CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 37693/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2019 del TRIBUNALE di FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, ha depositato conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia ha confermato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorre la parte civile, tramite il proprio difensore e procuratore speciale, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in merito alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. 2.2. Con il secondo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 612 cod. proc. pen. in merito alla ritenuta inoffensività delle frasi profferite dall'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo è inammissibile, poiché la inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, requisiti richiesti dall'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. affinchè il vizio di violazione di legge processuale sia deducibile con il ricorso per cassazione (cfr. su tema analogo Sez U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 5. Il secondo motivo è inammissibile, poiché si appunta solo su una delle due rationes decidendi, lasciando intatta quella principale: la ritenuta assenza di prova circa la sussistenza della condotta dell'imputato. 6. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere estens