CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 34067/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; letta la nota difensiva reiterativa dei motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo relativo al riconoscimento della recidiva non è consentito in sede di legittimità, a fronte della puntuale motivazione della Corte di appello che, dopo avere evidenziato che l'imputato ha riportato un precedente specifico (violazione dell'art. 416-bis cod. pen.), ha rimarcato che il reato ascritto all'imputato non è espressione di mera ricaduta nell'illecito, ma di una crescente ferma capacità a delinquere, non efficacemente contrastata dalla pena inflitta ed espiata precedentemente, anche usufruendo dei benefici di legge. L'attitudine al delitto, testimonianza dal precedente a carico dell'imputato, può, quindi, secondo la Corte di appello dirsi consolidata in scelte criminali di contesto mafioso, espressione di una perduranza al servizio dell' illecito, e, anzi, di una progressione nella determinazione a delinquere, idonea a sostenere l'aggravamento. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere estensore J-11, PresideR