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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29050/2021

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7131/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria n. 502/02/14, depositata i 13 agosto 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio ex art. 23, comma 8 bis, d.l. 137/2020, del 12 maggio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 217/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Terni che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] (breviter, [RG) contro il diniego di cessione di credito IVA 2003-2004.

La CTR osservava in particolare che l'atto de quo doveva considerarsi senz'altro impugnabile, in quanto esternante una precisa pretesa tributaria, da ciò traendo l'affermazione conseguente della sussistenza dell'interesse ad agire della società ricorrente appellata; che nel merito i crediti IVA in questione dovevano altresì considerarsi cedibili e correttamente ceduti alla società ricorrente appellata medesima.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo quattro motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA], poi incorporata nella ERG [OSCURATO:PERSONA] spa, che successivamente ha depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 14, d.lgs 546/1992, poiché la CTR ha pronunciato nei confronti della cessionaria del credito [OSCURATO:SOCIETA], ma non nei confronti della cedente ([OSCURATO:SOCIETA]), assente dal processo, trattandosi di una fattispecie processuale soggetta alla regola cogente del litisconsorzio necessario.

La censura è infondata.

La controricorrente ha invero asseverato che, diversamente da quanto afferma la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA] (cedente del credito de quo) è stata fin dall'introduzione della lite evocata nella medesima, scegliendo di non costituirsi (si vedano le pagine 19/21 del controricorso ove, per autosufficienza, sono riportati il ricorso introduttivo della lite -per estratto- e i documenti attestanti la sua notificazione a SAO).

Pacifico poi che l'appellante ufficio non ha evocato nel giudizio di appello la litisconsorte non costituita, sul punto deve rilevarsi la formazione di un giudicato interno preclusivo (ex multis, cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3024 del 28/02/2012, Rv. 621484 - 01).

Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 100, cod. proc. civ., poiché la CTR ha pronunciato sul merito del ricorso introduttivo della lite ancorchè lo stesso non fosse sostenuto dal presupposto dell'interesse ad agire richiesto dalla evocata disposizione codicistica.

Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 19, d.lgs 546/1992, poiché la CTR ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del "rifiuto di cessione" nonostante si tratti di atto che non rientra nella categorizzazione di quelli impugnabili contenuta in detta disposizione legislativa processuale speciale.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate.

Questa Corte ha costantemente affermato che «In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con i quali l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi la tassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati ma alle categorie a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con "nomen iuris" diversi da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici, ed anche gli atti prodromici degli atti impositivi » (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 2144 del 30/01/2020, Rv. 656679 - 01) e che «In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, fino a comprendervi "le notizie" o "note" comunicate dall'Ufficio che, pur non rivestendo l'aspetto formale proprio di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, suscitandone l'interesse (inteso con riferimento all'art. 100 cod. proc. civ.) a chiederne il controllo di legittimità in sede giurisdizionale» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16100 del 22/07/2011, Rv. 618777 - 01).

Orbene, appare evidente che l'atto de quo, consistendo nella non accettazione della notificata cessione di un credito per rimborso IVA (dalla controllata SAO alla controllante ERG), sostanzialmente equivale ad un diniego tacito (ed anticipato) di rimborso e quindi può sussumersi nella previsione di cui all'art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs 546/1992, così integrandosi ex lege la sussistenza della "condizione dell'azione" prevista dall'art. 100, cod. proc. civ. (nello stesso senso, v.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15220 del 12/09/2012, Rv. 623775 - 01) Con il quarto motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente subordinatamente denuncia l'omessa applicazione dell'art. 295, cod. proc. civ. da parte della CTR umbra, la quale avrebbe dovuto sospendere il presente processo in attesa della definizione di quello pendente tra la stessa agenzia fiscale e la cedente SAO.

La censura è infondata.

Risultando pacifico che nel procedimento asserito "pregiudicante" si sono emesse pronunce di merito, tanto da essere pendente avanti a questa Corte, è sufficiente ribadire che «In tema di contenzioso tributario, secondo la disciplina vigente "ratione temporis", anteriormente al 1° gennaio 2016 ed alle modifiche di cui al d.lgs. n. 156 del 2015, la sospensione necessaria del processo civile di cui all'art. 295 c.p.c. non è applicabile allorché la ipotetica causa pregiudicante penda in grado di appello potendo in tal caso trovare applicazione solo l'art. 337, comma 2, c.p.c., in forza del quale il giudice ha facoltà di sospendere il processo ove una delle parti invochi l'autorità di una sentenza a sé favorevole e non ancora definitiva» (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17613 del 05/09/2016, Rv. 640959 - 01).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 17.000 per onorari, euro 200 per esborsi oltre al 15% per spese generali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7131/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria n. 502/02/14, depositata i 13 agosto 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio ex art. 23, comma 8 bis, d.l. 137/2020, del 12 maggio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 217/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Terni che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] (breviter, [RG) contro il diniego di cessione di credito IVA 2003-2004. La CTR osservava in particolare che l'atto de quo doveva considerarsi senz'altro impugnabile, in quanto esternante una precisa pretesa tributaria, da ciò traendo l'affermazione conseguente della sussistenza dell'interesse ad agire della società ricorrente appellata; che nel merito i crediti IVA in questione dovevano altresì considerarsi cedibili e correttamente ceduti alla società ricorrente appellata medesima. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA], poi incorporata nella ERG [OSCURATO:PERSONA] spa, che successivamente ha depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 14, d.lgs 546/1992, poiché la CTR ha pronunciato nei confronti della cessionaria del credito [OSCURATO:SOCIETA], ma non nei confronti della cedente ([OSCURATO:SOCIETA]), assente dal processo, trattandosi di una fattispecie processuale soggetta alla regola cogente del litisconsorzio necessario. La censura è infondata. La controricorrente ha invero asseverato che, diversamente da quanto afferma la ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA] (cedente del credito de quo) è stata fin dall'introduzione della lite evocata nella medesima, scegliendo di non costituirsi (si vedano le pagine 19/21 del controricorso ove, per autosufficienza, sono riportati il ricorso introduttivo della lite -per estratto- e i documenti attestanti la sua notificazione a SAO). Pacifico poi che l'appellante ufficio non ha evocato nel giudizio di appello la litisconsorte non costituita, sul punto deve rilevarsi la formazione di un giudicato interno preclusivo (ex multis, cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3024 del 28/02/2012, Rv. 621484 - 01). Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 100, cod. proc. civ., poiché la CTR ha pronunciato sul merito del ricorso introduttivo della lite ancorchè lo stesso non fosse sostenuto dal presupposto dell'interesse ad agire richiesto dalla evocata disposizione codicistica. Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 19, d.lgs 546/1992, poiché la CTR ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del "rifiuto di cessione" nonostante si tratti di atto che non rientra nella categorizzazione di quelli impugnabili contenuta in detta disposizione legislativa processuale speciale. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate. Questa Corte ha costantemente affermato che «In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con i quali l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi la tassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati ma alle categorie a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con "nomen iuris" diversi da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici, ed anche gli atti prodromici degli atti impositivi » (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 2144 del 30/01/2020, Rv. 656679 - 01) e che «In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, fino a comprendervi "le notizie" o "note" comunicate dall'Ufficio che, pur non rivestendo l'aspetto formale proprio di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, suscitandone l'interesse (inteso con riferimento all'art. 100 cod. proc. civ.) a chiederne il controllo di legittimità in sede giurisdizionale» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16100 del 22/07/2011, Rv. 618777 - 01). Orbene, appare evidente che l'atto de quo, consistendo nella non accettazione della notificata cessione di un credito per rimborso IVA (dalla controllata SAO alla controllante ERG), sostanzialmente equivale ad un diniego tacito (ed anticipato) di rimborso e quindi può sussumersi nella previsione di cui all'art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs 546/1992, così integrandosi ex lege la sussistenza della "condizione dell'azione" prevista dall'art. 100, cod. proc. civ. (nello stesso senso, v. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15220 del 12/09/2012, Rv. 623775 - 01) Con il quarto motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente subordinatamente denuncia l'omessa applicazione dell'art. 295, cod. proc. civ. da parte della CTR umbra, la quale avrebbe dovuto sospendere il presente processo in attesa della definizione di quello pendente tra la stessa agenzia fiscale e la cedente SAO. La censura è infondata. Risultando pacifico che nel procedimento asserito "pregiudicante" si sono emesse pronunce di merito, tanto da essere pendente avanti a questa Corte, è sufficiente ribadire che «In tema di contenzioso tributario, secondo la disciplina vigente "ratione temporis", anteriormente al 1° gennaio 2016 ed alle modifiche di cui al d.lgs. n. 156 del 2015, la sospensione necessaria del processo civile di cui all'art. 295 c.p.c. non è applicabile allorché la ipotetica causa pregiudicante penda in grado di appello potendo in tal caso trovare applicazione solo l'art. 337, comma 2, c.p.c., in forza del quale il giudice ha facoltà di sospendere il processo ove una delle parti invochi l'autorità di una sentenza a sé favorevole e non ancora definitiva» (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17613 del 05/09/2016, Rv. 640959 - 01). In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 17.000 per onorari, euro 200 per esborsi oltre al 15% per spese generali