Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 44856/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a suo carico; avverso la sentenza del 09/11/2021 del tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 22 dicembre 2021, il tribunale di Lecce, adito nell'interesse della parte civile per la correzione di errore materiale - riguardo alla mancata statuizione della condanna al risarcimento dei danni e delle spese di assistenza e rappresentanza dovute all'istante -, con riferimento alla sentenza del tribunale medesimo del 9 novembre 2021, di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., accoglieva la richiesta.

2. Avverso la sentenza suindicata, [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione.

3. Deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 130 cod. proc. pen., osservando come la disposta integrazione della sentenza - operata a fronte della assenza di ogni statuizione, in motivazione, in termini di condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile - non potesse essere operata attraverso il procedimento di correzione di errore materiale.

4. Il ricorso è fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità.

Sia perché la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione. (Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017 (dep. 13/03/2018) Rv. 272658 - 01), per cui, in altri termini, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, dalla lettura dell'art. 130 cod. proc. pen. emerge la possibilità di estendere l'ambito applicativo della disposizione a tutte le ipotesi di incompletezza della sentenza riguardo a statuizioni accessorie, conseguenziali e necessitate, la cui omissione non ne comporti una nullità ed il cui inserimento, mediante la procedura di correzione, non si traduca in una modifica essenziale dell'atto (in tal senso Sez.

U, n. 7945 del 31/01/2008 Rv. 238426 - 01); sia perché con riferimento precipuo al caso in esame, l'omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza di primo grado, delle statuizioni di carattere civile, non può essere emendata ricorrendo alla procedura di correzione dell'errore materiale, né il giudice d'appello può porvi rimedio, nell'assenza dell'impugnazione della parte civile, decidendo nel merito onde evitare così l'annullamento della sentenza. (Sez. 2, n. 28168 del 24/06/2010 Rv. 248149 - 01).

Quest'ultimo principio si spiega considerando che la soccombenza dell'imputato nei confronti della parte civile impone la pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art.541 cod. proc. pen., quale regola generale riferita non solo all'accoglimento, nei confronti dell'imputato, della domanda della parte civile di risarcimento del danno o di restituzione, ma anche a tutte le pronunce da cui deriva la conferma delle statuizioni civili (cfr. in motivazione Sez. 4 -, n. 5805 del 03/02/2021 Rv. 280926 - 01).

Pertanto, alcun carattere di automaticità riguardo alla condanna alle spese è rinvenibile in presenza di sentenza, come quella del caso di specie, in cui manchi il riconoscimento del risarcimento del danno.

Inoltre, per l'intrinseco carattere di giudizio discrezionale rimesso al giudice, neppure quest'ultima statuizione assume un connotato di automaticità funzionale alla operatività dell'art. 130 cod. proc. pen.

Quindi è illegittimo l'avvenuto ricorso alla relativa procedura con riguardo tanto alla condanna al risarcimento del danno - seppure in via generica - che al pagamento delle spese di assistenza e rappresentanza in favore della parte civile. 6..

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il provvedimento impugnato debba essere annullato senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento di correzione di error

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a suo carico; avverso la sentenza del 09/11/2021 del tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 22 dicembre 2021, il tribunale di Lecce, adito nell'interesse della parte civile per la correzione di errore materiale - riguardo alla mancata statuizione della condanna al risarcimento dei danni e delle spese di assistenza e rappresentanza dovute all'istante -, con riferimento alla sentenza del tribunale medesimo del 9 novembre 2021, di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., accoglieva la richiesta. 2. Avverso la sentenza suindicata, [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 130 cod. proc. pen., osservando come la disposta integrazione della sentenza - operata a fronte della assenza di ogni statuizione, in motivazione, in termini di condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile - non potesse essere operata attraverso il procedimento di correzione di errore materiale. 4. Il ricorso è fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità. Sia perché la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione. (Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017 (dep. 13/03/2018) Rv. 272658 - 01), per cui, in altri termini, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, dalla lettura dell'art. 130 cod. proc. pen. emerge la possibilità di estendere l'ambito applicativo della disposizione a tutte le ipotesi di incompletezza della sentenza riguardo a statuizioni accessorie, conseguenziali e necessitate, la cui omissione non ne comporti una nullità ed il cui inserimento, mediante la procedura di correzione, non si traduca in una modifica essenziale dell'atto (in tal senso Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008 Rv. 238426 - 01); sia perché con riferimento precipuo al caso in esame, l'omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza di primo grado, delle statuizioni di carattere civile, non può essere emendata ricorrendo alla procedura di correzione dell'errore materiale, né il giudice d'appello può porvi rimedio, nell'assenza dell'impugnazione della parte civile, decidendo nel merito onde evitare così l'annullamento della sentenza. (Sez. 2, n. 28168 del 24/06/2010 Rv. 248149 - 01). Quest'ultimo principio si spiega considerando che la soccombenza dell'imputato nei confronti della parte civile impone la pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art.541 cod. proc. pen., quale regola generale riferita non solo all'accoglimento, nei confronti dell'imputato, della domanda della parte civile di risarcimento del danno o di restituzione, ma anche a tutte le pronunce da cui deriva la conferma delle statuizioni civili (cfr. in motivazione Sez. 4 -, n. 5805 del 03/02/2021 Rv. 280926 - 01). Pertanto, alcun carattere di automaticità riguardo alla condanna alle spese è rinvenibile in presenza di sentenza, come quella del caso di specie, in cui manchi il riconoscimento del risarcimento del danno. Inoltre, per l'intrinseco carattere di giudizio discrezionale rimesso al giudice, neppure quest'ultima statuizione assume un connotato di automaticità funzionale alla operatività dell'art. 130 cod. proc. pen. Quindi è illegittimo l'avvenuto ricorso alla relativa procedura con riguardo tanto alla condanna al risarcimento del danno - seppure in via generica - che al pagamento delle spese di assistenza e rappresentanza in favore della parte civile. 6.. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il provvedimento impugnato debba essere annullato senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento di correzione di error
Decreto Cassazione n. 44856/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris