CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 01479/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12092/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’S [OSCURATO:PERSONA] S.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. –intimata – avverso la sentenza n. 3134 /202 1 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 29 ottobre 2021; ASSICURAZIONI r.g. n. 12092/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 343/2008dell’aprile 2008, la Corte d’appello di Brescia condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. (in appresso, per brevità: [OSCURATO:PERSONA]) al pagamento di una somma di danaro in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di inadempimento di un contratto di subappalto avente ad oggetto prelievo e trasporto valori. Con decreto monitorio n. 2641/2009 del maggio 2009, il Tribunale di Bergamo ingiunse alla [OSCURATO:SOCIETA].(in appresso, per brevità: [OSCURATO:PERSONA]), nella qualità di socio unico e quindi soggetto illimitamente responsabile ai sensi dell’art. 2362 cod. civ. per i debiti di [OSCURATO:PERSONA] , liquidata e cancellata dal Registro delle Imprese nel maggio 2000, il pagamento di euro 698.386,54, oltre accessori, in favore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. In ottemperanza al provvedimento di ingiunzione, la [OSCURATO:PERSONA] versò alla [OSCURATO:SOCIETA]. complessivieuro 717.243,22. 2. Assumendo l’esistenza di una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per il trasporto valori stipulata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmente la condanna degli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA]’s che avevano assunto il rischio di cui al contratto n. 1155376 e del broker [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, quale rimborso, delle somme versate a [OSCURATO:SOCIETA].. Nel costituirsi, la compagnia assicuratrice eccepì, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva diSchober sotto due distinti profili: in quanto non contraente né beneficiaria della garanzia prestata in favore di [OSCURATO:PERSONA] e altresì perché la cancellazione ed estinzione di quest’ultima aveva determinato il venir meno di ogni ragione creditoria nei riguardi degli assicuratori. r.g. n. 12092/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. La domanda venne disattesa in ambedue i gradi di merito del giudizio; ma la sentenza resa in appello (n. 2416/2017 della Corte di appello di Milano) venne cassata con rinvio da questa Corte (ordinanza n. 29721/2019) siccome nulla per difetto assoluto dimotivazione. 4. Riassunta la controversia, la sentenza in epigrafe indicata ha nuovamente rigettato la domanda dell’originaria parte attrice. 5. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per due motivi. Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.A. , succeduta agli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA]’s nella titolarità del contratto di cui al certificato n. 1155376. Non svolge difese nel giudizio di legittimità [OSCURATO:SOCIETA].. Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. per «errata applicazione del principio di non contestazione e utilizzo di fatto non oggetto di contraddittorio a fondamento della decisione». Parte ricorrente imputa alla Corte territoriale di avere, «nella valutazione della legittimazione ad agire di [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuto non contestati fatti (l’inerzia e l’asserita mancata attivazione della garanzia assicurativa da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che non erano stati posti a fondamento delle difese dalla convenuta e nemmeno erano mai stati discussi in corso dicausa». Espone, al riguardo, che «mai la compagnia assicurativa convenuta aveva sostenuto che il liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] avesse omesso di azionare la garanzia assicurativa o avesse tenuto un comportamento inerte rispetto alla stessa. Al contrario, i [OSCURATO:PERSONA]’s avevano ammesso pacificamente di aver gestito la lite per conto diTrasvalor». Quanto all’andamento della vicenda processuale, rappresenta che «ilTribunale di Milano aveva deciso che la cancellazione di [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 12092/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] da parte del suo liquidatore dovesse intendersi come una rinunzia alla garanzia assicurativa, traendo il fondamento di questa decisione da circostanze di fatto che avrebbero testimoniato un’inerzia del liquidatore rispetto all’attivazione della garanzia assicurativa» e la Corte di appello aveva confermato la decisione, non ravvisando, ai fini del rispetto dell’art. 112 cod. proc. civ., l’utilizzo di «elementi di fatto non acquisiti agli atti, ovvero circostanze incompatibili con la difesa della parte convenuta». In contrario, l’impugnante sostiene che le circostanze relative alla inerzia nell’avvalersi della garanzia assicurativa «non sono mai sostenute dalla compagnia convenuta, non sono mai state oggetto di contraddittorio fra le parti e sono del tutto in contraddizione con i documenti prodotti e con l’assunzione della lite da parte dei [OSCURATO:PERSONA]’s in nome e per conto diTrasvalor». 1.1. Il motivo è inammissibile. In linea generale, giova rammentare che, per costante indirizzo di nomofilachia, quando l’impugnazione di legittimità si fondi sul rilievo della sussistenza o meno di condotte processuali di non contestazione, il ricorso per cassazione , ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi asseritecome non contestate, sia, specificamente, contenere la trascrizione del contenuto degli scritti difensivi in thesi concretanti la non contestazione, onde consentire alla Corte di legittimità di valutare i presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (sul punto, ex aliis, Cass. 29/05/2024, n. 15058; Cass. 04/04/2022, n. 10761;Cass. 22/05/2017, n. 12840; Cass. 09/08/2016, n. 16655). Nella specie, il ricorso in scrutinio non soddisfa detto requisito: manca, infatti, una adeguata (o quantomeno sufficiente) riproduzione del contenuto degli scritti di prime cure della compagnia assicuratrice, le cui difese vengono apoditticamente postulate dal ricorrente. r.g. n. 12092/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] canto, la supposta inosservanza dell’art. 112 cod. proc. civ. potrebbe configurarsi soltanto ove la deduzione dell’inerzia integrasse un’eccezione in senso stretto, rimessa cioè alla disponibilità esclusiva dei convenuti Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA]’s: senonché il motivo è anche sul punto monco, omettendo di individuare quale paradigma normativo assegnerebbe alla deduzione de quasiffatta qualificazione. 1.2. Si ravvisa anche un’ ulteriore ragione di inammissibilità della doglianza. Nel confermare la decisione di prime cure, la Corte di appello ha ritenuto la carenza di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che la cancellazione di Transavalor – d i cui [OSCURATO:PERSONA] era socio unico , proprietario della totalità delle azioni – andasse interpretata come manifestazione di volontà di rinunciare al credito nascente dalla garanzia assicurativa, con derivante estinzione del relativo diritto, non passato nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA]. Come precisa la sentenza gravata (in maniera peraltro conforme a diritto: basti, sul punto, il richiamo a Cass., Sez. U, 16/02/2016, n. 2951), la titolarità attiva del rapporto controverso deve essere esaminata di ufficio dal giudice sulla base degli elementi acquisiti in giudizio: e questa ratio decidendi, sulla quale riposa la reiezione della domanda proposta con l’originario atto di ingresso della lite, non risulta attinta criticamente dal motivo in vaglio. 2. Il secondo motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2945 cod. civ. in ordine alla successione di [OSCURATO:PERSONA] nei diritti di Trasvalornei confronti dei [OSCURATO:PERSONA]’s di Londra. Richiamati plurimi arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, parte ricorrente sostiene l’erroneità della sentenza impugnata (e di quella di primo grado) nella parte in cui ha ritenuto sussistente una volontà abdicativa da parte del liquidatore di [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 12092/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] senso contrario, sottolinea la rilevanza dell’assunzione della gestione della lite (cioè a dire della causa promossa contro [OSCURATO:PERSONA]) da parte dei [OSCURATO:PERSONA]’s su richiesta della stessa [OSCURATO:PERSONA]: «l’affidamento della lite da parte dell’assicurato al proprio assicuratore e la nomina di un fiduciario della c ompagnia quale difensore è fatto del tutto incompatibile con una volontà abdicativa rispetto al credito assicurativo, dato che, se l’assicurato avesse voluto abdicare da ogni diritto derivante dalla polizza, si sarebbe difeso in proprio, senza coinvolgere la propria assicurazione». In questa prospettiva, «l’assunzione della gestione della lite da parte di un assicuratore non può che essere considerata come conseguenza della richiesta dell’assicurato di attivare la gestione assicurativa. E l’affidamento della gestione della lite, da parte dell’assicurato al suo assicuratore non può che costituire espressione della sua volontà di essere mallevato». Per così concludere: « non può essere considerato atto abdicativo al diritto all’azionamento della garanzia assicurativa, quello del liquidatore di una società assicurata, che, pendente una lite per responsabilità civile, coperta da quella garanzia, cancelli la società, e ne procuri l’estinzione, dopo aver denunciato il sinistro e affidato la lite in corso al proprio assicuratore e dopo che l’assicuratore abbia accettato di gestirla. Nel caso che ci occupa, quindi, si deve escludere che [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto un comportamento abdicativo rispetto al suo diritto di godere della copertura assicurativa prestata dai [OSCURATO:PERSONA]’s di Londra. E, anzi, secondo il parere di questa difesa, il liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] ha cancellato la società proprio confidando nell’esistenza della copertura assicurativa, confortato dall’assunzione della gestione della lite da parte del suo assicuratore». 2.1. Anche questo motivo è inammissibile. r.g. n. 12092/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] argomentazione diffusamente sviluppata, la Corte territoriale (anche su quest’aspetto confermando la statuizione di prime cure)ha inferito la volontà di abdicare al diritto alla manleva assicurativa da una serie di elementi indiziari di tenore presuntivo, concordanti tra loro, tra cui: la inerzia dell’assicurata, mai attivatasi per far valere il suo diritto alla manleva nel giudizio nei suoi confronti intrapreso, nel quale non avevachiesto la chiamata in causa degli Assicuratori; la inerzia della [OSCURATO:PERSONA], la quale, da un lato,ha consentito che il giudizio proseguisse nei confronti della società estinta e, per altro verso,è rimasta silente nei confronti degli Assicuratori per oltre dieci anni. A fronte di ciò, il motivo de quo, pur nella sua lunghezza espositiva, si risolve in una manifestazione di dissenso circa l’apprezzamento delle risultanze fattuali valutate dalla Corte di merito come evidenziatrici della rinuncia a far valere la pretesa di garanzia a seguito della estinzione per cancellazione della [OSCURATO:PERSONA]. Ed anzi, la doglianza in discorso, ben lungi dall’illustrare un vizio di sussunzione della vicenda nella fattispecie regolata dall’art. 2945 cod. civ., si incentra (e, ad un tempo, si esaurisce) nella contestazione della valenza presuntiva di un unico fatto indiziante (l’assunzione della gestione della lite), isolatamente e singolarmente considerato, in tal guisa nemmeno rispettando le modalità di corretta deduzione in sede di legittimità della (invero, nemmeno asserita) violazione delle norme in materia di prova presuntiva (sull’argomento, cfr., da ultimo, Cass.29/07/2025, n. 21762; in precedenza, tra le tante, Cass. 21/03/2022, n. 9054; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 30/06/2021, n. 18611; Cass. 30/05/2019, n. 14762; Cass., Sez. U, 24/01/2018, n. 1785, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto: vedi §§. 4 e ss.; Cass. 13/11/2015, n. 23201; Cass. 08/01/2015, n. 101). Tanto esime questa Corte dall’esaminare la questione concernente il modo con cui, fermo il normale trasferimento in favore dei soci dei r.g. n. 12092/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] crediti di una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese, possa configurarsi una rimessione del debito sociale da parte del creditore in favore del debitore (argomento oggetto di chiarimento nomofilattico ad opera di Cass., Sez. U, 16/07/2025, n. 19750). 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 5. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte della ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore alla refusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrent