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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2026

Cassazione n. 21042/2026

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ntato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata in calce alricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamentedomiciliata in Roma, alla Piazza della Libertà n. 20;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;Numero registro generale 6958/2016Numero sezionale 4279/2026Numero di raccolta generale 21042/2026Data pubblicazione 21/06/2026– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania – sezione distaccata di Salerno, n. 7968/2015, depositata indata 9/9/2015;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 19 maggio 2026;In data 18/12/2012 fu notificato alla ricorrente l’atto di recupero delcredito d’imposta per investimenti n.

TF9CR0200145/2011, sulla basedi un pvc notificato dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate in data14/2/2011, con il quale si contestava il beneficio del credito d’impostaper investimenti ex art. 8 L. n. 388/2000, come integrato dall’art. 62della legge n. 289 del 2002.Il suddetto atto di recupero irrogò alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora inavanti, “la contribuente”) una sanzione di oltre 124.286 euro su unpresunto utilizzo oltre i limiti nell’anno 2007 del credito d’imposta dieuro 414.278,92, oltre ad un ulteriore sanzione dell’importo di euro8.153,41, riconducibile ad un modello di pagamento F24 del 26/3/2012concernente un pagamento iva relativo al mese di settembre 2010, deltutto estraneo al relativo controllo.In data 18/12/2012, alla contribuente fu notificato un atto di recuperodel credito d’imposta per investimenti avente n.

TF9CR0200145/2011con il quale, sulla base di un pvc notificato in data 14/2/2011, vennecontestato il beneficio del credito d’imposta per investimenti ai sensidell’art. 8 della legge n. 388/2000 con conseguente irrogazione disanzioni pari ad euro 124.286 per l’anno d’imposta 2007 ed euro 8.153per l’anno d’imposta 2010 ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 471/97.La contribuente impugnò l’atto di recupero dinanzi alla C.T.P. diSalerno, che lo annullò.r.g. n. 6958/2016 a.c. 19/5/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 6958/2016Numero sezionale 4279/2026Numero di raccolta generale 21042/2026Data pubblicazione 21/06/2026Su appello dell’ufficio, la C.T.R. territoriale riformò integralmente lasentenza di primo grado, confermando l’atto di recupero notificato.Avverso la sentenza d’appello, la contribuente propone ricorso percassazione, affidato ad otto motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Il sostituto P.G., nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato una requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazioneagli artt. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché 342 e 345 c.p.c.”, lacontribuente censura la sentenza impugnata per aver rigettato la suaeccezione di carenza di specificità dell’atto di appello.1.1.

Il motivo è infondato.Questa Corte ha da tempo chiarito che “nel processo tributario, l'onered'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assolto anche ovel'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre inappello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno dellalegittimità del proprio operato già dedotte in primo grado” (Cass., sez.5 -, Sentenza n. 25191 del 19/09/2024, Rv. 672376 - 02), e a questoorientamento il Collegio intende dare continuità.2.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazioneagli artt. 163 Tuir e 67 d.P.R. n. 600/73, nonché 41 d.P.R. n. 600/73”,la contribuente censura la sentenza impugnata per aver violato ilprincipio del “ne bis in idem”, dal momento che tale principio si applicaanche al giudizio tributario.r.g. n. 6958/2016 a.c. 19/5/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 6958/2016Numero sezionale 4279/2026Numero di raccolta generale 21042/2026Data pubblicazione 21/06/2026In particolare, la contribuente deduce che prima della notificazionedell’atto di recupero qui impugnato, in data 5/11/2010 fu notificato unaltro atto di recupero poi oggetto di annullamento in autotutela.Inoltre, prima della notifica del processo verbale di constatazione indata 14/2/2011 seguito dall’atto di recupero impugnato in primo grado,vi è stata la notifica di altri due processi verbali di constatazione, neiquali sarebbe risultata la regolarità della posizione fiscale dellacontribuente.Dunque, già al tempo dell’emissione dell’atto poi oggetto diannullamento in autotutela, vi sarebbero stati tutti gli elementi percontestare l’errata determinazione dei versamenti, sicché nessunelemento di novità o sopravvenuta conoscenza è stato indicato agiustificazione della nuova emissione dell’atto di recupero quiimpugnato.3.

Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza perassoluta mancanza di motivazione in relazione all’art. 132, comma 2,n. 4, e 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c. (precisamente, la violazione dei princìpi del ne bisin idem e della doppia tassazione)”, la contribuente censura la sentenzaimpugnata per non essere stata congruamente motivata circa ladenunciata violazione del principio del “ne bis in idem” e circa lasopravvenuta conoscenza di nuovi elementi rispetto al tempo dellanotificazione del primo provvedimento.3.1.

Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili, oltre che infondatinel merito.Innanzitutto, la contribuente confonde due piani giuridici diversi e nonsovrapponibili: il primo è quello della asserita consunzione del potereimpositivo dopo la notifica di un atto impositivo, quando sia notificatoun secondo atto che in relazione alla medesima annualità d’impostar.g. n. 6958/2016 a.c. 19/5/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 6958/2016Numero sezionale 4279/2026Numero di raccolta generale 21042/2026Data pubblicazione 21/06/2026eserciti una nuova ripresa fiscale senza esplicitare quali siano i nuovielementi di cui abbia avuto conoscenza dopo la notificazione del primosecondo è quello della asserita violazione del principio del ne bis inidem: esso riguarda la doppia imposizione dello stesso elemento diricchezza indice della medesima capacità contributiva o, nell’ambitosanzionatorio, la irrogazione di una seconda sanzione in relazione adun fatto già in precedenza sanzionato.In secondo luogo, come ha anche chiarito l’Agenzia nel controricorso,e come risulta chiaro nella sentenza impugnata, il provvedimentoimpugnato riguarda l’irrogazione di una sanzione in relazione ad unaannualità d’imposta, con la conseguenza che non esiste alcunaviolazione del principio del ne bis in idem e che non vi è stata alcunaconsunzione, dopo l’emanazione di un primo atto di recupero, poiperaltro annullato in autotutela, del potere impositivodell’amministrazione.4.

Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazioneagli artt. 36 bis e 36 ter d.P.R. n. 600/73”, la contribuente contesta lasentenza impugnata in quanto la C.T.R. non avrebbe accoltol’eccezione di “prescrizione/decadenza” fondata sulle disposizioni degliartt. 36 bis e 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973.4.1.

Il motivo è inammissibile.Esso non si confronta con la sentenza impugnata, che ha affermato, inimplicita applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, che l’attoimpugnato è stato notificato entro il 31 dicembre del quarto annosuccessivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.Rispetto a tale affermazione, la contribuente non si è premurata dicontestare i presupposti applicativi dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 delr.g. n. 6958/2016 a.c. 19/5/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 6958/2016Numero sezionale 4279/2026Numero di raccolta generale 21042/2026Data pubblicazione 21/06/20261973 e non ha spiegato i motivi per i quali, a suo avviso, sarebberoapplicabili gli artt. 36 bis e 36 ter del detto d.P.R.5.

Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza perassoluta mancanza di motivazione in relazione agli artt. 132, comma2, n. 4 e 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti exart. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (precisamente, la qualificazione intermini di controllo sostanziale o formale dell’attività svolta dall’ufficionella fattispecie de qua)”, la contribuente censura la sentenzaimpugnata per carenza di motivazione circa la qualificazione in terminidi controllo formale o sostanziale della verifica svolta dall’ufficio.5.1.

Il motivo è infondato.La motivazione, circa i termini di decadenza per la notificazionedell’atto impositivo, esiste ed è sufficiente: la C.T.R. ha ritenuto che itermini fossero quelli “ordinari” dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.Sarebbe stato onere della contribuente contestare i presupposti di fattoe di diritto di quanto statuito dal giudice d’appello.6.

Con il sesto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazioneagli artt. 6 e 13 del d.lgs. n. 472/97, 10 della l. n. 212 del 2000, nonché36 bis comma 3 e 36 ter comma 4 del d.P.R. n. 600 dl 1973”, lacontribuente contesta l’affermazione della C.T.R. secondo la quale nonvi sarebbe stato il presupposto giuridico per l’applicazione di qualsiasitrattamento agevolativo, essendo state le dichiarazioni integrativepresentate in data successiva al pvc del 14/2/2011, con il quale venivacontestato alla contribuente il comportamento che aveva dato causaall’irrogazione della sanzione da parte dell’amministrazione.6.1.

Il motivo è infondato.r.g. n. 6958/2016 a.c. 19/5/2026 6Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 6958/2016Numero sezionale 4279/2026Numero di raccolta generale 21042/2026Data pubblicazione 21/06/2026L’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 esclude gli effettipremiali del ravvedimento operoso nel caso in cui quest’ultimo siatenuto successivamente a verifiche, accessi o ispezioni.Orbene, il giudice di appello ha accertato che nel caso che ci occupa lacontribuente si sia “ravveduta” in epoca successiva al processo verbaledi constatazione, e tale affermazione è frutto di un giudizio di meritoche non può essere contestato nella seguente sede di legittimità.7.

Con il settimo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazioneall’art. 112 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la C.T.R. non si sarebbepronunciata anche sulla richiesta di annullamento della sanzioneconcernente un pagamento iva relativo al mese di settembre 2010.7.1.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.La contribuente non allega la parte del ricorso introduttivo di primogrado nella quale avrebbe specificamente impugnato anche la secondasanzione concernente il pagamento iva per il mese di settembre 2010,limitandosi in sostanza a contestare l’interpretazione del ricorsointroduttivo data dalla C.T.R.8.

Con l’ottavo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza perassoluta mancanza di motivazione in relazione agli artt. 132, comma2, n. 4 e 360 comma 1, n. 4 c.p.c.; Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti exart. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (precisamente, la specificaimpugnazione della seconda sanzione comminata con l’atto impositivogravato)”, la contribuente censura la sentenza impugnata per non avermotivato l’affermazione circa la conferma della irrogazione dellasanzione concernente un pagamento iva per il mese di settembre 2010.8.1.

Il motivo è infondato.r.g. n. 6958/2016 a.c. 19/5/2026 7Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 6958/2016Numero sezionale 4279/2026Numero di raccolta generale 21042/2026Data pubblicazione 21/06/2026La motivazione della conferma della seconda sanzione esiste e consistenella assenza di una specifica impugnazione con il ricorso introduttivodi primo grado.9.

Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in eurocinquemilaottocento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 6958/2016 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata in calce alricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamentedomiciliata in Roma, alla Piazza della Libertà n. 20;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;Numero registro generale 6958/2016Numero sezionale 4279/2026Numero di raccolta generale 21042/2026Data pubblicazione 21/06/2026– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania – sezione distaccata di Salerno, n. 7968/2015, depositata indata 9/9/2015;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 19 maggio 2026;In data 18/12/2012 fu notificato alla ricorrente l’atto di recupero delcredito d’imposta per investimenti n. TF9CR0200145/2011, sulla basedi un pvc notificato dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate in data14/2/2011, con il quale si contestava il beneficio del credito d’impostaper investimenti ex art. 8 L. n. 388/2000, come integrato dall’art. 62della legge n. 289 del 2002.Il suddetto atto di recupero irrogò alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora inavanti, “la contribuente”) una sanzione di oltre 124.286 euro su unpresunto utilizzo oltre i limiti nell’anno 2007 del credito d’imposta dieuro 414.278,92, oltre ad un ulteriore sanzione dell’importo di euro8.153,41, riconducibile ad un modello di pagamento F24 del 26/3/2012concernente un pagamento iva relativo al mese di settembre 2010, deltutto estraneo al relativo controllo.In data 18/12/2012, alla contribuente fu notificato un atto di recuperodel credito d’imposta per investimenti avente n. TF9CR0200145/2011con il quale, sulla base di un pvc notificato in data 14/2/2011, vennecontestato il beneficio del credito d’imposta per investimenti ai sensidell’art. 8 della legge n. 388/2000 con conseguente irrogazione disanzioni pari ad euro 124.286 per l’anno d’imposta 2007 ed euro 8.153per l’anno d’imposta 2010 ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 471/97.La contribuente impugnò l’atto di recupero dinanzi alla C.T.P. diSalerno, che lo annullò.r.g. n. 6958/2016 a.c. 19/5/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6958/2016Numero sezionale 4279/2026Numero di raccolta generale 21042/2026Data pubblicazione 21/06/2026Su appello dell’ufficio, la C.T.R. territoriale riformò integralmente lasentenza di primo grado, confermando l’atto di recupero notificato.Avverso la sentenza d’appello, la contribuente propone ricorso percassazione, affidato ad otto motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Il sostituto P.G., nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato una requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazioneagli artt. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché 342 e 345 c.p.c.”, lacontribuente censura la sentenza impugnata per aver rigettato la suaeccezione di carenza di specificità dell’atto di appello.1.1. Il motivo è infondato.Questa Corte ha da tempo chiarito che “nel processo tributario, l'onered'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assolto anche ovel'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre inappello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno dellalegittimità del proprio operato già dedotte in primo grado” (Cass., sez.5 -, Sentenza n. 25191 del 19/09/2024, Rv. 672376 - 02), e a questoorientamento il Collegio intende dare continuità.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazioneagli artt. 163 Tuir e 67 d.P.R. n. 600/73, nonché 41 d.P.R. n. 600/73”,la contribuente censura la sentenza impugnata per aver violato ilprincipio del “ne bis in idem”, dal momento che tale principio si applicaanche al giudizio tributario.r.g. n. 6958/2016 a.c. 19/5/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6958/2016Numero sezionale 4279/2026Numero di raccolta generale 21042/2026Data pubblicazione 21/06/2026In particolare, la contribuente deduce che prima della notificazionedell’atto di recupero qui impugnato, in data 5/11/2010 fu notificato unaltro atto di recupero poi oggetto di annullamento in autotutela.Inoltre, prima della notifica del processo verbale di constatazione indata 14/2/2011 seguito dall’atto di recupero impugnato in primo grado,vi è stata la notifica di altri due processi verbali di constatazione, neiquali sarebbe risultata la regolarità della posizione fiscale dellacontribuente.Dunque, già al tempo dell’emissione dell’atto poi oggetto diannullamento in autotutela, vi sarebbero stati tutti gli elementi percontestare l’errata determinazione dei versamenti, sicché nessunelemento di novità o sopravvenuta conoscenza è stato indicato agiustificazione della nuova emissione dell’atto di recupero quiimpugnato.3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza perassoluta mancanza di motivazione in relazione all’art. 132, comma 2,n. 4, e 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c. (precisamente, la violazione dei princìpi del ne bisin idem e della doppia tassazione)”, la contribuente censura la sentenzaimpugnata per non essere stata congruamente motivata circa ladenunciata violazione del principio del “ne bis in idem” e circa lasopravvenuta conoscenza di nuovi elementi rispetto al tempo dellanotificazione del primo provvedimento.3.1. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili, oltre che infondatinel merito.Innanzitutto, la contribuente confonde due piani giuridici diversi e nonsovrapponibili: il primo è quello della asserita consunzione del potereimpositivo dopo la notifica di un atto impositivo, quando sia notificatoun secondo atto che in relazione alla medesima annualità d’impostar.g. n. 6958/2016 a.c. 19/5/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6958/2016Numero sezionale 4279/2026Numero di raccolta generale 21042/2026Data pubblicazione 21/06/2026eserciti una nuova ripresa fiscale senza esplicitare quali siano i nuovielementi di cui abbia avuto conoscenza dopo la notificazione del primosecondo è quello della asserita violazione del principio del ne bis inidem: esso riguarda la doppia imposizione dello stesso elemento diricchezza indice della medesima capacità contributiva o, nell’ambitosanzionatorio, la irrogazione di una seconda sanzione in relazione adun fatto già in precedenza sanzionato.In secondo luogo, come ha anche chiarito l’Agenzia nel controricorso,e come risulta chiaro nella sentenza impugnata, il provvedimentoimpugnato riguarda l’irrogazione di una sanzione in relazione ad unaannualità d’imposta, con la conseguenza che non esiste alcunaviolazione del principio del ne bis in idem e che non vi è stata alcunaconsunzione, dopo l’emanazione di un primo atto di recupero, poiperaltro annullato in autotutela, del potere impositivodell’amministrazione.4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazioneagli artt. 36 bis e 36 ter d.P.R. n. 600/73”, la contribuente contesta lasentenza impugnata in quanto la C.T.R. non avrebbe accoltol’eccezione di “prescrizione/decadenza” fondata sulle disposizioni degliartt. 36 bis e 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973.4.1. Il motivo è inammissibile.Esso non si confronta con la sentenza impugnata, che ha affermato, inimplicita applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, che l’attoimpugnato è stato notificato entro il 31 dicembre del quarto annosuccessivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.Rispetto a tale affermazione, la contribuente non si è premurata dicontestare i presupposti applicativi dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 delr.g. n. 6958/2016 a.c. 19/5/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6958/2016Numero sezionale 4279/2026Numero di raccolta generale 21042/2026Data pubblicazione 21/06/20261973 e non ha spiegato i motivi per i quali, a suo avviso, sarebberoapplicabili gli artt. 36 bis e 36 ter del detto d.P.R.5. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza perassoluta mancanza di motivazione in relazione agli artt. 132, comma2, n. 4 e 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti exart. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (precisamente, la qualificazione intermini di controllo sostanziale o formale dell’attività svolta dall’ufficionella fattispecie de qua)”, la contribuente censura la sentenzaimpugnata per carenza di motivazione circa la qualificazione in terminidi controllo formale o sostanziale della verifica svolta dall’ufficio.5.1. Il motivo è infondato.La motivazione, circa i termini di decadenza per la notificazionedell’atto impositivo, esiste ed è sufficiente: la C.T.R. ha ritenuto che itermini fossero quelli “ordinari” dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.Sarebbe stato onere della contribuente contestare i presupposti di fattoe di diritto di quanto statuito dal giudice d’appello.6. Con il sesto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazioneagli artt. 6 e 13 del d.lgs. n. 472/97, 10 della l. n. 212 del 2000, nonché36 bis comma 3 e 36 ter comma 4 del d.P.R. n. 600 dl 1973”, lacontribuente contesta l’affermazione della C.T.R. secondo la quale nonvi sarebbe stato il presupposto giuridico per l’applicazione di qualsiasitrattamento agevolativo, essendo state le dichiarazioni integrativepresentate in data successiva al pvc del 14/2/2011, con il quale venivacontestato alla contribuente il comportamento che aveva dato causaall’irrogazione della sanzione da parte dell’amministrazione.6.1. Il motivo è infondato.r.g. n. 6958/2016 a.c. 19/5/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6958/2016Numero sezionale 4279/2026Numero di raccolta generale 21042/2026Data pubblicazione 21/06/2026L’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 esclude gli effettipremiali del ravvedimento operoso nel caso in cui quest’ultimo siatenuto successivamente a verifiche, accessi o ispezioni.Orbene, il giudice di appello ha accertato che nel caso che ci occupa lacontribuente si sia “ravveduta” in epoca successiva al processo verbaledi constatazione, e tale affermazione è frutto di un giudizio di meritoche non può essere contestato nella seguente sede di legittimità.7. Con il settimo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione di norme ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazioneall’art. 112 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la C.T.R. non si sarebbepronunciata anche sulla richiesta di annullamento della sanzioneconcernente un pagamento iva relativo al mese di settembre 2010.7.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.La contribuente non allega la parte del ricorso introduttivo di primogrado nella quale avrebbe specificamente impugnato anche la secondasanzione concernente il pagamento iva per il mese di settembre 2010,limitandosi in sostanza a contestare l’interpretazione del ricorsointroduttivo data dalla C.T.R.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza perassoluta mancanza di motivazione in relazione agli artt. 132, comma2, n. 4 e 360 comma 1, n. 4 c.p.c.; Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti exart. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (precisamente, la specificaimpugnazione della seconda sanzione comminata con l’atto impositivogravato)”, la contribuente censura la sentenza impugnata per non avermotivato l’affermazione circa la conferma della irrogazione dellasanzione concernente un pagamento iva per il mese di settembre 2010.8.1. Il motivo è infondato.r.g. n. 6958/2016 a.c. 19/5/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6958/2016Numero sezionale 4279/2026Numero di raccolta generale 21042/2026Data pubblicazione 21/06/2026La motivazione della conferma della seconda sanzione esiste e consistenella assenza di una specifica impugnazione con il ricorso introduttivodi primo grado.9. Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in eurocinquemilaottocento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 6958/2016 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21042/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris