivamente alla controparte, che rimane di per sé ignoto al giudice, il quale non ha modo di venirne a conoscenza, se non mediante le dichiarazioni rese dalle stesse parti nel giudizio di impugnazione o mediante i documenti dalle medesime prodotti.

Assume, pertanto, un ruolo fondamentale, ai fini della conoscenza da parte della Corte della decorrenza del termine breve di impugnazione, la posizione assunta dalle parti, con le loro allegazioni e con le loro produzioni.

Per l'effetto, quando il ricorrente alleghi espressamente (enunciando la circostanza nel ricorso) oppure implicitamente (producendo copia autentica della sentenza impugnata, recante la relata di notificazione idonea ai fini del decorso del termine per l'impugnazione) che la sentenza, contro cui ricorre, è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione ovvero quando l'avvenuta notificazione della sentenza risulti dalla eccezione del controricorrente o dalle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio, deve intendersi che il ricorrente abbia esercitato l'impugnazione nel termine breve, cosicché sorge a carico dello stesso l'onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, unitamente al ricorso ovvero separatamente da esso, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, c.p.c., purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c. (Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1295 del 19/01/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3564 del 24/02/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20883 del 15/10/2015; Sez.

L, Sentenza n. 7469 del 31/03/2014).

La mancata produzione, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., della relata di notifica comporta - escluso il caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013) - la improcedibilità del ricorso, la quale va dichiarata d'ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019; Sez.

L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020).

Non può, tuttavia, la improcedibilità essere dichiarata ove la relata di notifica della sentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo di ufficio (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017; Sez.

U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; Sez.

U, Ordinanza n. 9006 del 16/04/2009; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 28/09/2009; Sez. 3, Sentenza n. 9928 del 26/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 25296 del 01/12/2009). 5.- Alla luce dei principi esposti, tutte le citate condizioni per la declaratoria di improcedibilità ricorrono nella fattispecie, posto che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata il 19 aprile 2017; b) la ricorrente ha dato atto, nel corpo del ricorso, che la medesima sentenza impugnata è stata notificata, a mezzo PEC, 1'8 giugno 2017; c) il ricorso per cassazione è stato notificato il 26 giugno 2017; d) le controricorrenti non hanno contestato l'avvenuta notifica nella data indicata; e) né nel fascicolo di parte ricorrente, né negli atti del fascicolo d'ufficio, né nel fascicolo di parte controricorrente è stata rinvenuta la relata di notifica della sentenza. 6.- All'esito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

L'improcedibilità assorbe l'esame dei motivi di ricorso.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore delle controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.900,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione reale ORDINANZA di persona - Esecuzione specifica sul ricorso (iscritto al N.R.G 16151/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 26D66 F446Q), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Matera n. 23/A, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77D50 I726M), [OSCURATO:PERSONA] Claudia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73A52 I726R) e [OSCURATO:PERSONA] Giorgia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81H58 I726G), rappresentate e difese, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, piazza dei Prati degli Strozzi n. 21, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 875/2017, pubblicata il 19 aprile 2017, asseritamente notificata 1'8 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dalle parti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], convenivano, davanti al Tribunale di Siena, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertato che l'immobile sito in Siena, via G. Colombini n. 25, era di proprietà del defunto genitore e, per l'effetto, che fosse ordinato alla convenuta, quale formale proprietaria, di prestare il consenso per il trasferimento della proprietà in loro favore ovvero, in caso di mancato assenso, che fosse emessa sentenza costitutiva degli effetti traslativi; in via subordinata, che fosse accertato che il corrispettivo dell'acquisto dell'immobile era stato interamente corrisposto dal loro padre, fino alla sua morte, il quale ne aveva sostenuto anche le spese notarili, pagando le rate di mutuo, oltre che le spese di ristrutturazione dell'appartamento e di acquisto degli arredi interni, con condanna della convenuta a restituire alle medesime tutte le somme corrisposte dal loro genitore. In proposito, esponevano: che [OSCURATO:PERSONA], quale assegnataria di un immobile ATER, era stata regolarmente autorizzata il 26 novembre 1991 ad ospitare il figlio Giorgio nell'appartamento assegnato e, all'esito, questi era stato inserito nel suo stato di famiglia; che in data 29 febbraio 1996 la Salari aveva acquistato dall'ATER detto immobile; che innanzi ad un notaio, in data 10 aprile 1996, i germani [OSCURATO:PERSONA], Anna e Andreina, unitamente alla madre [OSCURATO:PERSONA], avevano sottoscritto una scrittura privata, con la quale riconoscevano che l'intestazione dell'appartamento, in favore della Salari, era fiduciaria, in quanto l'appartamento doveva ricondursi alla proprietà di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva pagato il prezzo di vendita e che avrebbe provveduto al pagamento del mutuo gravante sul bene; che le rate del mutuo erano state pagate, dal momento dell'acquisto dell'immobile fino alla data del suo decesso (recte sino al 30 marzo 2000), da [OSCURATO:PERSONA], sebbene il pagamento fosse avvenuto in un conto corrente cointestato con la madre; che fino alla sua morte aveva assistito la madre e aveva provveduto al pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie, comprese quelle per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale resisteva alla domanda, negando che il figlio avesse corrisposto l'acconto del prezzo di vendita o avesse pagato le rate di mutuo successive o avesse provveduto a darle l'assistenza dovuta, cosicché l'obbligo di trasferire il bene, in base alla citata scrittura privata, sarebbe venuto meno, non avendo il fiduciante adempiuto alle obbligazioni previste. Nel corso del giudizio era deferita la prova per interpello ed erano escussi i testimoni indicati dalle parti. Il Tribunale adito, con sentenza n. 644/2009, depositata 1'8 ottobre 2009, previo accertamento che - attraverso la scrittura privata del 1° aprile 1996 - l'intestataria fiduciaria dell'immobile si era obbligata a trasferirlo a figlio, accoglieva la domanda di esecuzione specifica del patto fiduciario e, per l'effetto, disponeva il trasferimento dell'immobile in favore delle attrici, subordinatamente al pagamento delle rate di mutuo corrisposte dalla Salari dal 1° aprile 2000 sino alla scadenza del finanziamento. 2.- Sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], con la resistenza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava la pronuncia impugnata. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che nella fattispecie esistevano due contratti, uno, con effetti reali, stipulato tra la ATER e la Salari - con il quale la prima trasferiva alla seconda la proprietà dell'immobile - e l'altro, con effetti obbligatori, concluso tra la Salari e il figlio Giorgio - con il quale la prima si obbligava a trasferire al secondo l'appartamento non appena possibile, riconoscendo che il figlio ne aveva pagato il prezzo -; b) che il patto fiduciario concluso il 1° aprile 1996 era perfettamente valido, sicché ricorreva il diritto delle appellate ad invocare la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., stante il rifiuto della Salari a trasferire l'immobile; c) che, al momento della disposizione dell'effetto costitutivo - che peraltro poteva prodursi solo all'esito del passaggio in giudicato -, era trascorso oltre un ventennio dall'acquisto, sicché era superato il termine decennale previsto dalla normativa vincolistica, che imponeva alla Salari il divieto di alienazione decennale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come riportato nell'art. 7 dell'atto di compravendita del 29 febbraio 1996; d) che, ai fini della prova del pagamento effettivo del prezzo di vendita, non poteva assumere alcun rilievo l'esito dell'interrogatorio fermale deferito alla Salari, in quanto la dichiarazione resa nella scrittura privata inter partes - alla presenza delle altre figlie Anna e Andreina, che avevano sottoscritto l'atto - aveva valore di confessione stragiudiziale. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso le intimate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.1418, 1419, 1421 e 1422 c.c., nonché la contraddittorietà della motivazione adottata, per avere la Corte d'appello ritenuto valido l'accordo del 10 aprile 1996, che, invece, era stato sottoscritto prima del decorso del decennio, affinché potesse venir meno il divieto di alienazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sul punto, l'istante sostiene che [OSCURATO:PERSONA] non poteva rendersi intestatario dell'immobile di proprietà dell'ATER, poiché non rientrava tra gli assegnatari, sicché l'accordo sarebbe stato contrario alla previsione di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 560/1993, il quale stabilisce che gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della legge stessa non possono in alcun modo essere alienati, anche parzialmente, per un periodo di 10 anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando il prezzo non sia stato interamente corrisposto. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale valutato erroneamente le risultanze probatorie in ordine al pagamento del prezzo. Segnatamente, l'istante deduce che sarebbe emerso che [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto riportato nella scrittura privata del 1° aprile 1996, non aveva pagato l'intero prezzo della vendita, né con riferimento all'anticipo del 30%, né con riferimento alle successive rate di mutuo, come sarebbe risultato dalla prova documentale offerta. 3.- Preliminarmente, deve essere rilevata l'improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2), c.p.c., poiché non vi è in atti la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, notificazione - a dire della ricorrente - avvenuta, a mezzo PEC, 1'8 giugno 2017 (allegata alla sentenza impugnata, vi è, invece, la relazione di notifica, a cura dell'ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Siena, del 23 aprile 2010, evidentemente riferita alla sentenza di primo grado). Tale carenza, all'esito delle ricerche senza esito effettuate, è stata attestata dalla cancelleria. Le controricorrenti non hanno contestato, né che la sentenza sia stata notificata, né che la copia autentica della pronuncia impugnata, con la relata di notifica, non sia stata depositata. 4.- In conseguenza della rilevata mancata produzione della copia notificata della pronuncia impugnata, il ricorso è improcedibile. E tanto perché la dichiarazione di avvenuta notificazione della n v sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l'attestazione di un "fatto processuale" - l'avvenuta notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, in quanto manifestazione della "autoresponsabilità" della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., l'onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12874 del 22/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 36426 del 24/11/2021, Sez. 6-3, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021). A fronte della mancata produzione della copia notificata della sentenza, a nulla rileva che il ricorso sia stato ipoteticamente notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019). Ed, infatti, la previsione, in seno all'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., dell'onere del ricorrente di depositare - entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso - la copia della decisione impugnata, munita della relazione di notificazione, se avvenuta, è funzionale all'adempimento, da parte della Corte di cassazione, del dovere di controllare la tempestività dell'esercizio del potere di impugnazione, a tutela dell'esigenza pubblicistica - non disponibile dalle parti - del rispetto della "cosa giudicata formale" (art. 324 c.p.c.), che si risolve nella "incontrovertibilità" delle pronunce giurisdizionali e, quindi, nella stabilità delle situazioni giuridiche sulle quali il giudice si è pronunciato. La notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, costituisce un atto della parte destinato esclusivamente alla controparte, che rimane di per sé ignoto al giudice, il quale non ha modo di venirne a conoscenza, se non mediante le dichiarazioni rese dalle stesse parti nel giudizio di impugnazione o mediante i documenti dalle medesime prodotti. Assume, pertanto, un ruolo fondamentale, ai fini della conoscenza da parte della Corte della decorrenza del termine breve di impugnazione, la posizione assunta dalle parti, con le loro allegazioni e con le loro produzioni. Per l'effetto, quando il ricorrente alleghi espressamente (enunciando la circostanza nel ricorso) oppure implicitamente (producendo copia autentica della sentenza impugnata, recante la relata di notificazione idonea ai fini del decorso del termine per l'impugnazione) che la sentenza, contro cui ricorre, è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione ovvero quando l'avvenuta notificazione della sentenza risulti dalla eccezione del controricorrente o dalle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio, deve intendersi che il ricorrente abbia esercitato l'impugnazione nel termine breve, cosicché sorge a carico dello stesso l'onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, unitamente al ricorso ovvero separatamente da esso, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, c.p.c., purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c. (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1295 del 19/01/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3564 del 24/02/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20883 del 15/10/2015; Sez. L, Sentenza n. 7469 del 31/03/2014). La mancata produzione, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., della relata di notifica comporta - escluso il caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013) - la improcedibilità del ricorso, la quale va dichiarata d'ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019; Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020). Non può, tuttavia, la improcedibilità essere dichiarata ove la relata di notifica della sentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo di ufficio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017; Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; Sez. U, Ordinanza n. 9006 del 16/04/2009; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 28/09/2009; Sez. 3, Sentenza n. 9928 del 26/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 25296 del 01/12/2009). 5.- Alla luce dei principi esposti, tutte le citate condizioni per la declaratoria di improcedibilità ricorrono nella fattispecie, posto che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata il 19 aprile 2017; b) la ricorrente ha dato atto, nel corpo del ricorso, che la medesima sentenza impugnata è stata notificata, a mezzo PEC, 1'8 giugno 2017; c) il ricorso per cassazione è stato notificato il 26 giugno 2017; d) le controricorrenti non hanno contestato l'avvenuta notifica nella data indicata; e) né nel fascicolo di parte ricorrente, né negli atti del fascicolo d'ufficio, né nel fascicolo di parte controricorrente è stata rinvenuta la relata di notifica della sentenza. 6.- All'esito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. L'improcedibilità assorbe l'esame dei motivi di ricorso. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore delle controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.900,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica
Sentenza Cassazione n. 24315/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris