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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 13609/2026

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rte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordinealla mancata applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen., non è consentito e perché meramentereiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmentedisattese con argomentazioni pertinenti e giuridicamente corrette, e anche manifestamenteinfondato perché censura vizi che non emergono dalla sentenza impugnata, la quale anziformula passaggi esenti da vizi logici non censurabili in sede di legittimità (si veda, inparticolare, pag. 3 della sentenza impugnata con riferimento all’impossibilità di ammettere lacausa di non punibilità in ragione dell’abitualità della condotta e della non scarsa rilevanzadel fatto in termini di disvalore sociale);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordinealla mancata applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen., non è consentito e perché meramentereiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmentedisattese con argomentazioni pertinenti e giuridicamente corrette, e anche manifestamenteinfondato perché censura vizi che non emergono dalla sentenza impugnata, la quale anziformula passaggi esenti da vizi logici non censurabili in sede di legittimità (si veda, inparticolare, pag. 3 della sentenza impugnata con riferimento all’impossibilità di ammettere lacausa di non punibilità in ragione dell’abitualità della condotta e della non scarsa rilevanzadel fatto in termini di disvalore sociale);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13609/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris