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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 23659/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.24521/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] nr 120, presso lo s tudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA].IN, Edilizia industrializzata spa, in persona del Curatore dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, in [OSCURATO:PERSONA] nr. 1 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza nr. 2583/2016 della Corte d’Appello di Napoli depositata in data 27/6/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 27/6/2016, ha rigettato il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che in accoglimento dell’azione di responsabilità promossa dal curatore del [OSCURATO:PERSONA] ED.IN, Edilizia industrializzata spa aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e [OSCURATO:PERSONA], nella veste di membro del collegio amministrativo, al risarcimento dei danni in favore della curatela determinati in € 1.629.687,69 oltre interessi legali dalla domanda per atti di mala gestio consistiti in condotte distrattive di liquidità dalle casse sociali avvenute a mezzo di registrazione di operazioni di trasferimento di fondi di conto «cassa» al conto «partite impegnate» e , per l’anno 1995, al conto «crediti in verifica», effettuate alla fine di ogni anno e poi seguite da operazioni di segno contrario, nel corso dell’esercizio successivo. 2 I giudici napoletani, per quanto di interesse in questa sede, hanno rilevato: a) che secondo la consolidata giurisprudenza la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta nonché le consulenze e gli elementi di prova raccolti nel procedimento penale possono essere liberamente utilizzati quali elementi di prova in sede di giudizio civile; b) che, ai fini del computo della prescrizione penale, ex art 2947 cc, occorre aver riguardo alla pena edittale prevista dal reato oggetto del capo di imputazione, non essendo rilevanti variazioni in corso del giudizio – quali applicazioni di circostanze ovvero mutamenti del titolo di reato- sicché correttamente il giudice di primo grado aveva calcolato il termine di prescrizione parametrato al delitto di bancarotta fraudolenta aggravata, originariamente contestata a tutti gli imputati, e non al reato derubricato accertato all’esito del giudizio nei confronti degli altri imputati che avevano preferito affrontare il dibattimento; c) che l’azione sociale di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non era prescritta anche a voler retrodatare il dies a quo alla redazione del primo bilancio nel 1991 non essendo decorso, al momento della notifica dell’atto di citazione avvenuta il 29/12/2003, il termine di quindici anni, corrispondente alla pena detentiva massima prevista per il reato di bancarotta aggravata, di cui al combinato disposto degli artt. 223, 216, 219 l . fall . , e 2621, 2446 e 2630 cc, contestato ai ricorrenti; d) che neanche l’azione dei creditori sociali ex art 2394 cc, ricompresa nell’azione ex art 146 l.fall. proposta dalla curatela, poteva considerarsi attinta da prescrizione in quanto la presunzione della decorrenza del termine prescrizionale con la data fallimento, quale momento in cui i creditori hanno la percezione dello stato di insolvenza, non può essere superata dall’ammissione della società alla procedura di amministrazione controllata mentre, anche a voler retrodatare l’inizio del termine di prescrizione alla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo del 13/6/1988, doveva ritenersi che il passaggio in giudicato della sentenza ex art 444 cpp,emessa nel 2002, avesse fatto decorrere, ai sensi dell’art 2947 3 comma cc, un nuovo termine prescrizionale di cinque anni ancora in corso al momento della proposizione della domanda introduttiva del presente procedimento; e) che nessuna incidenza potevano avere le statuizioni del giudice penale nel procedimento nei confronti dei corresponsabili ben potendo il giudice civile procedere alla valutazione delle emergenze probatorie in piena autonomia.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi; il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2947, comma 3, e 2949, 2 comma cc, nonché degli artt. 444 e 445 cpp in relazione all’art 360, comma 1, nr.3 e 5 cpc; sostengono che solo la sentenza emessa all’esito del dibattimento fa stato nel giudizio civile mentre la pronuncia di applicazione della pena ex art 444 cpc non determina alcuna inversione dell’onere probatorio né l’applicazione della disciplina della prescrizione di cui all’art 2947 3 comma cc. 2 Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 2392, 2303, 2394 cc e 444 e segg cpp in relazione all’art 360 comma 1 nr 4 cpc; la Corte avrebbe errato, con riferimento alla responsabilità verso i creditori sociali, a far decorrere il dies a quo della prescrizione dalla data del fallimento e non dal momento in cui si era manifestato lo stato di insolvenza risalente nel tempo al momento in cui la società è stata ammessa prima alla procedura di amministrazione controllata e poi quella di concordato preventivo. 3.I motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono in parte inammissibile ed in parte infondati. 3.1 L e censur e intreccia no il profilo della decorrenza della prescrizione con la rilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento. 3.2 Con riferimento al secondo tema va rilevato che la Corte distrettuale non ha attribuito alla sentenza di applicazione della pena su richiesta valore di giudicato con riferimento alla sussistenza dei fatti né ha fondato la propria decisione sull’inversione dell’onere probatorio dei fatti. 3.3 L’impugnata sentenza, infatti, pur dando atto del principio, affermato da questa Corte con la pronuncia delle S.U del 17289/2006, secondo il quale la sentenza di applicazione di pena patteggiata, sebbene non possa configurar si come sentenza di condanna, presupponendo sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova, ha, in sostanza, attribuito alla pronuncia ex art 444 cpp solo valore di un elemento prova che ha valutato unitamente ad altre fonti probatorie costituite: a) dalla consulenza contabile esperita nel corso delle indagini preliminari del procedimento penale promosso nei confronti degli amministratori, conclusosi con la sentenza di patteggiamento, che ha accertato la natura distrattiva delle operazioni di trasferimento di liquidità dalle casse sociali avvenute a mezzo di registrazione di operazioni di trasferimento di fondi di conto «cassa» al conto «partite impegnate» e , per l’anno 1995, al conto «crediti in verifica», effettuate alla fine di ogni anno e poi seguite da operazioni di segno contrario, nel corso dell’esercizio successivo; b) dalla CTU disposta dal giudice di primo grado volta a verificare la fondatezza dei rilievi critici sollevati dai convenuti sulla perizia contabile, prodotta in giudizio dalla curatela, svolta su incarico della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. 3.4 In definitiva i giudici partenopei hanno fatto corretta applicazione anche dei principi enunciati dal più recente ed evolutivo orientamento giurisprudenziale secondo il quale « la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.)» (cfr. Cass. 20170/2018e 7014/2020). 3.5 Venendo alla seconda tematica costituita dalla prescrizione dell’azione di responsabilità dell’amministratore, è pacifico che i fatti di mala gestio contestati dal curatore agli amministratori Sorbo e Tiso corrispondono alle condotte di bancarotta aggravata prevista e punita dal combinato disposto degli artt.223, 216, 219, l fall. e 2621, 2446 e 2630 cc oggetto del capo di imputazione formulato nei confronti degli imputati ricorrenti, i quali hanno chiesto ed ottenuto per tali fatti la sentenza di applicazione su richiesta della pena di anni uno e mesi sei di reclusione. 3.6 Orbene, l’art 2947 cc al comma 3 stabilisce « in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica all’azione civile Tuttavia se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento dei danni si prescrive nei termini indicati nei primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile». 3.7 Dunque, alla stregua di quanto previsto dalla prima parte della disposizione testé passata in rassegna, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto applicabile, in luogo del termine prescrizionale di cinque anni previsto dall’art. 2949 cc, il più lungo termine di prescrizione stabilito per la fattispecie delittuosa della bancarotta aggravata (quindici anni) per la quale è stata promossa l’azione penale nei confronti degli odierni ricorrenti che nell’ambito dell’udienza preliminare hanno chiesto la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 cpp proprio su quella imputazione. 3.8 Passando all’individuazione del dies a quo va premesso che come insegna il consolidato orientamento giurisprudenziale « le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 cc, pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 l. fall., la quale, assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime - attesa la "ratio" ad essa sottostante, identificabile nella destinazione, impressa all'azione, di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali - impl ica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti.

Ne consegue che i fatti addotti a fondamento della domanda identificano l'azione in concreto esercitata dal curatore, ed, in particolare, la disciplina in materia di prova e di prescrizione, quest'ultima in ogni caso quinquennale, ma, se fondata sulle circostanze idonee ad attivare l'azione sociale, con decorrenza non dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale si è manifestata come rilevante per l'azione esperibile dai creditori, bensì dalla data del fatto dannoso e con applicazione della sospensione prevista dall'art. 2941, n. 7, cod. civ., in ragione del rapporto fiduciario intercorrente tra l'ente ed il suo organo gestorio» (cfr. tra le tante Cass.nr. 1037 8/2012). 3.9 Orbene l’impugnata sentenza ha reputato tempestiva l’azione sociale esercitata dal curatore sul presupposto che le condotte illecite contestate agli amministratori risalgono al massimo al 1991 (anno di redazione del primo bilancio) mentre l’atto di citazione del presente giudizio, idoneo ad interrompere la prescrizione, è stato notificato il 29/12/2003(cfr pagg. 25 e 26 della sentenza) 3.10 Tali accertamenti di fatto non sono stati oggetto di censura da parte dei ricorrenti in quali si sono limitati ad escludere la natura di sentenza di condanna, ai fini della sussunzione delle condotte di mala gestio degli amministratori nella fattispecie delittuose contestate, della pronuncia di applicazione della pena ex art 444 cpp. 3.11E dunque anche a non voler ritenere operante, in mancanza di un atto interruttivo manifestatosi con la costituzione di parte civile del danneggiato nel procedimento penale (cfr. Cass. 11190/2022), il meccanismo previsto dalla seconda parte del comma dell’art 2947 3 comma cc, che fa decorrere un nuovo termine di prescrizione dalla irrevocabilità della sentenza penale, può ritenersi certamente verificato-con la notifica dell’atto di citazione del presente giudizio prima del decorso dei quindici anni - l’effetto interruttivo de l più lungo termine di prescrizione previsto per il reato. 3.12 Venendo alla trattazione dei profili delle doglianze che investono la questione della prescrizione dell’azione dei creditori deve evidenziarsi che la mancata impugnazione da parte dei ricorrenti del capo della sentenza che ha ritenuto tempestiva la proposizione dell’azione sociale priva i ricorrenti di qualsivoglia interesse ad agire, dal momento che, stante l’unitarietà dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore, una volta accolta l’azione sociale, diventa irrilevante l’accertamento della tempestività dell’azione dei creditori. 3.13 In ogni caso neppure l’azione dei creditori sociale è stata ritenuta prescritta, per le ragioni diffusamente esposte nella motivazione della sentenza. 3.14 In particolare vanno condivise le ragioni per le quali i giudici napoletani hanno escluso che la presunzione di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e dichiarazione di fallimento (pronunciato nel 1996) possa ritenersi superato con retrodatazione alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione controllata.

È stata, infatti, fatta corretta applicazione del principio affermato da questa Corte secondo il quale « l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 cod. civ. promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. (nel testo vigente prima della riforma avvenuta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile "ratione temporis") è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 cc), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art.5 l. fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito.

In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito sul presupposto che l'ammissione della società controllante all'amministrazione controllata non fosse sufficiente a vincere la menzionata presunzione, non solo perchél a diversità soggettiva tra le due società impediva di ritenere automaticamente estensibili alla controllata le difficoltà economiche della controllante, ma anche perché il presupposto oggettivo dell'amministrazione con trollata, cioè la temporanea difficoltà di adempiere le obbligazioni, è concetto diverso dallo stato di insolvenza)» (cfr. Cass 13378/2014). 3.15 Con riferimento al diverso termine di decorrenza individuato dai ricorrenti nell’ammissione al concordato preventivo del 13/6/1988, la censura pecca per difetto specificità in quanto non vengono allegati i concreti e circostanziati fatti sintomatici del deficit patrimoniale conoscibili dal ceto creditorio se non facendo genericamente riferimento ad un presunto stato di insolvenza ricollegabile all’ammissione della società al concordato preventivo avvenuta ben otto anni prima della pronuncia di fallimento.

E comunque, ha sottolineato questa Corte (Cass. 23453/19) l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, nella disciplina vigente all'epoca dei fatti ed anteriore alla novella del 2005, «è in sé priva di decisività ai fini della prova dell'assoluta insufficienza del patrimonio della società a soddisfare i crediti». 4 Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano «violazione e falsa applicazione dell’art 2697 cc, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3 cpc.

Omessa valutazione di fatto decisivo per la controversia ex art 360, comma 1, nr 5 cpc , rappresentato dalla sentenza nr 1107/07 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Nullità della CTU »; ascrivono alla Corte di non aver posto a base della decisione le argomentazioni e le valutazioni contenute nella sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe disatteso gli accertamenti peri tali, utilizzati come fonte di prova per l’affermazione della responsabilità degli amministratori, e derubricato il delitto di bancarotta aggravata nella meno grave fattispecie di cui all’art.236 comma 2 l.fall. e di non aver dichiarato la nullità della consulenza tecnica in quanto era stato nominato quale ausiliario del giudice lo stesso professionista nominato dal pubblico ministero. 4.1 Anche tale motivo non supera il vaglio dell’ammissibilità. 4.2 Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cc si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo – cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni – ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass. 1634/2020, 17313/2020, 26769/2018, 13395/2018, 26366/2017). 4.3 In realtà, con le denunciata violazioni dell a disposizion e di legge (art. 2697 cc ) , il ricorrente intende ottenere una diversa ricostruzione dei fatti di causa, censurando la negata congruità dell'interpretazione fornita dalla Corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti. 4.4 La Corte, inoltre, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, non si è sottratta all’esame della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa nei confronti degli amministratori delle società collegate, escludendo qualsivoglia incidenza delle statuizioni del giudice penale sulle valutazioni del materiale probatorio effettuate in via autonoma dai giudici civili. 4.5 Correttamente i giudici di seconde cure hanno ritenuto irrilevante la modifica del capo di imputazione originario (che peraltro ha riguardato altri imputati e non gli odierni ricorrenti i quali hanno chiesto il patteggiamento per le imputazioni di bancarotta fraudolenta aggravata). 4.6 Al riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che i n tema di risarcimento del danno per un fatto costituente reato, allorché il soggetto danneggiato non si sia costituito parte civile nel giudizio penale, ma abbia agito in sede civile, agli effetti della prescrizione del credito risarcitorio si deve avere riguardo al reato contestato e non a quello ritenuto in sentenza all'esito del giudizio penale, ove vi sia stata derubricazione dell'originaria imputazione, oppure siano state ritenute applicabili circostanze attenuanti (cfr. Cass. 13272/2006 e 12621/2015). 4.7 Privo di specificità è, infine, l’ulteriore profilo della censura che denuncia la nullità della consulenza (per la verità declinata in ricorso in termini di “inopportunità”: si legge in ricorso che «…già in primo grado questa difesa aveva richiamato l’attenzione del giudicante sulla inopportunità di conferire l’incarico al medesimo consulente nominato dall’accusa in sede penale…») non avendo i ricorrenti allegato luoghi e modi in cui la doglianza sarebbe stata proposta. 4.8 Al riguardo vanno richiamati i principi enunciati dal recente arresto delle sezioni unite di questa Corte (sent. nr 8950/2022) secondo i quali il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito ( e non già, come nel caso in esame, mediante il generico richiamo alle produzioni di primo e di secondo grado). 4.9 Nel caso di specie i ricorrenti non hanno documentato di aver sollevato tempestivamente l’eccezione, di averla coltivata in sede di precisazioni delle conclusioni del giudizio di primo grado e di averla riproposta con l’atto di appello.

E comunque, giova osservare, quanto al profilo della censura col quale si contesta la possibilità di valutare la relazione peritale svolta in sede penale, che la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare (Cass. 5947/23). 5 Conclusivamente il ricorso va rigettato. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LaCorte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute dal [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in € 15.000,00 per compensi, oltre a € 200 per e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.24521/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] nr 120, presso lo s tudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA].IN, Edilizia industrializzata spa, in persona del Curatore dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, in [OSCURATO:PERSONA] nr. 1 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza nr. 2583/2016 della Corte d’Appello di Napoli depositata in data 27/6/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 27/6/2016, ha rigettato il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che in accoglimento dell’azione di responsabilità promossa dal curatore del [OSCURATO:PERSONA] ED.IN, Edilizia industrializzata spa aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e [OSCURATO:PERSONA], nella veste di membro del collegio amministrativo, al risarcimento dei danni in favore della curatela determinati in € 1.629.687,69 oltre interessi legali dalla domanda per atti di mala gestio consistiti in condotte distrattive di liquidità dalle casse sociali avvenute a mezzo di registrazione di operazioni di trasferimento di fondi di conto «cassa» al conto «partite impegnate» e , per l’anno 1995, al conto «crediti in verifica», effettuate alla fine di ogni anno e poi seguite da operazioni di segno contrario, nel corso dell’esercizio successivo. 2 I giudici napoletani, per quanto di interesse in questa sede, hanno rilevato: a) che secondo la consolidata giurisprudenza la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta nonché le consulenze e gli elementi di prova raccolti nel procedimento penale possono essere liberamente utilizzati quali elementi di prova in sede di giudizio civile; b) che, ai fini del computo della prescrizione penale, ex art 2947 cc, occorre aver riguardo alla pena edittale prevista dal reato oggetto del capo di imputazione, non essendo rilevanti variazioni in corso del giudizio – quali applicazioni di circostanze ovvero mutamenti del titolo di reato- sicché correttamente il giudice di primo grado aveva calcolato il termine di prescrizione parametrato al delitto di bancarotta fraudolenta aggravata, originariamente contestata a tutti gli imputati, e non al reato derubricato accertato all’esito del giudizio nei confronti degli altri imputati che avevano preferito affrontare il dibattimento; c) che l’azione sociale di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non era prescritta anche a voler retrodatare il dies a quo alla redazione del primo bilancio nel 1991 non essendo decorso, al momento della notifica dell’atto di citazione avvenuta il 29/12/2003, il termine di quindici anni, corrispondente alla pena detentiva massima prevista per il reato di bancarotta aggravata, di cui al combinato disposto degli artt. 223, 216, 219 l . fall . , e 2621, 2446 e 2630 cc, contestato ai ricorrenti; d) che neanche l’azione dei creditori sociali ex art 2394 cc, ricompresa nell’azione ex art 146 l.fall. proposta dalla curatela, poteva considerarsi attinta da prescrizione in quanto la presunzione della decorrenza del termine prescrizionale con la data fallimento, quale momento in cui i creditori hanno la percezione dello stato di insolvenza, non può essere superata dall’ammissione della società alla procedura di amministrazione controllata mentre, anche a voler retrodatare l’inizio del termine di prescrizione alla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo del 13/6/1988, doveva ritenersi che il passaggio in giudicato della sentenza ex art 444 cpp,emessa nel 2002, avesse fatto decorrere, ai sensi dell’art 2947 3 comma cc, un nuovo termine prescrizionale di cinque anni ancora in corso al momento della proposizione della domanda introduttiva del presente procedimento; e) che nessuna incidenza potevano avere le statuizioni del giudice penale nel procedimento nei confronti dei corresponsabili ben potendo il giudice civile procedere alla valutazione delle emergenze probatorie in piena autonomia. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi; il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2947, comma 3, e 2949, 2 comma cc, nonché degli artt. 444 e 445 cpp in relazione all’art 360, comma 1, nr.3 e 5 cpc; sostengono che solo la sentenza emessa all’esito del dibattimento fa stato nel giudizio civile mentre la pronuncia di applicazione della pena ex art 444 cpc non determina alcuna inversione dell’onere probatorio né l’applicazione della disciplina della prescrizione di cui all’art 2947 3 comma cc. 2 Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 2392, 2303, 2394 cc e 444 e segg cpp in relazione all’art 360 comma 1 nr 4 cpc; la Corte avrebbe errato, con riferimento alla responsabilità verso i creditori sociali, a far decorrere il dies a quo della prescrizione dalla data del fallimento e non dal momento in cui si era manifestato lo stato di insolvenza risalente nel tempo al momento in cui la società è stata ammessa prima alla procedura di amministrazione controllata e poi quella di concordato preventivo. 3.I motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono in parte inammissibile ed in parte infondati. 3.1 L e censur e intreccia no il profilo della decorrenza della prescrizione con la rilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento. 3.2 Con riferimento al secondo tema va rilevato che la Corte distrettuale non ha attribuito alla sentenza di applicazione della pena su richiesta valore di giudicato con riferimento alla sussistenza dei fatti né ha fondato la propria decisione sull’inversione dell’onere probatorio dei fatti. 3.3 L’impugnata sentenza, infatti, pur dando atto del principio, affermato da questa Corte con la pronuncia delle S.U del 17289/2006, secondo il quale la sentenza di applicazione di pena patteggiata, sebbene non possa configurar si come sentenza di condanna, presupponendo sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova, ha, in sostanza, attribuito alla pronuncia ex art 444 cpp solo valore di un elemento prova che ha valutato unitamente ad altre fonti probatorie costituite: a) dalla consulenza contabile esperita nel corso delle indagini preliminari del procedimento penale promosso nei confronti degli amministratori, conclusosi con la sentenza di patteggiamento, che ha accertato la natura distrattiva delle operazioni di trasferimento di liquidità dalle casse sociali avvenute a mezzo di registrazione di operazioni di trasferimento di fondi di conto «cassa» al conto «partite impegnate» e , per l’anno 1995, al conto «crediti in verifica», effettuate alla fine di ogni anno e poi seguite da operazioni di segno contrario, nel corso dell’esercizio successivo; b) dalla CTU disposta dal giudice di primo grado volta a verificare la fondatezza dei rilievi critici sollevati dai convenuti sulla perizia contabile, prodotta in giudizio dalla curatela, svolta su incarico della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. 3.4 In definitiva i giudici partenopei hanno fatto corretta applicazione anche dei principi enunciati dal più recente ed evolutivo orientamento giurisprudenziale secondo il quale « la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.)» (cfr. Cass. 20170/2018e 7014/2020). 3.5 Venendo alla seconda tematica costituita dalla prescrizione dell’azione di responsabilità dell’amministratore, è pacifico che i fatti di mala gestio contestati dal curatore agli amministratori Sorbo e Tiso corrispondono alle condotte di bancarotta aggravata prevista e punita dal combinato disposto degli artt.223, 216, 219, l fall. e 2621, 2446 e 2630 cc oggetto del capo di imputazione formulato nei confronti degli imputati ricorrenti, i quali hanno chiesto ed ottenuto per tali fatti la sentenza di applicazione su richiesta della pena di anni uno e mesi sei di reclusione. 3.6 Orbene, l’art 2947 cc al comma 3 stabilisce « in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica all’azione civile Tuttavia se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento dei danni si prescrive nei termini indicati nei primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile». 3.7 Dunque, alla stregua di quanto previsto dalla prima parte della disposizione testé passata in rassegna, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto applicabile, in luogo del termine prescrizionale di cinque anni previsto dall’art. 2949 cc, il più lungo termine di prescrizione stabilito per la fattispecie delittuosa della bancarotta aggravata (quindici anni) per la quale è stata promossa l’azione penale nei confronti degli odierni ricorrenti che nell’ambito dell’udienza preliminare hanno chiesto la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 cpp proprio su quella imputazione. 3.8 Passando all’individuazione del dies a quo va premesso che come insegna il consolidato orientamento giurisprudenziale « le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 cc, pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 l. fall., la quale, assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime - attesa la "ratio" ad essa sottostante, identificabile nella destinazione, impressa all'azione, di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali - impl ica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti. Ne consegue che i fatti addotti a fondamento della domanda identificano l'azione in concreto esercitata dal curatore, ed, in particolare, la disciplina in materia di prova e di prescrizione, quest'ultima in ogni caso quinquennale, ma, se fondata sulle circostanze idonee ad attivare l'azione sociale, con decorrenza non dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale si è manifestata come rilevante per l'azione esperibile dai creditori, bensì dalla data del fatto dannoso e con applicazione della sospensione prevista dall'art. 2941, n. 7, cod. civ., in ragione del rapporto fiduciario intercorrente tra l'ente ed il suo organo gestorio» (cfr. tra le tante Cass.nr. 1037 8/2012). 3.9 Orbene l’impugnata sentenza ha reputato tempestiva l’azione sociale esercitata dal curatore sul presupposto che le condotte illecite contestate agli amministratori risalgono al massimo al 1991 (anno di redazione del primo bilancio) mentre l’atto di citazione del presente giudizio, idoneo ad interrompere la prescrizione, è stato notificato il 29/12/2003(cfr pagg. 25 e 26 della sentenza) 3.10 Tali accertamenti di fatto non sono stati oggetto di censura da parte dei ricorrenti in quali si sono limitati ad escludere la natura di sentenza di condanna, ai fini della sussunzione delle condotte di mala gestio degli amministratori nella fattispecie delittuose contestate, della pronuncia di applicazione della pena ex art 444 cpp. 3.11E dunque anche a non voler ritenere operante, in mancanza di un atto interruttivo manifestatosi con la costituzione di parte civile del danneggiato nel procedimento penale (cfr. Cass. 11190/2022), il meccanismo previsto dalla seconda parte del comma dell’art 2947 3 comma cc, che fa decorrere un nuovo termine di prescrizione dalla irrevocabilità della sentenza penale, può ritenersi certamente verificato-con la notifica dell’atto di citazione del presente giudizio prima del decorso dei quindici anni - l’effetto interruttivo de l più lungo termine di prescrizione previsto per il reato. 3.12 Venendo alla trattazione dei profili delle doglianze che investono la questione della prescrizione dell’azione dei creditori deve evidenziarsi che la mancata impugnazione da parte dei ricorrenti del capo della sentenza che ha ritenuto tempestiva la proposizione dell’azione sociale priva i ricorrenti di qualsivoglia interesse ad agire, dal momento che, stante l’unitarietà dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore, una volta accolta l’azione sociale, diventa irrilevante l’accertamento della tempestività dell’azione dei creditori. 3.13 In ogni caso neppure l’azione dei creditori sociale è stata ritenuta prescritta, per le ragioni diffusamente esposte nella motivazione della sentenza. 3.14 In particolare vanno condivise le ragioni per le quali i giudici napoletani hanno escluso che la presunzione di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e dichiarazione di fallimento (pronunciato nel 1996) possa ritenersi superato con retrodatazione alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione controllata. È stata, infatti, fatta corretta applicazione del principio affermato da questa Corte secondo il quale « l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 cod. civ. promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. (nel testo vigente prima della riforma avvenuta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile "ratione temporis") è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 cc), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art.5 l. fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito sul presupposto che l'ammissione della società controllante all'amministrazione controllata non fosse sufficiente a vincere la menzionata presunzione, non solo perchél a diversità soggettiva tra le due società impediva di ritenere automaticamente estensibili alla controllata le difficoltà economiche della controllante, ma anche perché il presupposto oggettivo dell'amministrazione con trollata, cioè la temporanea difficoltà di adempiere le obbligazioni, è concetto diverso dallo stato di insolvenza)» (cfr. Cass 13378/2014). 3.15 Con riferimento al diverso termine di decorrenza individuato dai ricorrenti nell’ammissione al concordato preventivo del 13/6/1988, la censura pecca per difetto specificità in quanto non vengono allegati i concreti e circostanziati fatti sintomatici del deficit patrimoniale conoscibili dal ceto creditorio se non facendo genericamente riferimento ad un presunto stato di insolvenza ricollegabile all’ammissione della società al concordato preventivo avvenuta ben otto anni prima della pronuncia di fallimento. E comunque, ha sottolineato questa Corte (Cass. 23453/19) l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, nella disciplina vigente all'epoca dei fatti ed anteriore alla novella del 2005, «è in sé priva di decisività ai fini della prova dell'assoluta insufficienza del patrimonio della società a soddisfare i crediti». 4 Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano «violazione e falsa applicazione dell’art 2697 cc, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3 cpc. Omessa valutazione di fatto decisivo per la controversia ex art 360, comma 1, nr 5 cpc , rappresentato dalla sentenza nr 1107/07 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Nullità della CTU »; ascrivono alla Corte di non aver posto a base della decisione le argomentazioni e le valutazioni contenute nella sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe disatteso gli accertamenti peri tali, utilizzati come fonte di prova per l’affermazione della responsabilità degli amministratori, e derubricato il delitto di bancarotta aggravata nella meno grave fattispecie di cui all’art.236 comma 2 l.fall. e di non aver dichiarato la nullità della consulenza tecnica in quanto era stato nominato quale ausiliario del giudice lo stesso professionista nominato dal pubblico ministero. 4.1 Anche tale motivo non supera il vaglio dell’ammissibilità. 4.2 Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cc si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo – cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni – ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass. 1634/2020, 17313/2020, 26769/2018, 13395/2018, 26366/2017). 4.3 In realtà, con le denunciata violazioni dell a disposizion e di legge (art. 2697 cc ) , il ricorrente intende ottenere una diversa ricostruzione dei fatti di causa, censurando la negata congruità dell'interpretazione fornita dalla Corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti. 4.4 La Corte, inoltre, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, non si è sottratta all’esame della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa nei confronti degli amministratori delle società collegate, escludendo qualsivoglia incidenza delle statuizioni del giudice penale sulle valutazioni del materiale probatorio effettuate in via autonoma dai giudici civili. 4.5 Correttamente i giudici di seconde cure hanno ritenuto irrilevante la modifica del capo di imputazione originario (che peraltro ha riguardato altri imputati e non gli odierni ricorrenti i quali hanno chiesto il patteggiamento per le imputazioni di bancarotta fraudolenta aggravata). 4.6 Al riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che i n tema di risarcimento del danno per un fatto costituente reato, allorché il soggetto danneggiato non si sia costituito parte civile nel giudizio penale, ma abbia agito in sede civile, agli effetti della prescrizione del credito risarcitorio si deve avere riguardo al reato contestato e non a quello ritenuto in sentenza all'esito del giudizio penale, ove vi sia stata derubricazione dell'originaria imputazione, oppure siano state ritenute applicabili circostanze attenuanti (cfr. Cass. 13272/2006 e 12621/2015). 4.7 Privo di specificità è, infine, l’ulteriore profilo della censura che denuncia la nullità della consulenza (per la verità declinata in ricorso in termini di “inopportunità”: si legge in ricorso che «…già in primo grado questa difesa aveva richiamato l’attenzione del giudicante sulla inopportunità di conferire l’incarico al medesimo consulente nominato dall’accusa in sede penale…») non avendo i ricorrenti allegato luoghi e modi in cui la doglianza sarebbe stata proposta. 4.8 Al riguardo vanno richiamati i principi enunciati dal recente arresto delle sezioni unite di questa Corte (sent. nr 8950/2022) secondo i quali il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito ( e non già, come nel caso in esame, mediante il generico richiamo alle produzioni di primo e di secondo grado). 4.9 Nel caso di specie i ricorrenti non hanno documentato di aver sollevato tempestivamente l’eccezione, di averla coltivata in sede di precisazioni delle conclusioni del giudizio di primo grado e di averla riproposta con l’atto di appello. E comunque, giova osservare, quanto al profilo della censura col quale si contesta la possibilità di valutare la relazione peritale svolta in sede penale, che la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare (Cass. 5947/23). 5 Conclusivamente il ricorso va rigettato. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. LaCorte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute dal [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in € 15.000,00 per compensi, oltre a € 200 per e
Sentenza Cassazione n. 23659/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris