Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2023
ECLI:EU:C:2023:756
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0761
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
5 ottobre 2023 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta che non lascia adito a nessun ragionevole dubbio – Energia – Quadro per l’etichettatura energetica – Regolamento (UE) 2017/1369 – Articolo 6, primo comma, lettera a) – Obbligo per i fornitori e i distributori di un prodotto di fare riferimento, nei loro messaggi pubblicitari visivi, alla classe di efficienza energetica di tale prodotto e alla gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta del relativo gruppo di prodotti – Applicabilità diretta di tale obbligo – Margine di discrezionalità di cui dispongono tali fornitori e tali distributori per conformarsi a detto obbligo in assenza di adozione di un atto delegato sulla base di tale regolamento»
Nella causa C‑761/22,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), con decisione del 23 novembre 2022, pervenuta in cancelleria il 15 dicembre 2022, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] im [OSCURATO:PERSONA] für Lauterkeit in Handel und Industrie eV
contro
[OSCURATO:PERSONA]H & Co. KG,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da M. Safjan (relatore), presidente di sezione, N. Piçarra e M. Gavalec, giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha pronunciato la presente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (
GU 2017, L 198, pag. 1
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] im [OSCURATO:PERSONA] für Lauterkeit in Handel und Industrie eV e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG in merito a una richiesta di condanna di quest’ultima a cessare la pubblicità di forni e cappe da cucina per uso domestico in cui non è indicata la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta del relativo gruppo di prodotti.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2010/30/UE
3
I considerando 5 e 8 della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (
GU 2010, L 153, pag. 1
) erano così formulati:
«(5)
La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all’energia dovrebbe orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono o indirettamente comportano il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l’uso, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti. Inoltre ciò dovrebbe incoraggiare indirettamente un utilizzo razionale di tali prodotti allo scopo di contribuire a raggiungere l’obiettivo dell’Unione [europea] del 20% in materia di efficienza energetica. In mancanza di tali informazioni, l’azione delle forze del mercato non riuscirà, da sola, a promuovere per tali prodotti l’impiego razionale dell’energia e di altre risorse essenziali.
(...)
(8)
L’informazione svolge un ruolo capitale nel meccanismo delle forze del mercato ed è necessario a tal fine introdurre un’etichetta uniforme per tutti i prodotti dello stesso tipo, fornire ai potenziali utilizzatori finali informazioni standardizzate supplementari sui costi relativi al consumo di energia e di altre risorse essenziali per tali prodotti nonché provvedere affinché vengano fornite tali informazioni anche a coloro che non hanno la possibilità di esaminare direttamente il prodotto esposto e quindi la relativa etichetta. Per essere efficiente e ottenere dei risultati è opportuno che l’etichetta sia facilmente riconoscibile dagli utilizzatori finali, semplice e sintetica. A tal fine l’attuale modello di etichettatura dovrebbe essere mantenuto come base per l’informazione agli utilizzatori finali circa l’efficienza energetica dei prodotti. Il consumo di energia ed altre informazioni relative ai prodotti dovrebbero essere misurati conformemente a norme e metodi armonizzati».
4
L’articolo 10 di tale direttiva disponeva quanto segue:
«1. Mediante gli atti delegati di cui agli articoli 11, 12 e 13 la [OSCURATO:PERSONA] [europea] definisce gli elementi specifici riguardanti l’etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto ai sensi del presente articolo.
(...)»
Regolamento delegato (UE) n. 65/2014
5
Il regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 1
o
ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (
GU 2014, L 29, pag. 1
) è stato adottato, conformemente al suo secondo visto, sulla base dell’articolo 10 della direttiva 2010/30.
6
L’articolo 3 di tale regolamento delegato, intitolato «Responsabilità dei fornitori e calendario», così dispone:
«I fornitori provvedono affinché:
1.
per quanto riguarda le etichette, le schede e la documentazione tecnica
a)
dei forni per uso domestico
i)
ciascun forno per uso domestico sia dotato di un’etichetta o di etichette stampate contenenti informazioni nel formato definito nell’allegato III, punto 1, per ciascun compartimento del forno;
(...)
iv)
qualsiasi pubblicità di un modello specifico di forno per uso domestico, se fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica;
v)
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico di forno per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica di detto modello.
(...)
b)
delle cappe da cucina per uso domestico
i)
ogni cappa per uso domestico sia corredata di un’etichetta stampata contenente informazioni nel formato definito nell’allegato III, punto 2;
(...)
iv)
qualsiasi pubblicità di un modello specifico di cappa da cucina per uso domestico, se fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica;
v)
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico di cappa da cucina per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica;
(...)
