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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36719/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; — il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] -- ha concluso chiedendo 3± o udito il nsore 7ri ( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Firenze, in data 16.3.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato ex artt. 624 bis e 625, co. 1, n. 4), c.p., in rubrica ascrittogli. [OSCURATO:PERSONA] viene contestato di essersi impadronito, al fine di trarne profitto, di una serie di preziosi, custoditi nell'abitazione del proprietario, al cui interno l'imputato riusciva a penetrare, aprendo la porta d'ingresso, senza forzarla, facendo scendere il paletto del battente e lasciando lo scrocco in posizione di chiusura.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge in punto di affermazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 4), c. p.

2.1. Con requisitoria scritta del 20.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata venga annullata con rinvio per nuovo giudizio.

Con conclusioni del 21.4.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

4. Va, innanzitutto, rilevato che il motivo sulla sussistenza della ((k menzionata circostanza aggravante non è stato proposto con l'atto di appello depositato il 28.5.2015, ma solo con i motivi nuovi del 26.11.2020.

L'appello originario, infatti, verteva su tre questioni in punto di erronea valutazione delle risultanze processuali; di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza piuttosto che di equivalenza rispetto alla ritenuta circostanza aggravante e di eccessiva entità della pena irrogata.

Ne consegue che il motivo di cui si discute appariva inammissibile già in sede di appello, come del resto aveva adombrato la stessa corte territoriale.

Come affermato, infatti, da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), c.p.p., dovendosi ritenere afferente a distinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario, e quello inerente la configurabilità di un'aggravante, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo (cfr. Cass., Sez. 6, n. 5447 del 6.10.2020, Rv. 280783).

5. Il ricorso, d'altro canto, deve ritenersi inammissibile, anche perché incentrato su motivi manifestamente infondati e non scrutinabili in questa sede di legittimità, in quanto la decisione della corte territoriale appare del tutto conforme all'orientamento dominante nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (cfr., Cass., Sez.

U., n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088).

Nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, si collocano una serie di condivisibili arresti, in cui, ai fini della integrazione della circostanza aggravante di cui si discute, si pone l'accento proprio sulla particolare abilità del soggetto attivo del reato nel conseguire l'impossessamento della res altrui, attraverso un'azione predatoria, che, per le sue particolari modalità di svolgimento, caratterizzate dalla rapidità di esecuzione, si è dimostrata idonea ad attenuare ovvero a rendere inutile la sorveglianza del detentore sulla res e la sua possibilità di reazione.

In particolare, sì è affermato che in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res (cfr. Cass., Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, Rv. 277952).

Più recentemente si è opportunamente sottolineato come la circostanza aggravante della destrezza sussista sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non sì trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico (cfr. Cass., Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Rv. 279361).

Nel caso in esame appare evidente come il Leongito abbia agito con particolare prontezza ed abilità, id est con destrezza (sostantivo femminile, il cui significato letterale indica, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, "abilità e agilità nel compiere determinate azioni"), in tal modo rendendo vana la protezione assicurata dalla persona offesa nel conservare i beni sottratti nella propria abitazione, dunque in un luogo non immediatamente e facilmente esposto all'altrui azione predatoria, in quanto normalmente sottoposto alla vigilanza del soggetto passivo del reato.

L'imputato, infatti, come evidenziato dalla corte territoriale, dopo avere sbattuto più volte la porta di ingresso, aveva fatto in modo che il paletto scendesse e liberasse l'anta fissa, per cui, con una forte spinta, era riuscito ad aprire la porta pur con lo scrocco inserito e senza forzare l'anta.

La circostanza, evidenziata dal ricorrente, secondo cui l'imputato nell'aprire la porta dell'appartamento non ha usato nessuna particolare abilità, in quanto, conoscendo l'esistenza di un difetto di fabbricazione della porta, gli è bastato fare una semplice pressione su di essa, appare un rilievo di natura meramente fattuale, escluso dalla puntuale ricostruzione dei fatti operata dalla corte territoriale.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; — il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] -- ha concluso chiedendo 3± o udito il nsore 7ri ( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Firenze, in data 16.3.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato ex artt. 624 bis e 625, co. 1, n. 4), c.p., in rubrica ascrittogli. [OSCURATO:PERSONA] viene contestato di essersi impadronito, al fine di trarne profitto, di una serie di preziosi, custoditi nell'abitazione del proprietario, al cui interno l'imputato riusciva a penetrare, aprendo la porta d'ingresso, senza forzarla, facendo scendere il paletto del battente e lasciando lo scrocco in posizione di chiusura. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge in punto di affermazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 4), c. p. 2.1. Con requisitoria scritta del 20.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata venga annullata con rinvio per nuovo giudizio. Con conclusioni del 21.4.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Va, innanzitutto, rilevato che il motivo sulla sussistenza della ((k menzionata circostanza aggravante non è stato proposto con l'atto di appello depositato il 28.5.2015, ma solo con i motivi nuovi del 26.11.2020. L'appello originario, infatti, verteva su tre questioni in punto di erronea valutazione delle risultanze processuali; di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza piuttosto che di equivalenza rispetto alla ritenuta circostanza aggravante e di eccessiva entità della pena irrogata. Ne consegue che il motivo di cui si discute appariva inammissibile già in sede di appello, come del resto aveva adombrato la stessa corte territoriale. Come affermato, infatti, da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), c.p.p., dovendosi ritenere afferente a distinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario, e quello inerente la configurabilità di un'aggravante, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo (cfr. Cass., Sez. 6, n. 5447 del 6.10.2020, Rv. 280783). 5. Il ricorso, d'altro canto, deve ritenersi inammissibile, anche perché incentrato su motivi manifestamente infondati e non scrutinabili in questa sede di legittimità, in quanto la decisione della corte territoriale appare del tutto conforme all'orientamento dominante nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (cfr., Cass., Sez. U., n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088). Nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, si collocano una serie di condivisibili arresti, in cui, ai fini della integrazione della circostanza aggravante di cui si discute, si pone l'accento proprio sulla particolare abilità del soggetto attivo del reato nel conseguire l'impossessamento della res altrui, attraverso un'azione predatoria, che, per le sue particolari modalità di svolgimento, caratterizzate dalla rapidità di esecuzione, si è dimostrata idonea ad attenuare ovvero a rendere inutile la sorveglianza del detentore sulla res e la sua possibilità di reazione. In particolare, sì è affermato che in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res (cfr. Cass., Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, Rv. 277952). Più recentemente si è opportunamente sottolineato come la circostanza aggravante della destrezza sussista sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non sì trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico (cfr. Cass., Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Rv. 279361). Nel caso in esame appare evidente come il Leongito abbia agito con particolare prontezza ed abilità, id est con destrezza (sostantivo femminile, il cui significato letterale indica, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, "abilità e agilità nel compiere determinate azioni"), in tal modo rendendo vana la protezione assicurata dalla persona offesa nel conservare i beni sottratti nella propria abitazione, dunque in un luogo non immediatamente e facilmente esposto all'altrui azione predatoria, in quanto normalmente sottoposto alla vigilanza del soggetto passivo del reato. L'imputato, infatti, come evidenziato dalla corte territoriale, dopo avere sbattuto più volte la porta di ingresso, aveva fatto in modo che il paletto scendesse e liberasse l'anta fissa, per cui, con una forte spinta, era riuscito ad aprire la porta pur con lo scrocco inserito e senza forzare l'anta. La circostanza, evidenziata dal ricorrente, secondo cui l'imputato nell'aprire la porta dell'appartamento non ha usato nessuna particolare abilità, in quanto, conoscendo l'esistenza di un difetto di fabbricazione della porta, gli è bastato fare una semplice pressione su di essa, appare un rilievo di natura meramente fattuale, escluso dalla puntuale ricostruzione dei fatti operata dalla corte territoriale. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
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