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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23171/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 233/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (o [OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO; –intimato – avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 30383/21, depositata il 27 ottobre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] (o [OSCURATO:PERSONA]) ha proposto ricorso per revocazione, per un solo motivo, avverso l'ordinanza del 27 otto- bre 2021, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile, per difetto di una valida procura speciale,il ricorso per cassazione da lui proposto contro il de- creto emesso il 1° settembre 2020 dal Tribunale di Milano, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi uma- nitari proposta dal ricorrente; che il Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva.

Considerato checon l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per errore di fatto, ai sensi degli artt. 391-bise 395 n.4 cod. proc. civ., sostenendo che la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per cassazione è fondata sull'erronea supposizione dell'avvenuto conferi- mento della procura speciale in data anteriore alla comunicazione del decreto di primo grado, non sorretta peraltro dall'accertamento né del la data in cui ha avuto luogo tale comunicazione, effettuata il 30 settembre 2020, n é di quella del conferimento della procura, rilasciata il 14 ottobre 2020; che il motivo è inammissibile; che il vizio addebitato all'ordinanza impugnata non consiste infatti in una svista oggettivamente rilevabile attraverso il mero confronto tra la ricostru- zione del fatto emergente dalla motivazione e le risultanze degli atti proces- suali, ma nell'asserita omissione del necessario riscontro in ordine alla data di comunicazione del decreto di primo grado e quella di conferimento della procura speciale rilasciata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, che, ad avviso del ricorrente, ha indotto questa Corte a ritenere che la procura fosse stata rilasciata in data successiva a quella della comunicazione; che l'errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della sentenza,ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. cod. proc. civ., presuppone invece l'e- sistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risul- tanti l'una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali, e deve a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b)risultare con im- mediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, c)essere essenziale e decisivo, cioè tale da in- durre a ritenere che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. Cass., Sez.

VI, 10/06/2021, n. 16439; 15/03/2018, n. 6405; Cass., Sez.

V, 22/10/2019, n. 26890). che, in tema di revocazione delle sentenze di cassazione, la giurispru- denza di legittimità ha chiarito che il predetto errore è configurabile nell e ipotesi in cui questa Corte sia chiamata ad operarecome giudice del fatto,ed in particolare in sede di valutazione dell'ammissibilità o della procedibilità del ricorso, e deve consistere in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto la Corte a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esi- stenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del pro- cesso, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una di- versa valutazione della situazione processuale (cfr. Cass., Se z.

V, 11/01/ 2018, n. 442; Cass., Sez. lav., 11/02/2009, n. 3365); che il vizio in questione è configurabileove la decisione sia fondata sull'af- fermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, e non anche quando, come nella specie, la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, restando esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione(cfr. Cass., Sez.

III, 29/03/2022, n. 10040; Cass., Sez.

VI, 31/ 08/2017, n. 20635; Cass., Sez.

II, 22/06/2007, n. 14608); che, peraltro, il motivo d'impugnazione non attinge per intero la ratio della decisione impugnata, in quanto, postulando che la dichiarazione d'inam- missibilità del ricorso per cassazione sia stata determinata esclusivamente dall'avvenuto rilascio della procura speciale in data successiva a quella della comunicazione del decreto di primo grado, non tiene conto del richiamo dell'ordinanza ad una recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, con cui è stato chiarito che l'art. 35-bis, comma tredicesimo, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 non si limita a prescrivere che la procura speciale rechi l'esplicita indicazione della data di rilascio, successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato,ma richiede altresì che il difensore certifichi , an- che solo con un'unica sottoscrizione,la data di rilascio della procura mede- sima(cfr. Cass., Sez.

Un., 1/06/2021, n. 15177); che tale richiamo, rimasto incensurato, rende evidente che, nel rilevare l'inosservanza delle indicazioni richieste dalla predetta disposizione, l'ordi- nanza impugnata ha inteso riferirsi anche alla mancata certificazione della data di rilascio della procura, ritenuta di per sé sufficiente a determinarne l'invalidità, indipendentemente dall'avvenuta indicazione della predetta data e dalla posteriorità della stessa rispetto a quella di comunicazione del decreto di primo grado; che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla man- cata costituzione dell'intimato.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 233/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (o [OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO; –intimato – avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 30383/21, depositata il 27 ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] (o [OSCURATO:PERSONA]) ha proposto ricorso per revocazione, per un solo motivo, avverso l'ordinanza del 27 otto- bre 2021, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile, per difetto di una valida procura speciale,il ricorso per cassazione da lui proposto contro il de- creto emesso il 1° settembre 2020 dal Tribunale di Milano, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi uma- nitari proposta dal ricorrente; che il Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva. Considerato checon l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per errore di fatto, ai sensi degli artt. 391-bise 395 n.4 cod. proc. civ., sostenendo che la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per cassazione è fondata sull'erronea supposizione dell'avvenuto conferi- mento della procura speciale in data anteriore alla comunicazione del decreto di primo grado, non sorretta peraltro dall'accertamento né del la data in cui ha avuto luogo tale comunicazione, effettuata il 30 settembre 2020, n é di quella del conferimento della procura, rilasciata il 14 ottobre 2020; che il motivo è inammissibile; che il vizio addebitato all'ordinanza impugnata non consiste infatti in una svista oggettivamente rilevabile attraverso il mero confronto tra la ricostru- zione del fatto emergente dalla motivazione e le risultanze degli atti proces- suali, ma nell'asserita omissione del necessario riscontro in ordine alla data di comunicazione del decreto di primo grado e quella di conferimento della procura speciale rilasciata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, che, ad avviso del ricorrente, ha indotto questa Corte a ritenere che la procura fosse stata rilasciata in data successiva a quella della comunicazione; che l'errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della sentenza,ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. cod. proc. civ., presuppone invece l'e- sistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risul- tanti l'una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali, e deve a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b)risultare con im- mediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, c)essere essenziale e decisivo, cioè tale da in- durre a ritenere che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. Cass., Sez. VI, 10/06/2021, n. 16439; 15/03/2018, n. 6405; Cass., Sez. V, 22/10/2019, n. 26890). che, in tema di revocazione delle sentenze di cassazione, la giurispru- denza di legittimità ha chiarito che il predetto errore è configurabile nell e ipotesi in cui questa Corte sia chiamata ad operarecome giudice del fatto,ed in particolare in sede di valutazione dell'ammissibilità o della procedibilità del ricorso, e deve consistere in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto la Corte a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esi- stenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del pro- cesso, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una di- versa valutazione della situazione processuale (cfr. Cass., Se z. V, 11/01/ 2018, n. 442; Cass., Sez. lav., 11/02/2009, n. 3365); che il vizio in questione è configurabileove la decisione sia fondata sull'af- fermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, e non anche quando, come nella specie, la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, restando esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione(cfr. Cass., Sez. III, 29/03/2022, n. 10040; Cass., Sez. VI, 31/ 08/2017, n. 20635; Cass., Sez. II, 22/06/2007, n. 14608); che, peraltro, il motivo d'impugnazione non attinge per intero la ratio della decisione impugnata, in quanto, postulando che la dichiarazione d'inam- missibilità del ricorso per cassazione sia stata determinata esclusivamente dall'avvenuto rilascio della procura speciale in data successiva a quella della comunicazione del decreto di primo grado, non tiene conto del richiamo dell'ordinanza ad una recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, con cui è stato chiarito che l'art. 35-bis, comma tredicesimo, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 non si limita a prescrivere che la procura speciale rechi l'esplicita indicazione della data di rilascio, successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato,ma richiede altresì che il difensore certifichi , an- che solo con un'unica sottoscrizione,la data di rilascio della procura mede- sima(cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177); che tale richiamo, rimasto incensurato, rende evidente che, nel rilevare l'inosservanza delle indicazioni richieste dalla predetta disposizione, l'ordi- nanza impugnata ha inteso riferirsi anche alla mancata certificazione della data di rilascio della procura, ritenuta di per sé sufficiente a determinarne l'invalidità, indipendentemente dall'avvenuta indicazione della predetta data e dalla posteriorità della stessa rispetto a quella di comunicazione del decreto di primo grado; che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla man- cata costituzione dell'intimato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific
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