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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 26042/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26050/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dagli avvocatiDANTE GIULIA e BERTAGGIALORENZO Contro AGENZIA DELLE ENTRATEe [OSCURATO:PERSONA] NOVARA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE rappresentate e difese dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TORINO n.187/4/2021 depositata il 12/03/2021,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili; è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma, 18/09/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26050/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dagli avvocatiDANTE GIULIA e BERTAGGIALORENZO Contro AGENZIA DELLE ENTRATEe [OSCURATO:PERSONA] NOVARA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE rappresentate e difese dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n.187/4/2021 depositata il 12/03/2021,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili; è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma, 18/09/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 26042/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris