Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42714/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Parma in data 3 maggio 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.473 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge per essere stato ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 473 cod. pen., è inammissibile, in quanto, con riferimento all'elemento oggettivo, prospetta deduzioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, mentre, con riferimento all'elemento soggettivo, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori; le doglianze, quindi, si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione questa vietata in sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Parma in data 3 maggio 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.473 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge per essere stato ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 473 cod. pen., è inammissibile, in quanto, con riferimento all'elemento oggettivo, prospetta deduzioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, mentre, con riferimento all'elemento soggettivo, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori; le doglianze, quindi, si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione questa vietata in sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23
Sentenza Cassazione n. 42714/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris