Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 24556/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 1/3/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Belluno che, in data 26/11/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e l'omessa motivazione in relazione alla dosimetria della pena, al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte.

La Corte territoriale ha ampiamente illustrato le ragioni che hanno condotto alla reiezione delle doglianze difensive in punto di trattamento sanzionatorio, evidenziando che al riconoscimento delle attenuanti generiche ostano non solo i plurimi precedenti che militano a carico dell'imputato ma anche la protrazione temporale della condotta fraudolenta e l'assenza di manifestazioni di resipiscenza, nel contempo esprimendo un motivato giudizio di congruità del trattamento sanzionatorio praticato dal primo giudice alla luce delle peculiari modalità dell'azione delittuosa e dell'intensità del dolo.

Quanto al diniego della sospensione condizionale i giudici d'appello hanno rimarcato che il ricorrente ha già fruito del beneficio (successivamente revocato) in relazione a pregressa condanna ed hanno escluso con argomenti giuridicamente ineccepibili la sussistenza delle condizioni per la reiterazione. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 1/3/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Belluno che, in data 26/11/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e l'omessa motivazione in relazione alla dosimetria della pena, al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. La Corte territoriale ha ampiamente illustrato le ragioni che hanno condotto alla reiezione delle doglianze difensive in punto di trattamento sanzionatorio, evidenziando che al riconoscimento delle attenuanti generiche ostano non solo i plurimi precedenti che militano a carico dell'imputato ma anche la protrazione temporale della condotta fraudolenta e l'assenza di manifestazioni di resipiscenza, nel contempo esprimendo un motivato giudizio di congruità del trattamento sanzionatorio praticato dal primo giudice alla luce delle peculiari modalità dell'azione delittuosa e dell'intensità del dolo. Quanto al diniego della sospensione condizionale i giudici d'appello hanno rimarcato che il ricorrente ha già fruito del beneficio (successivamente revocato) in relazione a pregressa condanna ed hanno escluso con argomenti giuridicamente ineccepibili la sussistenza delle condizioni per la reiterazione. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24556/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris