CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 02446/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 033UCY0 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, che ha confermato la sentenza del locale tribunale, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 582-585 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata, è manifestamente infondato, perché - da un lato - la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, anche in considerazione del contenimento del trattamento sui minimi &inali, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 sentenza primo grado, pag. 4 sentenza di appello), con particolare riferimento alla discreta gravità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Coisì deciso il 6 dicembre 2023 ktk) //mi I consigliere estensore Il Presidente, T