CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 51679/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di Cassazione, in parziale accoglimento del ricorso, annulli la decisione impugnata limitatamente alla pena irrogata, con sostituzione della stessa con la pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste nei motivi di ricorso e si associa alle richieste del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo ha condannato: a) alla pena di tre anni, sei mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa, perché ritenuto colpevole dei reati di truffa aggravata di cui ai capi 1, 2, 3 e 4, così qualificata anche l'estorsione contestata sub 4, uniti dal vincolo della continuazione; b) al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], nella misura da liquidarsi in separato giudizio. 2. Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 446, comma 1, 448, comma 1 e 2 -bis cod. proc. pen. nonché agli artt.444 e 445 cod. proc. pen. prospettando - in premessa - il seguente iter processuale, conclusosi con la pronuncia impugnata: - a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato per i reati di truffa aggravata (capi 1, 2 e 3) e di estorsione (capo 4), il Crespin, acquisito il consenso del Pubblico Ministero, depositò la richiesta di applicazione della pena di due anni, sei mesi ed euro 1.000 di multa, previa riqualificazione del reato di estorsione in quello di truffa aggravata; - il gip, all'udienza fissata per deliberare sull'istanza di patteggiamento, rigettò la richiesta, ritenendo di non condividere la qualificazione effettuata dalle parti in ordine al contestato reato di estorsione, con rinvio per il giudizio immediato; - all'udienza a tal fine fissata, la difesa dell'imputato ripropose negli stessi termini la richiesta, alla quale, tuttavia, il Pubblico Ministero si oppose, con conseguente rigetto anche di tale istanza e prosecuzione del processo; - espletata la fase istruttoria, il Tribunale, con la sentenza indicata, riqualificò il reato di cui al capo 4 nel delitto di truffa aggravata, ritenendo ingiustificato il diniego della reiterata istanza di applicazione della pena e determinando quella finale in tre anni, sei mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa, con applicazione della riduzione per il rito ex art. 448 cod. proc. pen. 2.1. Così delineato lo svolgimento del processo, in relazione alla richiesta di patteggiamento, il ricorrente lamenta la violazione del comma 1 dell'art. 448 cod. proc. pen. in quanto il Tribunale, accertato che il capo 4 doveva essere correttamente riqualificato come truffa aggravata e che non era, quindi, giustificato il dissenso del Pubblico Ministero, oltre che il rigetto del gip, avrebbe dovuto applicare la pena originariamente concordata di due anni, sei mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa; non avrebbe dovuto, inoltre, pronunciarsi sui capi civili, estranei all'accordo ed alla natura della decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono. 2. Occorre prendere atto che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha definito il giudizio con una pronuncia contraddittoria in rito e abnorme per i risultfgi quali è pervenuto. Per un verso, infatti, ha inteso definire il giudizio ai sensi dell'art. 448, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.: dopo la chiusura del dibattimento di primo grado, espletata la fase istruttoria, ha ritenuto che la derubricazione del reato sub 4 prospettata dalla difesa - a base della richiesta di patteggiamento - fosse corretta e che, pertanto, dovesse riconoscersi «la riduzione per il rito negato dell'applicazione della pena su richiesta» specificando che la questione relativa alla riqualificazione dell'estorsione «costituiva oggetto della reiterata istanza di definizione con il richiamato rito alternativo» (foglio 16 della sentenza impugnata). Sembra evincersi, quindi, che il giudice abbia voluto riconoscere, al termine del giudizio immediato, il diritto dell'imputato all'applicazione della pena su richiesta e disporre, per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, in conformità con la previsione dell'art. 448 cod. proc. pen., norma richiamata anche in dispositivo. Di conseguenza, la difesa del Crespin, intendendo denunciare l'erronea applicazione della norma, propone contro la sentenza ricorso per cassazione, ai sensi del comma 2-bis, per motivi attinenti all'illegalità della pena, superiore a quella richiesta. 3.1. In effetti, la giurisprudenza di legittimità, sulla scorta di alcune fondamentali precisazioni della Corte Costituzionale, ha affermato che il potere di valutazione che l'art. 448, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. affida al Giudice del dibattimento dopo la chiusura di quest'ultimo fondi proprio sulla necessità — e sulla possibilità di poter — attingere dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale, onde ponderare, causa cognita, la correttezza della proposta di pena e la congruità di quest'ultima rispetto ai fatti accertati. Tale conclusione è stata ritenuta razionale, dal momento che affida al giudice che, nel contraddittorio delle parti, ha incamerato ogni informazione utile a definire i contorni della vicenda ed a delibare sul ruolo dell'imputato, la possibilità di valutare se la richiesta ex art.444 cod. proc. pen. sia accoglibile. Sul punto, come accennato, si sono espresse varie pronunce della Corte (da ultimo, Sez. 5, n. 22130 del 15/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275923 - 01, alla cui puntuale motivazione può rinviarsi, anche per i richiami a Sez. 6, n. 42374 del 23/10/2009, D'Angelo, Rv. 245005 - 01 e ad altre decisioni che, sia pure ad altri fini, valorizzano la piena cognitio in virtù della quale il Giudice del dibattimento è posto in condizioni di rivalutare la richiesta di patteggiamento e l'intera res iudicanda, Sez. 3, n. 7951 del 03/11/2016, dep. 2017, Mangani, Rv. 269319 - 01; Sez. 1, n. 37611 del 04/06/2015, Zamboni, Rv. 264994 - 01); inoltre, la Consulta aveva avuto modo di sottolineare che «è conforme all'essenza dell'istituto in esame che il potere di pronunciare sentenza di applicazione della pena malgrado il dissenso del pubblico ministero possa essere esercitato, ex art. 448, comma 1, quarto periodo, cod. proc. pen., solo dopo la chiusura del dibattimento, quando il giudice è posto in grado di valutare, in esito alle risultanze dell'istruzione dibattimentale, se le ragioni del dissenso del pubblico ministero erano giustificate» (ordinanza n. 426 del 2001; principio ribadito nell'ordinanza n. 100 del 2003). 4. Il Tribunale poteva, quindi, dopo l'espletamento dell'attività istruttoria e nonostante il dissenso espresso dal PM all'inizio del giudizio, applicare la pena oggetto della richiesta di patteggiamento, previa valutazione, tuttavia, non solo della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati ma anche della congruità di tale pena, senza possibilità di interventi d'ufficio sull'entità della stessa. La valutazione di congruità sul trattamento sanzionatorio è stata effettuata, invece, non già sulla richiesta dell'imputato ma secondo criteri discrezionali e ufficiosi; la pronunzia risulta, pertanto, distonica quanto al risultato, posto che è stata riconosciuta la riduzione di un terzo per il rito, con condanna dell'imputato alla pena che il Tribunale ha ritenuto congrua, in misura superiore a quella richiesta, senza applicazione di quest'ultima come avrebbe dovuto essere secondo lo schema del patteggiamento, richiamato dall'art. 448 cod. proc. pen. §. In definitiva, la sentenza impugnata va considerata alla stregua di un atto abnorme, trattandosi di una decisione non prevista dall'ordinamento, contenente in sé distinti esiti decisori, ciascuno dei quali soggetto a regime e conseguenze diverse (applicazione della pena su richiesta, secondo quanto indicato in motivazione; pronuncia di condanna al termine dell'istruttoria dibattimentale, come riportato in dispositivo). La stessa contraddizione si ravvisa anche in ordine alle statuizioni civili che dovranno essere regolamentate in base al rito ritenuto applicabile. Si giustifica, pertanto, avverso l'atto abnorme il ricorso in cassazione, il cui accoglimento determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio. P.T.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'u