CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 44303/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano ex art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. del 27 marzo 2024, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nei termini concordati tra le parti di anni 3 di reclusione ed € 1.000 di multa in ordine al reato di rapina allo stesso ascritto. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato avv.to Indino deducendo, con unico motivo violazione della legge processuale penale in relazione alla disapplicazione del concordato avente ad oggetto l’applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva oltre che la riduzione della sanzione inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è avanzato per motivi non proponibili in questa fase e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen.. Ed invero con specifica attestazione risultante dalla intestazione della sentenza risulta che lo stesso difensore espressamente rappresentava come l’accoglimento dell’istanza di detenzione domiciliare non costituiva una condizione del concordato. Tale ricostruzione è confermata dalla lettura del verbale di udienza dal quale risulta proprio che la richiesta di concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen. è stata modificata dal difensore e procuratore speciale nei termini indicati e cioè senza più subordinare la pena all’applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare. Vale pertanto, anche in caso di concordato in appello, il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell'art. 545- bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo (Sez. 6 , Ordinanza n. 30767 del 28/04/2023, Rv. 284978 – 01). E poiché per espressa affermazione resa dal difensore e procuratore speciale la pena sostitutiva non rientrava nell’accordo, alcuna censura può pertanto essere mossa alla impugnata sentenza di concordato in appello con successivo ricorso per cassazione. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è de