3.
per quanto riguarda i formati delle etichette:
a)
dei forni per uso domestico, il formato dell’etichetta per il compartimento del forno sia conforme a quanto stabilito all’allegato III, paragrafo 1, per gli apparecchi immessi sul mercato a decorrere dal 1
o
gennaio 2015;
b)
delle cappe da cucina per uso domestico, il formato dell’etichetta sia conforme a quanto stabilito nell’allegato III, paragrafo 2, secondo il seguente calendario:
(...)
iv)
per le cappe da cucina per uso domestico immesse sul mercato a decorrere dal 1
o
gennaio 2020 con classi di efficienza energetica A+++, A++, A+, A, B, C, D, le etichette sono conformi all’allegato III, punto 2.1.4 (etichetta 4).
(...)».
7
L’articolo 4 di detto regolamento delegato, intitolato «Responsabilità dei distributori», è formulato nei seguenti termini:
«I distributori provvedono affinché:
1.
per quanto riguarda i forni per uso domestico
(...)
c)
qualsiasi pubblicità per qualsiasi forma o mezzo di vendita a distanza e commercializzazione relativa a un modello specifico di forno, se fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica;
d)
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico di forno che ne descriva i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica.
2.
per quanto riguarda le cappe da cucina per uso domestico:
(...)
c)
qualsiasi pubblicità per qualsiasi forma o mezzo di vendita a distanza e commercializzazione relativa a un modello specifico di cappa da cucina per uso domestico, se fornisce informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica;
d)
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico di cappa da cucina per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici, inclusa la classe di efficienza energetica».
8
L’allegato III dello stesso regolamento delegato è intitolato «L’etichetta». Il punto 1.1.1 di tale allegato, intitolato «Presentazione dell’etichetta – per ciascun compartimento del forno elettrico per uso domestico», contiene la seguente immagine:
9
Il punto 1.1.2 dell’allegato III del regolamento delegato n. 65/2014, intitolato «Informazioni sull’etichetta – forni elettrici per uso domestico», stabilisce la legenda dei numeri romani riportati nell’immagine riprodotta al punto 1.1.1 di tale allegato e prevede quanto segue:
«L’etichetta deve riportare le seguenti informazioni:
(...)
IV. classe di efficienza energetica del compartimento, definita ai sensi dell’allegato I. La punta della freccia contenente la lettera di riferimento si trova all’altezza della punta della freccia indicante la relativa classe di efficienza energetica;
(...)».
10
Ai sensi del punto 1.1.3 dell’allegato III di tale regolamento delegato, intitolato «Modello dell’etichetta – forni elettrici per uso domestico»:
«Il modello dell’etichetta per ogni compartimento di forno elettrico per uso domestico è conforme a quanto illustrato nella figura seguente:
Dove:
(...)
(5)
Scala delle classi di efficienza energetica
–
Freccia: altezza: 5,5 mm, spazio intermedio: 1 mm – colori:
–
classe più elevata: X-00-X-00
–
seconda classe: 70-00-X-00
–
terza classe: 30-00-X-00
–
quarta classe: 00-00-X-00
–
quinta classe: 00-30-X-00
–
sesta classe: 00-70-X-00
–
ultima classe: 00-X-X-00
–
Testo: Calibri grassetto 18 pt, maiuscolo e bianco; simboli “+”: Calibri grassetto 12 pt, bianco, allineati su un’unica riga.
(6)
Classe di efficienza energetica
–
Freccia: larghezza: 20 mm, altezza: 10 mm, nero 100%;
–
Testo: Calibri grassetto 24 pt, maiuscolo e bianco; simboli “+”: Calibri grassetto 18 pt, bianco, allineati su un’unica riga.
(...)»
11
Il punto 2.1.4 dell’allegato III del suddetto regolamento delegato, intitolato «Cappe da cucina per uso domestico con classi di efficienza energetica da A+++ a D (etichetta 4)», comprende la seguente immagine:
12
Il punto 2.2 dell’allegato III dello stesso regolamento delegato, intitolato «Informazioni raffigurate sull’etichetta – cappe da cucina per uso domestico», riporta la legenda dei numeri romani che compaiono in particolare nell’immagine riprodotta al punto 2.1.4 di tale allegato e prevede quanto segue:
«L’etichetta deve riportare le seguenti informazioni:
(...)
III.
classe di efficienza energetica della cappa da cucina per uso domestico, definita ai sensi dell’allegato I. La punta della freccia contenente la classe di efficienza energetica cappa da cucina per uso domestico si trova all’altezza della punta della freccia indicante la relativa classe di efficienza energetica;
(...)».
13
Ai sensi del punto 2.3 dell’allegato III del regolamento delegato n. 65/2014, intitolato «Modello dell’etichetta – cappe da cucina per uso domestico»:
«Il modello dell’etichetta deve essere conforme alle figure riportate di seguito:
Dove:
(...)
(5)
Scala delle classi di efficienza energetica
–
Freccia: altezza: 4 mm, spazio intermedio: 0,75 mm — colori:
–
classe più elevata: X-00-X-00
–
seconda classe: 70-00-X-00
–
terza classe: 30-00-X-00
–
quarta classe: 00-00-X-00
–
quinta classe: 00-30-X-00
–
sesta classe: 00-70-X-00
–
ultima classe: 00-X-X-00
–
Testo: Calibri grassetto 10 pt, maiuscolo e bianco; simboli “+”: Calibri grassetto 7 pt, bianco, allineati su un’unica riga.
(6)
Classe di efficienza energetica
–
Freccia: larghezza: 15 mm, altezza: 8 mm, 100% nero;
–
Testo: Calibri grassetto 17 pt, maiuscolo e bianco; simboli “+”: Calibri grassetto 12 pt, bianco, allineati su un’unica riga.
(...)»
Regolamento 2017/1369
14
I considerando 2 e 10 del regolamento 2017/1369 stabiliscono quanto segue:
«(2)
L’etichettatura energetica consente ai clienti di procedere a scelte informate basate sul consumo energetico dei prodotti connessi all’energia. Le informazioni sull’efficienza e la sostenibilità dei prodotti connessi all’energia apportano un contributo di rilievo al risparmio energetico e alla riduzione degli importi delle fatture energetiche, promuovendo nel contempo l’innovazione e gli investimenti nella produzione di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico. Il miglioramento dell’efficienza dei prodotti connessi all’energia attraverso la scelta informata del cliente e l’armonizzazione dei corrispondenti requisiti a livello dell’Unione avvantaggia anche i fabbricanti, l’industria e l’economia dell’Unione nel suo complesso.
(...)
(10)
La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all’energia agevola la scelta dei clienti verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L’etichetta standardizzata obbligatoria per i prodotti connessi all’energia è un mezzo efficace attraverso il quale fornire ai potenziali clienti informazioni comparabili sull’efficienza energetica dei prodotti connessi all’energia. L’etichetta dovrebbe essere corredata di una scheda informativa del prodotto. L’etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l’attuale scala cromatica dell’etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l’efficienza energetica dei prodotti. Affinché l’etichetta sia effettivamente utile per i clienti che ricercano risparmi energetici e di costi, i gradi della scala di classificazione dovrebbero corrispondere a risparmi energetici e di costi significativi per i clienti. Per la maggioranza dei gruppi di prodotti, l’etichetta, se del caso, dovrebbe indicare anche il consumo assoluto di energia in aggiunta alla scala di classificazione, per consentire ai clienti di prevedere l’impatto diretto delle loro scelte sulle fatture energetiche. Tuttavia, è impossibile fornire le stesse informazioni con riguardo ai prodotti connessi all’energia che non consumano energia.
(...)».
15
L’articolo 6, primo comma, lettera a), di tale regolamento così dispone:
«Il fornitore e il distributore:
a)
fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello conformemente al relativo atto delegato».
16
L’articolo 16 di detto regolamento è formulato come segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento fissando requisiti dettagliati relativi alle etichette per specifici gruppi di prodotti.
(...)
3. Gli atti delegati relativi a specifici gruppi di prodotti precisano, in particolare:
(...)
j)
come la classe di efficienza energetica e la gamma di classi di efficienza figurante sull’etichetta sono inserite nei messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale, inclusi gli aspetti di leggibilità e visibilità;
(...)».
17
L’articolo 20, paragrafo 4, dello stesso regolamento così prevede:
«Gli atti delegati adottati ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE [della [OSCURATO:PERSONA], del 19 settembre 1996, recante modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche (
GU 1996, L 266, pag. 1
)] rimangono in vigore fino a quando non vengono abrogati da un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 16 del presente regolamento che disciplini il pertinente gruppo di prodotti.
Gli obblighi di cui al presente regolamento si applicano in relazione ai gruppi di prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE».
Regolamenti delegati (UE) 2019/2013, 2019/2014, 2019/2015, 2019/2016, 2019/2017 e 2019/2018
18
Gli allegati VII e VIII del regolamento delegato (UE) 2019/2013 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2019, L 315, pag. 1
), del regolamento delegato (UE) 2019/2014 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della [OSCURATO:PERSONA] e la direttiva 96/60/CE della [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2019, L 315, pag. 29
), del regolamento delegato (UE) 2019/2015 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2019, L 315, pag. 68
), del regolamento delegato (UE) 2019/2016 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2019, L 315, pag. 102
), del regolamento delegato (UE) 2019/2017 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2019, L 315, pag. 134
), nonché del regolamento delegato (UE) 2019/2018 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (
GU 2019, L 315, pag. 155
), contengono le seguenti figure, con la precisazione che la figura monocromatica è riprodotta solo nell’allegato VII di tali regolamenti delegati:
«
»
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
19
[OSCURATO:PERSONA] gestisce circa 150 mobilifici in tutta la Germania e si definisce come il distributore di mobili di tipo «discount» più grande della Germania.
20
All’inizio del 2022, essa ha pubblicizzato una cucina attrezzata al prezzo di EUR 1699,00 nella rubrica intitolata «Cucine in offerta» del suo sito Internet. Oltre alle informazioni sui mobili componenti la cucina, essa forniva anche informazioni relative agli elettrodomestici inclusi in tale cucina. In particolare, essa dichiarava che la classe di efficienza energetica del forno da incasso e della cappa aspirante erano rispettivamente «A» e «C». Ciò era indicato da una freccia grafica su uno sfondo colorato, ovvero di colore giallo per il forno da incasso e di colore arancione per la cappa aspirante. Tuttavia, mancavano le gamme delle classi di efficienza energetica, quali quelle figuranti sulle etichette degli apparecchi in questione.
21
[OSCURATO:PERSONA] im [OSCURATO:PERSONA] für Lauterkeit in Handel und Industrie è un’associazione registrata dotata di capacità giuridica. In base al suo statuto, da oltre 40 anni il suo scopo è, in particolare, quello di promuovere gli interessi commerciali dei suoi membri e di lottare contro la concorrenza sleale o di promuovere la concorrenza leale, partecipando a ricerche giuridiche e ad attività informative ed istruttive, in collaborazione con gli enti competenti nel settore della giustizia.
22
Il 10 febbraio 2022, il [OSCURATO:PERSONA] im [OSCURATO:PERSONA] für Lauterkeit in Handel und Industrie ha diffidato, con esito negativo, la [OSCURATO:PERSONA] per violazione, in particolare, del regolamento 2017/1369, in quanto essa non aveva menzionato la gamma delle classi di efficienza energetica nei suoi messaggi pubblicitari in relazione al forno e alla cappa aspirante in questione.
23
[OSCURATO:PERSONA] im [OSCURATO:PERSONA] für Lauterkeit in Handel und Industrie ha quindi presentato al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), che è il giudice del rinvio, un ricorso diretto, in particolare, a far cessare una simile pubblicità in futuro.
24
In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] im [OSCURATO:PERSONA] für Lauterkeit in Handel und Industrie ritiene che, ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento 2017/1369, distributori quali la [OSCURATO:PERSONA] siano obbligati a fare riferimento, nei messaggi pubblicitari visivi relativi ai forni e alle cappe da cucina per uso domestico, alla classe di efficienza energetica degli apparecchi in questione e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta dei relativi gruppi di prodotti, ovvero, per quanto riguarda tanto i forni quanto le cappe da cucina per ad uso domestico, alla gamma delle classi di efficienza compresa tra A+++ e D.
25
Dinanzi al giudice del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, da parte sua, di non avere alcun obbligo di menzionare la gamma delle classi di efficienza energetica dei relativi gruppi di prodotti nelle sue pubblicità riguardanti i forni e le cappe elettriche. Infatti, tale obbligo non si sarebbe ancora concretizzato, per tali gruppi di prodotti, per mezzo di un atto delegato adottato sulla base del regolamento 2017/1369, né deriverebbe direttamente dall’articolo 6 di tale regolamento.
26
Il giudice del rinvio rileva che, per quanto riguarda i forni e le cappe da cucina per uso domestico, non è ancora stato adottato alcun atto delegato sulla base del regolamento 2017/1369, e che il regolamento delegato n. 65/2014, che è stato adottato sulla base della direttiva 2010/30 abrogata dal regolamento 2017/1369, non contiene alcun obbligo di indicare la gamma delle classi di efficienza energetica del relativo gruppo di prodotti nei corrispondenti messaggi pubblicitari visivi e materiali tecnico-promozionali.
27
In tale contesto, detto giudice chiede anche se si possa dedurre direttamente dall’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento 2017/1369 che i distributori come la [OSCURATO:PERSONA] sono obbligati a fare riferimento, nei loro messaggi pubblicitari visivi e nei loro materiali tecnico-promozionali, alla classe di efficienza energetica degli apparecchi interessati e alla gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta del relativo gruppo di prodotti, oppure se l’applicazione di un tale obbligo sia «sospesa» fino all’entrata in vigore di un atto delegato adottato sulla base di tale regolamento. Qualora tali distributori fossero vincolati da tale obbligo, detto giudice chiede anche se questi abbiano un certo margine di discrezionalità nella presentazione di tale classe e di tale gamma di efficienza energetica, e di quali possibilità essi dispongano per esercitare tale potere discrezionale.
28
Ciò posto, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se derivi già, direttamente dall’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento [2017/1369], un obbligo per fornitori o distributori di prodotti connessi all’energia soggetti ad etichettatura di far riferimento nel loro materiale pubblicitario alla classe di efficienza energetica di un prodotto e alla gamma delle classi di efficienza, senza che detta norma sia soggetta alla riserva di una concretizzazione per mezzo di un atto delegato.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
a)
Se, in conseguenza di un presunto obbligo per fornitori o distributori di prodotti connessi all’energia soggetti ad etichettatura che derivi già direttamente dall’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento [2017/1369], di far riferimento nel loro materiale pubblicitario alla classe di efficienza energetica di un prodotto e alla gamma delle classi di efficienza, a detti fornitori o distributori spetti, fino all’entrata in vigore dei nuovi atti delegati, un certo margine discrezionale quanto al modo di presentare dette indicazioni. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, sub a):
b)
Quali possibilità fornitori e distributori abbiano a disposizione fino all’entrata in vigore dei nuovi atti delegati per presentare in modo conforme al diritto dell’Unione le indicazioni richieste relative alla classe di efficienza energetica e alla gamma delle classi di efficienza. Se sia eventualmente sufficiente il collegamento scelto dalla resistente [nel procedimento principale] tra la classe di efficienza energetica e la raffigurazione a colori come da allegato K 1 dell’atto introduttivo del ricorso.
3)
In caso di risposta negativa alla prima questione:
Se, in tali condizioni, l’obbligo di fornitori o distributori di prodotti connessi all’energia soggetti ad etichettatura di fare riferimento nel loro materiale pubblicitario alla classe di efficienza energetica e alla gamma delle classi di efficienza sia completamente sospeso, fino all’entrata in vigore dei nuovi atti delegati».
Sulle questioni pregiudiziali
29
Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, la Corte può, in particolare quando la risposta alla questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, statuire in qualsiasi momento, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, con ordinanza motivata.
30
Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.
31
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento 2017/1369 debba essere interpretato nel senso che i fornitori e i distributori di un prodotto sono tenuti, nei loro messaggi pubblicitari visivi o nei loro materiali tecnico‑promozionali di un dato modello di tale prodotto, a fare riferimento alla sua classe di efficienza energetica e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta del relativo gruppo di prodotti, qualora tale gruppo di prodotti sia stato oggetto di un atto delegato adottato sulla base della direttiva 2010/30 e non di un atto delegato adottato sulla base del regolamento 2017/1369. In caso positivo, il giudice del rinvio chiede in che modo tali fornitori e tali distributori possano indicare tale classe di efficienza energetica e tale gamma delle classi di efficienza nel materiale pubblicitario o promozionale in questione.
32
In primo luogo, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento 2017/1369, i fornitori e i distributori di un prodotto devono fare riferimento alla classe di efficienza energetica di tale prodotto e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta del relativo gruppo di prodotti nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico‑promozionale di un dato modello di detto prodotto, conformemente al relativo atto delegato.
33
Inoltre, dall’articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera j), del regolamento 2017/1369 si evince che alla [OSCURATO:PERSONA] è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare tale regolamento precisando, in particolare, come tale classe di efficienza energetica e tale gamma di classi di efficienza sono inserite nei messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico‑promozionale interessato, «inclusi gli aspetti di leggibilità e visibilità».
34
Pertanto, l’obbligo per i fornitori e i distributori di un prodotto di fare riferimento a detta classe di efficienza energetica e a detta gamma delle classi di efficienza nei loro messaggi pubblicitari visivi o nei loro materiali tecnico‑promozionali deriva dall’articolo 6 del regolamento 2017/1369, mentre gli atti delegati adottati sulla base dell’articolo 16 di tale regolamento sono intesi unicamente a precisare le modalità con cui tali fornitori e tali distributori devono fare un siffatto riferimento.
35
Si deve pertanto concludere che l’obbligo stesso di fare un tale riferimento deriva direttamente dall’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento 2017/1369, cosicché esso è vincolante per tali fornitori e per tali distributori, anche laddove non sia stato adottato alcun atto delegato per il relativo gruppo di prodotti sulla base dell’articolo 16 di tale regolamento.
36
È vero che, se un tale atto delegato non è stato adottato, il «relativo atto delegato», ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera a), di tale regolamento, si riferisce, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’articolo 20, paragrafo 4, primo comma, del regolamento 2017/1369, all’atto delegato adottato, per il relativo gruppo di prodotti, sulla base, in particolare, della direttiva 2010/30, che è anteriore al regolamento 2017/1369.
37
Ciò premesso, l’articolo 20, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento 2017/1369 stabilisce che gli obblighi di cui a tale regolamento si applicano in relazione ai gruppi di prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati, in particolare, ai sensi della direttiva 2010/30.
38
Pertanto, anche qualora un atto delegato fosse stato adottato sulla base della direttiva 2010/30 senza tuttavia prevedere l’obbligo per i fornitori e i distributori di un prodotto di fare riferimento alla classe di efficienza energetica dello stesso e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta del relativo gruppo di prodotti nei loro messaggi pubblicitari visivi o nei loro materiali tecnico‑promozionali, tale obbligo rimane opponibile ai fornitori e ai distributori di tale prodotto ai sensi dell’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento 2017/1369.
39
Poiché l’atto delegato adottato sulla base dell’articolo 10 della direttiva 2010/30 non stabilisce detto obbligo, esso non può, per definizione, precisare come tali fornitori e tali distributori debbano fare riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto interessato e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta del relativo gruppo di prodotti nei loro messaggi pubblicitari visivi o nei loro materiali tecnico‑promozionali.
40
Nel caso di specie, il gruppo di prodotti dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico è stato oggetto del regolamento delegato n. 65/2014, adottato sulla base dell’articolo 10 della direttiva 2010/30. Tuttavia, come esposto dal giudice del rinvio in risposta a una richiesta di informazioni da parte della Corte, tale regolamento delegato non prevede l’obbligo, per tali fornitori e tali distributori, di indicare la gamma delle classi di efficienza energetica nei loro messaggi pubblicitari visivi e nei loro materiali tecnico‑promozionali. Inoltre, sebbene esso preveda l’obbligo di fare riferimento alla classe di efficienza energetica in tali messaggi pubblicitari e in tali materiali promozionali, come risulta dal suo articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti iv) e v), e lettera b), punti iv) e v), nonché dal suo articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d), e paragrafo 2, lettere c) e d), nessuna delle sue altre disposizioni specifica le modalità con cui tale riferimento debba essere effettuato.
41
In tali circostanze e fino a quando non sarà adottato un atto delegato per il gruppo di prodotti relativo ai forni e alle cappe da cucina per uso domestico sulla base dell’articolo 16 del regolamento 2017/1369, si deve concludere che detti fornitori e detti distributori dispongono di un certo margine di discrezionalità relativamente a come fare riferimento alla classe di efficienza energetica e alla gamma delle classi di efficienza nei loro messaggi pubblicitari visivi e nei loro materiali tecnico‑promozionali.
42
Tuttavia, tale margine discrezionale non può essere esercitato in maniera illimitata.
43
Infatti, in primo luogo, dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e lettera b), punto i), nonché paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento delegato n. 65/2014, si evince che ogni forno e cappa da cucina per uso domestico deve essere dotato di un’etichetta contenente le informazioni nel formato definito nell’allegato III, punti 1 e 2, di tale regolamento delegato. In particolare, i punti da 1.1.1 a 1.1.3, 2.1.4, 2.2 e 2.3 di tale allegato stabiliscono come la classe di efficienza energetica del prodotto in questione e la gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta del relativo gruppo di prodotti devono essere presentate sull’etichetta di tale prodotto rispettando posizionamento, formato, dimensioni, caratteri e colore. Pertanto, nell’esercizio della discrezionalità di cui al punto 41 della presente ordinanza, i fornitori e i distributori interessati devono tenere conto, per quanto possibile, di una tale presentazione, in relazione alla natura, alle dimensioni e alle esigenze commerciali dei loro messaggi pubblicitari e del loro materiale promozionale.
44
In secondo luogo, l’articolo 16, paragrafo 3, lettera j), del regolamento 2017/1369 stabilisce che gli atti delegati adottati sulla base di tale regolamento devono precisare come la classe di efficienza energetica del prodotto e la gamma di classi di efficienza figurante sull’etichetta del relativo gruppo di prodotti sono inserite nei messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale, «inclusi gli aspetti di leggibilità e visibilità». Ne consegue che, laddove i fornitori e i distributori di un prodotto esercitino la discrezionalità di cui al punto 41 della presente ordinanza in assenza di un atto delegato adottato sulla base di detto regolamento, essi devono cionondimeno garantire che la classe di efficienza energetica del prodotto e la gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta del relativo gruppo di prodotti appaiano leggibili e visibili nei loro messaggi pubblicitari visivi e nei loro materiali tecnico‑promozionali. Un tale requisito può indurli a rinunciare a presentare tali classi e tali gamme di efficienza energetica con la stessa modalità utilizzata per l’etichetta di tale gruppo di prodotti qualora, a causa della natura, delle dimensioni e delle esigenze commerciali del materiale pubblicitario o promozionale in questione, una tale presentazione non portasse a un risultato leggibile e/o visibile.
45
In terzo luogo, dai considerando 5 e 8 della direttiva 2010/30 e dai considerando 2 e 10 del regolamento 2017/1369 emerge che l’obiettivo di fornire informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all’energia, mediante un’etichetta energetica uniforme che deve essere apposta da un professionista su un determinato prodotto, rientra nella tutela del consumatore interessato. Orbene, l’informazione a tale consumatore sul rendimento energetico degli apparecchi in questione durante il loro utilizzo nonché sul consumo energetico di tali prodotti connessi all’energia, che consente a detto consumatore di effettuare scelte informate, costituisce l’obiettivo fondamentale di tali atti dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/[OSCURATO:PERSONA],
C‑44/16 P
,
EU:C:2017:357
, punto
64
, e del 25 luglio 2018, Dyson,
C‑632/16
,
EU:C:2018:599
, punto
33
).
46
Di conseguenza, nell’esercizio del potere discrezionale di cui al punto 41 della presente ordinanza, i fornitori e i distributori di un prodotto devono garantire che un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto possa facilmente individuare la classe di efficienza energetica di tale prodotto e la gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta del relativo gruppo di prodotti, in modo da essere informato sul consumo energetico di tale prodotto e poter confrontare tale consumo con quello dei prodotti dello stesso gruppo proposti in altri messaggi pubblicitari visivi o in altri materiali tecnico‑promozionali, e quindi in modo da poter effettuare, se del caso, scelte di acquisto informate.
47
In quarto luogo, dal considerando 10 del regolamento 2017/1369 è altresì evidente che, per quanto riguarda la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta del pertinente gruppo di prodotti, il legislatore dell’Unione ha voluto mantenere l’attuale scala cromatica di tale etichetta, che va dal colore verde scuro al colore rosso, come base per le informazioni fornite ai clienti. Inoltre, è noto che il principio secondo cui le lettere associate alle diverse classi di efficienza energetica e alle loro gamme appaiono in un simbolo a forma di freccia il cui colore di sfondo corrisponde a quello della lettera interessata, come stabilito in particolare nell’allegato III, punti 1 e 2, del regolamento delegato n. 65/2014, è comune a tutti gli atti dell’Unione in materia di etichettatura energetica. Poiché i consumatori si sono da tempo familiarizzati con tale scala cromatica e con tale simbolo a forma di freccia, ove i produttori e i distributori interessati optino, nell’ambito del margine di discrezionalità di cui al punto 41 della presente ordinanza, per una rappresentazione grafica di tali classi e di tali gamme nei loro messaggi pubblicitari visivi e nei loro materiali tecnico‑promozionali, essi devono perlomeno rispettare detta scala e detto simbolo. Tuttavia, oggettivamente, il requisito del colore non può essere applicato quando il materiale pubblicitario o promozionale in questione è stampato in monocromia.
48
Dalle considerazioni esposte ai punti da 43 a 47 della presente ordinanza emerge che, fino a quando non sarà adottato un atto delegato per il gruppo di prodotti consistenti in forni e cappe da cucina per uso domestico sulla base dell’articolo 16 del regolamento 2017/1369, i fornitori e i distributori di un prodotto di tale gruppo devono, per consentire al consumatore interessato di ottenere informazioni chiare sul suo consumo energetico nonché di effettuare facilmente comparazioni e scelte d’acquisto informate, fare riferimento, nei loro messaggi pubblicitari visivi e nei loro materiali tecnico‑promozionali, alla classe di efficienza energetica di tale prodotto e alla gamma delle classi di efficienza con la stessa modalità utilizzata per l’etichetta del relativo gruppo di prodotti, a condizione che una tale presentazione rimanga leggibile e visibile per quanto riguarda la natura, le dimensioni e le esigenze commerciali di tali messaggi pubblicitari e di tali materiali promozionali.
49
Se una tale presentazione non è fattibile, tali fornitori e tali distributori devono in ogni caso optare per una presentazione equivalente che soddisfi i requisiti di informazione del consumatore di cui ai punti 46 e 48 della presente ordinanza nonché i requisiti di leggibilità e di visibilità di cui all’articolo 16, paragrafi 1 e 3, lettera j), del regolamento 2017/1369.
50
A titolo di esempio, e senza pregiudicare altre possibili soluzioni, essi possono menzionare, in modo leggibile e visibile, la classe di efficienza energetica del prodotto in questione e la gamma delle classi di efficienza energetica mediante un’espressione facilmente comprensibile per un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, come «[l]a classe di efficienza energetica di tale modello/prodotto è [lettera pertinente] su una gamma compresa tra [prima lettera] e [ultima lettera]», o, in alternativa, indicare la lettera della classe di efficienza energetica in questione in una freccia il cui colore di sfondo deve essere quello della lettera corrispondente della gamma delle classi di efficienza energetica, e precisare accanto a tale freccia l’estensione della gamma mediante un’indicazione o un simbolo equivalente facilmente comprensibile per un tale consumatore. Il posizionamento, la dimensione e il carattere di tali riferimenti devono essere scelti in modo da essere leggibili e visibili e quindi in modo da emergere chiaramente, per tale consumatore, dal messaggio pubblicitario o dal materiale promozionale in questione. Qualora detti fornitori e detti distributori optino per il simbolo della freccia, essi possono richiamarsi alla presentazione grafica adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei regolamenti delegati emanati sulla base dell’articolo 16 del regolamento 2017/1369 per altri gruppi di prodotti, come riprodotta al punto 18 della presente ordinanza.
51
[OSCURATO:PERSONA] luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali poste come segue:
–
l’articolo 6, primo comma, lettera a), del regolamento 2017/1369 deve essere interpretato nel senso che i fornitori e i distributori di un prodotto sono tenuti, nei loro messaggi pubblicitari visivi o nei loro materiali tecnico‑promozionali di un dato modello di tale prodotto, a fare riferimento alla sua classe di efficienza energetica e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta del relativo gruppo di prodotti, qualora tale gruppo di prodotti sia stato oggetto di un atto delegato adottato sulla base della direttiva 2010/30 e non di un atto delegato adottato sulla base del regolamento 2017/1369;
–
laddove tale atto delegato non preveda in che modo tali fornitori e tali distributori devono procedere con un tale riferimento, e fino a quando non sarà adottato un atto delegato per il relativo gruppo di prodotti sulla base dell’articolo 16 del regolamento 2017/1369, questi devono fare riferimento, nei loro messaggi pubblicitari visivi e nei loro materiali tecnico‑promozionali, a tale classe di efficienza energetica e a tale gamma delle classi di efficienza con la stessa modalità utilizzata per l’etichetta di tale gruppo di prodotti, a condizione che una tale presentazione rimanga leggibile e visibile per quanto riguarda la natura, le dimensioni e le esigenze commerciali di tali messaggi pubblicitari e di tali materiali promozionali;
–
se una tale presentazione non è fattibile, detti fornitori e detti distributori devono in ogni caso optare per una presentazione equivalente che soddisfi i requisiti di informazione del consumatore nonché i requisiti di leggibilità e di visibilità quali risultanti dal regolamento 2017/1369.
Spese
52
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara che:
L’articolo 6, primo comma, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE,
deve essere interpretato nel senso che:
i fornitori e i distributori di un prodotto sono tenuti, nei loro messaggi pubblicitari visivi o nei loro materiali tecnico‑promozionali di un dato modello di tale prodotto, a fare riferimento alla sua classe di efficienza energetica e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta del relativo gruppo di prodotti, qualora tale gruppo di prodotti sia stato oggetto di un atto delegato adottato sulla base della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, e non di un atto delegato adottato sulla base del regolamento 2017/1369.
Laddove tale atto delegato non preveda in che modo tali fornitori e tali distributori devono procedere con un tale riferimento, e fino a quando non sarà adottato un atto delegato per il relativo gruppo di prodotti sulla base dell’articolo 16 del regolamento 2017/1369, questi devono fare riferimento, nei loro messaggi pubblicitari visivi e nei loro materiali tecnico‑promozionali, a tale classe di efficienza energetica e a tale gamma delle classi di efficienza con la stessa modalità utilizzata per l’etichetta di tale gruppo di prodotti, a condizione che una tale presentazione rimanga leggibile e visibile per quanto riguarda la natura, le dimensioni e le esigenze commerciali di tali messaggi pubblicitari e di tali materiali promozionali.
Se una tale presentazione non è fattibile, detti fornitori e detti distributori devono in ogni caso optare per una presentazione equivalente che soddisfi i requisiti di informazione del consumatore nonché i requisiti di leggibilità e di visibilità quali risultanti dal regolamento 2017/1369.
Firme
(
*1
) Lingua del procedimento: il tedesco.