CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10543/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TENZA sul ricorso iscritto al n.16285/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso cui è elettivamente domiciliata in Roma al via [OSCURATO:PERSONA] n.122. –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente– tributi r.g. n.16285/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 258/2021 della C ommissione tributaria regionale delLazio, pronunciata in data 3 dicembre 2020 , depositata in data 19 gennaio 2021e non notificata. Lette le conclusioni scritte del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Vista l’istanza di trattazione orale della causa ai sensi degli artt.8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n.198, e 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n.137. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 marzo 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso. Udito l’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso , e l’avvocato dello Stato, [OSCURATO:PERSONA],che ne ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha proposto ricorso, con cinque motivi , control’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.258/2021della Commissione tributaria regionale del Lazio , pronunciata in data 3 dicembre 2020, depositata in data 19 gennaio 2021 e non notificata , che ha accolto l’appello dell a società contro la sentenza n.16773/2018 della C.t.p. di Roma , che aveva rigettato il ricorso della contribuente in controversia avente ad oggetto l’impugnazione deldiniego tacito di rimborso della maggiore imposta Irap versata, relativamente all’anno 2007, a seguito della dichiarazione del componente positivo di reddito “premio di gestione” per l’attività di supporto ed assistenza svolta in favore diG.o.r.i. [OSCURATO:SOCIETA] pretesa restitutoria originava dal disconoscimento, in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., della deducibilità del costo relativo al medesimo premio. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r.richiamava un precedente di legittimità in fattispecie analoga (Cass. n.12119/2019) e riteneva r.g. n.16285/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che dovesse escludersi nella specie un’ipotesi di doppia imposizione, in quanto [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva definito in adesio ne il proprio accertamento, non aveva mai aderito ad alcuna forma di tassazionedi gruppo, né erano stati emessi due avvisi di accertamento che sottoponevano ad imposizione il medesimo presupposto. Secondo la C.t.r., il difetto di inerenza, che aveva portato al disconoscimento del costo in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., non aveva fatto venir meno l’effettività del costo e del corrispondente ricavo per il soggetto che aveva ricevuto il compenso ( la società ricorrente); dunque, il disconoscimentodella deducibilità di un costo in capo ad un soggetto non comportava automaticamente la detassazione del provento effettivamente ricevuto da un altro soggetto. 3. Il P.G., [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4.La società contribuente ha presentato istanza di trattazione orale della causa, ai sensi degli artt.8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n.198, e 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, ed ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo , la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.163 e 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, 3 e 53 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente la decisione impugnata incorrerebbe nella violazione delle suddette norme e del divieto di doppia imposizione, laddove afferma che, in caso di violazioni fiscali, non opererebbe il principio di simmetria fiscale tra costi e ricavi e che non dovrebbe essere messa in correlazione la mancata deduzione del costo e la tassazione del provento. r.g. n.16285/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in quanto l’art.163 T.u.i.r. porrebbe il divieto di doppia imposizione a livello generale, riferibile anche al caso di soggetti diversi; l’art. 109, comma 5, T.u.i.r. riconoscerebbe il principio di simmetria fiscale anche intersoggettiva; l’art.67 d.P.R. n.600/1973 regolerebbe la doppia imposizione nel caso di accertamento, in presenza di violazioni fiscali. 1.2. Con il secondo motivo , la ricorrente denunzia la v iolazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Secondo la ricorrente, la C.t.r. avrebbe omesso di pronunciarsi sull’originario motivo di impugnazione, reiterato dalla contribuente in grado di appello, relativo all’illegittimità del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso per la violazione dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento del contribuente, ai sensi dell’art.10 legge 27 luglio 2000, n.212. 1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la v iolazione dell’art.10 legge 27 luglio 2000, n.212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La ricorrente ritiene che la C.t.r. sarebbe incorsa nella suddetta violazione per non aver considerato che l’Agenzia delle entrate aveva indotto [OSCURATO:SOCIETA]. all’adesione all’accertamento sul presupposto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.avrebbe potuto richiedere il rimborso, tenuto conto che alla data della definizione dell’atto di adesione risultava la doppia imposizione economica. 1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la v iolazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. r.g. n.16285/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente, la C.t.r. avrebbe omesso di pronunziarsi sull'originario motivo di impugnazione, reiterato dalla contribuente in grado di appello, relativo all'illegittimità del silenzio-rifiuto di rimborso per violazione da parte dell'Agenzia dell'art. 109, comma 9 , T .u.i.r., poiché il premio di gestione era stato considerato in virtù di tale norma quale remunerazione,cioè assimilabile ai dividendi e/o ai proventi da associazione in partecipazione, come tale indeducibile da [OSCURATO:SOCIETA]., ma in quanto provento finanziario (dividendo o provento assimilato) assoggettabile ad Irap da [OSCURATO:SOCIETA]. 1.5. Con il quinto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.109, comma 9, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, la C.t.r. sarebbe incorsa nella viola zione dell'art. 109, comma 9 , T .u.i.r., poiché il premio di gestione era stato considerato in virtù di tale norma quale remunerazione , cioè assimilabile ai dividendi e/o ai proventi da associazione in partecipazione, come tale indeducibile da [OSCURATO:SOCIETA]., ma in quanto provento finanziario (dividendo o provento assimilato) assoggettabile ad Irap da [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. Imotivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono complessivamente infondati e vanno rigettati. La presente controversia trae originedal diniego opposto all'istanza di rimborso dell'IRAP- anno 2007 - versata a seguito della dichiarazione del componente positivo di reddito "premio di gestione" prodotto da [OSCURATO:PERSONA] s .r.l., per l'attività di gestione, supporto ed assistenza svolta in favoredi [OSCURATO:SOCIETA] ., società mista a prevalente capitale pubblico affidataria del servizio idrico integrato nella Regione Campania. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata scelta come socio privato industriale-tecnologico a seguito di procedura di gara ad r.g. n.16285/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] evidenza pubblica, con lo scopo di detenere e gestire la partecipazione diG.o.r.i. S.p.A., ed a tal fine riceveva da quest'ultima un management fee, il c.d. "premio di gestione". La pretesa restitutoria oggetto del contendere veniva, nella prospettazione della ricorrente , fatta discendere dall'intervenuto disconoscimento ai fini Ires , in capo a [OSCURATO:SOCIETA] ., da parte del competente ufficio finanziario, della deducibilità del costo relativo al medesimo premio corrisposto al socio privato. Tale ultimo recupero veniva disposto per violazione dell'art. 109, comma 5, d .P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T .u.i.r. ), avendo l'amministrazione finanziaria contestato il difetto di inerenza del costo in ragione dell'omessa documentazione, da parte della verificata [OSCURATO:SOCIETA]. , delle prestazioni ricevute dal socio privato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] contenzioso scaturitone, la Commissione tributaria provinciale di Roma ha rigettato il ricorso della società e tale decisione veniva confermata dalla C.t.r.del Lazio, adita su gravame della contribuente, con la sentenza oggetto del presente ricorso in cassazione. In primo luogo, si osserva che il vizio di omessa pronuncia, oggetto del secondo e quarto motivo di ricorso, non è evocato a proposito , in quanto ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311/2011, Cass. n. 3756/2013). r.g. n.16285/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quanto riguarda le violazioni di legge, dedotte negli ulteriori motivi, sotto un primo profilo, l a società sostiene sia errato il convincimento dei giudici d'appello secondo cui, in caso di violazioni fiscali, come quelle oggetto del presente giudizio, non opererebbe il principio di simmetria fiscale e di doppia imposizione. Sostanzialmente la ricorrente lamenta una doppia imposizione in violazione dell'art. 163 T.u.i.r.sul presupposto della tassazione di un ricavoaccompagnata dall'indeducibilità del corrispondente costo. L'art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi . Presupposto delladoppia imposizione economica è, dunque, la duplice tassazione, in capo a soggetti diversi, di un reddito di identica natura economica. Come rilevato dalla C.t.r.nella sentenza impugnata, questa Corte, in tema di costi infragruppo, ha affermato che, laddove la società capofila fornisca servizi alle società del gruppo, l'onere della prova in ordine all'esistenza e all'inerenza di tali costi incombe sulla società controllata che affermi di aver ricevuto il servizio, e che, affinch́ il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile ai fini delle imposte dirette e l’IVA contestualmente assolta sia detraibile, la controllata tragga dal servizio remunerato un’effettiva utilità obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata (Cass. n. 23164/2017, richiamata da Cass. n.12119/2019, in fattispecie analoga a quella in esame, in cui il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo erastato tassato come ricavo ed i corrispondenti costi sostenuti dalla controllata, che aveva poi definito il p.v.c. con accertamento per adesione, erano stati considerati non deducibili). Questa Corte ha anche precisato che, in tema di imposte sui redditi, la doppia imposizione si verifica soltanto nell'ipotesi di due avvisi di r.g. n.16285/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accertamento che assoggettino a tassazione il medesimo presupposto, non quando, come nel caso in esame, l'imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a due soggetti diversi (Cass. 30 ottobre 2018 n. 27625). Pertanto, l'assunto della ricorrente ̀ privo di fondamento, poichè , nel caso in esame, il soggetto che fornisce il servizio e quello che ne sostiene il relativo costo sono indipendenti dal punto di vista fiscalee vengono tassati autonomamente. In altri termini, l a fattispecie non rientra nei casi di doppia imposizione, atteso che l’indeducibilità del costo in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. deriva dall’accertamento a carico di tale società, che, secondo l’ufficio,non aveva provato l’inerenza del costo all’attività di impresa, in violazione dell'art. 109, comma 5, T.u.i.r. In questo quadro, dunque, in cui l'ufficio ha contestato, non già l'effettività della prestazione resa dalla società ricorrente, e per essa, l'esistenza del costo, bensì la mancanza di prova della deducibilità dello stessoai fini Ires per la carenza del requisito dell’inerenza (non avendo [OSCURATO:SOCIETA]. dimostrato la natura delle prestazioni svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), l'omessa esibizione della documentazione necessaria alla corretta deducibilità del costo per [OSCURATO:SOCIETA]. non ha inciso sull'effettivo conseguimento del provento da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e sulla correlata tassazione dello stesso come ricavo ai fini Irap. Con specifico riferimento all'attività svolta dallasocietà ricorrente, i verbalizzanti hanno rilevato che l'unica fonte di ricavo per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è il premio di gestione corrisposto da [OSCURATO:SOCIETA]. , che i l " p remio di gestione" era stato ricevuto e, correttamente, erastato inserito da [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. nei ricavi d'esercizio. r.g. n.16285/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] conseguenza, assolutamente privo di pregio giuridico appare il richiamo, da parte della società ricorrente, al principio di simmetria tra costi e ricavi, secondo cui la cessione di beni o la prestazione di un servizio, se, da un lato, determinano il conseguimento di un ricavo, per l'altro soggetto comportano il sostenimento di un costo. Ai fini fiscali, in ossequio ai principi di onnicomprensività e di derivazione dal risultato civilistico (artt. 81 e 83 T.u.i.r.) , per i qual i ogni provento prodotto in ambito societario costituisce reddito d'impresae va calcolato sulla base dell’utile e della perdita risultante dal conto economico, risulta corretto tassare il ricavo conseguito, che costituisce ricchezza prodotta, ed allo stesso tempo riconoscere la deduzione del costo all’acquirente o committente, solo qualora inerente all'attività d'impresa. La sentenza della C.t.r. non incorre, dunque, nelle contestate violazioni di legge, e, come si è detto, è conforme a lla soluzione adottata da questa Corte nella sentenza n. 12119/2019, resa in fattispecie analoga alla presente. Ń ̀ ravvisabile l’ illegittimità del diniego di rimborso per violazione dei principi di buona fede e affidamento della societàcontribuente, in relazione alla rilevanza dell'atto di adesione sottoscritto da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], sussiste il presupposto per la tutela del cd. "affidamentoincolpevole" del contribuente , ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto delcontribuente), nel caso in cui questi abbia errato sulla portata e l'ambito dell'obbligazione tributaria dovuta per aver ricevuto indicazioni erronee e contraddittorie, allequali si sia attenuto senza sua colpa. Tale affidamento, ove tutelabile, rileva al fine di escludere l’applicazione delle sanzioni, nel caso in cui il contribuente non abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi fiscali, ma non può mai r.g. n.16285/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esonerare dal pagamento di un tributo che sia dovuto, né giustificare il rimborso di quanto pagato in adempimento dei propriobblighi fiscali. Pertanto il ricorso va complessivamente rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulte