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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09149/2026

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ona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –controAgenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato(80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,ope legis domicilia ([OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –Numero registro generale 22410/2022Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 9149/2026Data pubblicazione 11/04/2026avverso la sentenza n. 1535/2022, depositata il 15 aprile 2022, dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 11marzo 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. – Con sentenza n. 1535/2022, depositata il 15 aprile 2022, laCommissione tributaria regionale della Lombardia – pronunciandoquale giudice del rinvio disposto da Cass., 12 gennaio 2021, n. 225 –ha accolto «l’appello» dell’Agenzia delle Entrate e, in riforma delladecisione di prime cure, ha dichiarato la legittimità di un avviso diliquidazione relativo all’imposta di donazione, ed a quelle ipotecaria ecatastale, dovute dalla contribuente per l’atto di dotazione di beni deltrust Petrus.Il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che, nella fattispecie,non ricorrevano i presupposti dell’agevolazione prevista dalla l. 22giugno 2016, n.112, art. 6, sicchè «l’atto di dotazione del 25 febbraio2013 Rep. 188287 – Racc. 69077 del dott. [OSCURATO:PERSONA], notaiorogante in Milano, costituisce … un reale trasferimento di beni e dirittie, quindi, un reale arricchimento per i beneficiari, tassabile ai fini delleimposte di successione e donazione ex art. 2, comma 47, del D.L. 3ottobre 2006, n. 262, convertito in Legge con modificazioni dalla Legge24 novembre 2006, n. 286 ed ai fini delle imposte ipotecarie e catastaliai sensi degli artt. 1, 2 e 10 del D. Lgs. 347/90».2. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nella spiegata qualità, ricorre per lacassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ed ha depositatomemoria.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il ricorso è articolato sui seguenti motivi.Numero registro generale 22410/2022Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 9149/2026Data pubblicazione 11/04/20261.1 - Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravatasentenza per violazione degli artt. 112 e 384 cod. proc. civ., avendo ilgiudice del gravame, per un verso, esaminato la questione relativaall’applicabilità dell’esenzione prevista dalla l. 22 giugno 2016, n.112,art. 6, sia pur disattendendola, così pronunciando in aperta violazionedella pronuncia rescindente che, - rilevando che l’eccezione relativa adetta esenzione «non era stata prospettata … nel ricorso originario eneppure in appello», - aveva, per l’appunto, cassato la sentenza alloraimpugnata per ultrapetizione; e, per il restante, omesso di esaminarele eccezioni di fondo riproposte con l’atto di riassunzione del giudizio,eccezioni che involgevano, rispettivamente, il difetto di soggettivitàpassiva del Trust, in quanto tale, e la correttezza della liquidazione deitributi operata in misura fissa all’atto della registrazione, siccome ilconferimento di beni in Trust, beni in quanto tali oggetto disegregazione, non integrava i relativi presupposti impositivi né untrasferimento di ricchezza.1.2 – Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dilegge in relazione al d.l. 3 ottobre 2006, n.262, art. 2, commi 47 e 49,conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286, al d.lgs. 31 ottobre 1990, n.346, art. 1, ed al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 1, 2 e 10,assumendo, in sintesi, la ricorrente che – così come, del resto,confermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità - l’atto didotazione di beni del trust, per effetto della relativa segregazione,integrava un semplice trasferimento della titolarità di beni, piuttostoche «il trasferimento di beni e diritti, quindi di ricchezza», e, per di più,scontava una base imponibile «pari a zero … poiché il valore dei benioggetto dell’atto di dotazione del trust è equivalente all’onere diritrasferimento degli stessi beni (o loro permutazione) ai beneficiariNumero registro generale 22410/2022Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 9149/2026Data pubblicazione 11/04/2026finali di cui è gravato il trustee, avente causa in base all’atto didotazione.».1.3 – Col terzo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione efalsa applicazione del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma2, deducendo, in sintesi, che sul difetto della soggettività passiva delTrust doveva ritenersi formato il giudicato interno a seguito dellapronuncia di prime cure, e in quanto (già) la sentenza cassata conrinvio dalla Corte aveva disatteso il corrispondente motivo di appellodell’Agenzia che, a sua volta, per tale profilo non aveva impugnato lapronuncia col proposto ricorso per cassazione.2. – Il primo motivo – dal cui esame consegue l’assorbimento deiresidui motivi di ricorso – è fondato, e va accolto.3. – Come deduce la ricorrente, illegittimamente il giudice delgravame ha esaminato la questione che (già) era stata posta («in sededi discussione davanti alla CTR») con riferimento alla l. n. 112 del 2016,art. 6, in quanto la pronuncia rescindente della Corte aveva, perl’appunto, rilevato la sua proposizione in violazione dell’art. 112 cod.proc. civ., così che nemmeno avrebbe potuto ritenersi, in sede di rinvio,che «se una agevolazione fiscale è legittimante spettante, spetta alGiudice fiscale concederla a prescindere se essa sia stata o menochiesta dalle parti; quindi anche “ex oficio”, qualora ne conosca ilcontenuto e ne ravvisi l’assoluta spettanza.».3.1 – Tanto posto, la Corte ha però in più occasioni rilevato che,alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole duratadel processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo,Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attualeart. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi consentito,in sede di legittimità, di decidere nel merito dell’eccezione della qualesi assume l’omesso esame, alla stessa stregua dei fatti introdotti inNumero registro generale 22410/2022Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 9149/2026Data pubblicazione 11/04/2026giudizio dalle parti e non risultando, per l’appunto, necessario alcunulteriore accertamento in fatto (Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass.Sez.

U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139;Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810;Cass., 23 aprile 2001, n. 5962).3.2 – Va, allora, rilevato che, in relazione alla fattispeciecontroversa, la Corte ha posto il principio di diritto secondo il quale, aifini dell'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, diregistro ed ipocatastali, è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che sirealizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzionepatrimoniale stabile e non meramente strumentale, così che nel trustdi cui alla l. 16 ottobre 1989, n. 364 (di ratifica ed esecuzione dellaConvenzione dell'Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibilenon è costituito né dall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazionepatrimoniale fra disponente e trustee, in quanto gli stessi sonomeramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione delvincolo di destinazione, così che risulta imponibile soltanto l'atto dieventuale attribuzione finale del bene al beneficiario (così Cass., 21giugno 2019, n. 16699; v., altresì, Cass., 17 luglio 2019, n. 19167 eCass., 17 gennaio 2019, n. 1131, cui adde, ex plurimis, Cass., 15ottobre 2024, n. 26795, Cass., 25 luglio 2024, n. 20678; Cass., 9febbraio 2021, n. 3075; Cass., 12 gennaio 2021, n. 224; Cass., 24dicembre 2020, n. 29507; Cass., 23 aprile 2020, n. 8082; Cass., 18dicembre 2019, n. 33544; Cass., 11 dicembre 2019, n. 32392; Cass.,12 settembre 2019, n. 22758).3.2.1 - Si è, in particolare, rilevato che:- la costituzione del vincolo di destinazione di cui al d.l. n. 262 del2006, art. 2, comma 47, conv. in l. n. 286 del 2006, non integraautonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiuntaa quella di successione e di donazione;Numero registro generale 22410/2022Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 9149/2026Data pubblicazione 11/04/2026- per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come per quellaproporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi untrasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale;- nel trust di cui alla l. n. 364 del 1989, cit., di ratifica ed esecuzionedella Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, un trasferimento cosìimponibile non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto didotazione patrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramentestrumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione delvincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzionefinale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trustmedesimo.E, va rimarcato, le conclusioni sopra ripercorse, come ben osservaparte ricorrente, hanno trovato riscontro (anche) nelle scelte legislativedi riforma in tema di tassazione degli atti di dotazione del trust,essendo stata correlata l’imposizione ai «trasferimenti derivanti datrust e da altri vincoli di destinazione», ed «in relazione a tutti i beni ediritti trasferiti ai beneficiari», nonché previsto (solo) un règimeopzionale di liquidazione dell’imposta («in occasione di ciascunconferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura dellasuccessione») sottoposto a specifica disciplina, con esclusionedell’imposta per i successivi trasferimenti («a favore dei beneficiariappartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrispostal'imposta in via anticipata») e del «rimborso dell'imposta assolta daldisponente o dal trustee.» (v., in particolare, la riformulazione deld.lgs. n. 346 del 1990, artt. 1, comma 1, e 4-bis, come novellati dald.lgs. 18 settembre 2024, n. 139; v., altresì, il Testo unico delledisposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributiindiretti, di cui al d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123, artt. 87, comma 1, e90).Numero registro generale 22410/2022Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 9149/2026Data pubblicazione 11/04/20264. – L’impugnata sentenza va, pertanto cassata e, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel meritocon accoglimento del ricorso originario della contribuente.Le spese dei gradi di merito, del primo giudizio di legittimità e delgiudizio di rinvio possono essere compensate, tra le parti, avutoriguardo alla sopravvenienza della pertinente giurisprudenza dilegittimità, ed alle antinomie ricostruttive nella stessa emerse, mentrele spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza dell’Agenzia delle Entrate.

P.Q.MLa Corte- accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi;- cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito,accoglie il ricorso originario della contribuente;- compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e del primogiudizio di legittimità;- condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dellaricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida in €4.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altriaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –controAgenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato(80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,ope legis domicilia ([OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –Numero registro generale 22410/2022Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 9149/2026Data pubblicazione 11/04/2026avverso la sentenza n. 1535/2022, depositata il 15 aprile 2022, dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 11marzo 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. – Con sentenza n. 1535/2022, depositata il 15 aprile 2022, laCommissione tributaria regionale della Lombardia – pronunciandoquale giudice del rinvio disposto da Cass., 12 gennaio 2021, n. 225 –ha accolto «l’appello» dell’Agenzia delle Entrate e, in riforma delladecisione di prime cure, ha dichiarato la legittimità di un avviso diliquidazione relativo all’imposta di donazione, ed a quelle ipotecaria ecatastale, dovute dalla contribuente per l’atto di dotazione di beni deltrust Petrus.Il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che, nella fattispecie,non ricorrevano i presupposti dell’agevolazione prevista dalla l. 22giugno 2016, n.112, art. 6, sicchè «l’atto di dotazione del 25 febbraio2013 Rep. 188287 – Racc. 69077 del dott. [OSCURATO:PERSONA], notaiorogante in Milano, costituisce … un reale trasferimento di beni e dirittie, quindi, un reale arricchimento per i beneficiari, tassabile ai fini delleimposte di successione e donazione ex art. 2, comma 47, del D.L. 3ottobre 2006, n. 262, convertito in Legge con modificazioni dalla Legge24 novembre 2006, n. 286 ed ai fini delle imposte ipotecarie e catastaliai sensi degli artt. 1, 2 e 10 del D. Lgs. 347/90».2. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nella spiegata qualità, ricorre per lacassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ed ha depositatomemoria.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il ricorso è articolato sui seguenti motivi.Numero registro generale 22410/2022Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 9149/2026Data pubblicazione 11/04/20261.1 - Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravatasentenza per violazione degli artt. 112 e 384 cod. proc. civ., avendo ilgiudice del gravame, per un verso, esaminato la questione relativaall’applicabilità dell’esenzione prevista dalla l. 22 giugno 2016, n.112,art. 6, sia pur disattendendola, così pronunciando in aperta violazionedella pronuncia rescindente che, - rilevando che l’eccezione relativa adetta esenzione «non era stata prospettata … nel ricorso originario eneppure in appello», - aveva, per l’appunto, cassato la sentenza alloraimpugnata per ultrapetizione; e, per il restante, omesso di esaminarele eccezioni di fondo riproposte con l’atto di riassunzione del giudizio,eccezioni che involgevano, rispettivamente, il difetto di soggettivitàpassiva del Trust, in quanto tale, e la correttezza della liquidazione deitributi operata in misura fissa all’atto della registrazione, siccome ilconferimento di beni in Trust, beni in quanto tali oggetto disegregazione, non integrava i relativi presupposti impositivi né untrasferimento di ricchezza.1.2 – Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dilegge in relazione al d.l. 3 ottobre 2006, n.262, art. 2, commi 47 e 49,conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286, al d.lgs. 31 ottobre 1990, n.346, art. 1, ed al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 1, 2 e 10,assumendo, in sintesi, la ricorrente che – così come, del resto,confermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità - l’atto didotazione di beni del trust, per effetto della relativa segregazione,integrava un semplice trasferimento della titolarità di beni, piuttostoche «il trasferimento di beni e diritti, quindi di ricchezza», e, per di più,scontava una base imponibile «pari a zero … poiché il valore dei benioggetto dell’atto di dotazione del trust è equivalente all’onere diritrasferimento degli stessi beni (o loro permutazione) ai beneficiariNumero registro generale 22410/2022Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 9149/2026Data pubblicazione 11/04/2026finali di cui è gravato il trustee, avente causa in base all’atto didotazione.».1.3 – Col terzo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione efalsa applicazione del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma2, deducendo, in sintesi, che sul difetto della soggettività passiva delTrust doveva ritenersi formato il giudicato interno a seguito dellapronuncia di prime cure, e in quanto (già) la sentenza cassata conrinvio dalla Corte aveva disatteso il corrispondente motivo di appellodell’Agenzia che, a sua volta, per tale profilo non aveva impugnato lapronuncia col proposto ricorso per cassazione.2. – Il primo motivo – dal cui esame consegue l’assorbimento deiresidui motivi di ricorso – è fondato, e va accolto.3. – Come deduce la ricorrente, illegittimamente il giudice delgravame ha esaminato la questione che (già) era stata posta («in sededi discussione davanti alla CTR») con riferimento alla l. n. 112 del 2016,art. 6, in quanto la pronuncia rescindente della Corte aveva, perl’appunto, rilevato la sua proposizione in violazione dell’art. 112 cod.proc. civ., così che nemmeno avrebbe potuto ritenersi, in sede di rinvio,che «se una agevolazione fiscale è legittimante spettante, spetta alGiudice fiscale concederla a prescindere se essa sia stata o menochiesta dalle parti; quindi anche “ex oficio”, qualora ne conosca ilcontenuto e ne ravvisi l’assoluta spettanza.».3.1 – Tanto posto, la Corte ha però in più occasioni rilevato che,alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole duratadel processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo,Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attualeart. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi consentito,in sede di legittimità, di decidere nel merito dell’eccezione della qualesi assume l’omesso esame, alla stessa stregua dei fatti introdotti inNumero registro generale 22410/2022Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 9149/2026Data pubblicazione 11/04/2026giudizio dalle parti e non risultando, per l’appunto, necessario alcunulteriore accertamento in fatto (Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass.Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139;Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810;Cass., 23 aprile 2001, n. 5962).3.2 – Va, allora, rilevato che, in relazione alla fattispeciecontroversa, la Corte ha posto il principio di diritto secondo il quale, aifini dell'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, diregistro ed ipocatastali, è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che sirealizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzionepatrimoniale stabile e non meramente strumentale, così che nel trustdi cui alla l. 16 ottobre 1989, n. 364 (di ratifica ed esecuzione dellaConvenzione dell'Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibilenon è costituito né dall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazionepatrimoniale fra disponente e trustee, in quanto gli stessi sonomeramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione delvincolo di destinazione, così che risulta imponibile soltanto l'atto dieventuale attribuzione finale del bene al beneficiario (così Cass., 21giugno 2019, n. 16699; v., altresì, Cass., 17 luglio 2019, n. 19167 eCass., 17 gennaio 2019, n. 1131, cui adde, ex plurimis, Cass., 15ottobre 2024, n. 26795, Cass., 25 luglio 2024, n. 20678; Cass., 9febbraio 2021, n. 3075; Cass., 12 gennaio 2021, n. 224; Cass., 24dicembre 2020, n. 29507; Cass., 23 aprile 2020, n. 8082; Cass., 18dicembre 2019, n. 33544; Cass., 11 dicembre 2019, n. 32392; Cass.,12 settembre 2019, n. 22758).3.2.1 - Si è, in particolare, rilevato che:- la costituzione del vincolo di destinazione di cui al d.l. n. 262 del2006, art. 2, comma 47, conv. in l. n. 286 del 2006, non integraautonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiuntaa quella di successione e di donazione;Numero registro generale 22410/2022Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 9149/2026Data pubblicazione 11/04/2026- per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come per quellaproporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi untrasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimonialestabile e non meramente strumentale;- nel trust di cui alla l. n. 364 del 1989, cit., di ratifica ed esecuzionedella Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, un trasferimento cosìimponibile non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto didotazione patrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramentestrumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione delvincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzionefinale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trustmedesimo.E, va rimarcato, le conclusioni sopra ripercorse, come ben osservaparte ricorrente, hanno trovato riscontro (anche) nelle scelte legislativedi riforma in tema di tassazione degli atti di dotazione del trust,essendo stata correlata l’imposizione ai «trasferimenti derivanti datrust e da altri vincoli di destinazione», ed «in relazione a tutti i beni ediritti trasferiti ai beneficiari», nonché previsto (solo) un règimeopzionale di liquidazione dell’imposta («in occasione di ciascunconferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura dellasuccessione») sottoposto a specifica disciplina, con esclusionedell’imposta per i successivi trasferimenti («a favore dei beneficiariappartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrispostal'imposta in via anticipata») e del «rimborso dell'imposta assolta daldisponente o dal trustee.» (v., in particolare, la riformulazione deld.lgs. n. 346 del 1990, artt. 1, comma 1, e 4-bis, come novellati dald.lgs. 18 settembre 2024, n. 139; v., altresì, il Testo unico delledisposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributiindiretti, di cui al d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123, artt. 87, comma 1, e90).Numero registro generale 22410/2022Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 9149/2026Data pubblicazione 11/04/20264. – L’impugnata sentenza va, pertanto cassata e, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel meritocon accoglimento del ricorso originario della contribuente.Le spese dei gradi di merito, del primo giudizio di legittimità e delgiudizio di rinvio possono essere compensate, tra le parti, avutoriguardo alla sopravvenienza della pertinente giurisprudenza dilegittimità, ed alle antinomie ricostruttive nella stessa emerse, mentrele spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza dell’Agenzia delle Entrate. P.Q.MLa Corte- accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi;- cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito,accoglie il ricorso originario della contribuente;- compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e del primogiudizio di legittimità;- condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dellaricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida in €4.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altriaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09149/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris