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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 44234/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 16 maggio 2022 emessa dal Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Messina ha applicato, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il fatto di cui al procedimento penale n. 1896/22 R.G.N.R. nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenuta la continuazione e applicata la diminuente per il rito, la pena di due anni di reclusione ed euro 8.000 di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Bertino, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione degli artt. 125, 444 e 546 cod. proc. pen., in relazione all'art. 73, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto illegittimamente il Tribunale non avrebbe concesso la sospensione condizionale della pena.

Rileva il ricorrente che, ancorché la richiesta di applicazione della pena non sia stata subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la stessa costituiva pur sempre oggetto di concorde richiesta delle parti.

Il Tribunale, erroneamente qualificando la pronuncia quale un "patteggiamento allargato" ai sensi dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., aveva escluso l'applicazione della sospensione condizionale della pena.

Nella specie, tuttavia, l'entità della pena applicata (di due anni di reclusione) non consentirebbe di considerare il patteggiamento accolto come "allargato", ma imporrebbe di applicare la disciplina di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen.

Il Tribunale, peraltro, avrebbe motivato in modo meramente assertivo il diniego della sospensione condizionale della pena con il riferimento «alla gravità della condotta e alla reiterazione della stessa in un brevissimo arco temporale», in quanto sarebbero state contestate condotte qualificate ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e poste in essere in un medesimo contesto spazio-temporale da un soggetto incensurato.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla confisca della somma di euro 1.860,00 indebitamente qualificata come profitto del reato di detenzione di sostanza stupefacente.

Il preteso collegamento pertinenziale della somma di danaro con il reato contestato, infatti, sarebbe meramente apparente, essendo stata accertata una condotta di detenzione e non già di cessione di sostanza stupefacente.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 ottobre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione degli artt. 125, 444 e 546 cod. proc. pen., in quanto illegittimamente il Tribunale non avrebbe concesso la sospensione condizionale della pena.

3. Il motivo è infondato.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltreché nella ipotesi di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla sua concessione, specificamente prevista dal comma terzo dell'art. 444 cod. proc. pen., può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti (Sez.

U, n. 5882 del 11/05/1993, Iovine, Rv. 193417).

In tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può, dunque, essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Demian, Rv. 277610 - 01; Sez. 4, n. 34352 del 13/05/2003, Rv. 228309 - 01).

Muovendo da tali consolidati principi, deve rilevarsi, che nel caso di specie, la richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena, pur non essendo stata dedotta quale condizione del patteggiamento, è stata espressamente devoluta dalle parti alla valutazione Tribunale («pena sospesa alle condizioni di legge»).

Il Tribunale ha, tuttavia, motivato congruamente ed esaustivamente il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena, in ragione della gravità della condotta, dimostrata, come precisato nel contesto della motivazione, dal «cospicuo» quantitativo delle sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana) rinvenute nella disponibilità dell'imputato, unitamente alla sostanza da taglio e agli attrezzi necessari al confezionamento delle dosi

4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla confisca della somma di euro 1.860,00, indebitamente qualificata come profitto del reato di detenzione di sostanza stupefacente.

5. Il motivo è fondato.

Il Tribunale di Messina ha, infatti, disposto la confisca ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, qualificando la somma di danaro di euro 1.860,00 quale profitto del delitto di detenzione di marijuana. • Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 - 01).

La somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, infatti, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituirebbe il profitto del reato in contestazione ma di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga.

Difetta, dunque, il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata, ex art. 240 cod. pen., potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità (ex plurimis: Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900- 01, in motivazione; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247-01, in motivazione).

In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può, dunque, essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 - 01, in motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità).

6. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca della somma di euro 1.860,00, rigettando nel resto il ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 16 maggio 2022 emessa dal Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Messina ha applicato, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il fatto di cui al procedimento penale n. 1896/22 R.G.N.R. nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenuta la continuazione e applicata la diminuente per il rito, la pena di due anni di reclusione ed euro 8.000 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Bertino, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione degli artt. 125, 444 e 546 cod. proc. pen., in relazione all'art. 73, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto illegittimamente il Tribunale non avrebbe concesso la sospensione condizionale della pena. Rileva il ricorrente che, ancorché la richiesta di applicazione della pena non sia stata subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la stessa costituiva pur sempre oggetto di concorde richiesta delle parti. Il Tribunale, erroneamente qualificando la pronuncia quale un "patteggiamento allargato" ai sensi dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., aveva escluso l'applicazione della sospensione condizionale della pena. Nella specie, tuttavia, l'entità della pena applicata (di due anni di reclusione) non consentirebbe di considerare il patteggiamento accolto come "allargato", ma imporrebbe di applicare la disciplina di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. Il Tribunale, peraltro, avrebbe motivato in modo meramente assertivo il diniego della sospensione condizionale della pena con il riferimento «alla gravità della condotta e alla reiterazione della stessa in un brevissimo arco temporale», in quanto sarebbero state contestate condotte qualificate ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e poste in essere in un medesimo contesto spazio-temporale da un soggetto incensurato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla confisca della somma di euro 1.860,00 indebitamente qualificata come profitto del reato di detenzione di sostanza stupefacente. Il preteso collegamento pertinenziale della somma di danaro con il reato contestato, infatti, sarebbe meramente apparente, essendo stata accertata una condotta di detenzione e non già di cessione di sostanza stupefacente. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 12 ottobre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione degli artt. 125, 444 e 546 cod. proc. pen., in quanto illegittimamente il Tribunale non avrebbe concesso la sospensione condizionale della pena. 3. Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltreché nella ipotesi di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla sua concessione, specificamente prevista dal comma terzo dell'art. 444 cod. proc. pen., può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti (Sez. U, n. 5882 del 11/05/1993, Iovine, Rv. 193417). In tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può, dunque, essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Demian, Rv. 277610 - 01; Sez. 4, n. 34352 del 13/05/2003, Rv. 228309 - 01). Muovendo da tali consolidati principi, deve rilevarsi, che nel caso di specie, la richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena, pur non essendo stata dedotta quale condizione del patteggiamento, è stata espressamente devoluta dalle parti alla valutazione Tribunale («pena sospesa alle condizioni di legge»). Il Tribunale ha, tuttavia, motivato congruamente ed esaustivamente il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena, in ragione della gravità della condotta, dimostrata, come precisato nel contesto della motivazione, dal «cospicuo» quantitativo delle sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana) rinvenute nella disponibilità dell'imputato, unitamente alla sostanza da taglio e agli attrezzi necessari al confezionamento delle dosi 4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla confisca della somma di euro 1.860,00, indebitamente qualificata come profitto del reato di detenzione di sostanza stupefacente. 5. Il motivo è fondato. Il Tribunale di Messina ha, infatti, disposto la confisca ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, qualificando la somma di danaro di euro 1.860,00 quale profitto del delitto di detenzione di marijuana. • Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 - 01). La somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, infatti, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituirebbe il profitto del reato in contestazione ma di altre, pregresse, condotte illecite di cessione di droga. Difetta, dunque, il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata, ex art. 240 cod. pen., potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità (ex plurimis: Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900- 01, in motivazione; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247-01, in motivazione). In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può, dunque, essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 - 01, in motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità). 6. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca della somma di euro 1.860,00, rigettando nel resto il ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamen
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