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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 13240/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del Riesame di Roma riget- tava la richiesta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il GIP del Tribunale di Velletri applicava la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto indagato per il reato di cui all'art. 73 Dpr. 309/90.

All'odierno ricorrente risultano contestati cinque capi di imputazione (let- tere A, O, F, G ed H di cui all'imputazione), tutte ipotesi di detenzione a fine di spaccio o cessione di droga di tipo cocaina, in concorso con la compagna [OSCURATO:PERSONA] (e, nel caso del capo H, con la madre di quest'ultima [OSCURATO:PERSONA], poi arrestata) in un periodo di tempo compreso tra il 26 febbraio ed il 10 marzo 2021.

Nel caso dei capi C e H risulta indicata la quantità esatta di stupefacente oggetto della condotta, negli altri capi risulta indicato il numero di cessioni e l'im- porto di denaro corrispondente a ciascuna cessione, ricompreso in una forbice di valore.

Per completezza si evidenzia che il GIP del Tribunale di Velletri non ha applicato alcuna misura cautelare per i fatti di cui al capo A, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza dello Jeshnica.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, dedu- cendo quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.m la violazione e falsa applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen.. e il difetto di motiva zione in relazione all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente ricorda che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa aveva de- dotto la nullità dell'impugnata ordinanza per difetto di motivazione rispetto alla corretta identificazione dell'indagato.

In tal senso la difesa aveva evidenziato che l'utenza posta sotto intercettazione e ricondotta al suo assistito, per come emerge dalla richiesta di applicazione della misura cautelare formulata dal P.M. a pagina 1059, è quella di cui al RIT 78/2021, con periodo di captazione compreso tra il 12 ed il 26 marzo 2021.

I fatti contestati al Jeshnica, tuttavia, risultano commessi fino al 10 marzo, in epoca così anteriore.

Residuerebbero comunque dubbi sulla corretta identificazione, basata su elementi non certi quali il riconoscimento del tono di voce operato dai militari.

A fronte di tale censura difensiva -si deduce- il Tribunale in sede di riesame rilevava: "Appare quindi evidente che la circostanza che l'utenza del JESHNCA di cui al RIT 78/21 sia stata sottoposta ad intercettazione in epoca successiva a quella delle condotte a lui contestate non inficia minimamente il materiale probatorio già raccolto nei modi sopra richiamati già richiamate.

Il fatto che la maggior parte delle conversazioni siano state captate in modalità ambientale, mentre l'indagato si trovava alla guida dell'Audi, consente altresì di superare la censura mossa dalla difesa rispetto all'identificazione della sua voce.

Che si tratti proprio di lui emerge infatti, oltre che dal tono di voce ascoltato e riconosciuto dai militari (che in ogni caso sarebbe sufficiente, in questa fase, a fondare un grave quadro indiziario), anche dal tono confidenziale assunto con la compagna Fortini e dal suo ruolo, immutato nel tempo, di autista della vettura mentre effettuava l'attività di spaccio con la donna".

Per il ricorrente, se è vero che ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto la voce dell'indagato o imputato, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario, nella fattispecie con- creta il tribunale per il riesame non avrebbe preso in considerazione elementi di carattere individualizzante indicati dalla difesa, ma si sarebbe limitato a ripetere pedissequamente quanto riportato nella richiesta del Pubblico Ministero di appli- cazione della misura degli arresti domiciliari e nell'ordinanza applicativa della citata misura.

L'utenza telefonica intercettata -ribadisce il ricorrente- non è intestata a [OSCURATO:PERSONA].

Le intercettazioni telefoniche si riferiscono ad un periodo antece- dente alle contestazioni.

L'indagato è stato controllato a bordo dell'autovettura all'interno della quale sono avvenute le intercettazioni ambientali solo una volta, in epoca precedente ai fatti contestati e quando i! veicolo non era ancora oggetto di intercettazione ambientale, per cui non è dimostrata la disponibilità della me- desima autovettura in capo a [OSCURATO:PERSONA] prima del controllo, né dopo il con- trollo.

Sotto tali profili la motivazione dell'ordinanza gravata sarebbe illogica e ca- rente.

Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e pertanto il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.2.

Ed invero, le doglianze proposte sono del tutto generiche e sono reite- rative di quelle già proposte dinanzi al giudice del riesame, senza alcun confronto critico con la motivazione di quest'ultimo.

Va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile sol- tanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che ri- guardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valuta- zione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178).

In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legit- timità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adegua- tamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf.

Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno in- dotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, control- lando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'ap- prezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.

In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedi- mento impugnato.

Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giu- ridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.Questa Corte, ancora di recente ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi ed altri, rv. 253511).

Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata pro- babilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati.

In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se- condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concor- danza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928).

3. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

La motivazione del tribunale del riesame è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giu- stificazione di supporto all'affermato riconoscimento dell'indagato nel soggetto in- tercettato.

I giudici del gravame della cautela ricordano che l'indagine che ha portato al presente procedimento, denominata operazione "Margot", ha ad oggetto nume- rose cessioni di sostanza stupefacente poste in essere dalle co-indagate principali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente figlia e madre) nelle zone di Cori, Rocca di Papa e Velletri.

L'attività degli inquirenti è originata da un controllo su strada avvenuto il 15 gennaio 2021 su di un soggetto notato alla guida di una GOLF mentre effettuava una manovra pericolosa, successivamente identificato nell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

L'indagine è proseguita grazie agli esiti delle in- tercettazioni disposte sulle utenze della Fortini e del compagno Jeshnica, poi estese ad altri soggetti.

Nell'ambito di tale indagine che, come detto, investe 21 capi di imputazione ed ha portato all'applicazione della custodia cautelare in car- cere della Trinca e della Fortini, e degli arresti domiciliari di altri sei coindagati, al JESFINICA vengono contestati i capi C,F,G e H, sopra sintetizzati.Rispetto alle intercettazioni, giova evidenziare che le conversazioni riguar- danti la condotta dello Jeshnica sono state oggetto; a. di captazione ambientale a bordo dell'AUDI targata [OSCURATO:TARGA] intestata alla FORTINI ed in uso anche alla TRINCA (RIT 44/21), con gli spostamenti della vettura sono stati monitorati anche a mezzo dì GPS, il che ha consentito di effettuare anche servizi di osservazione in tempo reale; b. di intercettazioni disposte sull'utenza 3533424686, RIT 45, che, pur se intestata formalmente alla co-indagata [OSCURATO:PERSONA] Alessia, è stata utiliz- zata sia dalla FORTINI che dal JESHNJCA, con particolare riferimento ai progressivi 65,66,67,69 e 72 (cfr. pg 10 della informativa di reato del 5 agosto 2021, in atti).

Così per il capo C (intercettazioni del 3 marzo 2021 mentre i due si muovono per Rocca di Papa a bordo dell'Audi) capo F (intercettazioni del 5 marzo dalle quali emerge che JESHNICA si trovava alla guida della macchina) e capi G e H (inter- cettazioni del 10 marzo dal medesimo tenore).

Per il tribunale del riesame appare, quindi, evidente che la circostanza che l'utenza del JESHNCA di cui al RIT 78/21 sia stata sottoposta ad intercettazione in epoca successiva a quella delle condotte a lui contestate non inficia minimamente il materiale probatorio già raccolto nei modi sopra richiamati già richiamate.

Il fatto che la maggior parte delle conversazioni alano state captate in mo- dalità ambientale, mentre l'indagato si trovava alla guida dell'Audi, consente al- tresì - secondo una motivazione che pare priva di aporie logiche- di superare la censura mossa dalla difesa rispetto all'identificazione della sua voce.

Che si tratti proprio di lui emerge infatti, oltre che dal tono di voce ascoltato e riconosciuto dai militari (che in ogni caso sarebbe sufficiente, in questa fase, a fondare un grave quadro indiziario), anche dal tono confidenziale assunto con la compagna Fortini e dal suo ruolo, immutato nel tempo, di autista della vettura mentre effettuava l'attività di spaccio con la donna.

L'ordinanza impugnata opera un buon governo della costante giurispru- denza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di intercettazioni telefoni- che, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convin- cimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intesta- zioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'i- dentità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconosci- mento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaji, Rv. 281265; conf.

Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 269900; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011, Bel- luso ed altri, Rv. 249730; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252712).4.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del Riesame di Roma riget- tava la richiesta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il GIP del Tribunale di Velletri applicava la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto indagato per il reato di cui all'art. 73 Dpr. 309/90. All'odierno ricorrente risultano contestati cinque capi di imputazione (let- tere A, O, F, G ed H di cui all'imputazione), tutte ipotesi di detenzione a fine di spaccio o cessione di droga di tipo cocaina, in concorso con la compagna [OSCURATO:PERSONA] (e, nel caso del capo H, con la madre di quest'ultima [OSCURATO:PERSONA], poi arrestata) in un periodo di tempo compreso tra il 26 febbraio ed il 10 marzo 2021. Nel caso dei capi C e H risulta indicata la quantità esatta di stupefacente oggetto della condotta, negli altri capi risulta indicato il numero di cessioni e l'im- porto di denaro corrispondente a ciascuna cessione, ricompreso in una forbice di valore. Per completezza si evidenzia che il GIP del Tribunale di Velletri non ha applicato alcuna misura cautelare per i fatti di cui al capo A, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza dello Jeshnica. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, dedu- cendo quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.m la violazione e falsa applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen.. e il difetto di motiva zione in relazione all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ricorda che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa aveva de- dotto la nullità dell'impugnata ordinanza per difetto di motivazione rispetto alla corretta identificazione dell'indagato. In tal senso la difesa aveva evidenziato che l'utenza posta sotto intercettazione e ricondotta al suo assistito, per come emerge dalla richiesta di applicazione della misura cautelare formulata dal P.M. a pagina 1059, è quella di cui al RIT 78/2021, con periodo di captazione compreso tra il 12 ed il 26 marzo 2021. I fatti contestati al Jeshnica, tuttavia, risultano commessi fino al 10 marzo, in epoca così anteriore. Residuerebbero comunque dubbi sulla corretta identificazione, basata su elementi non certi quali il riconoscimento del tono di voce operato dai militari. A fronte di tale censura difensiva -si deduce- il Tribunale in sede di riesame rilevava: "Appare quindi evidente che la circostanza che l'utenza del JESHNCA di cui al RIT 78/21 sia stata sottoposta ad intercettazione in epoca successiva a quella delle condotte a lui contestate non inficia minimamente il materiale probatorio già raccolto nei modi sopra richiamati già richiamate. Il fatto che la maggior parte delle conversazioni siano state captate in modalità ambientale, mentre l'indagato si trovava alla guida dell'Audi, consente altresì di superare la censura mossa dalla difesa rispetto all'identificazione della sua voce. Che si tratti proprio di lui emerge infatti, oltre che dal tono di voce ascoltato e riconosciuto dai militari (che in ogni caso sarebbe sufficiente, in questa fase, a fondare un grave quadro indiziario), anche dal tono confidenziale assunto con la compagna Fortini e dal suo ruolo, immutato nel tempo, di autista della vettura mentre effettuava l'attività di spaccio con la donna". Per il ricorrente, se è vero che ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto la voce dell'indagato o imputato, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario, nella fattispecie con- creta il tribunale per il riesame non avrebbe preso in considerazione elementi di carattere individualizzante indicati dalla difesa, ma si sarebbe limitato a ripetere pedissequamente quanto riportato nella richiesta del Pubblico Ministero di appli- cazione della misura degli arresti domiciliari e nell'ordinanza applicativa della citata misura. L'utenza telefonica intercettata -ribadisce il ricorrente- non è intestata a [OSCURATO:PERSONA]. Le intercettazioni telefoniche si riferiscono ad un periodo antece- dente alle contestazioni. L'indagato è stato controllato a bordo dell'autovettura all'interno della quale sono avvenute le intercettazioni ambientali solo una volta, in epoca precedente ai fatti contestati e quando i! veicolo non era ancora oggetto di intercettazione ambientale, per cui non è dimostrata la disponibilità della me- desima autovettura in capo a [OSCURATO:PERSONA] prima del controllo, né dopo il con- trollo. Sotto tali profili la motivazione dell'ordinanza gravata sarebbe illogica e ca- rente. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e pertanto il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.2. Ed invero, le doglianze proposte sono del tutto generiche e sono reite- rative di quelle già proposte dinanzi al giudice del riesame, senza alcun confronto critico con la motivazione di quest'ultimo. Va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile sol- tanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che ri- guardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valuta- zione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178). In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legit- timità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adegua- tamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno in- dotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, control- lando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'ap- prezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedi- mento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giu- ridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.Questa Corte, ancora di recente ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi ed altri, rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata pro- babilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se- condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concor- danza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928). 3. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La motivazione del tribunale del riesame è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giu- stificazione di supporto all'affermato riconoscimento dell'indagato nel soggetto in- tercettato. I giudici del gravame della cautela ricordano che l'indagine che ha portato al presente procedimento, denominata operazione "Margot", ha ad oggetto nume- rose cessioni di sostanza stupefacente poste in essere dalle co-indagate principali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente figlia e madre) nelle zone di Cori, Rocca di Papa e Velletri. L'attività degli inquirenti è originata da un controllo su strada avvenuto il 15 gennaio 2021 su di un soggetto notato alla guida di una GOLF mentre effettuava una manovra pericolosa, successivamente identificato nell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. L'indagine è proseguita grazie agli esiti delle in- tercettazioni disposte sulle utenze della Fortini e del compagno Jeshnica, poi estese ad altri soggetti. Nell'ambito di tale indagine che, come detto, investe 21 capi di imputazione ed ha portato all'applicazione della custodia cautelare in car- cere della Trinca e della Fortini, e degli arresti domiciliari di altri sei coindagati, al JESFINICA vengono contestati i capi C,F,G e H, sopra sintetizzati.Rispetto alle intercettazioni, giova evidenziare che le conversazioni riguar- danti la condotta dello Jeshnica sono state oggetto; a. di captazione ambientale a bordo dell'AUDI targata [OSCURATO:TARGA] intestata alla FORTINI ed in uso anche alla TRINCA (RIT 44/21), con gli spostamenti della vettura sono stati monitorati anche a mezzo dì GPS, il che ha consentito di effettuare anche servizi di osservazione in tempo reale; b. di intercettazioni disposte sull'utenza 3533424686, RIT 45, che, pur se intestata formalmente alla co-indagata [OSCURATO:PERSONA] Alessia, è stata utiliz- zata sia dalla FORTINI che dal JESHNJCA, con particolare riferimento ai progressivi 65,66,67,69 e 72 (cfr. pg 10 della informativa di reato del 5 agosto 2021, in atti). Così per il capo C (intercettazioni del 3 marzo 2021 mentre i due si muovono per Rocca di Papa a bordo dell'Audi) capo F (intercettazioni del 5 marzo dalle quali emerge che JESHNICA si trovava alla guida della macchina) e capi G e H (inter- cettazioni del 10 marzo dal medesimo tenore). Per il tribunale del riesame appare, quindi, evidente che la circostanza che l'utenza del JESHNCA di cui al RIT 78/21 sia stata sottoposta ad intercettazione in epoca successiva a quella delle condotte a lui contestate non inficia minimamente il materiale probatorio già raccolto nei modi sopra richiamati già richiamate. Il fatto che la maggior parte delle conversazioni alano state captate in mo- dalità ambientale, mentre l'indagato si trovava alla guida dell'Audi, consente al- tresì - secondo una motivazione che pare priva di aporie logiche- di superare la censura mossa dalla difesa rispetto all'identificazione della sua voce. Che si tratti proprio di lui emerge infatti, oltre che dal tono di voce ascoltato e riconosciuto dai militari (che in ogni caso sarebbe sufficiente, in questa fase, a fondare un grave quadro indiziario), anche dal tono confidenziale assunto con la compagna Fortini e dal suo ruolo, immutato nel tempo, di autista della vettura mentre effettuava l'attività di spaccio con la donna. L'ordinanza impugnata opera un buon governo della costante giurispru- denza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di intercettazioni telefoni- che, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convin- cimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intesta- zioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'i- dentità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconosci- mento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaji, Rv. 281265; conf. Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 269900; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011, Bel- luso ed altri, Rv. 249730; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252712).4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell
Sentenza Cassazione n. 13240/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris