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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2021

Cassazione n. 30658/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/01/19510 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 23 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri, in data 12 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 629 c.p., 73, co. 5 D.P.R. 309/1990 e 75 D.Igs. 159/2011.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: Nullità della sentenza per contraddittorietà o manifesta illogic:ità della motivazione, in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, confermata dal secondo giudice ricorrendo a mere presunzioni.

Carenza assoluta della prova decisiva in ordine alla detenzione della sostanza stupefacente Nullità della sentenza, per aver escluso la riqualificazione della tentata estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona (art. 393 c.p.).

Nullità della sentenza, in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria, avente ad oggetto l'escussione della persona offesa.

Il ricorso è inammissibile perché.,,..tutte le doglianze avanzate dalla difesa risultano generiche e prive del necessario confronto con le argomentazioni individuate cal secondo giudice, che '1.4* l'impugnazione in questa sede • one, e mirano ad ottenere una diversa ricostruzione della vicenda che la corte ha motivatamente respinto.

Ciò a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, risulta ampia e logicamente corretta; difatti, il collegio di seconde cure ha compiutamente esposto e correttamente valutato il compendio probatorio, fondando il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni della persona offesa, motivatamente considerate attendibili, e ha esposto le ragioni della superfluità della rinnovazione dell'escussione di quest'ultimo e l'assenza dei presupposti per l'invocata riqualificazione Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente 21 pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/01/19510 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 23 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri, in data 12 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 629 c.p., 73, co. 5 D.P.R. 309/1990 e 75 D.Igs. 159/2011. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: Nullità della sentenza per contraddittorietà o manifesta illogic:ità della motivazione, in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, confermata dal secondo giudice ricorrendo a mere presunzioni. Carenza assoluta della prova decisiva in ordine alla detenzione della sostanza stupefacente Nullità della sentenza, per aver escluso la riqualificazione della tentata estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona (art. 393 c.p.). Nullità della sentenza, in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria, avente ad oggetto l'escussione della persona offesa. Il ricorso è inammissibile perché.,,..tutte le doglianze avanzate dalla difesa risultano generiche e prive del necessario confronto con le argomentazioni individuate cal secondo giudice, che '1.4* l'impugnazione in questa sede • one, e mirano ad ottenere una diversa ricostruzione della vicenda che la corte ha motivatamente respinto. Ciò a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, risulta ampia e logicamente corretta; difatti, il collegio di seconde cure ha compiutamente esposto e correttamente valutato il compendio probatorio, fondando il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni della persona offesa, motivatamente considerate attendibili, e ha esposto le ragioni della superfluità della rinnovazione dell'escussione di quest'ultimo e l'assenza dei presupposti per l'invocata riqualificazione Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente 21 pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammend
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