CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 maggio 2026
Cassazione n. 14515/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tro della Giustizia, domiciliato exlege presso l’Avvocatura Generale dello Stato.avverso il decreto n. 2153/2024 del 28/11/2024, emesso dalTribunale di Brescia;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] GIUDIZIOCon ricorso depositato il 24/11/2022, [OSCURATO:PERSONA] instaurava ungiudizio avanti al Tribunale di Brescia, chiedendo al Ministero dellaGiustizia il risarcimento del danno ex art. 35-ter, comma 3, l. n. 354Numero registro generale 12378/2025Numero sezionale 1554/2026del 26/07/1975 (“Norme sull'ordinamento penitenziario e sullaNumero di raccolta generale 14515/2026esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”)D.a ta pubblicazione 16/05/2026In particolare, il ricorrente deduceva di aver scontato, in regime dicustodia cautelare in carcere, il periodo dal 7/01/2022 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], presso la [OSCURATO:PERSONA] di Trento; chiedeva,pertanto, il risarcimento per 145 giorni di detenzione trascorsi nelsuddetto istituto, in condizioni degradanti, in violazione dell’art. 3CEDU, per un importo pari ad € 8,00 per ogni giorno di detenzionee, quindi, per un ammontare di € 1.160,00.Instaurato il contraddittorio con il Ministero della Giustizia, ilTribunale di Brescia, con decreto n. 2153/2024 del 28/11/2024,dichiarava inammissibile il ricorso.Il giudice bresciano rilevava che la custodia cautelare in carcere delricorrente era cessata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], quando era stata sostituita conla misura degli arresti domiciliari; il giudizio era statosuccessivamente definito con la condanna del ricorrente ad anni duee mesi sei di reclusione, pena che era stata scontata in regime didetenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 656, comma 10 c.p.p., e cheera terminata in data 8/01/2024, per effetto della concessione dellaliberazione anticipata.Il giudice riteneva non sussistenti le condizioni previste dal comma3 dell’art. 35-ter l. n. 354/1975, in quanto, al momento dellaformulazione della domanda, il ricorrente era ancora sottoposto allamisura restrittiva degli arresti domiciliari e, quindi, avrebbe dovutorivolgere l’istanza risarcitoria al magistrato di sorveglianza, ai sensidei commi 1 e 2 dell’articolo sopracitato.Avverso tale decreto il Pachera ha proposto ricorso ex art. 111,comma 7 Cost. affidato a due motivi.Il ricorso è resistito da controricorso del Ministero della Giustizia.2 di 8Numero registro generale 12378/2025Numero sezionale 1554/2026RAGIONI DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 14515/20261. Preliminarmente, va detto che il ricorso ex art. 111, coDamta mpubabl ic7az,io ne 16/05/2026Cost. è ammissibile.È, invero, orientamento consolidato della Suprema Corte (Sez. 2,Ordinanza n. 20954 del 08/09/2017, Rv. 645244-01) quello secondocui “il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. èproponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbianocarattere decisorio, essendo in grado di incidere con efficacia digiudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale”.Nel caso di specie, il decreto emesso dal Tribunale di Brescia hanatura definitiva, perché – come previsto dall’art. 35-ter, comma 3l. n. 354/1975 – “Il decreto che definisce il procedimento non èsoggetto a reclamo”.Inoltre, il decreto impugnato ha natura decisoria.La decisorietà, infatti, consiste “nell'attitudine del provvedimento delgiudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma adincidervi con la particolare efficacia del giudicato (nel che risiedeappunto la differenza tra il semplice "incidere" e il "decidere": cfr.,per tutte, Cass. Sez. Prima 10254/1994), il quale, a sua volta, èeffetto tipico della giurisdizione contenziosa, di quella, cioè, che siesprime su una controversia, anche solo potenziale, fra particontrapposte, chiamate perciò a confrontarsi in contraddittorio nelprocesso” (così Sez. U, Sentenza n. 27073 del 28/12/2016, Rv.641811-02).In conclusione, il decreto ex art. 35-ter comma 3 l. n. 354/1975 ècertamente ricorribile ex art. 111, comma 7 Cost., poiché definisceun procedimento camerale che non ha ad oggetto affari di volontariagiurisdizione ma diritti soggettivi e rientra, perciò, nel fenomenodella tutela camerale dei diritti, ben noto alla dottrina processual-civilistica.2. Il ricorso è articolato in due motivi.3 di 8Numero registro generale 12378/2025Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 14515/2026Il primo motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c. è rubricato “violazione e/oData pubblicazione 16/05/2026falsa applicazione dell’art. 35-ter della legge 354 del 1975 (leggeordinamento penitenziario)”.In particolare, il ricorrente si duole che l’interpretazione fornita daltribunale sia in contrasto col dato letterale della norma.Il secondo motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c. è così rubricato “violazionee/o falsa applicazione dell’art. 35-ter della legge 354 del 1975 (leggeordinamento penitenziario) sotto un ulteriore e diverso profilo”.In particolare, il ricorrente si duole che il giudice, una volta appuratoche il ricorrente avrebbe dovuto esercitare l’azione risarcitoria almagistrato di sorveglianza, abbia dichiarato inammissibile ladomanda, anziché deciderla nel merito.3. Il ricorso è fondato.In primo luogo, occorre rilevare che l’art. 35-ter l. n. 354/1975 cosìdispone: “Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett.b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni,in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 dellaConvenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertàfondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848,come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, suistanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramitedifensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianzadispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della penadetentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ognidieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da nonconsentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui alcomma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente,in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno,una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nellaquale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianzaprovvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione4 di 8Numero registro generale 12378/2025Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 14515/2026espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 dellaData pubblicazione 16/05/2026Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertàfondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in statodi custodia cautelare in carcere non computabile nelladeterminazione della pena da espiare ovvero coloro che hannoterminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporreazione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procuraspeciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cuiterritorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a penadi decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato didetenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decidein composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 eseguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce ilprocedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno èliquidato nella misura prevista dal comma 2”.La norma distingue chiaramente due ipotesi.La prima ipotesi, disciplinata ai commi 1 e 2, riguarda la proponibilitàdella domanda, formulata dal “detenuto”, personalmente o tramitedifensore, di risarcimento del danno dinanzi al magistrato disorveglianza.In questa ipotesi il danno può essere liquidato secondo due modalità:“in forma specifica”, mediante riduzione della pena detentiva, e, invia residuale, “per equivalente”.Questa seconda modalità di risarcimento si aggiunge alla prima, oveil risarcimento “in forma specifica” non possa integralmente ristorareil pregiudizio subito; tuttavia, quando il periodo di detenzione incondizioni violative dell’art. 3 CEDU è inferiore a 15 giorni, ilrisarcimento “per equivalente” è l’unica forma di “risarcimento” chepuò essere accordata dal magistrato di sorveglianza.5 di 8Numero registro generale 12378/2025Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 14515/2026La seconda ipotesi riguarda, invece, la proponibilità della domandaData pubblicazione 16/05/2026dinanzi al “tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio” ildanneggiato ha la residenza.La norma prevede che la legittimazione attiva spetti soltanto a duecategorie di soggetti: a) “coloro che hanno subito il pregiudizio di cuial comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabilenella determinazione della pena da espiare”; b) “coloro che hannoterminato di espiare la pena detentiva in carcere”.Con riguardo alla domanda proponibile innanzi al giudice civile, lanorma introduce, altresì, un termine decadenziale di sei mesi “dallacessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare incarcere” e prevede, quale unica modalità risarcitoria, quella “perequivalente”.Il primo motivo di ricorso censura l’ordinanza impugnata nella partein cui sono state ritenute non sussistenti le “condizioni” previste dalcitato art. 35-ter, comma 3, l. n. 354/1975 per proporre la domandadavanti al giudice civile, in quanto, secondo il Tribunale bresciano, lamisura degli arresti domiciliari, alla quale era sottoposto il ricorrentealla data della proposizione della domanda, sarebbe da equipararsialla custodia cautelare in carcere.In tal modo, ad avviso del ricorrente, si sarebbe obliterato il datoletterale della norma, che si riferisce testualmente alla sola “custodiacautelare in carcere”.Il motivo è fondato per diverse ragioni.In primo luogo, militano indubbiamente in favore dell’accoglimentodella censura ragioni di carattere letterale: la norma, infatti, prevedeche “coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in statodi custodia cautelare in carcere non computabile nelladeterminazione della pena da espiare” possono proporre la domandarisarcitoria al Giudice civile entro sei mesi dalla cessazione della“custodia cautelare in carcere”.6 di 8Numero registro generale 12378/2025Numero sezionale 1554/2026Il dato letterale è inequivoco e non consente di estendere la portataNumero di raccolta generale 14515/2026della norma al caso della diversa misura degli arresti domicDialita pruib.b l icazione 16/05/2026Ostano, altresì, all’interpretazione fornita dal giudice bresciano altridue ordini di ragioni.Anzitutto, ragioni di carattere logico: si legge nel provvedimentoimpugnato che “non sussistevano le condizioni previste dal comma3 dell’art.35-ter O.P. per poter presentare la domanda al tribunaledel capoluogo del distretto nel cui territorio il ricorrente aveva laresidenza, in quanto, in quel momento, egli era ancora sottoposto amisura alternativa alla detenzione e, quindi, avrebbe dovutopresentare la domanda al magistrato di sorveglianza ai sensi deicommi 1 e 2 dell’articolo sopracitato” (pag. 2).Orbene, ove si desse seguito all’interpretazione del giudicebresciano, resterebbe precluso al soggetto agli arresti domiciliari,che sia stato già sottoposto alla misura custodiale in carcere, dipresentare la domanda ex art. 35-ter cit. non solo davanti al giudicecivile, ma anche - in mancanza di una sentenza di condannadefinitiva o anche solo esecutiva ad una pena nella quale potercomputare il periodo di custodia cautelare in carcere (vedi Cass.29/01/2019, n. 2519) - davanti al giudice di sorveglianza.Si perverrebbe, dunque, ad un risultato illogico e contrario alla ratiolegis, che, invece, è proprio quella di consentire l’utilizzazione di unostrumento processuale agile ed effettivo, in linea con l’esigenzasegnalata dalla Corte EDU (sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Torreggiani ealtri c. Italia, con la quale si assegnava un termine all’Italia peradottare un ricorso o un insieme di ricorsi interni effettivi idonei adoffrire una riparazione adeguata e sufficiente in caso disovraffollamento carcerario, in conformità con i principi dellaConvenzione, come interpretati dalla giurisprudenza della medesimaCorte di Strasburgo; sul punto Sez. 1, Ordinanza n. 9218 del08/04/2025, Rv. 674458-01, in motivazione).7 di 8Numero registro generale 12378/2025Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 14515/2026Infine, ragioni di carattere sistematico non consentono di invocare,Data pubblicazione 16/05/2026a sostegno dell’opzione ermeneutica avallata dal primo giudice, l’art.656, comma 10 c.p.p., che è norma relativa ad una particolareipotesi di esecuzione delle pene detentive in caso di condannato agliarresti domiciliari e, dunque, disciplina una fattispecie del tuttodiversa da quella in oggetto.Quanto sin qui osservato porta il Collegio a ritenere non condivisibilela decisione impugnata, dovendosi, perciò, accogliere il ricorso inrelazione al primo motivo.Il secondo motivo di ricorso resta logicamente assorbito dal primo.4. In conclusione, il ricorso va accolto.A tanto conseguono la cassazione del decreto impugnato ed il rinvioper nuovo esame al Tribunale di Brescia, in persona di diversomagistrato.Al giudice del rinvio è, altresì, demandata la regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MCassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Brescia, inpersona di diverso magistrato, al quale demanda, altresì, diprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 29/04/2026.Il PresidenteLina Rubino8 di 8