CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 aprile 2023
Cassazione n. 31000/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano il 15/06/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Milano ha ordinato la consegna di [OSCURATO:PERSONA] MD, in relazione al mandato di arresto europeo emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] della Francia, in data 24 aprile 2023, per l'esecuzione della condanna inflittagli per plurimi reati di favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di stranieri, commessi tra il 1 gennaio 2018 e il 3 ottobre 2018 in Lione e in Italia. L'arresto di Sheikh, avvenuto in data 5 maggio 2023, è stato convalidato dal Consigliere delegato della Corte di appello di Milano, che ha disposto nei suoi confronti l'applicazione della custodia cautelare in carcere. 2. Il consegnando propone ricorso a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo complesso - di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari alla motivazione - vizi di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione all' art. 7 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'UE. Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale che ha condotto all'affermazione dei principi di cui alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, 0.G./Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2023, la difesa lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis, legge 22 aprile 2005, n. 69 - nella parte in cui non consente di rifiutare la consegna di un cittadino di uno Stato terzo che risieda o dimori stabilmente in Italia da almeno cinque anni - in relazione agli artt. 2, 3, 11, 117 Cost. Di contro, il ricorrente avrebbe documentato, negli allegati alla memoria depositata in data 17 maggio 2023, la ricorrenza dei presupposti perché l'esecuzione della pena avvenga in Italia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Al mandato di arresto posto a base della sentenza impugnata si applica la disciplina introdotta con d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, che ha modificato, tra gli altri, l'art. 22 della legge n. 69 del 2005, escludendo che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato possa avere ad oggetto vizi di contraddittorietà o illegittimità motivazionale. E' stato difatti espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, il potere di sindacato della Corte di cassazione è stato circoscritto ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) (Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282911; Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260). Alla luce di tale premessa, ed in presenza di una motivazione della sentenza di merito tutt'altro che apparente, come appresso si vedrà, non sono deducibili i lamentati vizi dello sviluppo argomentativo della decisione impugnata. 3. Il ricorso non sembra attingere la soglia di ammissibilità neppure in relazione alla prospettata violazione di legge. L'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005, come modificato dall'art. 15 d.lgs. n. 10 del 2021, prevede un motivo facoltativo di rifiuto della consegna per mandato di arresto esecutivo, quando ne sia destinatario il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che sia legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni (sempre che la Corte di appello disponga che l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza avvenga in Italia, conformemente al diritto interno). Il ricorrente invoca l'estensione della garanzia prevista dalla norma in proprio favore, quale cittadino di uno Stato terzo rispetto all'Unione, sulla base dei principi di cui alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, D.G./Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2023, pronunciata in seguito a rinvio pregiudiziale operato dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 217 del 2021. A tali fini, viene censurata la valutazione di difetto di rilevanza espresso nel giudizio a quo, a proposito della prospettata questione di legittimità costituzionale, intesa a sollecitare una pronuncia additiva della norma censurata, di cui la Corte avrebbe ritenuto insussistenti i presupposti applicativi. Di contro, osserva il Collegio che la Corte di merito ha correttamente ritenuto che gli elementi documentali prodotti dalla difesa non siano affatto dimostrativi della permanenza del ricorrente in Italia in forza di un legame, che si connoti come "significativo e stabile" e di durata almeno quinquennale, con il territorio dello Stato. Ed invero, il ricorrente risulta essere stato detenuto in custodia cautelare in Francia dal 2018 al 2020; nuovamente detenuto in Italia in espiazione della pena di tre anni di reclusione inflittagli dal Tribunale di Imperia dal 18 ottobre 2020 al 25 dicembre 2022 (sempre per fatti di favoreggiamento della immigrazione clandestina); l'attività lavorativa asseritamente svolta dopo la scarcerazione non è idoneamente comprovata e comunque si riferisce ad un periodo ben inferiore al quinquennio; egli risulta privo di fissa dimora e non parla la lingua italiana; i suoi affetti familiari sono in Bangladesh, ove vivono moglie e figlio. Da tanto risulta con assoluta evidenza come la permanenza del ricorrente in Italia - in larga parte coatta, per essere stato lo stesso in vinculis - sia stata del tutto inidonea a costituire un legame significativo con il territorio. La dedotta omessa valutazione di ulteriori elementi dimostrativi, che dovrebbero confutare la ricostruzione operata dalla Corte di appello, tende, a ben vedere, ad una alternativa lettura di quei dati fattuali, in questa Sede non consentita, e comunque attiene ad aspetti che non hanno portata dirimente (la documentazione asseritamente ignorata è costituita da una mera dichiarazione di ospitalità da parte di un connazionale, risalente ad aprile 2023, e da alcune proposte di lavoro ricevute nell'anno 2022); mentre non appaiono comunque idonei a sconfessare quanto ritenuto dalla Corte di merito, i dedotti, ma indimostrati, "forti legami interpersonali" con i volontari dello sportello dell'istituto di pena (che avrebbero aiutato il ricorrente nel percorso di risocializzazione a pena eseguita), e la pur comprovata presenza in Italia, in forza di un regolare permesso, del fratello di lui. La Corte di appello ha dunque fatto buon governo del principio di diritto per cui la nozione di residenza che viene in considerazione, ai fini della operatività dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge n. 69 del 2005, implica un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, Kozlowski, del 17 luglio 2008, ha fornito una nozione autonoma ed uniforme, valida per lo spazio giuridico europeo, di una persona che "risiede" e "dimora" nel territorio dello Stato membro di esecuzione, ed aveva evidenziato come rilevi a tal fine, in alternativa ad una situazione di residenza effettiva, la situazione fattuale di colui che, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata, abbia acquisito legami con il territorio similari a quelli che si instaurano in caso di residenza. Nell'occasione la Corte europea aveva espressamente escluso che il termine "dimora" potesse essere interpretato in modo così ampio da autorizzare l'autorità giudiziaria dell'esecuzione a rifiutare la consegna, per il semplice fatto che la persona ricercata si trovi temporaneamente nel territorio dello Stato membro di esecuzione, costituendo il rifiuto una eccezione alla regola del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, ed alla ratio normativa di implementare la cooperazione nello spazio giuridico euro-unitario, da ancorare a presupposti fattuali che devono essere interpretati in senso restrittivo.Nella giurisprudenza nazionale, di un tale legame con il territorio sono indici rivelatori, secondo un consolidato orientamento interpretativo, la legalità della presenza del soggetto in Italia; l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa; la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero; la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi; il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (Sez. 6, n. 19389 del 25/06/2020, D., Rv. 279419; Sez. 6 n. 49992 del 30/10/2018, Anton, Rv. 274313). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento della somma che si indica nel dispositivo in favore della Cassa delle Ammende. [OSCURATO:PERSONA] sono demandati gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda all