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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 novembre 2021

Cassazione n. 31000/2026

Testo disponibile della fonte

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ppello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza in data 24 marzo 2026 la Corte di appello di Napoli harigettato l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione presentata da [OSCURATO:PERSONA],condannato con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 23 marzo 2000,irrevocabile il 22 gennaio 2001.2.

Il ricorrente articola due motivi di ricorso per vizio di motivazione concui insiste sulla legittimità del condono, atteso il frazionamento della proprietà(primo motivo) e attesa la preesistenza di corpi di fabbrica come da rilievifotografici del 1929 (secondo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato.La Corte di appello di Napoli ha rigettato l’istanza di revoca dell’ordine didemolizione perché ha considerato, anche alla luce del parere del [OSCURATO:PERSONA], che il Comune di Napoli ha comunicato l’avvio del procedimento dirigetto della domanda di condono dell’immobile di mc 2.190 perché le quattrodomande presentate recano un frazionamento artificioso e perché i corpi difabbrica preesistenti, pari a mc 735, che erano dei comodi rurali, sono statidemoliti e sostituiti da un unico corpo di fabbrica a destinazione residenziale.La motivazione è ineccepibile.Con riferimento al primo profilo, va ribadito che, in temadi condono edilizio, nel caso di bene immobile in comproprietà, per il quale non siastata operata alcuna divisione né costituito un distinto diritto di proprietà su unaporzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte didiversi soggetti legittimati in forza degli artt. 6 e 38, comma 5, della legge n. 47del 1985, richiamati dall'art. 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, costituisceun frazionamento artificioso della domanda, da imputare ad un unico centrosostanziale di interesse onde non consentire l'elusione del limite legale divolumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria (tra le tante, Sez. 3, n.2840 del 18/11/2021, dep. 2022, Vicale, Rv. 282887-01; Sez. 4, n. 10017 del03/03/2021, PG, Rv. 280700-01; Sez. 3, n. 27977 del 04/04/2019, Caputo,Rv. 276084 – 01).Con riferimento al secondo profilo, va osservato che non è possibiletrasformare in residenziale dei fabbricati rurali senza specifiche autorizzazioni (trale tante, Sez. 3, n. 7681 del 13/01/2017, Innamorati, Rv. 269159 – 01 e Sez. 3,n. 15605 del 31/03/2011, Manco, Rv. 250151 – 01).Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per laricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, il 23 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza in data 24 marzo 2026 la Corte di appello di Napoli harigettato l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione presentata da [OSCURATO:PERSONA],condannato con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 23 marzo 2000,irrevocabile il 22 gennaio 2001.2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso per vizio di motivazione concui insiste sulla legittimità del condono, atteso il frazionamento della proprietà(primo motivo) e attesa la preesistenza di corpi di fabbrica come da rilievifotografici del 1929 (secondo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato.La Corte di appello di Napoli ha rigettato l’istanza di revoca dell’ordine didemolizione perché ha considerato, anche alla luce del parere del [OSCURATO:PERSONA], che il Comune di Napoli ha comunicato l’avvio del procedimento dirigetto della domanda di condono dell’immobile di mc 2.190 perché le quattrodomande presentate recano un frazionamento artificioso e perché i corpi difabbrica preesistenti, pari a mc 735, che erano dei comodi rurali, sono statidemoliti e sostituiti da un unico corpo di fabbrica a destinazione residenziale.La motivazione è ineccepibile.Con riferimento al primo profilo, va ribadito che, in temadi condono edilizio, nel caso di bene immobile in comproprietà, per il quale non siastata operata alcuna divisione né costituito un distinto diritto di proprietà su unaporzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte didiversi soggetti legittimati in forza degli artt. 6 e 38, comma 5, della legge n. 47del 1985, richiamati dall'art. 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, costituisceun frazionamento artificioso della domanda, da imputare ad un unico centrosostanziale di interesse onde non consentire l'elusione del limite legale divolumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria (tra le tante, Sez. 3, n.2840 del 18/11/2021, dep. 2022, Vicale, Rv. 282887-01; Sez. 4, n. 10017 del03/03/2021, PG, Rv. 280700-01; Sez. 3, n. 27977 del 04/04/2019, Caputo,Rv. 276084 – 01).Con riferimento al secondo profilo, va osservato che non è possibiletrasformare in residenziale dei fabbricati rurali senza specifiche autorizzazioni (trale tante, Sez. 3, n. 7681 del 13/01/2017, Innamorati, Rv. 269159 – 01 e Sez. 3,n. 15605 del 31/03/2011, Manco, Rv. 250151 – 01).Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per laricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, il 23 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
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