CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2021
Cassazione n. 37674/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 6 novembre 2017, la Corte di appello di Milano confermava la decisione del 7 aprile 2015, con la quale il Tribunale di Como aveva condannato Angelo ROMANELLO alla pena di cinque anni e cinque mesi di reclusione in quanto ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta. Si contestava, in particolare, al ROMANELLO di avere, nella sua qualità di amministratore di fatto della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Como in data 24 aprile 2009, in concorso con l'amministratore di diritto Giuseppe PALERMO, distratto a danno della massa creditoria la somma di complessiva di 105.348,00 euro (capo A), nonché di avere, in concorso con Giuseppe PALERMO, Francesco LAISO, Nino MINNELLA e [OSCURATO:PERSONA] DRAGOMIR, distrutto e sottratto i libri e le altre scritture contabili obbligatorie al fine di non rendere possibile al curatore fallimentare la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (capo B); con l'aggravante della pluralità dei fatti di cui all'art. 219, comma 2, R.d. 16 marzo 1942, n. 267 e con la recidiva specifica reiterata infraqu inquen na le. 2. La Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 17941 del 29 gennaio 2019, annullava con' rinvio la suddetta pronuncia, ritenendo assorbente la fondatezza del quarto motivo di ricorso, "in considerazione della completa mancanza, anche grafica, di motivazione in ordine al ruolo di amministratore di fatto dell'odierno ricorrente, pure oggetto di censure proposte con l'atto di appello". 3. Con sentenza emessa il 3 febbraio 2021 in esito al giudizio di rinvio, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava la pena accessoria della inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare gli uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di sette anni e sei mesi, confermando, nel resto, la decisione impugnata. 4. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato per il tramite dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno redatto due distinti atti d'impugnazione. 4.1. Con il ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 2) e 223, comma 2, R.d. 16 marzo 1942, n. 267. In estrema sintesi, ci si duole che la Corte di merito abbia trascurato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità al fine di individuare i requisiti necessari dell'amministratore di fatto e, nel tentativo di definire il ruolo del ricorrente, abbia omesso di considerare la mancanza di elementi sintomatici dell'inserimento organico dell'agente, in modo continuativo, nella gestione della società, sulla base delle concrete funzioni esercitate, essendo unicamente emersa una "modesta ingerenza dell'imputato nello svolgimento di attività materiali e prive di autonomia...comunque giustificate da meri rapporti di parentela con chi di fatto ed in diritto gestiva la società fallita".é*,/ 4.2. Con il ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] si sviluppano i seguenti tre motivi. 4.2.1. Violazione o falsa applicazione degli artt. 192, 530, comma 2, 627 cod. proc. pen. e 216, 223, 219 R.d. 16 marzo 1942, n. 267. Si censura la motivazione come 'apparente' con riferimento alla valutazione degli indicatori di riconducibilità all'imputato dei poteri gestionali della società fallita, soprattutto in relazione all'ipotesi di bancarotta documentale, sulla quale permaneva il difetto assoluto di motivazione. La Corte di appello aveva attribuito una partecipazione attiva nell'amministrazione della società fallita al ROMANELLO senza indicare specifiche e non occasionali attività di gestione e senza far leva su specifiche condotte aventi rilevanza esterna, "idonee a ingenerare nei terzi il convincimento di una azione come gestore della società". 4.2.2. Violazione o falsa applicazione degli artt. 192, 195 e 526 cod .. proc. pen. e 216, 223, 21.9 R.d. 16 marzo 1942, n. 267. A proposito della contestata distrazione del finanziamento di 238.000,00 euro, che, nella ricostruzione avallata dai giudici di merito, la "[OSCURATO:PERSONA]" aveva ottenuto dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." a seguito della cessione pro so/vendo del credito portato da quattro fatture, per complessivi 297.000,00 euro, emesse dalla "[OSCURATO:PERSONA]" nei confronti di "MTM Milano", il difensore del ricorrente si duole che la sentenza rescissoria non abbia evidenziato il contributo concretamente apportato dall'imputato nella suddetta operazione e sia incorsa in un travisamento della prova documentale, dimostrativa del fatto che le presunte distrazioni di cui al capo A) (commesse dal 19 dicembre 2007 al 2 aprile 2008) erano, per la maggior parte, precedenti all'accredito delle somme ricevute dalla "[OSCURATO:SOCIETA].", avvenuto il 12 marzo 2008. Altrettanto travisate risultavano le testimonianze rese da PINARDI e DUGO a proposito del ruolo rivestito dal ROMANELLO nella società poi fallita. Inconferente, infine, doveva reputarsi l'affermazione della Corte di appello circa la irrilevanza - per genericità della causale - delle fatture prodotte dalla difesa. 4.2.3. Illegittimità della pena. Si censura la carenza di adeguata motivazione a proposito della sussistenza della recidiva e della frazione di aumento di pena applicata per la suddetta aggravante (due anni di reclusione). Si contesta come immotivato anche il diniego delle attenuanti generiche. 5. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato perché, nel complesso, infondato. 2. La Corte di appello di Milano, quale giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., era chiamata esclusivamente a colmare la lacuna motivazionale stigmatizzata dalla sentenza rescindente di questa Corte, menzionata in premessa, a proposito del ruolo di amministratore di fatto della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", poi fallita, attribuito ad Angelo ROMANELLO. Va ricordato che, secondo la costante lezione di questa Corte di legittimità, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/6/2019, Bonelli, Rv. 277540; Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013, Tarantino, Rv. 256534). 3. La Corte territoriale si è attenuta ai criteri ermeneutici richiamati. Ed invero, in modo congruo e lineare, e senza trascurare alcuna risultanza processuale, la sentenza impugnata ha individuato le effettive attività dispiegate dal ricorrente nella società "[OSCURATO:PERSONA]", suscettibili di essere ragionevolmente apprezzate alla stregua di indici sintomatici del ruolo di vertice dal medesimo rivestito, ossia: a) il fondamentale contributo apportato, insieme al cognato Giuseppe PALERMO, nella costituzione della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e nella attiva partecipazione ad essa con ruolo decisionale (correttamente desunto, dalla Corte di Milano, dalle dichiarazioni rese dello stesso imputato e dal rag. PINARDI con riferimento sia alla proposta veicolata al MINNELLA dell'acquisto della società "[OSCURATO:PERSONA]", sia all'affidamento alla "[OSCURATO:PERSONA]" del lavoro di spostamento delle macchine operatrici); b) l'avvicendamento, dopo PALERMO, in un arco inferiore ad un anno, di diversi amministratori soci, comunicato al registro delle imprese sempre dopo alcuni mesi (che smentiva, sul piano logico, l'assunto secondo il quale ROMANELLO avrebbe operato per sostenere e coadiuvare il cognato); c) il trasferimento delle somme oggetto del finanziamento a favore di altre società riconducibili allo stesso ROMANELLO; d) l'interlocuzione operata dal commercialista della società non con Loredana PALERMO, ma esclusivamente con l'imputato, percepito come il vero amministratore, perché era il suo riferimento per tutte le questioni concernenti l'impresa della moglie (v. dichiarazioni rag. DUGO). Le elencate attività concretamente svolte dal ROMANELLO in ambito societario hanno, quindi, consentito alla Corte di appello di inquadrare correttamente l'imputato nella figura dell'amministratore di fatto, rivelandone la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la generalizzata identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi, l'intervento nella declinazione delle strategie d'impresa e nelle fasi nevralgiche dell'ente economico. Le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice del rinvio scaturiscono da una lettura congiunta, non parcellizzata e coerente di precise risultanze processuali, e, di conseguenza, le doglianze del ricorrente, che, non di rado, in entrambi gli atti difensivi, rimangono attestate su un piano di assertiva genericità e disancorate da un reale confronto con l'impianto motivazionale della decisione impugnata, devono ritenersi, nel complesso, infondate. Va precisato che, essendo circoscritta la fase rescissoria alla articolazione di adeguata motivazione solamente sul ruolo di amministratore di fatto rivestito dal ROMANELLO, devono ritenersi coperti dal giudicato i fatti al medesimo contestati, sicché non possono essere prese in considerazione le doglianze difensive formulate al riguardo. 4. Manifestamente infondata, infine, è la censura sul trattamento sanzionatorio, considerato: a) che la pena base è stata applicata nel minimo edittale; b) che la motivazione sulla recidiva (specifica, reiterata, infraquinquennale) era già stata adeguatamente fornita dal primo giudice, il quale aveva valorizzato, a sostegno del giudizio di una più accentuata pericolosità sociale palesata dalle condotte giudicande, la sistematicità delle distrazioni poste in essere dall'imputato in relazione al breve tempo decorso dalle precedenti condanne e alla natura sostanzialmente analoga di alcune delle violazioni commesse; c) che l'aumento operato per la recidiva qualificata ex art. 99, comma quarto, cod. pen. (due anni di reclusione) non costituisce altro che la mera conseguenza aritmetica dell'addizione di 2/3 (aumento "secco", non fino a 2/3) alla pena base di tre anni di reclusione; d) che il diniego delle attenuanti generiche è stato correttamente basato dai giudici di merito sulla pluralità delle condanne già subite dal ricorrente, anche specifiche, nonché sulla metodicità delle distrazioni effettuate in danno dei creditori, espressione di un evidente disprezzo per gli interessi economici altrui. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente