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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 34792/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 21 gennaio 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione del Riesame, ha, su ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 5 ottobre 2011 con la quale è stata applicata al ricorrente, previa riqualificazione della ipotesi consumata in tentativo, la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt.110, 81, 629 comma 2 in relazione aìl'art.628 comma 3 e 416bis1 cod. pen.per avere in concorso con altri, costretto [OSCURATO:PERSONA] ad abbandonare le trattative per l'affidamento in gestione del distributore IP di Bulgarograsso (CO)per favorire un imprenditore del settore idrocarburi del Nord Italia, [OSCURATO:PERSONA], dietro compenso di 50.000,00 euro e la promessa per [OSCURATO:PERSONA] di ottenere in Lombardia la gestione di un distributore, tra gennaio e marzo 2020; fatti commessi con metodo mafioso e per agevolare l'associazione di stampo 'ndranghetistico riconducibile alla cosca Molè.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito enunciati.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla ipotesi in contestazione.

2.1.1. Quanto alla gravità indiziaria, il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamente ritenuto che: - il ricorrente sarebbe entrato in scena il 2 marzo 2020 quando suo cugino [OSCURATO:PERSONA] c1.93 avrebbe riferito ai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di averlo coinvolto per convincere la persona offesa, attraverso il fratello di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], a recedere dai progetti imprenditoriali; - sicuramente era lui la persona coinvolta dal momento che non avrebbe avuto senso evocarlo invano in ragione della posizione apicale di Antonino ed era plausibile che fosse stato coinvolto proprio perché conosceva i Bono ed era peraltro loro coetaneo; - il 2 marzo 2020 era stato [OSCURATO:PERSONA] ad accompagnarlo alla ricerca di [OSCURATO:PERSONA] e non avendolo trovato, lo aveva invitato a ritornare spendendo il suo nome; - la conversazione del 3 marzo 2020 tra i fratelli Bono consentiva di dedurre logicamente che vi era stato un incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente; - la richiesta di danaro a [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] qualche giorno dopo avrebbe confermato il loro intervento.

Secondo il ricorrente attesa la mancanza di una prova diretta dell'intervenuto incontro tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha fornito argomentazioni sufficienti a colmare siffatta lacuna probatoria utilizzando una serie di argomentazioni insufficienti e, soprattutto, fondando la ipotesi di concorso nel reato unicamente sulla indicazione nominale effettuata dal cugino Antonino nel corso di una conversazione, e riconoscendo rilevanza indiziaria all'incontro che alcuni giorni dopo è intervenuto tra il cugino Antonino e [OSCURATO:PERSONA].2.2 Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione di legge penale in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti.

In particolare, sostiene la difesa, che a fronte della diversa qualificazione giuridica prospettata e cioè la riconducibilità dei fatti alla ipotesi di cui all'art. 513 bis cod. pen., in assenza di un danno patrimoniale per il Bono, il Tribunale ha superato la censura evidenziando che le due fattispecie possono anche concorrere e ha individuato il danno della persona offesa nell'impoverimento derivato dall'avere inutilmente sostenuto i costi per acquistare la gestione del servizio nonché la perdita degli introiti futuri con contestuale ingiusto profitto per il mandante concorrente.

Il ricorrente osserva che, nel caso di specie, il Bono non aveva ancora impiegato alcuna risorsa economica, né aveva preso possesso del distributore come risulta da alcune conversazioni intercettate. 2.44 Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen.

Quanto alla ipotesi dell'utilizzo della metodologia mafiosa, gli elementi raccolti non consentono di verificare se nell'eventuale incontro del ricorrente con il fratello del Bono, il primo avesse utilizzato il metodo mafioso; quanto alla versione soggettiva della circostanza aggravante richiamata e cioè quella della finalità di agevolazione del clan, la semplice richiesta di intervento a lui rivolta da parte del cugino [OSCURATO:PERSONA] e dunque la conoscenza della provenienza della richiesta non può automaticamente tradursi per il ricorrente in termini di consapevolezza del vantaggio economico che dalla condotta possa derivare ai richiedenti facenti parte della consorteria criminale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato per le ragioni di seguito esposte. 1.11 primo motivo è infondato. 1.1 L'ordinanza impugnata ha fornito sul punto adeguata ed esaustiva motivazione.

A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame nell'ordinanza impugnata, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Il ricorso propone, inoltre, una - parziale - rilettura del contenuto delle intercettazioni, omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prospettare un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516).

Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, mentre dal testo dell'ordinanza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale si omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), prospettando una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) 1.1.2 L'ordinanza genetica nella ricostruzione della gravità indiziaria della contestazione (p.5 e ss.) ha correttamente valorizzato gli esiti investigativi.

In particolare, evidenzia gli esiti intercettizi: -la conversazione del 2 marzo 2020 di [OSCURATO:PERSONA] cl. 93, detto Prezzolino, coinvolto nella vicenda da [OSCURATO:PERSONA], il quale è sicuro che la interlocuzione tra BONO Roberto, fratello di BONO Marco (persona offesa) e l'attuale ricorrente nonché suo cugino [OSCURATO:PERSONA], indurrà [OSCURATO:PERSONA] a non rilevare il distributore di carburante (conv. del 2 marzo 2020 tra Ficarra, Molè e Pesce).

Nel corso della conversazione [OSCURATO:PERSONA] spiega di essersi recato, nella --- mattinata della medesima giornata presso BONO Roberto in compagnia del ricorrente e di non averlo trovato; di avere tuttavia incontrato [OSCURATO:PERSONA] da solo, dopo avere accompagnato [OSCURATO:PERSONA] a casa e di avergli spiegato che il ricorrente voleva parlargli del fratello e dell'impianto di rifornimento, e di averlo invitato ad ascoltare il cugino prima di interloquire con il fratello Marco. - la conversazione del 3 marzo 2020 in cui [OSCURATO:PERSONA] chiama il fratello per comunicargli "l'invito" proveniente da Molè attraverso i Pesce, spiegandogli che i calabresi volevano nuovamente gestire il distributore, apprendendo nell'occasione che la settimana precedente il fratello Marco aveva già firmato il contratto di acquisto e che era in attesa, per giugno, delle licenze per operare concretamente.[OSCURATO:PERSONA] aveva più volte chiamato i precedenti proprietari del distributore (i Brandimarte) per sapere se fossero interessati all'acquisto, senza avere riscontro rassicurando il fratello che avrebbe provato ancora a contattarli.

L'ordinanza delinea altresì la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA], recentemente scarcerato dopo avere scontato la pena per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., e conoscente, per sua stessa ammissione dei fratelli Bono, perché parenti del padre.

1.1.3. Appare chiaro che il ricorso si limita ad attribuire una possibile diversa lettura degli esiti investigativi rispetto ai quali il Collegio offre sempre una corretta e logica giustificazione.

L'ordinanza impugnata confuta altresì l'ipotesi del tutto infondata che [OSCURATO:PERSONA] CI.93' millantasse l'intervento del ricorrente (p.9 della ordinanza impugnata) chiarendo che ciò "[..] avrebbe infirmato la affidabilità e il prestigio criminale[..]" di cui egli godeva.

La censura in ordine alla insussistenza, in termini di gravità indiziaria, dell'avvenuto incontro tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], è chiaramente superata e adeguatamente motivata nell'ordinanza impugnata attraverso argomentazioni di natura logica, in una lettura complessiva e non parcellizzata degli indizi emergenti dalle indagini.

Del resto in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti ad esso inerenti, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828).

Alla luce delle suesposte argomentazioni ritiene il Collegio che il Tribunale abbia espresso una motivazione adeguata in ordine al quadro di gravità indiziaria posto a fondamento della misura adottata.

Nella ordinanza si pongono in rilievo elementi sia fattuali che logici a sostegno della decisione assunta, che non collidono in alcun modo con criteri di ragionevolezza.

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità sul punto.

Al riguardo, nella individuazione dei criteri distintivi tra le fattispecie di cui agli artt. 629 cod. pen. e 513 bis cod. pen. le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente" (Sez.

U . 13178 del 28/11/2019 (2020),[OSCURATO:PERSONA]. 278735)- Sullo specifico tema della distinzione con il delitto di estorsione le Sezioni Unite hanno chiarito che "[..]gli elementi che concorrono a descrivere la tipicità del reato di illecita concorrenza impediscono di ritenerne assorbita la condotta nella più grave fattispecie della estorsione (consumata o tentata) in base al criterio di specialità.

I due reati, rientranti in una diversa collocazione sistematica, offendono beni giuridici diversi, incidendo nel secondo caso sul patrimonio del soggetto passivo (Sez. 6, n. 6055 del 24/06/2014, dep. 2015, Amato, cit.), con la previsione dell'elemento di fattispecie relativo all'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, senza tradursi in una violenta manipolazione dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente (Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, Rv. 268640).

Ne discende, altresì, che il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi (Sez. 2, n. 5793 del 24/10/2013, dep. 2014, Campolo, Rv. 258200; Sez. 1, n. 24172 del 31/03/2010, Viscolo, Rv. 247946) [..]".

Richiamando le indicazioni espresse dalla giurisprudenza di questa Corte, l'ordinanza impugnata ha correttamente qualificato la condotta posta in essere dal ricorrente, ravvisando gli elementi per la configurazione del reato di estorsione, nella sua forma tentata.

La eventuale concorrenza del reato di illecita concorrenza, non contestato, non incide sulla contestazione mossa.

Né la obiezione difensiva secondo la quale mancherebbe nell'ipotesi di specie l'elemento costitutivo della estorsione costituito dall'altrui danno consente di procedere alla diversa qualificazione richiesta.

L'ordinanza impugnata, diversamente da quanto dal ricorrente sostenuto sul punto, ha fornito una motivazione che non si presenta manifestamente illogica o viziata (e come tale insindacabile) laddove (p.7) chiarisce che l'intimidazione diretta a [OSCURATO:PERSONA] di avviare l'attività economica della gestione del distributore di benzina "[..] peraltro già acquisita(nella conversazione telefonica con il fratello Roberto la persona offesa rappresentava di avere già firmato il contratto con la società concedente e di essere in attesa delle licenze)[..]"era idonea a cagionare un danno economico rappresentato dagli esborsi inutilmente sostenuti per l'acquisizione dell'attività e per i futuri guadagni con conseguente ingiusto profitto per il concorrente mandante Fertonani."

1.3. Egualmente infondato deve ritenersi il terzo motivo di ricorso.

La ordinanza impugnata ha correttamente ritenuto sussistente la aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen., sia in relazione all'utilizzo del metodo sia in relazione alla finalità agevolatrice, applicando i principi interpretativi della norma così come fissati dalla giurisprudenza di questa Corte e adottando una motivazione esaustiva, completa e logica (p.10 dell'ordinanza impugnata). 1.3.1 Con riferimento al metodo con il quale la persona offesa ha ricevuto l'ordine di desistere dall'attività di gestione del distributore, la ordinanza ha chiarito che l'intimidazione è stata veicolata con l'intervento di esponenti di primo piano di consorterie mafiose della Piana di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente invero risulta già condannato per il delitto di cui all'art.416 bis cod. pen. in relazione al clan dell'omonima famiglia e l'estorsione è stata posta in danno di persona ben consapevole delle dinamiche criminali vigenti in quei territori.

L'ordinanza impugnata opera una corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "E' configurabile la circostanza aggravante del metodo mafioso anche in presenza dell'utilizzo di un messaggio intimidatorio "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intinnidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia."( Sez.3, n.44298 del 18/06/2019, Rv.277182).

Diversamente dall'interpretazione fornita dal ricorrente che, per escludere la sussistenza dell'aggravante sotto il profilo del metodo richiama la giurisprudenza di questa Corte ( Sez.6,n.4284/2021) secondo la quale "[..] in un contesto di contiguità mafiosa in cui si muovono tutti gli attori non è possibile attribuire automaticamente alle minacce "un carattere obiettivo di impiego di metodo mafioso [..] e nella vittima un atteggiamento di obiettiva coartazione o sudditanza psicologica", con ciò intendendo dire che anche la vittima era contigua a quegli ambienti e non percepiva l'intimidazione come tale, l'ordinanza invece chiarisce che la persona offesa, proprio in quanto conoscitrice delle dinamiche criminali di quei territori, ne percepiva anche in modo silente tutta la potenza intimidatrice. 1.3.2.Con riferimento al secondo profilo dell'aggravante contestata relativo alla finalità agevolatrice del gruppo, l'ordinanza evidenzia che l'intimidazione era, altresì, strumentale e funzionale all'affermazione dell'influenza criminale della cosca Molè sul territorio comasco ove avrebbe trovato fertili occasioni di sfruttamento illecito delle risorse in territori ove operavano membri dei clan di 'ndrangheta già radicati ( [OSCURATO:PERSONA] e Daniele, [OSCURATO:PERSONA] ) che non avevano difficoltà a rendere note le loro collocazioni criminali divenendo essi stessi punti di riferimento al Nord per imprenditori come Fertonani .

La doglianza difensiva contenuta nel motivo di ricorso in base alla quale l'unica finalità che poteva attribuirsi al ricorrente nel porre in essere la condotta contestata era quella di evitare l'insorgere di problemi con i coimputati e dunque un obiettivo del tutto personale si risolve in una lettura alternativa delle risultanze processuali laddove l'ordinanza impugnata chiarisce che "[..] è insostenibile che il ricorrente, attesa la sua connotazione criminale ed il pieno inserimento nelle dinamiche interne alla famiglia Pesce, fosse all'oscuro che l'intervento spiegato costituisse una sorta di favore richiesto dai Molè nell'ambito di un rapporto sinergico tra le cosche della Piana".

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 21 gennaio 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione del Riesame, ha, su ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 5 ottobre 2011 con la quale è stata applicata al ricorrente, previa riqualificazione della ipotesi consumata in tentativo, la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt.110, 81, 629 comma 2 in relazione aìl'art.628 comma 3 e 416bis1 cod. pen.per avere in concorso con altri, costretto [OSCURATO:PERSONA] ad abbandonare le trattative per l'affidamento in gestione del distributore IP di Bulgarograsso (CO)per favorire un imprenditore del settore idrocarburi del Nord Italia, [OSCURATO:PERSONA], dietro compenso di 50.000,00 euro e la promessa per [OSCURATO:PERSONA] di ottenere in Lombardia la gestione di un distributore, tra gennaio e marzo 2020; fatti commessi con metodo mafioso e per agevolare l'associazione di stampo 'ndranghetistico riconducibile alla cosca Molè. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla ipotesi in contestazione. 2.1.1. Quanto alla gravità indiziaria, il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamente ritenuto che: - il ricorrente sarebbe entrato in scena il 2 marzo 2020 quando suo cugino [OSCURATO:PERSONA] c1.93 avrebbe riferito ai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di averlo coinvolto per convincere la persona offesa, attraverso il fratello di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], a recedere dai progetti imprenditoriali; - sicuramente era lui la persona coinvolta dal momento che non avrebbe avuto senso evocarlo invano in ragione della posizione apicale di Antonino ed era plausibile che fosse stato coinvolto proprio perché conosceva i Bono ed era peraltro loro coetaneo; - il 2 marzo 2020 era stato [OSCURATO:PERSONA] ad accompagnarlo alla ricerca di [OSCURATO:PERSONA] e non avendolo trovato, lo aveva invitato a ritornare spendendo il suo nome; - la conversazione del 3 marzo 2020 tra i fratelli Bono consentiva di dedurre logicamente che vi era stato un incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente; - la richiesta di danaro a [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] qualche giorno dopo avrebbe confermato il loro intervento. Secondo il ricorrente attesa la mancanza di una prova diretta dell'intervenuto incontro tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha fornito argomentazioni sufficienti a colmare siffatta lacuna probatoria utilizzando una serie di argomentazioni insufficienti e, soprattutto, fondando la ipotesi di concorso nel reato unicamente sulla indicazione nominale effettuata dal cugino Antonino nel corso di una conversazione, e riconoscendo rilevanza indiziaria all'incontro che alcuni giorni dopo è intervenuto tra il cugino Antonino e [OSCURATO:PERSONA].2.2 Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione di legge penale in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti. In particolare, sostiene la difesa, che a fronte della diversa qualificazione giuridica prospettata e cioè la riconducibilità dei fatti alla ipotesi di cui all'art. 513 bis cod. pen., in assenza di un danno patrimoniale per il Bono, il Tribunale ha superato la censura evidenziando che le due fattispecie possono anche concorrere e ha individuato il danno della persona offesa nell'impoverimento derivato dall'avere inutilmente sostenuto i costi per acquistare la gestione del servizio nonché la perdita degli introiti futuri con contestuale ingiusto profitto per il mandante concorrente. Il ricorrente osserva che, nel caso di specie, il Bono non aveva ancora impiegato alcuna risorsa economica, né aveva preso possesso del distributore come risulta da alcune conversazioni intercettate. 2.44 Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. Quanto alla ipotesi dell'utilizzo della metodologia mafiosa, gli elementi raccolti non consentono di verificare se nell'eventuale incontro del ricorrente con il fratello del Bono, il primo avesse utilizzato il metodo mafioso; quanto alla versione soggettiva della circostanza aggravante richiamata e cioè quella della finalità di agevolazione del clan, la semplice richiesta di intervento a lui rivolta da parte del cugino [OSCURATO:PERSONA] e dunque la conoscenza della provenienza della richiesta non può automaticamente tradursi per il ricorrente in termini di consapevolezza del vantaggio economico che dalla condotta possa derivare ai richiedenti facenti parte della consorteria criminale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato per le ragioni di seguito esposte. 1.11 primo motivo è infondato. 1.1 L'ordinanza impugnata ha fornito sul punto adeguata ed esaustiva motivazione. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame nell'ordinanza impugnata, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il ricorso propone, inoltre, una - parziale - rilettura del contenuto delle intercettazioni, omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prospettare un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516). Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, mentre dal testo dell'ordinanza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale si omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), prospettando una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) 1.1.2 L'ordinanza genetica nella ricostruzione della gravità indiziaria della contestazione (p.5 e ss.) ha correttamente valorizzato gli esiti investigativi. In particolare, evidenzia gli esiti intercettizi: -la conversazione del 2 marzo 2020 di [OSCURATO:PERSONA] cl. 93, detto Prezzolino, coinvolto nella vicenda da [OSCURATO:PERSONA], il quale è sicuro che la interlocuzione tra BONO Roberto, fratello di BONO Marco (persona offesa) e l'attuale ricorrente nonché suo cugino [OSCURATO:PERSONA], indurrà [OSCURATO:PERSONA] a non rilevare il distributore di carburante (conv. del 2 marzo 2020 tra Ficarra, Molè e Pesce). Nel corso della conversazione [OSCURATO:PERSONA] spiega di essersi recato, nella --- mattinata della medesima giornata presso BONO Roberto in compagnia del ricorrente e di non averlo trovato; di avere tuttavia incontrato [OSCURATO:PERSONA] da solo, dopo avere accompagnato [OSCURATO:PERSONA] a casa e di avergli spiegato che il ricorrente voleva parlargli del fratello e dell'impianto di rifornimento, e di averlo invitato ad ascoltare il cugino prima di interloquire con il fratello Marco. - la conversazione del 3 marzo 2020 in cui [OSCURATO:PERSONA] chiama il fratello per comunicargli "l'invito" proveniente da Molè attraverso i Pesce, spiegandogli che i calabresi volevano nuovamente gestire il distributore, apprendendo nell'occasione che la settimana precedente il fratello Marco aveva già firmato il contratto di acquisto e che era in attesa, per giugno, delle licenze per operare concretamente.[OSCURATO:PERSONA] aveva più volte chiamato i precedenti proprietari del distributore (i Brandimarte) per sapere se fossero interessati all'acquisto, senza avere riscontro rassicurando il fratello che avrebbe provato ancora a contattarli. L'ordinanza delinea altresì la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA], recentemente scarcerato dopo avere scontato la pena per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., e conoscente, per sua stessa ammissione dei fratelli Bono, perché parenti del padre. 1.1.3. Appare chiaro che il ricorso si limita ad attribuire una possibile diversa lettura degli esiti investigativi rispetto ai quali il Collegio offre sempre una corretta e logica giustificazione. L'ordinanza impugnata confuta altresì l'ipotesi del tutto infondata che [OSCURATO:PERSONA] CI.93' millantasse l'intervento del ricorrente (p.9 della ordinanza impugnata) chiarendo che ciò "[..] avrebbe infirmato la affidabilità e il prestigio criminale[..]" di cui egli godeva. La censura in ordine alla insussistenza, in termini di gravità indiziaria, dell'avvenuto incontro tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], è chiaramente superata e adeguatamente motivata nell'ordinanza impugnata attraverso argomentazioni di natura logica, in una lettura complessiva e non parcellizzata degli indizi emergenti dalle indagini. Del resto in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti ad esso inerenti, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828). Alla luce delle suesposte argomentazioni ritiene il Collegio che il Tribunale abbia espresso una motivazione adeguata in ordine al quadro di gravità indiziaria posto a fondamento della misura adottata. Nella ordinanza si pongono in rilievo elementi sia fattuali che logici a sostegno della decisione assunta, che non collidono in alcun modo con criteri di ragionevolezza. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità sul punto. Al riguardo, nella individuazione dei criteri distintivi tra le fattispecie di cui agli artt. 629 cod. pen. e 513 bis cod. pen. le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente" (Sez. U . 13178 del 28/11/2019 (2020),[OSCURATO:PERSONA]. 278735)- Sullo specifico tema della distinzione con il delitto di estorsione le Sezioni Unite hanno chiarito che "[..]gli elementi che concorrono a descrivere la tipicità del reato di illecita concorrenza impediscono di ritenerne assorbita la condotta nella più grave fattispecie della estorsione (consumata o tentata) in base al criterio di specialità. I due reati, rientranti in una diversa collocazione sistematica, offendono beni giuridici diversi, incidendo nel secondo caso sul patrimonio del soggetto passivo (Sez. 6, n. 6055 del 24/06/2014, dep. 2015, Amato, cit.), con la previsione dell'elemento di fattispecie relativo all'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, senza tradursi in una violenta manipolazione dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente (Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, Rv. 268640). Ne discende, altresì, che il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi (Sez. 2, n. 5793 del 24/10/2013, dep. 2014, Campolo, Rv. 258200; Sez. 1, n. 24172 del 31/03/2010, Viscolo, Rv. 247946) [..]". Richiamando le indicazioni espresse dalla giurisprudenza di questa Corte, l'ordinanza impugnata ha correttamente qualificato la condotta posta in essere dal ricorrente, ravvisando gli elementi per la configurazione del reato di estorsione, nella sua forma tentata. La eventuale concorrenza del reato di illecita concorrenza, non contestato, non incide sulla contestazione mossa. Né la obiezione difensiva secondo la quale mancherebbe nell'ipotesi di specie l'elemento costitutivo della estorsione costituito dall'altrui danno consente di procedere alla diversa qualificazione richiesta. L'ordinanza impugnata, diversamente da quanto dal ricorrente sostenuto sul punto, ha fornito una motivazione che non si presenta manifestamente illogica o viziata (e come tale insindacabile) laddove (p.7) chiarisce che l'intimidazione diretta a [OSCURATO:PERSONA] di avviare l'attività economica della gestione del distributore di benzina "[..] peraltro già acquisita(nella conversazione telefonica con il fratello Roberto la persona offesa rappresentava di avere già firmato il contratto con la società concedente e di essere in attesa delle licenze)[..]"era idonea a cagionare un danno economico rappresentato dagli esborsi inutilmente sostenuti per l'acquisizione dell'attività e per i futuri guadagni con conseguente ingiusto profitto per il concorrente mandante Fertonani." 1.3. Egualmente infondato deve ritenersi il terzo motivo di ricorso. La ordinanza impugnata ha correttamente ritenuto sussistente la aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen., sia in relazione all'utilizzo del metodo sia in relazione alla finalità agevolatrice, applicando i principi interpretativi della norma così come fissati dalla giurisprudenza di questa Corte e adottando una motivazione esaustiva, completa e logica (p.10 dell'ordinanza impugnata). 1.3.1 Con riferimento al metodo con il quale la persona offesa ha ricevuto l'ordine di desistere dall'attività di gestione del distributore, la ordinanza ha chiarito che l'intimidazione è stata veicolata con l'intervento di esponenti di primo piano di consorterie mafiose della Piana di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente invero risulta già condannato per il delitto di cui all'art.416 bis cod. pen. in relazione al clan dell'omonima famiglia e l'estorsione è stata posta in danno di persona ben consapevole delle dinamiche criminali vigenti in quei territori. L'ordinanza impugnata opera una corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "E' configurabile la circostanza aggravante del metodo mafioso anche in presenza dell'utilizzo di un messaggio intimidatorio "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intinnidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia."( Sez.3, n.44298 del 18/06/2019, Rv.277182). Diversamente dall'interpretazione fornita dal ricorrente che, per escludere la sussistenza dell'aggravante sotto il profilo del metodo richiama la giurisprudenza di questa Corte ( Sez.6,n.4284/2021) secondo la quale "[..] in un contesto di contiguità mafiosa in cui si muovono tutti gli attori non è possibile attribuire automaticamente alle minacce "un carattere obiettivo di impiego di metodo mafioso [..] e nella vittima un atteggiamento di obiettiva coartazione o sudditanza psicologica", con ciò intendendo dire che anche la vittima era contigua a quegli ambienti e non percepiva l'intimidazione come tale, l'ordinanza invece chiarisce che la persona offesa, proprio in quanto conoscitrice delle dinamiche criminali di quei territori, ne percepiva anche in modo silente tutta la potenza intimidatrice. 1.3.2.Con riferimento al secondo profilo dell'aggravante contestata relativo alla finalità agevolatrice del gruppo, l'ordinanza evidenzia che l'intimidazione era, altresì, strumentale e funzionale all'affermazione dell'influenza criminale della cosca Molè sul territorio comasco ove avrebbe trovato fertili occasioni di sfruttamento illecito delle risorse in territori ove operavano membri dei clan di 'ndrangheta già radicati ( [OSCURATO:PERSONA] e Daniele, [OSCURATO:PERSONA] ) che non avevano difficoltà a rendere note le loro collocazioni criminali divenendo essi stessi punti di riferimento al Nord per imprenditori come Fertonani . La doglianza difensiva contenuta nel motivo di ricorso in base alla quale l'unica finalità che poteva attribuirsi al ricorrente nel porre in essere la condotta contestata era quella di evitare l'insorgere di problemi con i coimputati e dunque un obiettivo del tutto personale si risolve in una lettura alternativa delle risultanze processuali laddove l'ordinanza impugnata chiarisce che "[..] è insostenibile che il ricorrente, attesa la sua connotazione criminale ed il pieno inserimento nelle dinamiche interne alla famiglia Pesce, fosse all'oscuro che l'intervento spiegato costituisse una sorta di favore richiesto dai Molè nell'ambito di un rapporto sinergico tra le cosche della Piana". Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent
Sentenza Cassazione n. 34792/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris