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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00719/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Modena in relazione al reato ex art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis, 2-sexies, cod. strada.

È stata depositata memoria scritta da parte della difesa dell'imputato, con cui si insiste nei motivi proposti e nelle rassegnate conclusioni.

Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito hanno insindacabilmente accertato la guida in stato di ebbrezza del prevenuto, alla luce delle indagini tossicologiche che davano esito positivo (1,93 g/l) e della condotta di guida, stante l'autonoma fuoriuscita di strada del veicolo condotto all'imputato.

La decisione oggetto di ricorso è in linea con il costante orientamento della Corte regolatrice, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mongiardo, Rv. 263725-01).

Più in generale, nella materia in riferimento non può essere accolta una prova a discarico basata soltanto su valutazioni teorico-scientifiche che costituiscono espressione della soggettiva dinamica metabolica della curva alcolemica rispetto al momento di assunzione della sostanza alcolica, tanto più in assenza di adeguati riferimenti al momento esatto di tale assunzione.

La doglianza sulla contestata aggravante deborda nel merito ed è, comunque, riproduttiva di profili di censura già vagliati e disattesi con motivazione congrua e logica dai giudici di merito, i quali hanno riscontrato il collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'imputato, secondo una ponderata valutazione di merito non sindacabile in cassazione.

Anche il secondo motivo sull'art. 131-bis cod. pen. deborda nel merito, a fronte di motivazione che ha adeguatamente valutato l'assenza di indici di particolare tenuità del fatto.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Modena in relazione al reato ex art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis, 2-sexies, cod. strada. È stata depositata memoria scritta da parte della difesa dell'imputato, con cui si insiste nei motivi proposti e nelle rassegnate conclusioni. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito hanno insindacabilmente accertato la guida in stato di ebbrezza del prevenuto, alla luce delle indagini tossicologiche che davano esito positivo (1,93 g/l) e della condotta di guida, stante l'autonoma fuoriuscita di strada del veicolo condotto all'imputato. La decisione oggetto di ricorso è in linea con il costante orientamento della Corte regolatrice, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mongiardo, Rv. 263725-01). Più in generale, nella materia in riferimento non può essere accolta una prova a discarico basata soltanto su valutazioni teorico-scientifiche che costituiscono espressione della soggettiva dinamica metabolica della curva alcolemica rispetto al momento di assunzione della sostanza alcolica, tanto più in assenza di adeguati riferimenti al momento esatto di tale assunzione. La doglianza sulla contestata aggravante deborda nel merito ed è, comunque, riproduttiva di profili di censura già vagliati e disattesi con motivazione congrua e logica dai giudici di merito, i quali hanno riscontrato il collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'imputato, secondo una ponderata valutazione di merito non sindacabile in cassazione. Anche il secondo motivo sull'art. 131-bis cod. pen. deborda nel merito, a fronte di motivazione che ha adeguatamente valutato l'assenza di indici di particolare tenuità del fatto. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembr
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