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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19264/2026

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n. 691, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata inRoma, via Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -Numero registro generale 9556/2025Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 19264/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso il decreto del Tribunale di Massa depositato il giorno8.4.2025 nel procedimento iscritto al n. 9-1/2023 R.G.L.G.;udita la relazione svolta, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA];uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora innanzianche [OSCURATO:SOCIETA].) propose domanda di ammissione alpassivo della liquidazione giudiziale [OSCURATO:SOCIETA]. avente adoggetto (tra l’altro e per quanto qui interessa) un credito di €25.326,06 derivante da un finanziamento chirografarioconcesso il 10.6.2020, nell’ambito degli interventi per favorirela liquidità delle piccole e medie imprese previsti dall’art. 13,comma 1, lett. m, del d.l. n. 23 del 2020 (convertito, conmodificazioni, in legge n. 40 del 2020); finanziamento all’epocacoperto per l’intero importo dalla garanzia di MediocreditoCentrale – [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 2,comma 100, della legge n. 662 del 1996.Il giudice delegato rigettò la domanda, rilevando – inconformità all’eccezione sollevata dai curatori della liquidazionegiudiziale – la nullità del contatto di finanziamento, qualificatocome mutuo di scopo, per deviazione dalla causa assegnataglidalla legge e per la violazione di norme imperative, anche dirilevanza penale.Numero registro generale 9556/2025Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 19264/2026Data pubblicazione 11/06/2026Banca [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione allo stato passivo,che – nel contraddittorio con la procedura concorsuale – vennerespinta dal Tribunale di Massa, in composizione collegiale.Contro il decreto del tribunale [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perl’udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositatoconclusioni scritte – chiedendo che il ricorso sia dichiaratoinammissibile – e le parti hanno depositato memoria illustrativa.La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, comeindicato in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I primi tre motivi sono accomunati, nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] MPSS.p.A., da un’unica rubrica e da un’unica illustrazione.

Essidenunciano «Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto aisensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: erroneaapplicazione dell’art. 1375 c.c. - erronea applicazione dell’art. 1343c.c. - erronea applicazione dell’art. 1418 c.c.».La ricorrente censura l’accertamento della nullità delfinanziamento, contestando sia la qualificazione del contratto intermini di mutuo di scopo, sia la presenza, all’epoca, di chiari indici diinsolvenza della società finanziata, sia la violazione delle norme penalicontenute negli artt. 323 c.c.i.i. (rectius, ratione temporis, 217 leggefall.) e nell’art. 316-ter c.p.2.

I motivi sono inammissibili, perché i profili denunciati inordine ai presupposti dei reati di bancarotta semplice e di indebitapercezione di erogazioni a danno dello Stato non assumono rilievocausale, mentre nella parte qualificante la censura è rivoltaall’accertamento del fatto.Numero registro generale 9556/2025Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 19264/2026Data pubblicazione 11/06/2026In questo senso è sufficiente correggere la motivazione delprovvedimento impugnato.2.1.

In disparte la qualificazione del contratto come mutuo discopo (che non è esplicitata nell’art. 13, comma 1, lett. m, d.l. n. 23del 2020, a differenza di quanto previsto per i mutui con garanziaSACE dall’art. 1, comma 2, lett. n e n-bis, del medesimo d.l.), non ècorretta l’affermazione del Tribunale di Massa secondo cui allaviolazione dell’art. 5 T.U.B. (Testo unico delle leggi in materiabancaria e creditizia) conseguirebbe la nullità del contratto difinanziamento, in quanto «contrario a norme imperative» (art. 1418c.c.).L’art. 5 T.U.B. pone, in termini generali, l’obbligo di « sana eprudente gestione» in capo ai «soggetti vigilati» dalle «autoritàcreditizie».

La mera violazione di tale obbligo integra, di per sé, unillecito suscettibile di determinare responsabilità a titolo dirisarcimento danni, ma non la nullità del contratto, come questa Corteha più volte avuto modo di affermare con riguardo a specifichefattispecie (v., ad es., Cass.

S.u. n. 33719/2022 e Cass. n.7949/2023, sul superamento dei limiti di finanziabilità con mutuofondiario; Cass.

S.u. n. 8472/2022 e Cass. n. 7101/2025, sullagaranzia prestata da Confidi al di fuori dei casi consentiti).2.2.

La nullità, tuttavia, sussiste, qualora alla violazione dellenorme che impongono la sana e prudente gestione si associ laviolazione di norme incriminatrici penali, quali sono quelle chesanzionano la bancarotta semplice (avere «compiuto operazioni digrave imprudenza per ritardare il fallimento», oggi «liquidazionegiudiziale», e avere «aggravato il dissesto» con «grave colpa») el’indebita percezione di erogazioni pubbliche «mediante l’utilizzo o lapresentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cosenon vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute» (art.316-ter c.p.).Numero registro generale 9556/2025Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 19264/2026Data pubblicazione 11/06/2026E sono appunto questi i reati che il Tribunale di Massa haincidentalmente accertato nel caso di specie, con ciò dando – perquesta parte – un corretto fondamento normativo alla confermatadecisione di rigettare la domanda di ammissione al passivo del creditovantato da [OSCURATO:SOCIETA]Nel decreto impugnato si legge che «risulta provato … che almomento della concessione del finanziamento [OSCURATO:SOCIETA]. versasse inuna situazione di crisi tale da far sorgere seri dubbi circa la suacapacità di generare in futuro flussi di cassa idonei a sostenere lacontinuità», dal che l’affermazione che «la concessione delfinanziamento integra un’operazione gravemente imprudente, che hacontribuito ad aggravare la crisi della società, anche considerando chelo stesso è stato utilizzato per tacitare un credito chirografario e, inparticolare, per azzerare il saldo negativo di un conto correnteaccesso da [OSCURATO:SOCIETA]. presso lo stesso MPS».

Ciò sull’accertatopresupposto che [OSCURATO:SOCIETA]. era consapevole della situazionein cui versava [OSCURATO:SOCIETA]., in ragione dei pregressi inadempimentirispetto alle scadenze dei canoni di un contratto di leasing e deiripetuti sforamenti del limite del fido concesso sul conto corrente,come dettagliatamente riportato nel decreto.In tale contesto, il tribunale ha ritenuto accertato che ilfinanziamento, essendo stato utilizzato per ripianare l’esposizione sulconto corrente, fu stipulato per conseguire la garanzia integraleprestata da MCC su un credito chirografario della banca verso unsoggetto difficilmente solvibile.2.3.

Rispetto a questa statuizione, le contestazioni mosse dallaricorrente riguardano l’accertamento e l’apprezzamento dei fatti (inparticolare, la sussistenza e la rilevanza degli inadempimenti attribuitiad [OSCURATO:SOCIETA]. e preesistenti rispetto alle difficoltà determinate dallapandemia da Covid-19 e dalla conseguente paralisi di molte attivitàeconomiche), ma si tratta di censure inammissibili in sede dilegittimità, fermo restando che non viene nemmeno prospettataNumero registro generale 9556/2025Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 19264/2026Data pubblicazione 11/06/2026l’assenza di motivazione sul punto (censurabile entro i limiti dettatida Cass.

S.u. n. 8053/2014), né si contesta l’omesso esame di fattidecisivi per il giudizio che siano stati oggetto di discussione tra le parti(art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).3.

Il quarto motivo di ricorso denuncia «violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.: erronea applicazione dell’art. 2704 c.c.».La ricorrente censura l’affermazione, contenuta nell’ultimaparte del decreto impugnato, secondo cui il credito non sarebbe statonemmeno provato, «atteso che il contratto di finanziamento prodottodalla banca è privo di data certa anteriore all’apertura dellaliquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 2704 c.c.». [OSCURATO:SOCIETA]. la certezza della data del documento contenente ilcontratto risulterebbe, invece, da plurimi elementi, tra i quali la stessagaranzia del [OSCURATO:PERSONA].4.

Anche questo motivo è inammissibile, ma per la diversaragione che esso critica una parte del decreto che non ha alcunarilevanza ai fini della motivazione della decisione assunta daltribunale.La rilevata nullità del contratto è di per sé sufficiente agiustificare il rigetto dalla domanda di ammissione al passivo e, a benvedere, essa presuppone la conoscenza delle date in cui ilfinanziamento venne concesso ed erogato.

Il riferimento all’assenzadi data certa del contratto ai sensi dell’art. 2704 c.c. è dunqueun’aggiunta del tutto inutile, che non giova e non nuoce alla restanteparte della motivazione del decreto.

Allo stesso modo, il Tribunale diMassa ha anche fatto un cenno all’applicabilità, nel caso di specie,dell’art. 2035 c.c. (irreperibilità della prestazione indebita, in caso discopo comune contrario al buon costume), che risulta anch’esso deltutto irrilevante, in mancanza di domanda della banca di essereNumero registro generale 9556/2025Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 19264/2026Data pubblicazione 11/06/2026ammessa al passivo a titolo di ripetizione della somma indebitamenteversata in esecuzione del contratto nullo.5.

Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudizio dilegittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.6.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000 percompensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsie agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione civile della Corte di cassazione il giorno 14.4.2026.Il Consigliere estensoreAndrea ZulianiIl Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 691, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata inRoma, via Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -Numero registro generale 9556/2025Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 19264/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso il decreto del Tribunale di Massa depositato il giorno8.4.2025 nel procedimento iscritto al n. 9-1/2023 R.G.L.G.;udita la relazione svolta, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA];uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora innanzianche [OSCURATO:SOCIETA].) propose domanda di ammissione alpassivo della liquidazione giudiziale [OSCURATO:SOCIETA]. avente adoggetto (tra l’altro e per quanto qui interessa) un credito di €25.326,06 derivante da un finanziamento chirografarioconcesso il 10.6.2020, nell’ambito degli interventi per favorirela liquidità delle piccole e medie imprese previsti dall’art. 13,comma 1, lett. m, del d.l. n. 23 del 2020 (convertito, conmodificazioni, in legge n. 40 del 2020); finanziamento all’epocacoperto per l’intero importo dalla garanzia di MediocreditoCentrale – [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 2,comma 100, della legge n. 662 del 1996.Il giudice delegato rigettò la domanda, rilevando – inconformità all’eccezione sollevata dai curatori della liquidazionegiudiziale – la nullità del contatto di finanziamento, qualificatocome mutuo di scopo, per deviazione dalla causa assegnataglidalla legge e per la violazione di norme imperative, anche dirilevanza penale.Numero registro generale 9556/2025Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 19264/2026Data pubblicazione 11/06/2026Banca [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione allo stato passivo,che – nel contraddittorio con la procedura concorsuale – vennerespinta dal Tribunale di Massa, in composizione collegiale.Contro il decreto del tribunale [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perl’udienza di discussione, il pubblico ministero ha depositatoconclusioni scritte – chiedendo che il ricorso sia dichiaratoinammissibile – e le parti hanno depositato memoria illustrativa.La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, comeindicato in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I primi tre motivi sono accomunati, nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] MPSS.p.A., da un’unica rubrica e da un’unica illustrazione. Essidenunciano «Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto aisensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: erroneaapplicazione dell’art. 1375 c.c. - erronea applicazione dell’art. 1343c.c. - erronea applicazione dell’art. 1418 c.c.».La ricorrente censura l’accertamento della nullità delfinanziamento, contestando sia la qualificazione del contratto intermini di mutuo di scopo, sia la presenza, all’epoca, di chiari indici diinsolvenza della società finanziata, sia la violazione delle norme penalicontenute negli artt. 323 c.c.i.i. (rectius, ratione temporis, 217 leggefall.) e nell’art. 316-ter c.p.2. I motivi sono inammissibili, perché i profili denunciati inordine ai presupposti dei reati di bancarotta semplice e di indebitapercezione di erogazioni a danno dello Stato non assumono rilievocausale, mentre nella parte qualificante la censura è rivoltaall’accertamento del fatto.Numero registro generale 9556/2025Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 19264/2026Data pubblicazione 11/06/2026In questo senso è sufficiente correggere la motivazione delprovvedimento impugnato.2.1. In disparte la qualificazione del contratto come mutuo discopo (che non è esplicitata nell’art. 13, comma 1, lett. m, d.l. n. 23del 2020, a differenza di quanto previsto per i mutui con garanziaSACE dall’art. 1, comma 2, lett. n e n-bis, del medesimo d.l.), non ècorretta l’affermazione del Tribunale di Massa secondo cui allaviolazione dell’art. 5 T.U.B. (Testo unico delle leggi in materiabancaria e creditizia) conseguirebbe la nullità del contratto difinanziamento, in quanto «contrario a norme imperative» (art. 1418c.c.).L’art. 5 T.U.B. pone, in termini generali, l’obbligo di « sana eprudente gestione» in capo ai «soggetti vigilati» dalle «autoritàcreditizie». La mera violazione di tale obbligo integra, di per sé, unillecito suscettibile di determinare responsabilità a titolo dirisarcimento danni, ma non la nullità del contratto, come questa Corteha più volte avuto modo di affermare con riguardo a specifichefattispecie (v., ad es., Cass. S.u. n. 33719/2022 e Cass. n.7949/2023, sul superamento dei limiti di finanziabilità con mutuofondiario; Cass. S.u. n. 8472/2022 e Cass. n. 7101/2025, sullagaranzia prestata da Confidi al di fuori dei casi consentiti).2.2. La nullità, tuttavia, sussiste, qualora alla violazione dellenorme che impongono la sana e prudente gestione si associ laviolazione di norme incriminatrici penali, quali sono quelle chesanzionano la bancarotta semplice (avere «compiuto operazioni digrave imprudenza per ritardare il fallimento», oggi «liquidazionegiudiziale», e avere «aggravato il dissesto» con «grave colpa») el’indebita percezione di erogazioni pubbliche «mediante l’utilizzo o lapresentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cosenon vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute» (art.316-ter c.p.).Numero registro generale 9556/2025Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 19264/2026Data pubblicazione 11/06/2026E sono appunto questi i reati che il Tribunale di Massa haincidentalmente accertato nel caso di specie, con ciò dando – perquesta parte – un corretto fondamento normativo alla confermatadecisione di rigettare la domanda di ammissione al passivo del creditovantato da [OSCURATO:SOCIETA]Nel decreto impugnato si legge che «risulta provato … che almomento della concessione del finanziamento [OSCURATO:SOCIETA]. versasse inuna situazione di crisi tale da far sorgere seri dubbi circa la suacapacità di generare in futuro flussi di cassa idonei a sostenere lacontinuità», dal che l’affermazione che «la concessione delfinanziamento integra un’operazione gravemente imprudente, che hacontribuito ad aggravare la crisi della società, anche considerando chelo stesso è stato utilizzato per tacitare un credito chirografario e, inparticolare, per azzerare il saldo negativo di un conto correnteaccesso da [OSCURATO:SOCIETA]. presso lo stesso MPS». Ciò sull’accertatopresupposto che [OSCURATO:SOCIETA]. era consapevole della situazionein cui versava [OSCURATO:SOCIETA]., in ragione dei pregressi inadempimentirispetto alle scadenze dei canoni di un contratto di leasing e deiripetuti sforamenti del limite del fido concesso sul conto corrente,come dettagliatamente riportato nel decreto.In tale contesto, il tribunale ha ritenuto accertato che ilfinanziamento, essendo stato utilizzato per ripianare l’esposizione sulconto corrente, fu stipulato per conseguire la garanzia integraleprestata da MCC su un credito chirografario della banca verso unsoggetto difficilmente solvibile.2.3. Rispetto a questa statuizione, le contestazioni mosse dallaricorrente riguardano l’accertamento e l’apprezzamento dei fatti (inparticolare, la sussistenza e la rilevanza degli inadempimenti attribuitiad [OSCURATO:SOCIETA]. e preesistenti rispetto alle difficoltà determinate dallapandemia da Covid-19 e dalla conseguente paralisi di molte attivitàeconomiche), ma si tratta di censure inammissibili in sede dilegittimità, fermo restando che non viene nemmeno prospettataNumero registro generale 9556/2025Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 19264/2026Data pubblicazione 11/06/2026l’assenza di motivazione sul punto (censurabile entro i limiti dettatida Cass. S.u. n. 8053/2014), né si contesta l’omesso esame di fattidecisivi per il giudizio che siano stati oggetto di discussione tra le parti(art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).3. Il quarto motivo di ricorso denuncia «violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.: erronea applicazione dell’art. 2704 c.c.».La ricorrente censura l’affermazione, contenuta nell’ultimaparte del decreto impugnato, secondo cui il credito non sarebbe statonemmeno provato, «atteso che il contratto di finanziamento prodottodalla banca è privo di data certa anteriore all’apertura dellaliquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 2704 c.c.». [OSCURATO:SOCIETA]. la certezza della data del documento contenente ilcontratto risulterebbe, invece, da plurimi elementi, tra i quali la stessagaranzia del [OSCURATO:PERSONA].4. Anche questo motivo è inammissibile, ma per la diversaragione che esso critica una parte del decreto che non ha alcunarilevanza ai fini della motivazione della decisione assunta daltribunale.La rilevata nullità del contratto è di per sé sufficiente agiustificare il rigetto dalla domanda di ammissione al passivo e, a benvedere, essa presuppone la conoscenza delle date in cui ilfinanziamento venne concesso ed erogato. Il riferimento all’assenzadi data certa del contratto ai sensi dell’art. 2704 c.c. è dunqueun’aggiunta del tutto inutile, che non giova e non nuoce alla restanteparte della motivazione del decreto. Allo stesso modo, il Tribunale diMassa ha anche fatto un cenno all’applicabilità, nel caso di specie,dell’art. 2035 c.c. (irreperibilità della prestazione indebita, in caso discopo comune contrario al buon costume), che risulta anch’esso deltutto irrilevante, in mancanza di domanda della banca di essereNumero registro generale 9556/2025Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 19264/2026Data pubblicazione 11/06/2026ammessa al passivo a titolo di ripetizione della somma indebitamenteversata in esecuzione del contratto nullo.5. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudizio dilegittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000 percompensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsie agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione civile della Corte di cassazione il giorno 14.4.2026.Il Consigliere estensoreAndrea ZulianiIl Presidente
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