CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 33387/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza del 9/1/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (c1 83) in relazione al reato di tentata rapina impropria aggravata di cui agli artt. 56 e 628, comma secondo e terzo n. 1 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti. 1.2. Vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena inflitta con riferimento alla recidiva.2. In data 26 maggio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce che qualificazione giuridica attribuita ai fatti nei termini della tentata rapina impropria sarebbe errata. La circostanza che la ricorrente abbandonando il vestiario nelle corsie del negozio abbia rinunciato al proposito criminoso, infatti, imporrebbe di ritenere che non ci sia soluzior:e di continuità tra la sottrazione e la violenza e, quindi, che i delitti configurabili siano il tentato furto e la violenza privata e/o percosse. In assenza di contestualità, d'altro canto, la condotta non andrebbe considerata in termini di formazione progressiva. La doglianza è manifestamente infondata. Con il riferimento alla condotta posta in essere dalla ricorrente, consistita in una serie di spintonamenti, dentro e fuori il negozio, per conseguire l'impunità, infatti, la Corte territoriale si è conformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità che, in un precedente esattamente in termini, ha stabilito che "il delitto di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa, e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità; è, invece, tentato quando l'avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla "res" in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé e l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la sottrazione, adopera violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità" (Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021). 2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla contraddittoria valutazione operata dalla due sentenze in ordine al modo di incidere della recidiva nella quantificazione della pena. La sentenza di primo grado, infatti, si sarebbe espressa in termini di bilanciamento dell'aggravante con l'attenuante e quindi questa implicitamente non avrebbe avuto alcuna ricaduta sulla quantificazione della pena. Quella di secondo grado, chiamata a pronunciarsi in ordine alla carenza di motivazione in merito alla quantificazione della pena, avrebbe ritenuto che questa fosse corretta in virtù della sussistenza della recidiva. La doglianza è manifestamente infondata.La Corte territoriale, infatti, rilevata la presenza di numerosi precedenti penali, ha condiviso la conclusione del giudice di primo grado "sia per quanto attiene il bilanciamento operato sia per la misura della riduzione per il tentativo". La motivazione sul punto, così considerata complessivamente coerente e congrua la quantificazione complessiva della pena, è adeguata e logica e, non risultando alcuna contraddizione tra le due conformi conclusioni cui sono pervenuti i due giudici di merito, non è sindacabile in questa sede (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P. Q.14. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della