CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05291/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che censura la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è inammissibile poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da motivazione congrua e adeguato esame delle doglianze difensive, avendo la Corte di merito rilevato che la pena inflitta è proporzionata alla non modesta gravità dei fatti (in considerazione delle modalità professionali di organizzazione della detenzione dello stupefacente e del rilevante quantitativo detenuto, pari a mezzo kg. di hashish) e alla capacità a delinquere dell'imputato, e che, in ogni caso, non sono presenti elementi - peraltro nemmeno indicati dal ricorrente - che possano giustificare una mitigazione della pena; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennai